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Non è obbligato ad astenersi il giudice dell'esecuzione il cui locatore abbia acquistato un immobile all'asta
Pubblicato il:
16/05/2012
Ai fini della responsabilita' disciplinare del giudice per inosservanza dell'obbligo di astensione, Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ex articolo 2 comma 1, lettera c), non sono parti del processo esecutivo, nel senso postulato dall'articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 3, coloro che presentano offerte nella vendita forzata, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto - ancorche' non formalizzato in opposizione agli atti esecutivi - in cui siano coinvolti e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione.
Pertanto non è obbligato ad astenersi il giudice dell'esecuzione il cui locatore abbia acquistato un immobile all'asta.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 11 aprile 2012, n. 570
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Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
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01/05/2012
Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Infatti, la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito, stante, per altro, la circostanza per la quale l'accertamento che scaturisce dalla revocatoria ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti si risolvono.
Tribunale Roma, Sezione 10 civile, Sentenza 22 febbraio 2012, n. 3651
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In tema di azione revocatoria, L'esistenza del pregiudizio del creditore va verifica nel momento in cui è ceduto il bene oggetto dell'azione revocatoria.
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30/01/2012
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 8096/2006; Cass. n. 15257/2004; Cass., n. 3546/2004; Cass., n. 2792/2002), in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell'azione, e' richiesto il compimento di un atto che renda piu' incerta o difficile la soddisfazione del credito e che puo' consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'articolo 2901 c.c., mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, puo' essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per se' sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo piu' difficile o comunque piu' incerta l'esazione del credito. Cio' premesso, non e' dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosita' dell'esecuzione coattiva del credito, debba derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. Ne deriva che, come ha gia' avuto modo di statuire questa Corte, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all'atto di disposizione, non hanno rilevanza. (Cass. n. 755/1969).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 novembre 2011, n. 23743
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La domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale
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12/12/2011
La domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche ove accerti la sussistenza del credito azionato e accolga la domanda, nel rilevare l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento anche in considerazione dell'incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell'ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell'opponente.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 ottobre 2011, n. 22655
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Non ha azione in giudizio il giocatore che ha anticipato le spese, sulla base di un accordo privato non rispettato dall'amico
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30/11/2011
Le leggi sul gioco del lotto dettano delle regole precise al fine di garantire la certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato. Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzato, restano pertanto al di fuori di ogni regolamentazione, nell'ambito di quei rapporti sociali che la legge considera non meritevoli di tutela.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 ottobre 2011, n. 20622
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L'affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione
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07/11/2011
Non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 619 del c.p.c., l'affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa. Locazione e comodato non sono infatti titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo. Per tali contratti la tutela è allora meramente obbligatoria e può essere invocata esclusivamente nei confronti del dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione, la soppressione delle possibilità di godimento del bene oggetto dell'obbligazione pattiziamente assunta.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17876
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In caso di omonimia l'ingiunto che non ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, finanche tardivo, può proporre opposizione all'esecuzione
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03/10/2011
In caso di ingiunzione, qualora, specialmente in caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguità, sarebbe stata pure proponibile un'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del Cpc, la sua mancata proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non vera parte del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione; in tal caso, oggetto dell'accertamento da compiere nel processo di opposizione all'esecuzione non è il fatto costitutivo del credito, nemmeno sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti del rapporto, bensì la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non opposto.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 agosto 2011, n. 17802
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Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
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16/04/2011
Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, ciascuno di questi ha l'onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l'eventuale prescrizione maturata in precedenza. Per l'interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo. Spetta al fallito una limitata capacità processuale e, pertanto, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti, l'effetto della definitività del monitorio stesso.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 marzo 2011, n. 6734
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In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 492 c.p.c., comma 3, non determina la nullita' dell'atto di pignoramento
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11/04/2011
In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 492 c.p.c., comma 3, non determina la nullita' dell'atto di pignoramento, in quanto l'interesse del debitore a venire informato delle modalita' e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione puo' essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva, purche' prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt- 530, 552 e 569 c.p.c.. In mancanza, il provvedimento che tale vendita o assegnazione disponga e' opponibile ai sensi e nei termini dell'articolo 617 c.p.c.".
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 marzo 2011, n. 6662
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Il pubblico ufficilae che ha illegittimamente levato il protesto deve essere parte del giudizio di cancellazione
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13/09/2010
Allorché l'istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, presentata alla Camera di commercio, si fondi sull'illegittimità della levata del protesto a nome del ricorrente - ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235 - è parte necessaria del giudizio, intrapreso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, il soggetto al quale detta illegittimità potrebbe essere astrattamente addebitata, e quindi, nel caso di assegno bancario emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, il pubblico ufficiale che abbia levato il protesto, con la conseguente nullità del giudizio stesso ove egli non vi abbia partecipato.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 giugno 2010, n. 14005
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Il possessore dell'assegno va pagato anche senza indicazione del beneficiario
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30/07/2010
Il possessore dell'assegno ha diritto al pagamento anche senza indicazione del soggetto beneficiario. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16556, con la quale si stabilisce che colui che possiede un assegno bancario, in cui non figura l'indicazione del prenditore oppure che è stato girato dal primo prenditore, o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha comunque diritto al pagamento dello stesso sulla base della semplice presentazione del titolo, "senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento
Cassazione civile , sez. I, sentenza 14.07.2010 n° 16556
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In caso di assegno pagato a un terzo non legittimato non è responsabile il traente che spedì il titolo per posta
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28/07/2010
La condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2010, n. 7618
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Il possesso della cambiale in originale da parte del debitore è prova dell'avvenuto pagamento
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28/07/2010
Il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito - anche al di la' della specifica rilevanza che la restituzione assume nell'ambito della disciplina dell'istituto dalla remissione, quale modo di estinzione non satisfattivo dell'obbligazione (articolo 1237 cod. civ.) - costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realta', non e' avvenuto e che il possesso del titolo e' dovuto ad altra causa (Cass., sez. unite, 15 Dicembre 1986 n. 7503; Cass, sez. 3, 8 novembre 2002 n. 15.700; Cass., sez. 1, 7 Dicembre 1999, n. 13663).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 giugno 2010, n. 13462
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L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore
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03/05/2010
L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, nell'accogliere la domanda di condanna di una banca al risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi anche informativi, derivanti da un contratto di conto corrente bancario, aveva liquidato la somma dovuta tenendo conto della svalutazione monetaria, ritenendo che la domanda non fosse mirata alla mera restituzione delle somme indebitamente detratte al correntista.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 marzo 2010, n. 5843
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L'opposizione con cui il debitore esecutato miri a contestare la somma di cui gli venga intimato il pagamento va proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e non invece agli atti esecutivi
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07/03/2010
E' fondata l'opposizione all'esecuzione che sia proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui l'opposto intimi il pagamento delle somme dovutegli a titolo di assegno di mantenimento, qualora l'opponente intenda contestarne gli importi rivendicati. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, deve proporsi nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e non invece agli atti esecutivi, l'opposizione con cui il debitore esecutato miri a contestare la somma di cui gli venga intimato il pagamento. Ne deriva che l'azione proposta al fine di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata per l'importo intimato in precetto, deve ritenersi legittimamente esercitata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tribunale Bari Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 luglio 2009, n. 2443
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Non possono essere pignorate le tasse riscosse dal concessionario e non ancora versate alle Finanze
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28/02/2010
La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle Finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26497
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In caso di pignoramento di c/c bancario la banca può rifiutare di pagare un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato
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21/02/2010
Nell'espropriazione presso terzi di somme di danaro, l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" vigente), costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere "in executivis"; ne consegue che, in caso di pignoramento di somma depositata su conto corrente bancario, la banca presso cui è avvenuto il pignoramento, in quanto obbligata a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore, legittimamente può rifiutare di pagare, al medesimo creditore pignorante e finché dura la predetta espropriazione, un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1688
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Avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento può essere proposta opposizione agli atti esecutivi
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06/01/2010
Avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita é richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo. Gli interessati potranno, comunque, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione; rimarrà, invece, preclusa la possibilità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., le questioni decise dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, essendo le stesse ormai state definite nel processo esecutivo dall'opposizione agli atti (e cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarderà la somma acquisita per effetto della conversione per come ormai determinata.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 settembre 2009, n. 20733
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In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge
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11/12/2009
In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 cod. proc. civ. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20680
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Non integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di chi dona ai figli beni pignorati, nel caso in cui la trascrizione della donazione sia avvenuta prima di quella del pignoramento
Pubblicato il:
21/11/2009
Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo d'indisponibilita' relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perche' l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilita', la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. articolo 2693 c.c., in relazione all'articolo 2913 c.c. e ss.). Cosi' posto, non puo' ritenersi che l'immobile donato dall'imputato - debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 28 settembre 2009, n. 38099)
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