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Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente detreminate condizioni

Pubblicato il: 30/09/2011


Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente, le seguenti condizioni base: A) occorre, innanzitutto, che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle stesse autorità competenti; B) che l'errore da queste ultime commesso deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza impiegata; C) che il debitore deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. Per quanto riguarda, poi, il concetto di autorità competente, può essere considerata tale non soltanto l'autorità cui spetta procedere al recupero (di importazione) ma anche quella di rilascio del certificato preferenziale (di esportazione). Inoltre, l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" delle medesime. Non vi rientra quindi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità, salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione sulle indicazioni contenute nella dichiarazione (ad esempio la irregolarità risulti nota e financo favorita dalle autorità di esportazione). Corte d'Appello Firenze Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 agosto 2011, n. 1111

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Un'impresa che al fine di impedire le esportazioni parallele rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale inoltrati da tali grossisti, sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante

Pubblicato il: 05/10/2008


L'art. 82 CE dev'essere interpretato nel senso che un'impresa che detenga una posizione dominante sul mercato pertinente delle specialità medicinali, la quale, al fine di impedire le esportazioni parallele effettuate da taluni grossisti da uno Stato membro verso altri Stati membri, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale inoltrati da tali grossisti, sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante. Spetta al giudice del rinvio stabilire il carattere normale dei suddetti ordinativi in considerazione dell'entità degli stessi rispetto al fabbisogno del mercato del detto Stato membro nonché delle relazioni commerciali precedenti intrattenute dalla suddetta impresa con i grossisti in questione.
(Corte di Giustizia delle Comunità europee,Sentenza del 16 settembre 2008, n. 468/06)

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La condotta diretta ad aggirare il meccanismo di tutela del mercato interno mediante la imposizione di dazi differenziati per quantità di merce importata e il contingentamento delle importazioni tra i singoli operatori, integra la fattispecie della f

Pubblicato il: 15/05/2008


La condotta diretta ad aggirare il meccanismo di tutela del mercato interno predisposto dalla Comunità Europea, mediante la imposizione di dazi differenziati per quantità di merce importata e il contingentamento delle importazioni tra i singoli operatori, integra la fattispecie della frode doganale attraverso la quale il singolo importatore si sottrae al pagamento del diritto di confine effettivamente dovuto, mentre a nulla rileva il fatto che nel caso cui la stessa merce fosse stata importata da una pluralità di aziende l'entrata fiscale dello Stato sarebbe stata di pari importo. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 17961/2008.

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Per gli atti delittuosi perpretati nei confronti di cittadini italiani in Iraq, il giudice italiano è giurisdizionalmente incompetente

Pubblicato il: 14/02/2008


L'uccisione e il ferimento di funzionari del Sismi operanti in Iraq costituisce delitto politico ai sensi dell'articolo 8 del Cp punibile a richiesta del ministro della Giustizia. Le forze armate operanti in territorio iracheno sono soggette alla propria legge nazionale secondo il principio della legge della bandiera. Di fronte ad atti delittuosi perpetrati da un soldato degli Stati Uniti nei confronti di cittadini italiani deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. (Corte d'Assise Roma, Sezione 3 Penale,Sentenza del 3 gennaio 2008, n. 21)

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Comunicazione alle autorità dello Stato d'importazione di informazioni relative a prodotti cosmetici importati

Pubblicato il: 07/02/2008


La previsione, all'interno degli ordinamenti nazionali, di alcuni obblighi di comunicazione imposti alle ditte d'importazione di prodotti cosmetici non è in contrasto con il diritto comunitario se finalizzata ad assicurare la tutela della salute pubblica. L'obbligo di comunicazione alle autorità dello Stato d'importazione sulle sostanze impiegate contenute nel prodotto commerciale è una misura proporzionata all'obiettivo conseguito che è quello di salvaguardare la salute dei consumatori. (Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione 2, Sentenza del 24 gennaio 2008, n. 257/06)

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Procedimento di sottrazione del minore e sua audizione

Pubblicato il: 03/12/2007


In materia di sottrazione internazionale di minore di cui alla legge 15 gennaio 1994 n.64, l'audizione del minore, intesa come strumento per raccogliere le sue opinioni, qualora abbia un discernimento sufficiente, postula che il minore riceva le informazioni pertinenti ed appropriate, con riferimento alla sua età ed al suo grado di sviluppo, a meno che tali informazioni nuocciano al suo benessere.E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, con sentenza del 27 luglio 2007, n. 16753.

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Negli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I B della direttiva 92/50 l'aggiudicazione è legittima anche in assenza di pubblicazione dell'avviso preliminare

Pubblicato il: 02/12/2007


Ai sensi dell'art. 9 della direttiva 92/50, "gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I B vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16". Queste particolari disposizioni, contenute negli artt. 14 e 16 della direttiva 92/50, obbligano le amministrazioni aggiudicatrici:
> a definire le specifiche tecniche che devono essere contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni appalto facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee;
> a inviare all'OPOCE un avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione dell'appalto.
Gli appalti relativi a servizi di tal genere non presentano, a priori, data la loro natura specifica, un interesse transfrontaliero tale da giustificare che la loro aggiudicazione avvenga all'esito di una procedura di gara d'appalto intesa a consentire a imprese di altri Stati membri di avere conoscenza del bando e di partecipare alla gara d'appalto. Per tale motivo, la direttiva 92/50 si è limitata ad imporre, per questa categoria di servizi, una pubblicità ex post. Tuttavia, è pacifico che l'aggiudicazione di appalti pubblici resta sottoposta alle regole fondamentali del diritto comunitario, e in particolare ai principi stabiliti dal Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.




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La denominazione "mady in Italy" può essere applicato anche al prodotto agroalimentare prodotto in parte all'estero

Pubblicato il: 30/09/2007


L'imprenditore italiano che uitlizzi la dicitura "made in Italy", apponendola ai prodotti agroalimnetari dallo stesso lavorati e confeioznati, non commette il reato ex art. 517 c.p., atteso che l'origine di detti prodotti è definata dalla derivazione geografica e non dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente con riferimento ai prodotti D.O.P.. Ne consegue che nel caso in cui la merce non sia stata prodotta interamente ed esclusivamente in un paese, trova applicazione il criterio dettato dall'art. 24 del codice doganale comunitario per indicare l'origine. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, com sentenza n. 27250 del 12 luglio 2007.

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Il giudice che riduce l’ammontare di diritti ed onorari indicati nella nota spese ha l'obbligo di motivare il criterio adottato

Pubblicato il: 30/07/2007


Il giudice che riduca l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo d’indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall’articolo 24 legge 794/42. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8295 del 03/04/07. La S.C. ha così confermato l'orientamento già consolidato in materia con le sentenze n. 13085/06, 8158/03, 11483/02, 5005/99, 10864/98.

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