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La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione unilaterale dei bona matrimoni deve essere delibata se la scelta della moglie di non avere figli era dovuta al rischio di una malattia per il bambino).

Pubblicato il: 08/12/2011


La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione unilaterale dei bona matrimoni deve essere delibata (nel caso di specie, la scelta della moglie di non avere figli era dovuta al rischio di una malattia per il bambino). Infatti, in sede di delibazione di sentenza di nullità matrimoniale per esclusione unilaterale dei bona matrimoni il giudice italiano sarebbe vincolato all'accertamento in fatto compiuto dal giudice ecclesiastico, (accertamento che per l'appunto, nel caso di specie, avrebbe deposto nel senso della riscontrata intenzione, da parte della donna, di escludere l'ipotesi della maternità). (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 ottobre 2011, n. 21968

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Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimoni

Pubblicato il: 07/11/2011


Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimoni, purché tale divergenza fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge o sia da questo conosciuta o comunque conoscibile con l'ordinaria diligenza. (Rientra in quest'ultima categoria il caso di specie, in cui il marito non avrebbe mai tenuto fede alla indissolubilità del vincolo, e la moglie si è dichiarata del tutto all'oscuro dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del futuro coniuge). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 agosto 2011, n. 17465

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La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio

Pubblicato il: 30/09/2011


La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione unilaterale di uno dei bona (o principio essenziale) del matrimonio (nella specie rifiuto da parte della moglie della procreazione, sottaciuto all'altro coniuge), senza che rilevi - in senso contrario - una precedente sentenza emessa dalla Corte di cassazione, nell'ambito dello stesso giudizio, che abbia dichiarato (sotto altro profilo) la non contraddittorietà di quella sentenza di annullamento all'ordine pubblico. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 20 gennaio 2011, n. 1343

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La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione unilaterale di uno dei bona (o principio essenziale) del matrimonio

Pubblicato il: 28/02/2011


La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione unilaterale di uno dei bona (o principio essenziale) del matrimonio (nella specie rifiuto da parte della moglie della procreazione, sottaciuto all'altro coniuge), senza che rilevi - in senso contrario - una precedente sentenza emessa dalla Corte di cassazione, nell'ambito dello stesso giudizio, che abbia dichiarato (sotto altro profilo) la non contraddittorietà di quella sentenza di annullamento all'ordine pubblico. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 20 gennaio 2011, n. 1343

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Niente casa coniugale per l'ex nuora, anche se assegnata dal giudice

Pubblicato il: 11/01/2011


In caso di separazione la nuora deve restituire la casa coniugale. I giudici di legittimità con la sentenza 15986/2010 hanno segnato un'importante e rilevante svolta (visto il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale in tale ambito) sul tema del comodato e della assegnazione della casa coniugale in caso di separazione tra coniugi, precisando che l'abitazione deve essere restituita ai suoceri, che la concessero, appunto, in comodato. In base alla decisione della Corte la fattispecie integra il c.d. comodato precario caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.07.2010 n° 15986

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La trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile azzera il diritto alla pensione di reversibilità fin dalla data delle nuove nozze

Pubblicato il: 10/09/2010


La trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile azzera il diritto alla pensione di reversibilità fin dalla data delle nuove nozze. Ne consegue che se la formalità è eseguita dai coniugi dopo quindici anni, la parte che ha continuato a usufruire del beneficio per tutto questo tempo è tenuta a restituire all'Inps l'intera somma percepita. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 9464/2010 secondo la quale «il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione». Questo principio, spiega il collegio, «non soffre deroga in caso di trascrizione tardiva, restando indifferente che il ritardo sia dipeso da fatto dell'ufficiale di stato civile o da volontà dei coniugi». Ne consegue che «l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso» e che da quella stessa data cessa «il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità» del defunto. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 aprile 2010, n. 9464

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In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita' di un matrimonio non è necessaria la traduzione dal latino all'italiano

Pubblicato il: 18/10/2009


In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita' di un matrimonio, la circostanza che detto provvedimento sia redatto in latino non comporta l'obbligo della sua traduzione nella lingua italiana, ma solo la facolta' per il giudice di disporla per il caso in cui non conosca la lingua latina, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 settembre 2009, n. 19808)

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La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ecclesiastico non eslcude l'obbligo di versare l'assegno di divorzio se la sentenza di cessazione degli effetti civili è passata in giudicato

Pubblicato il: 01/10/2009


Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, a una delle parti, dell'assegno di divorzio, e una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'articolo 2909 del Cc anche nel caso in cui successivamente a essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. La pronuncia che abbia comunque affermato il venir meno dell'efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del conseguente diritto all'assegno divorzile, in ragione dell'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, non può essere oggetto di riesame allorché su di essa si sia formato il giudicato. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 5 giugno 2009, n. 12982)

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La sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può quindi essere dichiarata efficace nella Repubblica

Pubblicato il: 26/03/2009


La sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis", in una fattispecie in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può quindi essere dichiarata efficace nella Repubblica, sia in considerazione della diversità esistente tra i due ordinamenti sia per il fatto che l'ordinamento italiano non prevede un principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, ossia della società naturale che comprende anche i figli. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 gennaio 2009, n. 814)

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Le nozze sono nulle se la coppia non concepisce figli e si limita ad avere solo rapporti protetti

Pubblicato il: 11/02/2009


La non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di non procreazione, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla formazione di quella societa' naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo dell'unione coniugale, come e' evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri.

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L'incapacità psichica può costituire motivo di annullamento del matrimonio anche se eccepita dal coniuge "sano"

Pubblicato il: 13/12/2008


La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullita' del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l'atto con il quale e' stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validita' del vincolo - le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo "status" delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell'articolo 34 c.p.c., con efficacia di giudicato -, l'esistenza e la validita' del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullita' del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, - che ha abolito la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullita' dei matrimoni concordatati, in precedenza stabilita dall'articolo 34, comma 4, del Concordato del 1929 - e nei limiti di essi.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 novembre 2008, n. 27236)

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La parrocchia deve risarcire il danno biologico, morale e alla vita di relazione causato dal rumore delle campane che suonano più volte al giorno

Pubblicato il: 19/10/2008


Si può configurare un danno biologico e il relativo risarcimento morale e alla vita di relazione, nei casi in cui le campane di una parrocchia suonano più volte al giorno, con rintocchi troppo rumorosi, compromettendo la salute. Nella specie, è stato condannato il prevosto (in qualità di legale rappresentante) di una chiesa del comune di La. al risarcimento di 60 mila euro a favore di un'insegnante in pensione. (Tribunale Chiavari, Sentenza del 9 agosto 2008, n. 373)

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Il tradimento prematrimoniale non legittima la dichiarazione di nullità del matrimonio civile

Pubblicato il: 04/09/2008


Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull'iter formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. L'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo. (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.07.2008 n° 19809 )

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L’inattività o il mancato perseguimento dei fini religiosi da parte della Congregazione vanno accertati dal Prefetto

Pubblicato il: 30/07/2008


La Congregazione religiosa ha tra i suoi fini ( art.1, comma 1 dello Statuto della Congregazione de qua) anche “il perfezionamento cristiano dei fratelli ascritti e l’insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli della città”, congiuntamente ad opere di beneficenza. Ai sensi dell’art.6 d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361, l’accertamento sulla inattività della Congregazione e/o sul mancato perseguimento da parte della stessa dei fini statuari, rientra nella competenza della prefettura.

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Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario dispone economiche provvisorie non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.

Pubblicato il: 14/02/2008


Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell'articolo 8, numero 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la "fruttuosita' pratica" della decisione definitiva), ed e' subordinato all'accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennita' e degli alimenti ("fumus boni iuris"), nonche' del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia ("periculum in mora"); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non e' esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 novembre 2007, n. 24412)



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La proposizione della domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiatica se proposta da un solo coniuge va fatta con citazione

Pubblicato il: 26/09/2007


In tema di riconoscimento delle sentenze ecclesiatiche, non influisce sul procedimento il fatto che la domanda sia proposta da uno solo dei coniugi con ricorso, anzichè con citazione. tuttavia l'ininfluenza della deviazione dal modello legale può operare solo relativamnete all'atto introduttivo del giudizio, mentre restano salve tutte le regole del procedimento ordinario, nom potendo essere rimessa alla parte la scelta del rito, così da condizionare tempi è modalità del contraddittorio. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13363 del 7 giugno 2007.

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Il giudice che riduce l’ammontare di diritti ed onorari indicati nella nota spese ha l'obbligo di motivare il criterio adottato

Pubblicato il: 30/07/2007


Il giudice che riduca l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo d’indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall’articolo 24 legge 794/42. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8295 del 03/04/07. La S.C. ha così confermato l'orientamento già consolidato in materia con le sentenze n. 13085/06, 8158/03, 11483/02, 5005/99, 10864/98.

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