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Concorre nel reato con condotta commissiva il dirigente di un ufficio pubblico che favorisce l'assenteismo dei propri dipendenti
Pubblicato il:
27/10/2011
Concorre nel reato con condotta commissiva - anziché mediante omissione ai sensi dell'art. 40, 2 c.c.p. - il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto "controllo sociale". Pertanto tale condotta ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci.
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 35344
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È illegittima la determinazione sindacale con la quale si proceda alla rettifica del provvedimento di proroga della durata di un contratto di lavoro di diritto privato, successivamente all'indizione di una procedura selettiva avente ad oggetto il conferimento del medesimo incarico
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24/03/2011
È illegittima la determinazione sindacale con la quale si proceda alla rettifica del provvedimento di proroga della durata di un contratto di lavoro di diritto privato, successivamente all'indizione di una procedura selettiva avente ad oggetto il conferimento del medesimo incarico, in quanto gravemente incidente sulla sfera giuridica del titolare del rapporto contrattuale e adottata in luogo del dovuto eventuale provvedimento di autotutela che l'amministrazione avrebbe potuto assumere prima dell'indizione della procedura, nel rispetto del contraddittorio con l'interessato e del canone costituzionale di cui all'art. 97 Cost.. In effetti, la procedura selettiva indetta in costanza ed efficacia di un rapporto giuridico-contrattuale - sia pure prorogato - non può essere indetta se non previa adozione, in ricorrenza dei presupposti di legge, di un eventuale atto di autotutela avente ad oggetto l'atto autoritativo di conferimento dell'incarico, impregiudicata ogni questione derivante dalla conclusione del contratto e legata all'acquisizione di una posizione di diritto soggettivo da parte del ricorrente (azionabile innanzi al giudice ordinario).
Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 12 giugno 2009, n. 3753
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Per le lesioni patite dal dipendente pubblico la giurisdizione è del giudice ordinario
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26/02/2011
Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all'Amministrazione una condotta la cui capacita' lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 27 gennaio 2011, n. 1875
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La pubblica amministrazione deve accogliere la richiesta di trasferimento del lavoratore motivata da una grave situazione personale, anche se nell'ufficio di destinazione non ci sono posti disponibili
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14/10/2010
La pubblica amministrazione deve accogliere la richiesta di trasferimento del lavoratore motivata da una grave situazione personale, anche se nell'ufficio di destinazione non ci sono posti disponibili. Il rischio del sovrannumero è infatti un elemento secondario rispetto all'esigenza del dipendente di assistere il coniuge gravemente malato: le gravi esigenze personali prevalgono infatti su quelle dell'organizzazione dell'organico.
Pertanto merita accoglimento il gravame proposto dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento in altra sede, formulata al fine di poter prestare assistenza alla moglie gravemente malata. In applicazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982, il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio, laddove, sussistano gravi ed eccezionali situazioni personali. Nel caso di specie, avendo il ricorrendo allegato gravi motivi familiari legati al carcinoma mammario diagnosticato alla moglie, che richiede cure ed assistenza continua, ne consegue che, dalla gravità della situazione personale addotta il diniego opposto debba ritenersi viziato da illegittimità.
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce Sezione 3, Sentenza del 24 settembre 2010, n. 1990
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Pubblico impiego-mansioni superiori
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07/07/2010
Il Consiglio di Stato, confermando il proprio precedente orientamento, ha stabilito che deve essere riconosciuto, ai fini economici, lo svolgimento di mansioni superiori (nella specie svolgimento di funzioni primariali da parte del dell'aiuto ospedaliero) anche in assenza di un atto organizzativo della Azienda sanitaria regionale, ciò anche qualora lo svolgimento di tali mansioni si sia protratto per oltre sei mesi. Più precisamente il Consiglio di Stato ha chiarito che, in presenza di un posto vacante, lo svolgimento delle mansioni primariali da parte di chi si trovi in posizione funzionale intermedia , comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell'Amministrazione, in quanto non è configurabile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito.
Consiglio di Stato, sez.V, 2 luglio 2010 n.4235
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L'inerzia della pubblica amministrazione nella corretta elaborazione della graduatoria di un concorso per l'assegnazione di posti di funzionario legittima la richiesta di risarcimento del vincitore del concorso che abbia immotivatamente visto slittare la propria assunzione
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14/01/2010
In materia di pubblico impiego, l'inerzia della pubblica amministrazione nella corretta elaborazione della graduatoria di un concorso per l'assegnazione di posti di funzionario, protrattasi talmente a lungo da richiedere la nomina di un commissario ad acta, costituisce elemento idoneo a fondare il diritto al risarcimento del danno per differenze retributive avanzato dal vincitore del concorso che abbia immotivatamente visto slittare la propria assunzione. Invece, affinché possa essere riconosciuto anche il risarcimento del danno per perdita di chanches, è necessario che il ricorrente fornisca prova specifica del nesso di causalità intercorrente fra il comportamento della pubblica amministrazione e la frustrazione delle proprie prospettive lavorative: in difetto di tale prova, la domanda è suscettibile di rigetto per generica formulazione.
Tribunale Milano Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 24 marzo 2007, n. 1013
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Anche nel pubblico impiego privatizzato va retribuito lo svolgimento di mansioni superiori
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25/12/2009
Ai sensi dell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 52, del decreto legislativo n. 165/2001) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. applicabile anche al pubblico impiego, ma senza che ciò necessariamente si traduca in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate, ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante "la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza".
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2009, n. 20845
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In tema di licenziamento illegittimo, ha diritto ad essere risarcito il lavoratore che subisca un danno dal ritardato pagamento dell'indennità sostitutiva
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04/12/2009
Nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell'indennita' sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5, cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennita' il datore e' obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo 2003 n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342). Il sistema dell'articolo 18 cit. si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo, ed impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell'indennita' in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex articolo 429 c.p.c..
Ne deriva che se il ritardo nell'adempimento produce un danno, questo deve l'ammontare essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 novembre 2009, n. 24199
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Il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo
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28/07/2009
Dal combinato disposto dell'art. 14 del d.P.R. 395/95, dell'art. 18 del d.P.R. 254/99 e dell'art. 68 del d.P.R. 3/1957, la recente giurisprudenza argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come nella specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di monetizzazione si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3637). Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Lecce Sezione 3, Sentenza del 5 giugno 2009, n. 1451; conf. Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636)
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Nel caso in cui il datore di lavoro, nei procedimenti di selezione per la promozione dei dipendenti, non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance
Pubblicato il:
10/05/2009
Nel caso in cui il datore di lavoro, nei procedimenti di selezione per la promozione dei dipendenti, non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente; in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva, e non ipotetica, probabilità di vittoria.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1715)
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Al concorrente collocato in posizione utile nella graduatoria del procedimento concorsuale per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuto, in caso di mancata assunzione, il diritto al risarcimento dei danni
Pubblicato il:
31/03/2009
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, al concorrente collocato in posizione utile nella graduatoria del procedimento concorsuale per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuto, in caso di mancata assunzione, il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento/il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, l'onere di tale dimostrazione non potendo ritenersi assolto con la deduzione di difficoltà finanziarie.
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Ai dirigenti sanitari non è applicabile l'art. 2103 cod. civ.
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28/03/2009
Ai dirigenti statali e, nella specie,ai dirigenti sanitari , alla stregua del combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 29 del 1993 (anche nella sua originaria formulazione) non è applicabile l'art. 2103 cod. civ., valendo il principio di turnazione degli incarichi che, previsto nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, e non avente riscontro nel rapporto di lavoro subordinato, costituisce fondamento dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali, rappresentando, il passaggio ad incarichi diversi, il mutamento di mansioni giacché l'incarico identifica la funzione dirigenziale e, quindi, le attività concrete assegnate al dirigente che fondano l'immedesimazione organica con l'amministrazione. La rilevanza del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali - con cui il legislatore ha inteso perseguire, nel preminente interesse generale al raggiungimento degli obiettivi fissati all'organizzazione dei pubblici uffici dall'art. 97 Cost., il fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi anzidetti e, nel contempo, di arricchire le doti culturali e professionali dei dirigenti interessati mediante lo scambio di esperienze e attività - comprova l'incompatibilità, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del sistema improntato al cennato principio con quello caratterizzato dal principio, ex art. 2103 cod. civ., di equivalenza delle mansioni.
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Non è necessario l'assenso del Comune a rendere operative le dimissioni del dipendente
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12/02/2009
Anche nel pubblico impiego privatizzato l'atto del lavoratore determina la risoluzione del rapporto appena il datore ne viene a conoscenza, senza necessità di un provvedimento di accettazione dell'ente. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 gennaio 2009, n. 57)
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Chi pretende il risarcimento del danno, ex articolo 2043 del Cc, da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della Pa non può allegare, a tale titolo, la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire
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09/12/2008
Chi pretende il risarcimento del danno, ex articolo 2043 del Cc, da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della Pa non può allegare, a tale titolo, la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire e che sarebbero state versate per la contribuzione assicurativa in ipotesi di tempestiva assunzione, in quanto queste presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l'attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale e/o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 14 dicembre 2007, n. 26282)
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Le controversie in materia di indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti dell'Ente Poste italiane sono attribuite al giudice ordinario
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12/10/2008
Le controversie in materia di indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti dell'Ente Poste italiane sono attribuite al giudice ordinario, a norma dell'art. 10, primo comma, del d.l. n. 497 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994 in considerazione dell'essenziale natura di retribuzione differita di tale trattamento, senza che a ciò osti l'erogazione dello stesso da parte dell'Istituto postelegrafonici, e cioè di un ente diverso dal datore di lavoro, e l'applicabilità della disciplina di carattere sostanziale dettata per il personale statale.
(Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 22 ottobre 2007, n. 22055)
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Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 - Facoltà del ricorso all'arbitro unico - Mancato rispetto del termine di 20 giorn
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10/10/2008
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, che fa riferimento all'impugnabilità delle sanzioni disciplinari dinanzi all'arbitro unico, così come integrato dall'art. 1 dell'accordo di interpretazione autentica del 13 novembre, 2001, il quale limita tale facoltà del lavoratore al termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, delinea un sistema in cui alla facoltà del lavoratore corrisponde una situazione di soggezione dell'Amministrazione nella scelta della controparte, nel mentre alla limitazione temporale per l'esercizio di tale facoltà fa riscontro l'integrale potere dell'Amministrazione di aderire o meno alla richiesta di arbitrato; conseguentemente, la richiesta di impugnazione dinanzi all'arbitro unico in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto, formulate oltre il predetto termine, non vincola l'Amministrazione; tuttavia, laddove quest'ultima, pur non avendone l'obbligo, abbia aderito esercitando i poteri del privato datore di lavoro conferitile dall'art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto del termine di 20 giorni, poiché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile, Sentenza 26.02.2008, n. 5045)
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Il rapporto di lavoro costituito con patto di prova, anche quando sorto con un'amministrazione pubblica è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali
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07/10/2008
Il rapporto di lavoro costituito con patto di prova, anche quando sorto con un'amministrazione pubblica nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzati, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, ditalchè il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione. Tuttavia l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova, e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità "ad nutum" del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell'esperimento non risulti adeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, sul quale incombe il relativo onere probatorio. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 13 settembre 2006, n. 19558)
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Commette il reato di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione pubblico dipendente che faccia apparire la sua presenza in ufficio ma svolge attività lavorativa altrove
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13/07/2008
È ravvisabile il reato (nella fattispecie, tentato) di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione nella condotta del pubblico dipendente che faccia apparire la sua presenza in ufficio in determinati giorni ovvero il suo stato di malattia, mentre in realtà svolga attività presso un esercizio commerciale; dovendosi ravvisare l'ingiusto profitto nell'indebita retribuzione di giornate lavorative ai danni della pubblica amministrazione. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 11 giugno 2008, n. 23623)
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In caso di danno alla salute del lavoratore, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha lonere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno
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07/07/2008
Il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha lonere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. E la prova ha per oggetto l'adozione delle misure dirette ad evitare l'evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell'osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta: comprendono anche quelle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro all'esperienza ed alla tecnica. (Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2 luglio 2008, n.18107)
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E' abolito lobbligo, per i lavoratori, di utilizzare la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie
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04/07/2008
Con comunicato in data 26.06.2008, il Ministero del Lavoro ha stabilito che con lentrata in vigore del Decreto Legge n. 112/2008, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria lart.39 comma 10 lett i) ha soppresso l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608. Ne consegue che è abolito lobbligo, per i lavoratori, di utilizzare la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie.
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