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Nel caso in cui venga lamentato l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, debbono essere ritenute indennizzabili le sole prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza
Pubblicato il:
19/01/2012
In materia di arricchimento senza causa, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che nel caso in cui venga lamentato l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, debbono essere ritenute indennizzabili le sole prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (v. da ultimo, Cass. 15 maggio 2009 n. 11330).
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 20 dicembre 2011, n. 27773
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La rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali non può considerarsi comportamento lecito allorché avvenga senza giustificato motivo
Pubblicato il:
13/01/2012
La rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali non può considerarsi comportamento lecito allorché avvenga senza giustificato motivo.
E' indubbio che tale comportamento non genera l'obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti.
Poiché, tuttavia, la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto. Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissorio incolpevole rimanga del tutto irrisarcito.
Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato dunque la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono invece risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali. (Fattispecie ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze).
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI - 3 CIVILE, Ordinanza 2 gennaio 2012, n. 9
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Niente casa coniugale per l'ex nuora, anche se assegnata dal giudice
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11/01/2011
In caso di separazione la nuora deve restituire la casa coniugale.
I giudici di legittimità con la sentenza 15986/2010 hanno segnato un'importante e rilevante svolta (visto il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale in tale ambito) sul tema del comodato e della assegnazione della casa coniugale in caso di separazione tra coniugi, precisando che l'abitazione deve essere restituita ai suoceri, che la concessero, appunto, in comodato.
In base alla decisione della Corte la fattispecie integra il c.d. comodato precario caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante
Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.07.2010 n° 15986
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La convivenza "occasionale" o "temporanea" con un terzo non determina la riduzione automatica dell'assegno di mantenimento
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22/12/2010
La convivenza "occasionale" o "temporanea" con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento (Cass. 10 agosto 2007 n. 17643 e 10 novembre 2006 n. 24056). E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 1 Civile che con la sentenza del 25 novembre 2010, n. 23968 ha confermato l'orientamento consolidato in materia.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,n Sentenza del 25 novembre 2010, n. 23968
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Convivenza more uxorio, assegno
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29/03/2010
Il carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell'assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire solo su quella parte dell'assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché l'avente diritto non contragga un nuovo matrimonio.
Né la nascita di una figlia può considerarsi idonea a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, potendo solo di fatto cementare l'unione ma non dar luogo all'insorgenza di diritti ed obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.
Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.01.2010 n° 1096
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Il convivente di una persona che detiene sostanze stupefacenti in casa non può essere considerato come concorrente nel reato
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31/12/2008
In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso ex articolo 110 del Cp del coniuge (o del convivente more uxorio), ogni qualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo di quest'ultimo (marito/moglie/convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato a opera del partner e non ne impedisca od ostacoli in vario modo l'esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento. Perché sussista il concorso di persone nel reato, infatti, non basta l'assistenza inerte e senza iniziative o anche la sola adesione morale, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione del reato, che può sostanziarsi, per quanto interessa, in forme di agevolazione della detenzione, con l'assicurazione al partner di una relativa sicurezza, consistente nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione.
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Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio
Pubblicato il:
30/07/2008
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.Corte di Cassazione Sezione 6 Penale
Sentenza del 22 maggio 2008, n. 20647)
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Il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste anche se commesso ai danni di persona convivente more uxorio
Pubblicato il:
13/07/2008
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell'articolo 572 del Cp alla «famiglia» deve intendersi riferito a ogni consorzio di persone, tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la «famiglia di fatto». (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 20647)
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Il rapporto di convivenza esclude il reto di abbandono di persona incapace
Pubblicato il:
14/01/2008
Il rapporto di convivenza, quale rapporto di fatto non disciplinato dalla legge, è privo di rilevanza penale ex articolo 591 del Cp, in quanto non può estendersi a esso, perché si incorrerebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem, il disposto dell'articolo 143, comma 2, del Cc, che limita ai soli coniugi l'obbligo all'assistenza morale e materiale. Sarebbe infatti contra legem, in un sistema retto dal principio di legalità, rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietà, e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che convivono more uxorio. L'omissione di soccorso resta preclusa in tutti i casi in cui il dovere di soccorrere non sussiste. In particolare, non è configurabile tale dovere in caso di dissenso del soggetto ferito o altrimenti in pericolo, vale a dire quando questi opponga un rifiuto all'assistenza, implicante interventi chirurgici e farmacologici sul proprio corpo e, quindi, atti di disposizione dello stesso. (Corte d'assise di Milano, Sez. I, sentenza 24 luglio 2007 n. 11).
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Ai fino della determinazione dell'assegno di mantenimento, l'incidenza della convivenza more uxorio va valutata in relazione alla persistenza della stessa
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09/11/2007
In materia di separazione, l'incidenza della convivenza "more uxorio" di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, va valutazione in relazione alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dello stesso. All'uopo, infatti, occorre distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.
E' quanto stabilito dlla Corte di Cassazione, sezione 1 Civile, con sentenza del 10 agosto 2007, n. 17643
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la convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilita', non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e per tale ragione può npon incidere sul diritto al percepiemnto dell'assegno di divorzio
Pubblicato il:
03/11/2007
Il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non puo' essere automaticamente negato per il solo fatto che il bneficiario abbia intrapreso una convivenza more uxorio, rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Detto prinincipio enuncitao in numerose sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 26 gennaio 2006, n, 1546; 9 aprile 2003, n. 5560), è stato confermato dai giudici di legittimità con pronuncia del del 28 giugno 2007, n. 14921. Secondo la Corte, infatti, la convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilita', non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e puo' anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicche' l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. I relativi, eventuali, benefici economici, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, e' destinato ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che la Legge articolo 5, sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finche' questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass. 10 novembre 2006, n. 24056; 8 luglio 2004, n. 12557).
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La comptenza del Tribunale del Minorenni si estende anche ai provvedimenti di natura economica inerenti i figli naturali di genitori in crisi
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28/09/2007
La legge sicché legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, non ha abrogato lart. 38 primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui attribuisce al Tribunale dei Minorenni la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale.
E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.8362 del 03/04/2007, che ha altresì precisato che la contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del Cc, ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.
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L'instaurazione di una convivenza more uxorio non esclude il diritto del comiuge a percepire assegno divorzile nè ad una sua automatica riduzione
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28/09/2007
La convivenza more uxorio, pur con carattere di stabilità, non dà luogo a un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 14921 del 28 giugno 2007, che ha altrsì precisato di conseguenza i relativi, eventuali benefici economici avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, è destinata ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finché questi non contragga un nuovo matrimonio.
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I maltrattamenti in famiglia integrano reato anche in caso di convivenza more uxorio
Pubblicato il:
27/09/2007
I maltrattamenti in famiglia integrano reato anche in caso di convivenza more uxorio. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29262/2007, dopo le discussa pronuncia (n. 8127/2007)nella quale lo stesso Collegio aveva ritenuto non applicabile laggravante di cui allart. 577, comma 2, c.p., nei confronti di un uomo condannato per lesioni personali lievi a danno della propria convivente, la giurisprudenza penale, questa volta di meito, è tornata a pronunciarsi in tema di convivenza.
Nella recente pronuncia la S.C. ha affermato che costituisce ius receptum che il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. non presuppone necessariamente l'esistenza di vincoli di parentela civili o naturali, ma sussiste anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio, perché anche in tal caso viene tra le parti a crearsi quel rapporto stabile di comunità familiare che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare.
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Procreazione, da un giudice sì alla diagnosi preimpianto
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25/09/2007
La diagnosi preimpianto è legittima in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge 40. E' il contenuto di una sentenza depositata dal Tribunale di Cagliari. La vicenda riguardava il ricorso di una donna che 2 anni fa aveva chiesto di eseguire la diagnosi preimpianto prima di procedere con la fecondazione in vitro perchè talassemica.
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Anche le unioni di fatto possono essere registrate all' Anagrafe
Pubblicato il:
11/09/2007
Le famiglie di fatto possono essere registrate allanagrafe compilando appositi moduli che non le facciano confondere con la famiglia tradizionale. E' quanto stabilito dal T.A.R. del Veneto con sentenza n. 2786/2007 ha accolto il ricorso di un cittadino contro il Comune di Padova che, in applicazione della legge anagrafica, aveva permesso anche ai conviventi di iscriversi allanagrafe come famiglia, sul presupposto che i moduli predisposti dallamministrazione comunale che secondo la legge poteva deliberare sulla materia non erano stati realizzati correttamente poichè non consentivano di distinguere la famiglia tradizionale da quella anagrafica.
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Costringere la propria moglie a chiudersi in casa è violenza privata
Pubblicato il:
04/09/2007
Costringere la propria moglie a modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando ad uscire a piedi, a limitare le proprie uscite, nonchè a vivere chiusa in casa, controllando continuamente le immagini provenienti da una telecamera esterna appositamente installata integra il reato di violenza privata.
E' quanto stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.31158/2007, con la quale è stata confermata la misura cautelare del divieto di dimora nello stesso comune di residenza della donna emessa dal tribunale del Riesame di Lecce nei confronti di un uomo che rischia, ora, una condanna fino a quattro anni per violazione dell'articolo 610 del codice penale.
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Il diritto a percepire l'assegno divorzile non viene meno in coseguenza dell'instaurazione di una convivenza
Pubblicato il:
26/08/2007
Con sentenza n. 14921/2007 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di assegno divorzile, riconoscendo nuovamente allex coniuge beneficiario un trattamento di particolare favore. Secondo la Corte, infatti, egli non perde il diritto allassegno sancendo che esso è dovuto anche se lex coniuge beneficiario ha instaurato una nuova stabile convivenza "more uxorio" e durante il periodo della separazione non ha ricevuto né richiesto lassegno. Difatti, secondo la Cassazione, la convivenza more uxorio pur ove acquisti carattere di stabilità, non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
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La violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.p. non è reato se commessa a danno del convivente
Pubblicato il:
28/07/2007
Dopo le discussa sentenza n. 812772007 della Corte di Cassazione secondo la quale non può trovare applicazione laggravante di cui allart. 577, comma 2, c.p., nei confronti di un uomo condannato per lesioni personali lievi a danno della propria convivente, la giurisprudenza penale, questa volta di meito, è tornata a pronunciarsi in tema di convivenza.
La Corte di Asssie di Milano, infatti, con una sentenza a dir poco discutibile ha assolto dall'accusa di abbandono di persona incapace un uomo reo di aver lasciato morire la convivente malata di cancro. Secondo i giudici di merito, infatti, non può estendersi al rapporto di convivenza quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, del codice civile che limita ai soli coniugi l'obbligo all'assistenza morale e materiale. Questo, infatti, comporterebbe una inammissibile interpretazione analogica in mala partem. Per il giudice sarebbe infatti contra legem, in un sistema retto dal principio di legalità, rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietà, e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che convivono more uxorio.
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La Cassazione ha dettato i criteri da applicare per la ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e superstite
Pubblicato il:
29/06/2007
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 4 novembre 1999 n. 419), ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento allentità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali: elementi questi che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10669/2007.
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