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Il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale
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25/01/2012
Nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene tuttavia meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale,che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale. Esso sorge con la nascita giacche' e' responsabilita' che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far intervenire il giudice, non puo' allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 dicembre 2011, n. 26772
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In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere con esclusione di qualsiasi automaticità
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13/01/2012
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo attribuito, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice di quel cognome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforzamento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configurandosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 febbraio 2011, n. 2644
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Nella nomina dell'amministratore di sostegno spetta al giudice valutare l'opportunità di adottare la misura di protezione
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19/11/2011
L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, articolo 3 - ha la finalita' di offrire a chi si trovi nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacita' di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacita' di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformita' di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attivita' che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravita' e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonche' tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22332
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L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia
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31/10/2011
L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. Tale reato è infatti estensibile a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale del minore; danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescindere dalla consapevolezza della vittima di subirla. Nel caso di specie, un nonno e una madre, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellando la figura paterna e facendogli frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l'effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 ottobre 2011, n. 36503
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Se il figlio, studente di lingue, va all'estero per studiare l'inglese all'ex moglie che ha deciso di sostenere la spesa spetta il rimborso del 50% da parte del genitore non affidatario
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27/10/2011
Nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l'articolo 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalita', e, in difetto, ricorrere all'autorita' giudiziaria. Tale principio e' stato affermato da Cass. civ., sezione 1 , n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19607
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Se durante la separazione i genitori sono molto in conflitto, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli
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27/09/2011
Correttamente, in sede di separazione giudiziale dei genitori, il giudice del merito ritiene pregiudizievole per l'interesse del minore l'affidamento condiviso a entrambi qualora incentri le proprie valutazioni sull'interesse del minore, motivando il proprio convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico del medesimo dall'affidamento condiviso, sia - in positivo - con riguardo alla capacità genitoriale riscontrata nella madre, sia - in negativo - con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la sua famiglia di origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della madre (atteso - come si precisa nella parte espositiva della sentenza - l'emergere di manifestazioni di sostanziale disprezzo per la moglie da parte di tutti i membri della famiglia del marito, marito che - secondo la corte del merito - presentava una dipendenza non ancora risolta con la propria madre con violazione dell'obbligo di assistenza morale dovuta alla moglie).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 agosto 2011, n. 17191
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La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato
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06/05/2011
In tema di amministrazione dei beni dei figli ex articolo 320 del Cc, al di fuori dei casi specificamente individuati e inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentano tre caratteristiche: 1) siano utili alla conservazione del valore del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino queste caratteristiche. Così, la transazione avente a oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando ha a oggetto un danno che possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato: e in questo caso è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 del codice civile.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 aprile 2010, n. 8720
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Non può essere liquidato a favore dei figli legittimi un assegno di mantenimento che incida negativamente sul sul mantenimento dei figli naturali avuti dall'uomo con la nuova compagna
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21/04/2011
In tema di trattamento di figli legittimi e naturali, con l'art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento. Il giudice, pertanto, non può liquidare alla mamma affidataria un assegno per il mantenimento del figlio legittimo che, tenuto conto del reddito complessivo dell'ex coniuge, incida sul mantenimento dei figli naturali avuti dall'uomo con la nuova compagna.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 aprile 2011, n. 8227
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In tema di adozione, non basta la mera disponibilità dei nonni a prendersi cura dei nipoti per scongiurarne l'adozione se non è provata la presenza di rapporti significativi
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19/04/2011
In tema di adozione, non basta la mera disponibilità dei nonni a prendersi cura dei nipoti per scongiurarne l'adozione se non è provata la presenza di rapporti significativi, vale a dire, una relazione sottostante di familiarità e accadimento, o per lo meno un tentativo di contrastarne lo stato di abbandono. Per quanto attiene, inoltre, le spese per gli avvocati dei minori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, queste non possono essere liquidate nella stessa sentenza ma deve essere sempre emesso un ulteriore decreto di pagamento a carico dell'amministrazione.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 31 marzo 2011, n. 7504
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Deve escludersi che allo stato della legislazione vigente soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero
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29/03/2011
Deve escludersi che allo stato della legislazione vigente soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti, anziché ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 44 della stessa legge n. 184 del 1983 (adozione in casi particolari). Il legislatore nazionale, peraltro bene potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, a un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'azione di minori da parte di persona singola anche con gli effetti dell'adozione legittimante.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572
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La scuola deve risarcire il danno, se non dimostra che l'infortunio riportato dalla bambina durante una lezione di sci sia scaturito da un fatto ad essa non imputabile
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25/03/2011
Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumita' dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass., 3.3.2010, n. 5067; Cass., 18.11.2005, n. 24456).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2559
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Le condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'
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14/03/2011
Perche' un minore di eta' sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli articoli 85, 88, 89 e 90 c.p. - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, e' necessario l'accertamento di un'infermita' di natura ed intensita' tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacita' di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialita' di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per cio' solo, compromesso la capacita' del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'.
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 23 febbraio 2011, n. 6970
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Non commette reato il padre che non versa l'assegno di mantenimento dei figli perchè vesra in stato di indigenza
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13/03/2011
Il legislatore, attraverso la tutela penale apprestata dall'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, ha inteso garantire al minore di eta' una ragionevole e sostanziale costanza temporale e quantitativa delle necessarie risorse atte a assicurargli i mezzi di sussistenza, ovvero di cio' che e' strettamente indispensabile per vivere nel momento storico in cui il fatto avviene (quali il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione). Presupposto del reato in esame e' comunque lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste in via fondatamente presuntiva in re ipsa, stante la naturale impossibilita' di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E' inoltre principio consolidato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, lo stato di bisogno del minore non venga meno.
Tuttavia, va aggiunto pero' che l'ipotesi di reato in esame si realizza solo se sussista la concreta capacita' economica dell'obbligato a fornire i mezzi di sussistenza.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 22 febbraio 2011, n. 6597
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La figlia maggiorenne e studentessa deve essere mantenuta dai genitori se si sposa con un ragazzo, anch'esso studente
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27/02/2011
Il matrimonio del figlio maggiorenne destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori di solito ne comporta l'automatica cessazione. Nel caso oggetto però, il principio va disatteso in quanto la figlia, ancora studentessa, ha contratto matrimonio con un ragazzo anch'esso studente, e ha continuato a vivere con la madre. Al padre, dunque, l'onere di continuare ad erogare l'assegno fino a quando la ragazza non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 gennaio 2011, n. 1830
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Se uno dei due genitori non può o non vuole mantenere i figli grava sull'altro l'onere di far fronte alle loro esigenze, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche
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18/10/2010
L'obbligo di mantenere i figli spetta primariamente e integralmente ai genitori: sicché se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'articolo 148 del Cc, che comunque trova ingresso non solo perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20509
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Figli negati? Il coniuge va risarcito!
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01/10/2010
Il coniuge cui vengono rese difficili le visite al figlio va risarcito per il mancato affetto. E' quanto ha stabilito la Cassazione nell'accordare 3mila euro di risarcimento ad un ravennate, A. T., la cui ex moglie aveva "pretestuosamente negato l'esercizio del diritto di visita" della figlia 14enne. Secondo piazza Cavour, il coniuge cui viene negato questo diritto deve avere il risarcimento del danno morale per il "rapporto difficoltoso" con la prole.
Nel dicembre del 2007 la Corte d'Appello di Bologna aveva condannato la moglie del ravennate, E.S., a quattro mesi di reclusione per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice e a risarcire l'ex marito con tremila euro per avere reso difficili i rapporti con la figlia. La donna ha fatto ricorso in Cassazione per farsi annullare il risarcimento del danno che, dal suo punto di vista, avrebbe dovuto essere stabilito in sede civile.
La Sesta sezione penale con la sentenza 32562 ha bocciato il ricorso della donna, che fra l'altro sosteneva che non era stato provato "il danno effettivo". I giudici hanno sottolineato che è legittimo il risarcimento del danno visto che era stato "reso difficoltoso il rapporto" tra padre e figlio. E. S., oltre a risarcire l'ex marito, dovrà anche pagare 2mila per le spese processuali da lui sostenute per il procedimento in Cassazione.
Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n 32562/2010
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Il figlio maggiorenne che agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento deve fornire la prova di non essere indipendente economicamente
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07/09/2010
Fatto costitutivo del diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori non e' il solo rapporto di filiazione, ma anche la mancanza di indipendenza economica. Infatti l'articolo 147 c.c., impone ai genitori "l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". E l'elemento della capacita' e' certamente riferibile anche alla situazione economica del figlio.
La mancanza di indipendenza economica, benche' possa di regola presumersi, con la conseguenza che incomba sul genitore l'obbligo di provare l'autonomia economica del figlio, non e' dunque una fattispecie impeditiva del diritto del figlio al mantenimento, ma e' elemento della fattispecie costitutiva di tale diritto. Deve essere pertanto allegata da chi postuli il diritto al mantenimento. E se questa allegazione puo' essere ritenuta implicita nella domanda del figlio minorenne, deve invece essere esplicitata nella domanda del figlio maggiorenne.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 luglio 2010, n. 16612
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La testimonianza del minore abusato è valida, anche laddove gli siano state poste domande suggestive.
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04/06/2010
Le prescrizioni contenute nella c.d. "Carta di Noto", pur essendo tale atto di autorevolissima rilevanza nella interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione dei minori, rappresentano delle mere indicazioni metodologiche non tassative, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta la nullita' dell'esame, sia perche', in virtu' del principio di tassativita' delle nullita' vigente nel codice di rito, l'inosservanza di tali prescrizioni non e' riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'articolo 178 c.p.p., sia perche', come si e' detto, ai principi posti dalla "Carta di Noto" non puo' riconoscersi alcun valore normativo, trattandosi di "suggerimenti diretti a garantire l'attendibilita'... delle dichiarazioni" del minore e la "protezione psicologica" dello stesso, come si legge nella premessa della Carta stessa (cfr. Cass. Sez. 3, 14/12/2007 n. 6464, Granillo; Sez. 3, 10/4/2008 n. 20568, Gruden ed altro).
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 8 marzo 2010, n. 9157
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Il genitore che ha integralmente provveduto al mantenimento del figlio naturale ha diritto al rimborso pro quota con decorrenza dalla nascita
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29/05/2010
La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non puo' prescindere da un'espressa domanda proposta dalla parte in nome proprio, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 aprile 2010, n. 9300
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L'insegnante ha uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona
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19/05/2010
In tema di responsabilita' civile di cui all'articolo 2048 c.c., e' ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilita' dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia di natura contrattuale. Fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumita' nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi puo' dare luogo ad una responsabilita' di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nol quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 26 aprile 2010, n. 9906
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