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Il dies a quo del termine annuale per il disconoscimento di paternità va collocato nel momento della scoperta dell'adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell'incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo

Pubblicato il: 02/04/2013


Il dies a quo del termine annuale per il disconoscimento di paternità va collocato nel momento della scoperta dell'adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell'incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s'intende disconoscere. Non conta che la prova ematica o del Dna sia intervenuta dopo. Non solo: la prova rivelatoria può anche essere una scenata nel corso della quale la madre affermi la sua volontà di andarsene con un altro uomo. Corte di Cassazione, civile, Sentenza 26 marzo 2013, n. 7581

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La legittimazione del genitore affidatario a pretendere, dall'altro, un assegno periodico per il mantenimento del figlio presuppone necessariamente la sussistenza del diritto del figlio al mantenimento

Pubblicato il: 26/02/2013


La legittimazione del genitore affidatario a pretendere, dall'altro, un assegno periodico per il mantenimento del figlio presuppone necessariamente la sussistenza del diritto del figlio al mantenimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 148 del Cc. Deriva da quanto precede, pertanto, che detta legittimazione cessa sincronicamente al sopravvenire di una causa di estinzione di quella posizione sostanziale che il suo esercizio mira a garantire. In particolare, qualora il figlio, maggiorenne, intervenuto volontariamente nel giudizio pendente tra i genitori, abbia inequivocabilmente abdicato al diritto al mantenimento, assumendo di avere raggiunto una condizione di indipendente economica, cessa sia la legittimazione del genitore con questo convivente a pretendere iure proprio, dall'altro, l'assegno di mantenimento per il periodo successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica, sia il diritto del figlio a tale assegno. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 dicembre 2012, n. 22951

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È un mero pregiudizio quello per cui sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale

Pubblicato il: 28/01/2013


È un mero pregiudizio quello per cui sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino. Il divieto per le coppie omosessuali di allevare figli è il risultato di un pregiudizio, che dà per scontato ciò che invece è da dimostrare. Non esistono infatti certezze scientifiche o dati di esperienza che dimostrino che il vivere in una famiglia composta da due persone dello stesso sesso sia dannoso per l'equilibrio del bambino. (PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore - Speciali e Dossier Norme e Tributi, 2013) Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 601

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La decisione di rifiutare la prova ematologica, posto in correlazione con le dichiarazioni della donna, può legittimare il riconoscimento della paternità. Anche se manca il riscontro relativo ai rapporti sessuali.

Pubblicato il: 30/12/2012


Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile quale argomento di prova su cui fondare la decisione relativa alla paternità naturale, e ciò pur in assenza di prove relative a rapporti sessuali tra le parti. Infatti, è proprio la carenza di elementi certi relativi alla natura dei rapporti intercorsi e all'eventuale concepimento ad ingenerare la necessità di desumere altrove argomenti di prova, e dunque anche dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 novembre 2012, n. 20235

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I genitori che no adempiono all'obbligo di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione elementare non sono punibili solo in presenza di elementi che inattuabile l'adempimento dell'obbligo di Istruzione

Pubblicato il: 17/12/2012


L'articolo 731 c.p., sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione elementare. La norma punisce anche (Inosservanza dell'obbligo scolastico post-elementare, avendo la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, articolo 8, esteso l'obbligo all'istruzione di scuola media. Puo' essere esclusa la responsabilita' degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo di Istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 del 10.7. 2007, dep. 11.10.2007). Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 5 dicembre 2012, n. 47110

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La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore può essere giustificata da qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che il minore può subire

Pubblicato il: 27/09/2012


La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 settembre 2012, n. 15025

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La grande differenza di età e la dichiarazione di non volersi occupare del minore non rappresentano elementi sufficienti per escludere l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità

Pubblicato il: 18/09/2012


La grande differenza di età e la dichiarazione di non volersi occupare del minore non rappresentano elementi sufficienti per escludere l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità. La contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l'interesse del minore va di regola tenuto sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 settembre 2012, n. 15158

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Può rischiare la dichiarazione di paternità naturale il padre che si rifiuta di sottoporsi al test del D.N.A.

Pubblicato il: 17/09/2012


La corretta interpretazione dell'articolo 269 c.c., commi 2 e 4, conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternita' e maternita'. Il secondo comma stabilisce espressamente che la prova puo' essere data con ogni mezzo, con l'unico limite, indicato nell'ultimo comma, costituito dal fatto che il quadro probatorio non puo' consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. All'interno di questo perimetro, il giudice puo' liberamente valutare le prove, non sussistendo limiti legali (articolo 116 c.p.c., comma 1) e puo' trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. (articolo 116 c.p.c., comma 2). Deve, pertanto, escludersi che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale, come ritenuto dal ricorrente. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 luglio 2012, n. 12198

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Nel giudizio promosso per il disconoscimento della paternità la legittimazione passiva è correttamente individuata nei confronti degli altri discendenti del padre verso cui l'azione è promossa

Pubblicato il: 04/09/2012


In tema di litisconsorzio nel giudizio promosso per il disconoscimento della paternità la legittimazione passiva è correttamente individuata - a fronte dell'impossibilità di veder partecipare i rimanenti soggetti individuati ai sensi degli artt. 246 e 247 c.c. - nei confronti degli altri discendenti del padre verso cui l'azione è promossa. Il legislatore, nel disciplinare l'azione di disconoscimento della paternita' (articoli 244 - 247 c.c.), ha individuato quali legittimati passivi il presunto padre, la madre ed il figlio, qualificandoli come litisconsorti necessari (articolo 247 c.c., comma 1). Nel quarto comma dello stesso articolo e' stato poi stabilito che nel caso di morte di uno dei litisconsorti "l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 luglio 2012, n. 12984

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E' legittimo il provvedimento che dichiara lo stato di adottablità del minore che , maltrattato dal convivente della madre, non è stato da questa protetto

Pubblicato il: 26/06/2012


E' legittimo il provvedimento che dichiara lo stato di adottablità del minore che , maltrattato dal convivente della madre, non è stato da questa protetto. Attengono ad una diversa interpretazione dei fatti, e quindi ad un diverso riesame del merito inammissibile in questa sede, le censure riguardanti il comportamento omissivo e l'incapacità della madre di mettere il minore al riparo da gravi maltrattamenti - definiti addirittura torture - subiti dal minore da parte del convivente della donna (...) l'inesistenza di alcun rapporto affettivo tra il minore e la madre - come pure tra il minore e la nonna - è stato approfonditamente accertato e valutato dalla corte territoriale, che pure messo in evidenza l'assenza perfino di richieste di notizie per via telefonica da parte delle signore durante il ricovero del piccolo presso un istituto Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 aprile 2012, n. 6349

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In sede di affido condiviso il Giudice può imporre al genitore di di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del figlio nella propria scelta religiosa

Pubblicato il: 25/06/2012


L'art. 155 c.c., a seguito della riforma del 2006 che ha introdotto la disciplina dell'affidamento condiviso, prevede che il Giudice fissi la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitori contribuisca al mantenimento della prole, fissando le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e adottando ogni altro provvedimento ad essi relativo. Ne consegue che, in tal senso, l'Autorità giudiziale adita ha un'ampia discrezionalità, da esercitarsi sempre nell'interesse morale e materiale dei figli. In particolare nel caso in cui i contegni di una parte, conseguenti e correlati alla sua adesione alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova ed inseritisi in un contesto di vita del minore già reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori, possano risultare dannosi per l'equilibrio e la salute psichica del figlio è lecita la limitazione imposta al genitore di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del figlio nella propria scelta religiosa. Cassazione civile , sez. I, sentenza 12.06.2012 n. 9546

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L'inosservanza di frequentare la scuola media superiore non configura reato

Pubblicato il: 13/06/2012


L'inosservanza di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c, L. 28/3/2003 n. 53) non è seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. Per cui l'estensione della norma sanzionatoria si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem. (Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 17 maggio 2012, n. 18927) Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 17 maggio 2012, n. 18927

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E' legittimo il rimborso dei titoli alla madre del minore alle Poste anche senza autorizzazione del magistrato

Pubblicato il: 02/06/2012


L'esigenza dell'autorizzazione al genitore del minore, da parte del giudice tutelare, necessaria, ai sensi dell'art. 320 cod. civ., al fine della riscossione dei capitali, dei quali il giudice determina altresì l'impiego, non è esclusa dal disposto dell'art. 159 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), richiamato per i buoni postali fruttiferi dal rinvio generale di cui all'art. 182 del medesimo decreto, allorché il nome del genitore sia indicato sul titolo come rappresentante dell'intestatario minorenne, in quanto la norma non prevede l'ipotesi in questione, ma unicamente il rimborso in favore del rappresentante dell'intestatario. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 5 marzo 2012, n. 3393

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E' obbligatoria l'audizione del minore infrasedicenne nel giudizio di opposizione al riconoscimento

Pubblicato il: 03/05/2012


L'obbligatorieta' dell'audizione del minore infrasedicenne nel procedimento di cui all'articolo 250 c.c., comma 4, e' sempre stata riconosciuta da questa Corte sul rilievo che, pur non assumendo il minore la qualita' di parte del procedimento, la legge impone che sia sentito - sempre che non ne sia incapace per ragioni di eta' o per altre cause, da indicare nella motivazione del provvedimento - a fini istruttori, in vista dell'accertamento della rispondenza al suo interesse dell'opposizione al riconoscimento dell'altro genitore (ex multis Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, 21359/2004, 395/2006). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 aprile 2012, n. 5884

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Inidonei all'adozione i coniugi che pongono condizioni discriminatorie

Pubblicato il: 29/03/2012


In tema di adozione internazionale, in virtù del rinvio, operato dall'art. 30 della legge 4 maggio 1983, n. 183, all'art. 6 della stessa legge, la declaratoria di idoneità degli aspiranti adottanti presuppone l'esame, da parte del giudice, della sussistenza dei requisiti posti dal predetto art. 6 e quindi anche dell'idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso il decreto della corte territoriale che aveva confermato la valutazione d'inidoneità all'adozione internazionale dei coniugi reclamanti per le preclusioni da loro manifestate su determinate caratteristiche del minore da adottare). Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29424

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Il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale

Pubblicato il: 25/01/2012


Nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene tuttavia meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale,che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale. Esso sorge con la nascita giacche' e' responsabilita' che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far intervenire il giudice, non puo' allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 dicembre 2011, n. 26772

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In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere con esclusione di qualsiasi automaticità

Pubblicato il: 13/01/2012


In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo attribuito, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice di quel cognome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforzamento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configurandosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 febbraio 2011, n. 2644

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Nella nomina dell'amministratore di sostegno spetta al giudice valutare l'opportunità di adottare la misura di protezione

Pubblicato il: 19/11/2011


L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, articolo 3 - ha la finalita' di offrire a chi si trovi nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacita' di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacita' di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformita' di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attivita' che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravita' e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonche' tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22332

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L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato il: 31/10/2011


L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. Tale reato è infatti estensibile a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale del minore; danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescindere dalla consapevolezza della vittima di subirla. Nel caso di specie, un nonno e una madre, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellando la figura paterna e facendogli frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l'effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 ottobre 2011, n. 36503

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Se il figlio, studente di lingue, va all'estero per studiare l'inglese all'ex moglie che ha deciso di sostenere la spesa spetta il rimborso del 50% da parte del genitore non affidatario

Pubblicato il: 27/10/2011


Nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l'articolo 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalita', e, in difetto, ricorrere all'autorita' giudiziaria. Tale principio e' stato affermato da Cass. civ., sezione 1 , n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19607

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