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In caso di morte del contitolare della pensione al superstite spettano gli aumenti
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09/12/2011
Alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di contitolarità, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare. Ne consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando a essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dall'articolo 4 della legge 140/1985, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse dell'integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 30 settembre 2011, n. 20104
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In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non possono essere oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi che non siano connessi all'attività istituzionale della scuola
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29/11/2011
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non possono essere oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi che non siano connessi all'attività istituzionale della scuola; né è dovuta, in tale evenienza, l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, non percependo detti alunni alcuna retribuzione alla quale commisurare l'indennità in questione ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 la cui "ratio" è volta a garantire al lavoratore il sostentamento per tutta la durata dell'inabilità.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 20 luglio 2011, n. 15939
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Commette il delitto di truffa il datore di lavoro che induce in errore l'INPS circa la corresponsione dell'indennità di maternità
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05/10/2011
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva.
La responsabilità per truffa all'ente pensionistico, quando il raggiro è stato messo in opera dagli amministratori di fatto, va estesa anche ai prestanome. L'amministratore della società, ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione, in quanto per l'affermazione di responsabilità è sufficiente la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino.
Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 8 settembre 2011, n. 33330
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Il datore di lavoro è obbligato a risarcire il danno subito dal lavoratore per effetto delle inesatte informazioni sui contributi
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04/10/2011
Se il datore di lavoro certifica in modo inesatto le informazioni sui contributi e, più in generale, sul rapporto col dipendente, creando un danno a quest'ultimo, è tenuto a risarcirlo.
L'obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell'affidamento che l'ex dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 21 luglio 2011, n. 15992
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I lavoratori a termine hanno diritto ai permessi studio come i colleghi con contratto a tempo indeterminato
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15/09/2011
I lavoratori a termine hanno diritto ai permessi studio come i colleghi con contratto a tempo indeterminato; questo anche se il beneficio non è espressamente previsto dal contratto collettivo nazionale, ma è il risultato della contrattazione collettiva decentrata e l'applicazione di quanto disposto dalla normativa comunitaria. Risulta infatti discriminatoria, rispetto all'art. 6 del D.Lgs. 368/2001 e alla direttiva Ce/70/1999, la revoca di un beneficio frutto di accordi sovra-nazionali applicabili salvo obiettive incompatibilità relative al singolo contratto a termine. Va inoltre ricordato che l'accesso ai permessi studio prescinde dall'interesse del datore di lavoro, sia pubblico sia privato, ma deriva dai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalla Corte dei diritti dell'Uomo.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 19 agosto 2011, n. 17401
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Il diritto al trattamento di integrazione salariale è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa in astratto idonea a produrre reddito: la mancata comunicazione è sanzionata con la decadenza dal beneficio
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04/09/2011
In materia di trattamento di integrazione salariale, il lavoratore che non adempia all'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps dello svolgimento di attività lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio, rispondendo detta comunicazione alla finalità di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell'integrazione salariale
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2011, n. 13577
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In caso di assenza del Durc, il c. 10 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione amministrativa e non penale
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07/07/2011
In caso di assenza del Durc, il c. 10 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione amministrativa e non penale. Il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffate non possono essere introdotte facendo ricorso alla previsione dell'art. 44, c. 1, lettera a) del testo unico n. 380/2001. La norma prevista dall'art. 44 del D.P.R. 380/2001 risponde infatti all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo. Il Durc è invece un certificato che attesta la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 31 maggio 2011, n. 21780
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In tema di modalità di calcolo della pensione di vecchiaia per gli avvocati, nel computo della media delle dichiarazioni Irpef degli ultimi 15 anni dovranno entrare obbligatoriamente anche le annualità in cui il professionista non ha lavorato
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29/06/2011
In tema di modalità di calcolo della pensione di vecchiaia per gli avvocati, nel computo della media delle dichiarazioni Irpef degli ultimi 15 anni dovranno entrare obbligatoriamente anche le annualità in cui il professionista non ha lavorato. Secondo la legge di "Riforma del sistema previdenziale forense" (L. 576/1980), infatti, la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Ed è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione "quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione" indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto.
In tema di modalità di calcolo della pensione di vecchiaia per gli avvocati, nel computo della media delle dichiarazioni Irpef degli ultimi 15 anni dovranno entrare obbligatoriamente anche le annualità in cui il professionista non ha lavorato
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È legittimo l'accordo tra sindacati e azienda, che intende procedere a una riduzione di personale, di mettere in mobilità solo i lavoratori più vicini alla pensione
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11/05/2011
È legittimo l'accordo tra sindacati e azienda, che intende procedere a una riduzione di personale, di mettere in mobilità solo i lavoratori più vicini alla pensione. Questo criterio, infatti, è conforme al principio di non discriminazione e ai criteri di equità e razionalità. Una volta accertato che sussiste la necessità di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, condivisa dai sindacati, di individuare i dipendenti da licenziare in coloro che hanno i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di reddito, è una scelta di cui è difficile negare la ragionevolezza.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 aprile 2011, n. 9348
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Il datore di lavoro non può collocare unilateralmente il lavoratore in aspettativa non retribuita
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10/05/2011
A prescindere dalla computabilità o meno di talune assenze ai fini del computo del periodo di comporto...risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva sia, nel caso di specie, con la norma contrattuale collettiva di cui all'art. 18, comma 3, che espressamente prevede che l'aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 aprile 2011, n. 9346
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Il lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno ha diritto a retribuzione e contributi
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23/12/2010
In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (articolo 22 del testo unico immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (articolo 2126 del Cc), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 5 novembre 2010, n. 22559
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Non è dovuto l'assegno quando in sede di revisione si accerta che la riduzione dell'attitudine al lavoro è divenuta irrilevante e la condizione perdura alla fine del periodo indicato dalla legge.
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27/11/2010
Il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione, e neppure di decadenza non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale. La data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, né la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre. Nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto. Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 12 ottobre 2010, n. 20994
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In materia di Contratto di formazione lavoro, il Ccnl non può escludere, ai fini dell'anzianità di servizio, la rilevanza del periodo di lavoro svolto prima della trasformazione in contratto a tempo indeterminato
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19/11/2010
La disposizione contenuta nei commi 5 e 12 dell'articolo 3 del Dl 726/1984, convertito con modificazioni dalla legge 863/1984, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva. La fattispecie è relativa al caso degli aumenti periodici di anzianità previsti dall'accordo nazionale per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 23 settembre 2010, n. 20074
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Il Fondo di garanzia, che tutela i trattamenti di vecchiaia e non di anzianità, integra solo i mancati versamenti necessari a costituire la prestazione ma non ne aumenta l'importo
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07/10/2010
Il Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 5, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS per l'integrazione dei contributi omessi, o insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, percio', l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); ne' tale previsione comporta dubbi di illegittimita' costituzionale, in relazione alla piu' favorevole disciplina prevista dall'articolo 3 del citato Decreto Legislativo per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poiche' la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'articolo 38 Cost., comma 2, - nella finalita' propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 luglio 2010, n. 17526
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In tema di interposizione di manodopera, Il datore fittizio che ha versato i contributi non può pretendere la restaituzione di quanto pagato dall'Inps
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26/09/2010
In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non e' configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali; rimane, tuttavia, salva l'incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'articolo 1180 c.c., comma 1, ivi compreso lo stesso datore di lavoro fittizio" (Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666), rilevando altresi', con riferimento all'argomento apparentemente ostativo tratto dall'articolo 2036 c.c., comma 1, secondo cui chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato in tal modo eliminando l'effetto satisfattivo a favore del terzo, che deve escludersi che possa considerarsi scusabile l'errore sull'identita' dell'effettivo debitore.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 14 luglio 2010, n. 16547
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La trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile azzera il diritto alla pensione di reversibilità fin dalla data delle nuove nozze
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10/09/2010
La trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile azzera il diritto alla pensione di reversibilità fin dalla data delle nuove nozze. Ne consegue che se la formalità è eseguita dai coniugi dopo quindici anni, la parte che ha continuato a usufruire del beneficio per tutto questo tempo è tenuta a restituire all'Inps l'intera somma percepita. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 9464/2010 secondo la quale «il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione». Questo principio, spiega il collegio, «non soffre deroga in caso di trascrizione tardiva, restando indifferente che il ritardo sia dipeso da fatto dell'ufficiale di stato civile o da volontà dei coniugi». Ne consegue che «l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso» e che da quella stessa data cessa «il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità» del defunto.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 aprile 2010, n. 9464
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Il disabile psichico può essere assunto a tempo determinato anche senza l'indicazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine
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06/09/2010
In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, la disciplina dell'assunzione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro, nell'ambito della quale anche la stipula del contratto a termine costituisce ipotesi speciale, per essere l'apposizione del termine in funzione dell'individuazione delle forme assuntive più adatte al tipo di invalidità ed in un'ottica di collocamento mirato del disabile, finalizzata ad assicurare un suo proficuo inserimento lavorativo, indipendentemente dall'applicazione dei limiti generali relativi all'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Ne consegue, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2010, n. 13285
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Non ha diritto al danno di invalidità totale temporanea il lavoratore che rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidita' l'intera retribuzione
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04/09/2010
Nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidita' totale temporanea al lavoratore che - rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidita' l'intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si e' prodotta nella sfera patrimoniale dell'infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 giugno 2010, n. 15385
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L'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima
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04/09/2010
La normativa sull'assegno per il nucleo familiare richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 giugno 2010, n. 14783
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Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice
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04/09/2010
Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice.
Diftti, gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi della Legge n. 845 del 1978, articolo 14 al termine dei previsti corsi professionali costituiscono il presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento se ed in quanto siano stati prodotti dall'interessato, senza che, peraltro, dal dettato di tale norma possa dedursi l'incompatibilita' tra il conseguimento del suddetto titolo di studio e l'apprendistato, atteso che tale incompatibilita' non e' sancita esplicitamente dalla relativa disciplina e che, anzi, la Legge n. 25 del 1955, articolo 17 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 del 1956, articolo 31 nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilita' di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2010, n. 14905
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