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Le inadempienze tributarie non inficiano la validità degli accordi tra le parti. Pertanto è legittimo chiedere il pagamento del maggior canone pattuito "in nero"

Pubblicato il: 28/01/2012


La Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 13, comma 1, con riferimento ai contratti di locazione a uso abitativo, prevede la nullita' di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Tuttavia, la ha notevolmente ridimensionato la portata che, prima facie, ha tale disposizione. E' stato infatti affermato che essa non si riferisce all'ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo, non potendosi sostenere, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata e al principio della normale irrilevanza, nei rapporti tra le parti, della omissione degli adempimenti fiscali che la norma abbia voluto sanzionare con la nullita' l'ipotesi della sottrazione all'imposizione di una parte soltanto del canone (quella eccedente l'importo risultante dal contratto scritto e registrato), che e' violazione certamente meno grave della simulata conclusione di un contratto di godimento a titolo gratuito, in cui v'e' totale evasione degli oneri tributari. Si e' cosi' affermato che la nullita' prevista dal citato articolo 13, primo comma, non e' diretta a colpire il contratto di locazione ad uso abitativo, in tutto o in parte non registrato, ma solo a inficiare gli eventuali patti di aumento del canone, a tutela dell'interesse del conduttore a usufruire del godimento dell'immobile, per tutta la durata del rapporto, a condizioni economiche stabili e immutabili, a pagare cioe' il canone fissato nel contratto, salvo le forme di aggiornamento, come quelle ancorate agli indici Istat, previste dallo stesso legislatore (confr. Cass. civ. 27 ottobre 2003, n. 16089). Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 novembre 2011, n. 24457

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Le spese di riordino e ristrutturazione dell'immobile locato, in cui è svolta attività d'impresa, sono detraibili dal conduttore che le ha sostenute

Pubblicato il: 31/10/2011


In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 aprile 1986, n. 917 (numerazione antecedente al 1° gennaio 2004), sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile. Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 17 giugno 2011, n. 13327

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Il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile

Pubblicato il: 07/10/2011


In tema di responsabilita' civile, poiche' l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilita', che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (Cass., 5 maggio 2009, n. 10285). Pertanto, anche il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile ma non il condominio. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 agosto 2011, n. 17376

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Il conduttore può agire direttamente contro il condominio per ottenere il risarcimento del bene danneggiato a causa di infiltrazioni derivanti da parti comuni dell'edificio

Pubblicato il: 27/09/2011


Il conduttore può agire direttamente contro il condominio per ottenere il risarcimento del bene danneggiato a causa di infiltrazioni derivanti da parti comuni dell'edificio. Al conduttore spetta infatti il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della cosa locata. (Nel caso di specie ad essere danneggiato era il parquet del locale preso in fitto. E siccome la Ctu aveva chiarito che l'infiltrazione derivava da una superficie interrata posta al di sotto del locale locato di proprietà condominiale, va riconosciuta la legittimazione del conduttore ad agire direttamente contro il condominio). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17881

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La locazione per abitazione ad uso di seconda casa mira a soddisfare esigenze abitative di rango uguale a quelle della prima: è esclusa la natura transitoria della locazione.

Pubblicato il: 25/07/2011


La locazione per abitazione ad uso di seconda casa se caratterizzata dalla protratta permanenza del conduttore per cospicui periodi dell'anno e dalla tendenziale fruizione dell'immobile secondo le disponibilità del tempo libero di quegli senza uno schema prefissato, è finalizzata a soddisfare esigenze abitative certamente complementari, ma di rango uguale a quelle della prima casa, in quanto relative al tempo libero e quindi al soddisfacimento di interessi e passioni dell'individuo e quindi funzionali al pieno sviluppo della sua personalità. Comunque ed in via dirimente, la legge n. 431 del 1998 mira con tutta evidenza - per ragioni sistematiche e letterali, desumibili dal carattere tendenzialmente esaustivo della sua regolamentazione del settore, se non pure dai lavori preparatori e dal contesto normativo che essa è venuta a modificare - a regolamentare nella sua interezza il settore delle locazioni abitative per la sua attinenza con il bisogno primario della disponibilità di un alloggio, indispensabile per la stessa estrinsecazione della persona umana; pertanto, essa esaurisce la disciplina di qualsiasi contratto avente ad oggetto la concessione continuativa di un immobile da destinarsi ad abitazione e le sole eccezioni sono quelle da essa stessa previste. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 giugno 2011, n. 13483

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Il locatario, che conclude il contratto di locazione con un usufruttuario di età avanzata, di cui era a conoscenza, accetta il rischio di un'estinzione anticipata dell'usufrutto e, quindi, di una restituzione anticipata dell'immobile

Pubblicato il: 29/06/2011


Il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 c.c., il contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario è opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore, anche all'ipotesi di estinzione dell'usufrutto per consolidazione. In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 25 febbraio 1999, n. 1643, Cassazione civile, Sez. L, sentenza 27 marzo 1975, n. 1165. La decisione assume rilevanza in quanto afferma il principio dell'applicabilità dell'art. 999 c.c. rispetto alla disciplina dettata dall'art. 27 della legge n. 392/1978. Secondo la Corte, infatti, la norma codicistica, che si applica anche alle locazioni concluse dall'enfiteuta (cfr., art. 976 c.c.) in ipotesi di consolidazione dell'usufrutto, prescrive che comunque il contratto debba avere una durata non oltre il quinquennio dall'estinzione e ciò significa che si privilegia il nudo proprietario al fine di fargli godere pienamente il bene, ma si tengono presenti anche le ragioni del conduttore, che all'epoca della stipula e, a meno che il locatore non gli abbia nascosto la sua qualità, contravvenendo al principio immanente in materia contrattuale della correttezza, sa bene che la locazione è stata stipulata non già con il proprietario, ma con l'usufruttuario. Il raffronto con la disciplina di cui alla legge n. 392 del 1978, comporta la prevalenza della norma codicistica in quanto, come nel caso di specie, l'estinzione è avvenuta per fatto naturale e non convenzionale e accettando di concludere il contratto con l'usufruttuario di età avanzata, di cui era a conoscenza, perché il contratto fu stipulato per iscritto e fu registrato, il locatario accettò il rischio di una anticipata estinzione dell'usufrutto e, quindi, di una anticipata restituzione dell'immobile rispetto a quanto pattuito. Di vero, in linea di principio, conclude la sentenza, va affermato che a fronte del diritto reale limitato, che limita il diritto assoluto del proprietario, qualora non vi siano motivi di sociale solidarietà, come per le locazioni abitative ristrette al nucleo familiare, l'ordinamento non può non privilegiare il carattere assoluto di quel diritto, cui viene a riconoscere, tramite il tetto dei cinque anni dalla estinzione, la sua funzione sociale, ovvero quella di consentire al conduttore la possibilità di reperire altro immobile per l'esercizio della sua attività. Ai fini di una corretta ricostruzione della fattispecie, si riporta il testo dell'art. 999 c.c.: Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 26 maggio 2011, n. 11602

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Gli eredi del conduttore che continuano ad occupare, senza titolo, l'immobile locato al loro dante causa, nonostante la convalida di licenza per finita locazione sono tenuti al pagamento dell'indennità di occupazione

Pubblicato il: 07/06/2011


Gli eredi del conduttore, i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, l'immobile locato al loro dante causa, nonostante l'intervenuta convalida della licenza per finita locazione a quest'ultimo intimata, sono tenuti al pagamento, dal momento di detto decesso, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, deve essere effettuata in base all'art. 1-bis del d.l. 31 dicembre 1988, n. 551 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto (ormai conclusosi) a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 11 maggio 2010, n. 11373

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Il diritto all'indennità per l'avviamento commerciale sorge per effetto e al momento della cessazione del contratto di locazione

Pubblicato il: 22/05/2011


Il diritto all'indennità per l'avviamento commerciale sorge per effetto e al momento della cessazione del contratto di locazione, per cui in caso di alienazione dell'immobile locato - avvenuta successivamente alla comunicazione della disdetta da parte del locatore alienante, ma prima della prevista data di cessazione del rapporto - obbligato a detto titolo ai sensi dell'articolo 1602 del Cc nei confronti del conduttore è l'acquirente dell'immobile locato. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 aprile 2011, n. 9408) Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 aprile 2011, n. 9408

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Nel caso in cui la disdetta da parte del locatore di un immobile sia immotivata, il conduttore ha diritto esclusivamente alla rinnovazione del contratto

Pubblicato il: 09/05/2011


Nel vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e nel caso di alienazione a terzi - successivamente alla intimazione di disdetta da parte del locatore - dell'immobile locato, in tanto sussiste il diritto di prelazione del conduttore e, quindi, di riscattare, nei confronti del terzo acquirente, l'immobile condotto in locazione, in quanto il locatore abbia manifestato, nella disdetta, l'intenzione di vendere a terzi l'unita' immobiliare (giustificando con tale intenzione la propria opposizione alla rinnovazione del contratto alla scadenza). Il diritto di prelazione (e di riscatto), pertanto, non sorge qualora la disdetta sia immotivata, derivando da tale circostanza - accertato che la disdetta e' stata, illegittimamente, intimata per la prima scadenza unicamente il diritto del conduttore alla rinnovazione del contratto unicamente il diritto del conduttore alla rinnovazione del contratto. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 febbraio 2011, n. 4919

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La percezione dei canoni da parte del locatore dopo l'intervenuta disdetta contrattuale non può essere interpretata come volontà di rinnovare il contratto

Pubblicato il: 27/04/2011


La permanenza del conduttore nel bene locato ha valenza differente a seconda che sia stata data o meno la disdetta alla scadenza contrattuale; in tale seconda ipotesi, essendovi già una manifestazione di volontà del locatore volta alla risoluzione contrattuale, la volontà di rinnovare il contratto deve essere manifestata, se non espressamente, con comportamenti di segno univoco (cfr. Cass. n. 8159/95), quali certamente non sono né la percezione dei canoni per i periodi di occupazione dopo la scadenza contrattuale né il mancato esercizio dell'azione di rilascio, anche per un periodo di tempo considerevole dopo detta scadenza (cfr., oltre la giurisprudenza citata, anche Cass. n. 8825/95, n. 269/98, n. 9698/98). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 aprile 2011, n. 8529

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Nei contratti di locazione relativi a immobili destinati a un uso diverso da quello abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche dell'immobile siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi

Pubblicato il: 25/02/2011


Nei contratti di locazione relativi a immobili destinati a un uso diverso da quello abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche dell'immobile siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato. Non esistendo alcun onere per il locatore di conseguire tali autorizzazioni, non è configurabile a suo carico alcuna responsabilità per inadempimento qualora il conduttore non riesca a ottenerle, nonostante il diniego da parte dell'amministrazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. Solo nel caso in cui il rilascio delle licenze amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività abbia formato oggetto di una specifica pattuizione, allora la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che esso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze) assumerà rilievo quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligazione assunta dal locatore di garantire il pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto. Non è sufficiente, invece, la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del locatore. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2011, n. 1735

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In caso di disdetta immotivata alla prima scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto e non il diritto di prelazione

Pubblicato il: 19/01/2011


In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al conduttore sussiste il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza manifestando, in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla rinnovazione del contratto, l'intenzione di vendere a terzi l'unità immobiliare. Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per la predetta scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2010, n. 25450

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Il proprietario di un immobile concesso in locazione non è responsabile dei danni, cagionati a terzi, da sostanze collocate all'interno dell'immobile dell'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo

Pubblicato il: 03/01/2011


L'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Tuttavia l'operatività nei confronti del proprietario -locatore della presunzione di responsabilità ex 2051 c.c. resta circoscritta nell'ambito dell'anzidetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze collocate all'interno dell'immobile dell'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore non essendo configurabile alla stregua della disciplina del contratto di locazione un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore. Tribunale Roma Sezione 12 Civile, Sentenza del 10 settembre 2010, n. 18155

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In tema di locazione di immobili urbani grava sul locatore l'onere di provare la corretta ripartizione degli oneri condominiali di cui chiede il rimborso al conduttore

Pubblicato il: 07/12/2010


In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto. (1) Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 20348

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In tema di prelazione urbana, la comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato può anche essere portata a conoscenza del conduttore con mezzi equipollenti a quello della notifica per mezzo di ufficiale giudiziario

Pubblicato il: 27/11/2010


Le disposizioni contenute nell'art. 38, primo e secondo comma, della legge n. 392/1978, circa le modalità della comunicazione del locatore al conduttore di un immobile urbano locato ad uso non abitativo al fine di consentirgli l'esercizio della prelazione in caso di vendita della "res locata", comportano che la "denuntiatio" debba essere effettuata mediante il procedimento tipico della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero mediante l'esperimento di una modalità equipollente a tale procedimento per struttura ed effetto compendiabile nella consegna ufficiale al conduttore di un atto scritto del locatore contenente con certezza le indicazioni e l'invito prescritti dalla legge. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 ottobre 2010, n. 20807

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Il proprietario di un immobile concesso in locazione ha diritto all'equa riparazione in caso di durata eccessiva del procedimento di sfratto, ma non può chiedere anche il danno patrimoniale per la mancata disponibilità del bene

Pubblicato il: 22/11/2010


Il proprietario di un immobile concesso in locazione ha diritto all'equa riparazione in caso di durata eccessiva del procedimento di sfratto, ma non può chiedere anche il danno patrimoniale per la mancata disponibilità del bene. Il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell'appartamento, infatti, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte e, quindi, non è imputabile all'apparato statale. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 novembre 2010, n. 23053

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In tema di locazioni immobiliari ad uso non abitativo, ai fini dell'indennità di avviamento, deve riconoscersi la qualità di utente o consumatore al al soggetto che acquista i prodotti o i servizi per le esigenze della propria impresa o professione

Pubblicato il: 08/10/2010


In tema di locazioni immobiliari ad uso non abitativo, non può negarsi la qualità di utente o consumatore al soggetto che acquista i prodotti o i servizi per le esigenze della propria impresa o professione, rientrando i cd. "fruitori professionali a pieno titolo in quella categoria definita dall'art. 35 della legge n. 392/1978 come "pubblico degli utenti e dei consumatori" i cui "contatti diretti" rispetto all'attività commerciale svolta nell'immobile locato al conduttore consentono a quest'ultimo di far valere il proprio diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. A ben vedere, infatti, la locuzione utilizzata dal predetto art. 35 non è meramente casuale, in quanto la previsione della figura degli utenti, accanto a quella dei consumatori, sta proprio a dimostrare l'intenzione del legislatore di tutelare, insieme ai rapporti con i consumatori diretti, anche quelli con coloro che utilizzano i beni acquistati per soddisfare bisogni della propria attività professionale o imprenditoriale, con la conseguente esclusione soltanto dei soggetti che acquistano per poi rivendere i beni (cd. grossisti). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 16 luglio 2010, n. 16627

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In tema di locazione, allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto, non abbia denunziato i vizi della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi abbia implicitamente rinunziato a farli valere

Pubblicato il: 08/10/2010


In tema di locazione, allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto, non abbia denunziato i vizi della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi abbia implicitamente rinunziato a farli valere. In senso conforme, si è pronunciata la Cassazione civile, Sez. III che con sentenza 1 dicembre 2009, n. 25278, ha affermato che "ove il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso". Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 luglio 2010, n. 16900

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Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene

Pubblicato il: 08/10/2010


In tema di locazione, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene. In senso conforme si era già pronunciata la Cassazione civile, Sez. III con sentenza 21 dicembre 2004, n. 23695. La S.C. nel ribadire il principio, ha cura di precisare che, al contrario, ove il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. In argomento, confronta anche, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 11 aprile 2006, n. 8409 e Cassazione civile, Sez. I, sentenza 5 ottobre 2000, n. 13270. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 22 luglio 2010, n. 17213

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Deve essere rigettata l'azione di risoluzione proposta dal conduttore per il sopravvenuto crollo del pavimento dei locali concessi in locazione durante un intervento di ristrutturazione, senza che in contratto fosse stata specificamente approvata una clausola nei termini innanzi specificati.

Pubblicato il: 06/09/2010


In tema di locazione, non può ravvisarsi la responsabilità del locatore, in relazione agli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi dell'art. 1576 cod. civ. ed avuto riguardo al successivo art. 1578, qualora il conduttore invochi la risoluzione del contratto per inidoneità dei locali alla destinazione di uffici aperti al pubblico in ordine all'osservanza di particolari regole tecniche previste da una normativa speciale senza che sia stata prevista in contratto alcuna clausola diretta appositamente a rendere operante tra le parti la suddetta normativa (nella specie riconducibile al d.m. Lavori pubblici 9 gennaio 1996, in G.U. 5 febbraio 1996) o, comunque, riguardante la sussistenza di determinate caratteristiche tecniche dei locali in relazione all'attività da svolgere al loro interno. Infatti, in tal caso, è onere della parte conduttrice, consapevole del tipo di attività da esercitare nei locali e quindi del relativi sovraccarichi, accertarsi preventivamente che quell'attività (nella specie, agenzia di assicurazioni) sia compatibile con le strutture dell'edificio ovvero pretendere in contratto specifiche garanzie in proposito dal locatore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'azione di risoluzione proposta dalla conduttrice per il sopravvenuto crollo del pavimento dei locali concessi in locazione durante un intervento di ristrutturazione, senza che in contratto fosse stata specificamente approvata una clausola nei termini innanzi specificati. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 giugno 2010, n. 13841

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