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L'intercettazione legittima per un reato è utilizzabile per gli illeciti connessi nello stesso procedimento

Pubblicato il: 13/10/2011


L'ombrello dell'autorizzazione unito alla condizione di unico procedimento e unico soggetto, sia pure imputato per fatti distinti ma connessi e collegati, fa sì che sia limitato anche il diritto alla privacy. La necessità di bilanciare l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e quella di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni, affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza 81/1993, assume un aspetto diverso solo se nell'intercettazione emerge un fatto autonomo riguardante un terzo estraneo. In tema di informazioni carpite con l'intercettazione che riguardano un crimine diverso da quello per cui lo strumento è stato disposto, se l'intercettazione è autorizzata, è possibile usare, nello stesso procedimento e per lo stesso imputato, anche le notizie che riguardano un reato diverso da quello per cui si procede e per il quale l'ascolto non è invece previsto. Le sole condizioni poste riguardano l'utilizzo delle notizie nello stesso procedimento, il collegamento o la connessione dei reati imputabili allo stesso indagato. A rendere possibile l'ampliamento dell'indagine è la regolarità dell'autorizzazione di partenza disposta per uno dei delitti contemplati dall'art. 266 del c.p.p. (nel caso specifico si trattava di reati contro la pubblica amministrazione) che contiene un elenco tassativo dei casi in cui può essere disposta l'intercettazione. L'articolo interessato, nel caso le notizie fossero invece destinate alla trattazione di procedimenti diversi, sarebbe il 270. In tal caso, il codice di rito consente l'uso dei dati solo quando si tratta di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 34735

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È reato inserire su una chat-line pubblica il numero di cellulare di soggetti terzi

Pubblicato il: 07/07/2011


Può affermarsi senza tema di smentita che l'assoggettamento alla norma in tema di divieto diffusione di dati sensibili riguardi tutti i soggetti entrati in possesso di tali dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy, in modo da assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni. La punibilità non può neppure essere esclusa nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni personali sia avvenuta in via casuale, e ciò in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione. (Nel caso di specie, in cui era stato divulgato su una chat-line pubblica un numero di cellulare di un privato cittadino, l'acquisizione non è stata casuale, mentre la diffusione indebita è stata certamente voluta al fine di provocare un danno. Infatti, la diffusione in ambito generalizzato di una utenza cellulare è certamente produttiva di un danno, essendo il telefonino per sua natura intrinseca riservato). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 1 giugno 2011, n. 21839

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Non integra il reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale la diffusione su internet dei nomi e dei relativi conti svizzeri di cittadini italiani potenziali evasori fiscali

Pubblicato il: 02/05/2011


Non integra il reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale la diffusione su internet dei nomi e dei relativi conti svizzeri di cittadini italiani potenziali evasori fiscali. Infatti, se i documenti acquisiti al procedimento hanno una origine extraprocessuale, e non sono dunque frutto di indagini compiute dal Pm o dalla polizia, allora non sono neppure coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. la cui violazione possa costituire il reato di cui all'art. 684 c.p.. Altra questione è quella dell'eventuale danno alla reputazione delle persone coinvolte che potrebbe trovare rifugio in altre disposizioni di legge, quali - se del caso - il reato di diffamazione. Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 4 aprile 2011, n. 13494

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L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni debitorie dei singoli condomini costituisce una indebita diffusione di dati, come tale illecita e fonte di responsabilità, ai sensi degli artt. 11 e 15 del d.lgs. n. 196 del 2003

Pubblicato il: 11/04/2011


La disciplina del codice della privacy in materia di protezione dei dati personali, prescrivendo che il trattamento avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile ai sensi degli articoli 11 e 15 del codice. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Ordinanza del 4 gennaio 2011, n. 186

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Ai fini del risarcimento del danno da lesione alla reputazione occorre fornire una prova concreta

Pubblicato il: 27/05/2010


La domanda diretta a far dichiarare che l'opera letteraria, come concepita e realizzata dall'autore, viola il diritto alla reputazione ed a far eliminare la fonte della violazione, è inquadrabile nello schema dell'art. 2043 cod.civ., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell'autore e dell'editore, e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica. Ne consegue che la lesione alla reputazione ed il danno ad essa derivato vanno provati. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2010, n. 7635

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E' vietato l'invio di fax promozionali a coloro che non abbiano dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali

Pubblicato il: 09/12/2009


L'uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, come è il fax (ma il discorso vale anche per sms, mms, e-mail, etc.) impone la preventiva acquisizione del consenso informato e specifico da parte dei destinatari, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi. E' quanto ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha imposto ad una società la cancellazione di tutti i dati personali per i quali non risulti documentata la manifestazione del consenso all'invio di comunicazioni promozionali Garante della Protezione dei dati personali, provvedimento del 21 ottobre 2009

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Non viola la privacy del dipendente la perizia grafica disposta del datore per individuare l'autore di scritti offensivi ricevuti da colleghi

Pubblicato il: 12/11/2009


Il datore di lavoro può consentire l'accesso ai dati personali riguardanti un dipendente quando, rispetto all'interesse alla riservatezza del lavoratore, possa ritenersi prevalente altro interesse dei terzi che abbiano chiesto accesso a quei dati. Infatti la comunicazione dei dati personali relativi a un soggetto non realizza automaticamente una violazione della legge, ma impone un giudizio di comparazione degli interessi in gioco. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 30 giugno 2009, n. 15327)

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La distruzione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a seguito di una pronuncia di inutilizzabilità, può essere disposta solo dopo che la pronuncia sia divenuta irrevocabile

Pubblicato il: 25/10/2009


La distruzione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'articolo 271 c.p.p., commi 1 e 2, non puo' essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilita' intervenuta nel procedimento incidentale "de libertate", perche' presuppone una statuizione di inutilizzabilita' processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilita' di utilizzazione futura nell'ambito del processo. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 18 giugno 2009, n. 25590)

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Integra il reato di molestia fotografare anche una sola volta il vicino ed i suoi ospiti nel giardino di casa

Pubblicato il: 04/04/2009


Per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche le parti comuni di un condominio in quanto la facolta' di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti e nel caso di specie sembra che proprio di parti comuni si trattasse e di un diritto di passaggio (Sez. 3 14 dicembre 2007 n. 6434, rv. 239277). Ne consegue che integra il reato di molestie fotografare anche una sola volta il vicino ed i suoi ospiti nel giardino di casa. Ciò in quanto il reato di molestie non deve assumere carattere necessariamente abituale e puo' essere realizzato anche con una sola azione di per se idonea a recare molestia e nel caso di specie scattare fotografie a tutti coloro che si trovavano in quel luogo configurava il delitto (Sez. 19 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848). Infine del tutto irrilevanti sono i motivi che avevano indotto l'imputato ad agire, visto che ai fini del dolo e' sufficiente la coscienza e volonta' di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile 1998 n. 7051, rv. 210724).


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E' lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy

Pubblicato il: 21/12/2008


E' lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy. La Corte di Cassazione con sentenza del 26 novembre 2008, n. 44156 ha infatti osservato che “non era certamente volontà dell’imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l’impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprenderne anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all’interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito, evidenziando che l’angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l’imputato aveva fornito ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere […] mediante i televisori all’interno delle loro case. Sicchè può concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l’elemento soggetto del reato(Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 26 novembre 2008, n. 44156)

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Il paziente ha diritto di chiedere le foto scattate “prima e dopo” gli interventi di chiurirgia estetica

Pubblicato il: 25/11/2008


L’interessato può sempre accedere a dati sensibili che lo riguardano, a prescindere dalla tipologia di documento o supporto essi siano contenuti. Per tale ragione i chirurghi estetici devono dare le copie delle fotografie scattate “prima e dopo” gli interventi di liposuzione ala paziente, che le aveva più volte richieste.

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L'amministratore ha il diritto di comunicare ai fornitori i nominativi dei condomini morosi

Pubblicato il: 29/10/2008


L'amministratore ha il diritto di comunicare ai fornitori i nominativi dei condomini morosi. E' quanto stabilito dal Garante della Privacy con nota del 21.7.2008.

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La carta acquisti per i meno abbienti non viola la privacy

Pubblicato il: 28/10/2008


La carta acquisti per i meno abbienti non viola la privacy. E' quanto stabilito dl Garante della Privacy con parere che ha però precisato che deve essere anonima, cioè senza alcun nominativo stampato sopra, e del tutto simile (per formato e caratteristiche) alle normali carte di credito o di pagamento emesse dalle banche.

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Intercettazioni, valide le registrazioni effettuate in Procura con audio instradato alla Pg

Pubblicato il: 20/10/2008


Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza del 23 settembre 2008, n. 36359)

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Il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l'immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata

Pubblicato il: 17/10/2008


Il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l'immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata.
L'apprezzamento di lesivita' compiuto dal giudice di merito con congrua motivazione si sottrae al sindacato di legittimita'. E' pur vero che determinate patologie inducono ad umana comprensione e solidarieta' verso coloro che ne sono afflitti. Non e' men vero, pero', che a prescindere da ogni riprovazione sociale, la malattia, di qualsiasi natura sia, comporta uno stigma ineliminabile e doloroso, cui consegue fatalmente una condizione di disagio e di isolamento.

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il Garante della Privacy ha sancito lo stop al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate

Pubblicato il: 27/09/2008


Con una serie di provvedimenti inibitori il Garante della Privacy ha sancito lo stop al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate. L'Autorità ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), l'ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società.

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Non si possono diffondere dati clinici sui quotidiani se questi dati non risultano "indispensabili" ai fini del diritto/dovere di cronaca

Pubblicato il: 19/09/2008


Non si possono diffondere dati clinici sui quotidiani se questi dati non risultano "indispensabili" ai fini del diritto/dovere di cronaca.
È quanto stabilito dal Garante privacy nell'accogliere il ricorso di due coniugi che avevano lamentato una violazione della privacy a seguito della diffusione, da parte di due giornali locali, di notizie relative a un incidente stradale nel quale erano stati coinvolti con i due figli minori.

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Le videoriprese dei vicini di casa, effettuate per smascherare comportamenti illeciti, sono lecite purché non dirette verso luoghi di privata dimora ma verso aree utilizzate da un numero indifferenziato di persone

Pubblicato il: 01/09/2008


Le videoriprese effettuate tramite una camera esterna a un edificio, del quale inquadrino l'ingresso, il cortile e i balconi sono pienamente legittime, senza neppure la necessità di un'autorizzazione della autorità giudiziaria, potendo equipararsi l'impiego della videocamera a una operazione di appostamento eseguita autonomamente da parte della polizia giudiziaria. Né, in tal modo, vi è alcuna intrusione nella privata dimora di alcuno, giacché i luoghi oggetto di percezione vanno qualificati come esposti al pubblico, in quanto caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro che vi si trovino. (

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No a mail e fax indesiderati: anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso

Pubblicato il: 15/07/2008


No a mail e fax indesiderati: anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso. E' quanto rimarcato nuovamente dal Garante della Privacy in materia di spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati.

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Trasporto pubblico: geolocalizzazione e sicurezza dei passeggeri

Pubblicato il: 15/07/2008


Per garantire la sicurezza dei passeggeri e l'efficienza del servizio una società di trasporto pubblico può utilizzare sistemi di localizzazione e di registrazione di "eventi di guida", purché vengano rispettate rigorosamente le norme a tutela del lavoratore. È quanto stabilito dal Garante riguardo ad un sistema satellitare di localizzazione basato sulla tecnologia Gps sottoposto a verifica preliminare da parte una società. La società di trasporto pubblico potrà trattare i dati solo nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e con il previo accordo sindacale o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

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