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L'importo versato da un terzo al fine di estinguere lo scoperto per cui aveva prestato fideiussione può essere opposto al fallimento

Pubblicato il: 13/06/2011


Quando un terzo versa sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma corrispondente allo scoperto del conto stesso, per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e risulti altresì l'inesistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che costui abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 L. Fall.. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 6 maggio 2011, n. 10004) Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 6 maggio 2011, n. 10004

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Se l'impresa individuale si trasforma in società tutte le situazioni soggettive attive e passive si trasferiscono in capo al nuovo soggetto

Pubblicato il: 25/03/2011


La trasformazione di un'impresa individuale in società, ancorché non dotata di personalità giuridica, implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa, in precedenza imputate al titolare della medesima, al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, dando luogo, per l'effetto, ad una successione a titolo particolare che, verificatasi in corso di giudizio, rientra nelle previsioni dell'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il nuovo soggetto, se intende impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del precedente titolare, è tenuto ad allegare e dimostrare i fatti sostanziali dai quali derivi la sua legittimazione ad agire, quando essi non siano desumibili dalla sentenza impugnata. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 3180

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I versamenti effettuati dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, alla banca sono soggetti a revocatoria quando il contratto di apertura di credito che li giustifica è solo apparente

Pubblicato il: 22/11/2010


I versamenti effettuati dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, alla banca sono soggetti a revocatoria quando il contratto di apertura di credito che li giustifica è solo apparente. Questo si verifica quando le rimesse non sono riutilizzabili dal cliente e la funzione del negozio è solo quella di garantire alla banca il recupero del credito. Se tra un cliente imprenditore, che si trovi in situazione di difficoltà, e la banca viene concluso un contratto di apertura di credito senza possibilità di riutilizzare i versamenti, il negozio è solo apparente in quanto i versamenti non sono ripristinatori della provvista ma hanno carattere solutorio e, pertanto, sono soggetti a revocatoria. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 novembre 2010, n. 22915

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Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'"eventus damni" è "in re ipsa"

Pubblicato il: 11/11/2010


Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens", mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21651

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Solo il saldo disponibile del conto è in grado di rivelare se la rimessa dell'imprenditore poi fallito avesse o meno natura solutoria

Pubblicato il: 29/05/2010


Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa risulti "scoperto", tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento dal fido accordato al correntista. Pertanto, al fine di accertare se una rimessa del correntista sul proprio conto corrente sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca, ovvero solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento ai saldo disponibile del conto, vale a dire all'effettiva disponibilita' di danaro liquido da parte del correntista nel momento in cui effettua la rimessa, non al "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, ne' al "saldo per valuta", che e' effetto del posizionamento delle partite in base alla data di maturazione degli interessi Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8953

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Il terzo che abbia subito danni per l'incapienza del patrimonio della società fallita non può agire contro l'amministratore

Pubblicato il: 15/05/2010


L'art. 2395 c.c., norma che legittima il terzo, al pari del socio e del creditore sociale, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, presuppone che tali danni siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunziato, e non già il riflesso di quelli eventualmente cagionati al patrimonio sociale. Trattasi, infatti, di azione avente natura aquiliana, che mira alla reintegra del patrimonio direttamente leso dal comportamento dell'amministratore. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6870

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Se il curatore ha optato per lo scioglimento del contratto di leasing il concedente ha solo diritto alla restituzione del bene ed un diritto eventuale di insinuarsi nel passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato

Pubblicato il: 12/05/2010


Qualora il curatore opti per lo scioglimento del contratto di leasing, il concedente non ha alcun diritto alla restituzione dei canoni residui, che l'utilizzatore stesso avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria; ha soltanto diritto alla restituzione del bene e un diritto eventuale di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minor somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene. Pertanto, intervenuto lo scioglimento del contratto, il concedente non ha alcun potere di chiedere l'ammissione al passivo per una somma corrispondente all'importo dei canoni, che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere in una situazione di normale svolgimento del contratto, trattandosi di un credito del quale, con la cessazione dell'utilizzazione del bene concesso in locazione finanziaria, viene meno l'esigibilità, subentrando al regolamento contrattuale un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge, per cui residua al concedente il solo diritto di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza a suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della nuova allocazione del bene. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n. 4862

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La vendita conclusa dal fallito un anno prima del fallimento può essere revocata in quanto l'eventus damni è in re ipsa

Pubblicato il: 11/05/2010


Ai fini della revoca della vendita di propri beni, effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'articolo 67, comma secondo, della legge fallimentare, l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. In tale contesto, dunque, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente. Detto principio resta valido anche nel caso in cui il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato poiché ciò non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché solo a seguito del riparto dell'attivo che si potrà verificare se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero insinuarsi. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 8 marzo 2010, n. 5505

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La domanda di riconoscimento di crediti da lavoro contro una società fallita va proposta come - insinuazione al passivo - davanti al tribunale fallimentare non al giudice del lavoro

Pubblicato il: 20/04/2010


Ove vengano proposte con il rito speciale del lavoro contemporaneamente domande nei confronti di una società fallita e di una società in bonis, il giudice adito non dovrà dichiarare la propria incompetenza, ma dovrà dichiarare improcedibili le domande avanzate nei confronti della prima e dovrà esaminare quelle proposte nei confronti della seconda, con l'unica eccezione al principio generale che la giurisdizione del lavoro permane per la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, anche se proposta nei confronti del fallito. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Ordinanza del 2 febbraio 2010, n. 2411

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In tema di effetti del fallimento non è ammessa l'immissione al passivo per i canoni non ancora scaduti

Pubblicato il: 28/03/2010


In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing e ai fini della disciplina delle conseguenze dell'eventuale scioglimento del relativo contratto (con riferimento a fattispecie verificatesi prima della entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali del 2006) occorre distinguere l'ipotesi del leasing di godimento dalla ipotesi del leasing traslativo; nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni gia' eseguite (articolo 1458 c.c., comma 1), per cui la societa' di leasing non e' tenuta a restituire al fallimento i canoni percepiti; nel secondo caso, invece si verifica tale retroattivita', per cui la societa' di leasing deve ritenersi tenuta alla restituzione dei pagamenti riscossi, salva la compensazione per il suo credito per l'equo compenso, che va riconosciuto in applicazione analogica del disposto di cui all'articolo 1526 cod. civ. (cfr. per tutte Cass. n. 8919 del 1993). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n. 4862

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beni confluiti nel fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare

Pubblicato il: 10/02/2010


I beni confluiti nel fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione 1 civile, con sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1112. La disposizione contenuta nell'articolo 46, n. 3, della legge fallimentare, dettata nella vigenza dell'istituto del patrimonio familiare, trova applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale a esso succeduto, sicché deve escludersi che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1112

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Il termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza ha carattere ordinatorio

Pubblicato il: 26/01/2010


Il termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice delegato, di cui all'articolo 98, comma 2, della legge fallimentare, dopo le parziali declaratorie di incostituzionalità pronunciate dalle sentenze 102 e 120 del 1986 della Corte costituzionale ha natura ordinatoria, anche perché rivolto a consentire la costituzione del curatore; con la conseguenza che la sua inosservanza resta sanata ove alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e vi abbia svolta l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 4 dicembre 2009, n. 25494

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Meno forza al preliminare trascritto

Pubblicato il: 19/01/2010


Con la sentenza in epigrafe indicata la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, in caso di fallimento del costruttore, il credito garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto con precedenza rispetto al credito del promissario acquirente che abbia trascritto il contratto preliminare nei registri immobiliari. Sfuma quindi la speranza degli acquirenti di un immobile in corso di costruzione, che abbiano trascritto nei registri immobiliari il contratto preliminare, di vedersi preferiti alle banche nel caso di fallimento dell'impresa costruttrice. Costoro parteciperanno quindi alla distribuzione dell'attivo fallimentare solo se c'è ancora capienza dopo il pagamento dei creditori ipotecari (capienza che di solito si rivela irrisoria se non inesistente). La questione era nata per l'effetto dell'introduzione nel codice civile dell'art.2645-bis (ad opera dell'art.3 del D.L. 669/96 convertito nella L.30/97), che aveva consentito la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti preliminari (aventi effetti solo obbligatori) ed aveva quindi operato una vera e propria rivoluzione epocale (in quanto tale trascrizione è sempre stata consentita solo per contratti ad effetti reali). La tutela che con l'introduzione di tale articolo si intendeva offrire risulta ora, dopo la sentenza in esame "annacquata", in quanto in caso di fallimento dell'impresa edile, l'acquirente della casa non è più il primo creditore. Ciò sulla scorta della motivazione che, secondo la Suprema Corte, va distinto il privilegio dettato in considerazione di interessi della collettività in generale (il quale ai sensi dell'art.2748 codice civile, prevale sulle ipoteche anche se iscritte in epoca antecedente al sorgere del privilegio stesso, salva espressa disposizione di legge), dal privilegio dettato a tutela di interessi particolari (come quello del promissario acquirente, in esame) il quale nasce per effetto di una formalità pubblicitaria (la trascrizione nei registri immobiliari) e deve quindi seguire i principi generali della pubblicità stessa ed in particolare quello della prevalenza di chi per primo si manifesta nei pubblici registri. Corte di Cassazione Sezioni Unite n.21045 del 01.10.2009.

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Non può intervenire il Fondo di Garanzia a favore del lavatore se le retribuzioni rivendicate in giudizio si collocano al di fuori dell'ambito temporale di operatività della tutela dell'organismo di garanzia

Pubblicato il: 20/11/2009


La determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza e' diretta ad escludere che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente. Il dies a quo del termine annuale da computare a ritroso non riguarda la data in cui l'insolvenza viene accertata in modo definitivo (tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento concorsuale), bensi' la data in cui viene proposta la domanda (giacche' la norma interna fa riferimento alla "data di inizio" dell'esecuzione forzata, mentre in caso di procedura concorsuale vale parimenti la domanda di "apertura" del procedimento di soddisfacimento collettivo. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 3 novembre 2009, n. 23286)

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Nel caso in cui un debito del fallito sia stato saldato da un terzo, la revocabilità del pagamento deve essere esclusa allorché il terzo abbia impiegato mezzi propri

Pubblicato il: 04/10/2009


Nel caso in cui un debito del fallito sia stato saldato da un terzo, la revocabilità del pagamento deve essere esclusa allorché il terzo abbia impiegato mezzi propri; tanto a condizione che egli non abbia esercitato azione di rivalsa nei confronti del debitore prima ancora del fallimento. Laddove risulti provato (onere che incombe sul curatore fallimentare) che egli abbia eseguito il pagamento attingendo alla provvista del debitore fallito, la revocabilità è invece indiscussa, purché ricorrano le ulteriori condizioni postulate dal disposto dell'articolo 67, comma 2°, della legge fallimentare. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 12 agosto 2009, n. 18234)

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I sindaci e gli amministratori della società fallità sono responsabili per le perdite riconducibili alla mala gestio

Pubblicato il: 26/09/2009


Nell'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare della società fallita nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci la mala gestio va valutata secondo il criterio della diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie, sicché non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevedibili. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 12 agosto 2009, n. 18231)

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Nell'ipotesi in cui il debitore in bonis abbia acquistato un immobile con il patto di accollarsi il mutuo su di esso gravante, il venditore ha diritto ad essere ammesso al passivo condizionatamente e nella misura verrà fruttuosamente escusso da parte

Pubblicato il: 14/04/2009


Nell'ipotesi in cui il debitore in bonis abbia acquistato un immobile con il patto di accollarsi il mutuo su di esso gravante, il venditore, successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, avrà diritto ad essere ammesso al passivo condizionatamente e nella misura verrà fruttuosamente escusso da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo. Tale fattispecie è assimilabile a quella del fideiussore del fallito che non ha ancora adempiuto l'obbligazione garantita, con riferimento all'esercizio delle eventuali azioni di regresso nei confronti del debitore fallito. È difatti evidente che, nel caso in esame, il venditore avrà diritto di regresso in moneta concorsuale verso il fallimento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 1299 c.c., se e nella misura in cui sarà escusso dal creditore. (Tribunale Milano Sezione 2 Civile, Sentenza del 11 giugno 2008, n. 7614)

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Fallimento - Attività fallimentari - Crediti del fallito

Pubblicato il: 08/02/2009


Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione convenzionale. E' solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito che non può essere invece oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma postula l'instaurazione di un autonomo procedimento di insinuazione al passivo nelle dovute forme. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 9 gennaio 2009, n. 287)

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Non è configurabile il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. nella falsa attestazione contenuta in una sentenza d'omologazione del concordato fallimentare circa la decorrenza dei termini per l'adempimento del concordato

Pubblicato il: 04/02/2009


Non è configurabile il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. nella falsa attestazione contenuta in una sentenza d'omologazione del concordato fallimentare circa la decorrenza dei termini per l'adempimento del concordato, riguardando la falsità non un presupposto fattuale assunto a base delle determinazioni contenute nel provvedimento giurisdizionale, bensì l'erronea valutazione dei termini dai quali dovevano decorrere per legge gli effetti considerati.
(Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 28753)

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Il fallito è il solo legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sè e per la propria famiglia

Pubblicato il: 31/12/2008


Il fallito è il solo legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sè e per la propria famiglia, atteso che, in tal caso, la locazione non integra un diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore secondo la previsione dell'art. 43, legge fall., bensì un rapporto di natura strettamente personale ai sensi dell'art. 46, legge fall., in quanto rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita ed inidoneo ad incidere sugli interessi della massa, perciò indifferente per il curatore; ne consegue che l'art 80, secondo comma, legge fall. (vigente "ratione temporis"), nel prevedere che il curatore subentra nel rapporto di locazione, con facoltà di recesso, non opera con riguardo al contratto di locazione che abbia ad oggetto il predetto immobile, a prescindere dalla proporzionalità o meno della sua consistenza rispetto alle citate esigenze personali, conclusione del contratto prima o dopo il fallimento, dal rispetto o meno dello speciale regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani e salvo, in questo ultimo caso, l'eventuale recupero alla massa di somme sottratte ai creditori ed esorbitanti dai limiti delle necessità di vita familiari del fallito stesso.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 giugno 2008, n. 16668)


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