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Due soli episodi, anche se connotati da ostilità ed astrattamente idonei a ledere la personalità del lavoratore, non possono assolutamente integrare una condotta persecutoria sistematica e protratta nel tempo, tale da integrare la fattispecie di "mobbing"

Pubblicato il: 30/04/2012


Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Due soli episodi, anche se connotati da ostilità ed astrattamente idonei a ledere la personalità del lavoratore, non possono assolutamente integrare una condotta persecutoria sistematica e protratta nel tempo. Tribunale Perugia, Sezione Lavoro civile, Sentenza 13 marzo 2012, n. 179

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Ai fini del riconoscimento del mobbing, non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale ma occorre provare il danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale

Pubblicato il: 30/04/2012


Non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo mistamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 23 febbraio 2012, n. 2711

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Il lancio dello stipendio sulla scrivania del dipendente o la consegna della retribuzione in un sacco di monetine non configura un'ipotesi di mobbing

Pubblicato il: 05/07/2011


Perché sia accertato il mobbing è necessaria una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti e prolungati con intento vessatorio. Pertanto il lancio dello stipendio sulla scrivania del dipendente o la consegna della retribuzione in un sacco di monetine configurano episodi biasimevoli, ma non sufficienti a far scattare il mobbing, in quanto non danno la prova di un atteggiamento discriminatorio o persecutorio nei confronti del lavoratore. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2011, n. 12048 Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2011, n. 12048

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Ai fini del risarcimento del danno da mobbing non sono sufficienti le continue vessazioni ma occorre provare la sussistenza di un danno alla salute

Pubblicato il: 17/05/2010


Per "mobbing", riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'articolo 2087 c.c, deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalita' del medesimo. E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilita' della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicita' di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalita' del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrita' psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioe' dell'intento persecutorio. E' stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causale da detto comportamento illecito del datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimita' se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n. 22858/2008). Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 marzo 2010, n. 7382

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Il datore di lavoro risponde contrattualmente dei danni subiti dal lavoratore che sia stato lasciato inattivo

Pubblicato il: 04/10/2009


Il lavoratore ha il diritto di svolgere la propria prestazione e di non essere lasciato inattivo, poiché il lavoro non è solo fonte di sostentamento, ma anche mezzo per la realizzazione delle proprie capacità e contribuzione al progresso e all'evoluzione del consesso sociale. La violazione di tale diritto è fonte di responsabilità per il datore di lavoro, pienamente soggetta alle regole della responsabilità contrattuale; ne deriva che se essa prescinde da uno specifico intento di svilire o declassare il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità deve essere esclusa, oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro, connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali garantiti dall'articolo 41 della Costituzione o di poteri disciplinari, anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, che resta gravato dell'onere della relativa prova. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 30 luglio 2009, n. 17778)

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Non è possibile assimilare il fenomeno del mobbing ai maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.

Pubblicato il: 29/07/2009


Non è possibile assimilare il fenomeno del mobbing ai maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. ai fini del riconoscimento della responsabilità penale del datore di lavoro che abbia tenuto continui comportamenti vessatori ed umilianti nei confronti di una dipendente, laddove tali comportamenti siano avvenuti all’interno di grandi strutture aziendali.
Infatti, il rapporto di cui all’art. 572 c.p. deve essere caratterizzato da “familiarità”, nel senso che, pur non riflettendosi nel ambito tipico della “famiglia”, deve comportare relazioni abituali e intense, consuetudini di vita tra i soggetti, la soggezione di una parte nei confronti dell'altra. Pertanto, sussiste solo un fenomeno di mobbing, con esclusione del reato di maltrattamenti, a carico del datore di lavoro che assume nei confronti di un dipendente sistematici comportamenti ostili, umilianti, ridicolizzanti e lesivi della dignità personale quando la vittima è inserita in una realtà aziendale complessa, la cui articolata organizzazione non implica una stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente, tale da determinare una comunanza di vita assimilabile a quella che caratterizza il consorzio familiare.(Cassazione Penale – Sezione sesta – sentenza 6 febbraio - 26 maggio 2009, n. 26954)

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Le testimonianze dei colleghi del lavoratore vittima di mobbing possono determinare la condanna del datore di lavoro che mobbizza il proprio dipendente

Pubblicato il: 29/06/2009


Le testimonianze dei colleghi del lavoratore vittima di mobbing possono determinare la condanna del datore di lavoro che mobbizza il proprio dipendente. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che la sentenza impugnata ha dato atto che ‘i numerosi testi escussi sono stati concordi, e non contraddittori, nel ricostruire le modalità dell’ingiuria e la dinamica della stessa’, ed ha anche sottolineato che non è stata fornita ‘alcuna prova di uno spaventevole complotto ordito ai danni dell’imputato, per cui tutti gli impiegati avessero deciso di costruire sulla personalità fragile di un castello di menzogne. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 10 giugno 2009, n. 23923)

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Il responsabile dell'ufficio deve risarcire i danni da stress provocati a un proprio sottosposto se durante il lavoro ha atteggiamenti aggressivi e prevaricatori

Pubblicato il: 11/06/2009


Il responsabile dell'ufficio deve risarcire i danni da stress provocati a un proprio sottosposto se durante il lavoro ha atteggiamenti aggressivi e prevaricatori. cIl dirigente di un ufficio giudiziario e' stato così condannato a risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dal suo comportamento aggressivo a una cancelliera alle sue dipendenze. (Cass. n. 23923/2009)

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I rimproveri orali da parte del superiore adottati con «toni pesanti» e davanti agli altri colleghi, possono costituire episodio di mobbing

Pubblicato il: 17/05/2009


Costituisce mobbing l'irrogazione di una serie di provvedimenti disciplinari infondati, sproporzionati o manifestamente eccessivi adottati nel quadro di una specifica volontà di precostituire una base per disporre il licenziamento (poi effettivamente avvenuto).
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 20 marzo 2009, n. 6907)


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Il reato di maltrattamenti è applicabile anche se le vessazioni vengono compiute sul luogo di lavoro

Pubblicato il: 06/01/2009


L'art. 572 del vigente codice penale, rispetto all'analoga norma contenuta nel codice del 1889, ha ampliato la categoria delle persone che possono essere vittima di maltrattamenti, aggiungendo nella previsione normativa ogni persona sottoposta all'autorità dell'agente ovvero al medesimo affidata per ragioni di istruzione, educazione, ecc. Sussiste il rapporto di autorità ogni qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro di subordinato, ecc.). Invero non v'è dubbio che all'imprenditore, o a chi lo rappresenti, spetti l'autorità sui propri dipendenti riconosciuta da precise norme di legge (artt. 2086, 2106 e 2134 c.c.) il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a suo carico il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente.

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Il datore di lavoro che vessa i propri dipendenti può essere allontanato dalla città

Pubblicato il: 26/09/2008


Nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro sia di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo i dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivalga a perdere il posto di lavoro, è configurabile il reato di estorsione di cui all'articolo 629 del Cp, senza che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, escluda, di per sé, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato comunque ad assicurarsi una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 28682)

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Il dipendente pubblico cui venga affiancato un neo-assunto non viene dequalificato

Pubblicato il: 18/07/2008


Se mantiene i compiti originariamente assegnatigli, non viene dequalificato il dipendente pubblico che venga affiancato da altro lavoratore neo-assunto, posto al vertice della struttura in precedenza assegnatagli in via esclusiva. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 4 aprile 2008, n. 8740)


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Non ricorre la fattispecie del mobbing risarcibile quando le condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro non presentino i requisiti della frequenza costante in un arco di tempo sufficientemente esteso

Pubblicato il: 18/07/2008


Non ricorre la fattispecie del mobbing risarcibile, e cioè della lesione della salute psicofisica e dell'integrità morale del dipendente tutelate dall'art. 2087 c.c., quando le condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro non presentino i requisiti della frequenza costante in un arco di tempo sufficientemente esteso, frequenza che, in base alla più accreditata letteratura scientifica, può essere determinata in almeno una volta alla settimana in un arco temporale di almeno sei mesi.
(Tribunale Roma Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 marzo 2008, n. 69)

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Le trattative per comporre bonariamente una vertenza, le proposte, le concessioni e persino le rinuncie a scopo transattivo di una delle parti non rappresentano un riconoscimento del diritto altrui

Pubblicato il: 21/04/2008


Le trattative per comporre bonariamente una vertenza, le proposte, le concessioni e persino le rinuncie a scopo transattivo di una delle parti, se non raggiungano l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione, totale o parziale, della fondatezza della pretesa avversaria e non rappresentando, pertanto, un riconoscimento, anche solo implicito, del diritto altrui (giusto disposto dell'articolo 2944 del codice civile), non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, né integrare gli estremi della rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, non costituendo fatti incompatibili in via assoluta (senza, cioè, possibilità di diverse interpretazioni) con la volontà di avvalersi di tale causa estintiva del diritto altrui, così come richiesto dall'articolo 2937 comma 3, del codice civile. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 6 marzo 2008, n. 6034)

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Il risarcimento del danno da demansionamento dequalificazione va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni

Pubblicato il: 02/04/2008


Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 Cpc, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 7871
del 26 marzo 2008)

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Danni derivanti da mobbing e onere della prova

Pubblicato il: 01/03/2008


Ove il datore di lavoro, per un periodo temporale rilevante, adotti nei confronti del lavoratore una condotta consistente in una vera e propria aggressione, atta a cagionargli tra i vari danni anche un importante disagio psicologico e, per l'effetto, una lesione della personalità morale, integra un'attività di “mobbing” o “mobbizzante”, che origina in capo al lavoratore “mobbizzato” il diritto all'ottenimento del risarcimento del danno materiale e morale, od alla persona, ivi compresi il danno morale soggettivo, il danno biologico ed il danno esistenziale, anche se risulti essere un dipendente della Pubblica Amministrazione. (Tribunale Tempio Pausania Civile
Sentenza del 10 luglio 2003, n. 157)

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Non risponde del reato di lesioni personali volontarie gravi il datore di lavoro al quale sia specificamente ascritta una sola ingiuria ovvero una singola condotta intimidatoria nei confronti di una propria dipendente

Pubblicato il: 29/02/2008


Non è in grado di integrare la condotta del delitto di lesioni personali, con effetti sulla sfera psichica della persona offesa, una singola ingiuria, un generico atteggiamento di intimidazione o una sola dichiarazione a carattere diffamatorio. Fattispecie relativa a un caso di mobbing ascritto a carico del preside di una scuola pubblica di istruzione secondaria. La Suprema corte ha confermato la correttezza e logicità della parte motiva della sentenza di non luogo a procedere del Gip, connessa alla assoluta mancanza di prova della lesione psichica e all'assoluta inidoneità della condotta come contestata dalla pubblica accusa. (Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza del 29 agosto 2007, n. 33624)

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Integra il delitto di abuso in atti d'ufficio la condotta, mobizzante, tenuta da un sindaco in danno di un'impiegata comunale

Pubblicato il: 27/11/2007


È ravvisabile il reato di abuso d'ufficio nella condotta del sindaco di un comune che, in violazione della disciplina normativa di settore (all'epoca, quella di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recepita nei contratti collettivi di lavoro), abbia adibito un dipendente allo svolgimento di mansioni inferiori, con modalità tali da aver posto in essere gli estremi del mobbing, arrecando in tal modo intenzionalmente a tale lavoratore un danno ingiusto, sostanziatosi nella dequalificazione professionale del dipendente. (Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale,sentenza del 7 novembre 2007, n. 40891)

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In caso di pluralità di condotte mobizzanti, il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento non si prescrive dal verificarsi del primo fatto, ma da ognuno di questi

Pubblicato il: 25/11/2007


Qualora il lavoratore mobizzato agisca nei confronti del prorpio datore di lavoro ex art. 2087 c.c. facendo valere una pluralità di fatti illeciti protratti nel tempo, la prescrizione per l'eserczio dell'azione di risarcimento non inizia a decorrere dal momento della commissione del primo degli episodi denunciati, atteso che anche i successivi illeciti sono potenzialmente idonei a determinare una autonoma lesione del diritto e quindi a fondare una domanda di risarcimento. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 20 luglio 2007, n. 16148.

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Mobbing e demansionamento

Pubblicato il: 15/11/2007


Il mobbing viene in rilievo in presenza di comportamenti con cui il datore di lavoro o il superiore gerarchico esercita una sorta di terrorismo psicologico (fatto di vessazioni, umiliazioni, dequalificazioni professionali, eccessivo ricorso alle visite mediche di controllo anche a fronte di referti confermativi della patologia denunciata dal lavoratore, ecc.), nei confronti di uno o più dipendenti, così da coartarne o piegarne la volontà, determinando sovente gravi patologie interessanti la sfera neuropsichica del soggetto esposto.
Quanto all'elemento soggettivo del reato di abuso d’ufficio, l'avverbio intenzionalmente, che figura nel testo della norma incriminatrice, esclude la configurabilità del dolo sotto il profilo indiretto od eventuale; e richiede che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non già semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, in ipotesi diretta ad un fine pubblico, sia pure perseguito con una condotta illegittima. Ciò, beninteso, a patto che il perseguimento di tale fine non rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l'obiettivo reale della condotta.
Ne deriva che, per escludere il dolo sotto il profilo dell’intenzionalità, occorre ritenere, con ragionevole certezza, che l'agente si proponga il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio. (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 7 novembre 2007, n. 40891)

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