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Nell'ipotesi di contratto di ingaggio stipulato tra un calciatore ed una società sportiva, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del giudice del lavoro essendo competenti gli organi della giustizia sportiva

Pubblicato il: 01/05/2012


Nell'ipotesi di contratto di ingaggio stipulato tra un calciatore ed una società sportiva, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del giudice del lavoro essendo competenti gli organi della giustizia sportiva. Infatti, l'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla stessa Figc, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, mentre subordina, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statuale nelle materie ad essa riservate. Né è sostenibile una eventuale illegittimità costituzionale della norma. Tribunale Bari, civile, Sentenza 12 dicembre 2011

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L'obbligo di presentarsi al commissariato imposto al tifoso violento, durante le partite della squadra del cuore, non vale quando il match è amichevole

Pubblicato il: 01/05/2012


L'obbligo di presentarsi al commissariato imposto al tifoso violento, durante le partite della squadra del cuore, non vale quando il match è amichevole. Il motivo dell'esonero non è nella minore importanza che riveste l'incontro, ma nella difficoltà di conoscerne con certezza le date. Il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto Daspo, con gli oneri che ne derivano, deve cioè fondarsi sulla certezza del calendario, mentre le partite amichevoli possono essere decise anche in rapporto alle esigenze del momento, all'individuazione e all'accordo con le squadre avversarie o alla disponibilità dello stadio. Incognite che fanno venire meno quella determinatezza che mette chi è oggetto del provvedimento nella condizione di rispettarlo. Il Daspo scatta però anche nel caso di incontri amichevoli quando questi vengono adeguatamente pubblicizzati, dalla stampa, dalla televisione e anche dal sito della società. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n. 4369

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Nel provvedimento di DASPO debbono essere specificati i luoghi ai quali si estende il divieto di accesso

Pubblicato il: 01/05/2012


La disposizione del divieto previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 implica che un soggetto si sia reso responsabile di comportamenti idonei a rivelarne una pericolosità specifica, strettamente connessa alle manifestazioni sportive negli stadi di calcio. In ragione di tale rilievo, non è rinvenibile alcun obbligo per l'Amministrazione di correlare il divieto di cui trattasi con i fatti accaduti nel senso di imporre lo stesso solo in relazione allo svolgimento di ben determinate partite di calcio, disputate dalle squadre interessate dall'incontro in occasione del quale si sono verificati gli atti di violenza contestati al destinatario del provvedimento. Tuttavia, la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto (diversi dagli impianti sportivi e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) risponde ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando. Per tale ragione nel provvedimento di DASPO debbono essere specificati i luoghi ai quali si estende il divieto di accesso. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 1ter, Sentenza 5 aprile 2012, n. 3156

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Se il calciatore sferra un pugno ad un avversario lontano dall'azione di gioco non si applica la scriminante del "rischio consentito"

Pubblicato il: 14/12/2011


In materia di lesioni personali durante attività sportive (nella fattispecie: una partita di calcio), l'infrazione delle regole va sempre valutata in concreto con riguardo all'elemento psicologico dell'agente, il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario, approfittando della circostanza del gioco. Inoltre, l'azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare un'infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento. Pertanto, nel caso di specie, un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva. Infatti, nel calcio l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone, oppure da movimenti anche senza la palla, funzionali però alle più efficaci strategie tattiche - blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant'altro - e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo, anche se durante l'orario di gioco. Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 16 novembre 2011, n. 42114

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è illegittima la condotta del sanitario che prescrive medicinali ad atleti sani, solo per favorirne un recupero fisico o per consentirne un miglioramento delle performances sportive

Pubblicato il: 31/10/2011


E' illegittima la condotta del sanitario che prescrive medicinali ad atleti sani, solo per favorirne un recupero fisico o per consentirne un miglioramento delle performances sportive. La S.C. ha ritenuto corrette ed esaustive le ragioni addotte dalla Commissione dell'ordine dei medici, secondo cui, il mancato collegamento della condotta del medico con un evento agonistico ha fatto venir meno solo per l'addebito relativo al doping, persistendo la responsabilità del sanitario per aver prescritto una terapia medica al paziente solo per permettere a quest'ultimo di ottenere un posto in squadra, e ciò ha comportato l'addebito di violazione dell'art. 12 del Codice deontologico. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 agosto 2011, n. 17496

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Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti

Pubblicato il: 11/10/2011


Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica, utile a svolgere l'attività agonistica, ad un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti (nel caso di specie, un quattordicenne che aveva sofferto di aritmia parossistica, poi regredita, e dal cui elettrocardiogramma risultava una deviazione assiale a sinistra). Lo specialista ha infatti l'obbligo, vista l'anomalia emersa e il problema di cui aveva sofferto in passato il paziente, di non limitarsi alla semplice visita, ma di subordinare il rilascio del certificato a quegli approfondimenti che avrebbero consentito di diagnosticare una malattia ritenuta, se ben indagata, di agevole accertamento. Va anche respinto il tentativo di negare il collegamento morte-negligenza del medico. Secondo il ricorrente, infatti, il tipo di alterazione di cui soffriva il ragazzo era tale da risultare fatale in qualunque momento della giornata. Anche se con la malattia in questione (cardiomiopatia ipertrofica) aumenta il rischio di morte improvvisa, va ribadita la capacità dello sforzo e dell'emozione dovuta alla partita di far salire in maniera esponenziale le possibilità di un decesso. Senza contare che una giusta diagnosi avrebbe permesso le cure utili a contenere o ritardare la morte improvvisa. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 agosto 2011, n. 32154

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L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore

Pubblicato il: 14/09/2011


L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex articolo 2049 del Cc, per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 luglio 2011, n. 15394

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Costituisce reato picchiare l'avversario in una partita e non assume alcuna rilevanza il fatto che il pugno sia stato sferrato quando il gioco era fermo

Pubblicato il: 29/06/2011


Non è applicabile la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio dell'attività sportiva, ogniqualvolta sia ravvisabile nell'agente la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'incolumità dell'avversario, per finalità estranee alla competizione; e ciò a prescindere dal fatto che, al momento del fatto, il gioco fosse fermo oppure da considerarsi attivo secondo le regole della disciplina sportiva. (Fattispecie in cui si è ritenuta inapplicabile l'esimente rispetto al reato di lesioni volontarie che, durante un incontro di pallacanestro, l'imputato aveva commesso colpendo deliberatamente con un pugno l'avversario, tra l'altro dopo che l'arbitro aveva fermato l'azione per un fallo di gioco). Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 14 marzo 2011, n. 10138

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La società che organizza il torneo non risponde dei danni subiti da un partecipante all'attivita' sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante

Pubblicato il: 16/04/2011


Qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attivita' sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilita' civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilita' dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attivita' svolta; la responsabilita' non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volonta' di ledere e senza la violazione delle regole dell'attivita', e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attivita' sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attivita' sportiva non e' idoneo ad escludere la responsabilita' tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attivita' sportiva si svolge in concreto, o con la qualita' delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2011, n. 7247

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La competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti del questore conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive spetta al G.i.p.

Pubblicato il: 24/07/2009


La competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti del questore conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive spetta al G.i.p. presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio di polizia che ha imposto le prescrizioni stesse, anche se i fatti che hanno dato luogo a queste ultime siano stati commessi in altro circondario.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 15 aprile 2009, n. 15744)


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Il partecipante di una gara di rally non è responsbile dei danni cagionati agli spettatori

Pubblicato il: 13/07/2008


I partecipanti di una gara di rally non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice della strada dirette a disciplinare non una gara su un tratto di strada inibito al traffico bensì la libera circolazione a tutti. Ne consegue che "durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con sentenza del 6 maggio 2008, n. 11040. La S.C. ha così escluso la responsabilità del pilota che durante una competizione aveva travolto due spettatori cagionando loro lesioni gravi.

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Il provvedimento di affiliazione delle società sportive va inquadrato nell'ambito delle « ammissioni » amministrative

Pubblicato il: 11/07/2008


Il provvedimento di affiliazione delle società sportive va inquadrato nell'ambito delle « ammissioni » amministrative, in quanto determina l'acquisizione di uno stato, appunto quello di soggetto dell'ordinamento sportivo, che postula il potere delle Federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle proprie organizzazioni. Si tratta, quindi, di un provvedimento adottato dalla Federazione nell'esplicazione di un potere pubblicistico, di fronte al quale sono configurabili interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili davanti al giudice amministrativo, per la loro incidenza sullo stato di associato e sulle facoltà ad esso connesse. Di tale natura partecipa anche la revoca dell'affiliazione, che si concreta nell'espulsione delle società affiliate dall'ordinamento sportivo, quando si verifichino circostanze che ne rendano la sopravvivenza inconciliabile con le finalità dell'ordinamento sportivo. (Consiglio di ,Sezione 6 Sentenza del 25 gennaio 2007, n. 268)

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Le cause sui provvedimenti disciplinari sono di competenza del giudice sportivo

Pubblicato il: 04/12/2007


Ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 220/2003, le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico nazionale o delle federazioni sportive, che applicano norme regolamentari sportive ovvero irrogano sanzioni disciplinari sportive, sono riservate agli organi della giustizia sportiva e dunque sottrae alla giurisdizione tanto del giudice ordinario quanto del giudice amministrativo, a nulla rilevando le eventuali conseguenze patrimoniali indierette, ancorchè di rilevante entità originate dai predetti atti. (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, decisione 10 maggio - 8 novembre 2007, n. 1048)

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Scriminante dell’attività sportiva

Pubblicato il: 15/11/2007


Le misure adottabili ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel I comma dello stesso art. 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale con sentenza 5 settembre 2007, n. 33864.

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I tifosi violenti, se armati, debbono essere puniti anche senza querela

Pubblicato il: 30/09/2007


E' vietato portare allo stadio qualunque oggetto con il quale e' possibile provocare lesioni e il tifoso che ne fa uso puo' essere processato anche senza che ci sia una querela della persona offesa. E’ quanto ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. n. 35649/2007. Il Collegio ha, altresì, precisato che deve essere considerata arma qualsiasi strumento anche se non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, che sia chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona. Sulla bas eid tale assunto la Corte ha accolto il ricorso promosso dal P.M. avverso la pronuncia di assoluzione di un tifoso reo di aver scagliato contro un avversario una sedia provocandogli lesioni. Secondo i giudici di legittimità, non c'e' dubbio che una sedia possa essere utilizzata per l'offesa alla persona se scagliata sulla testa dell'avversario e quindi che il suo porto senza giustificato motivo non e' consentito.

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Il Questore può disporre il divieto di ingresso negli stadi anche ai tesserati

Pubblicato il: 07/09/2007


Il Questore potrà disporre il divieto di ingresso negli stadi non solo ai tifosi ma anche ai tesserati di federazioni sportive che si rendono protagonisti di risse in campo indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva. E' quanto stabilito dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 33864/2007, che ha così attribuito agli organi statali il potere di intervenire nei confronti dei tesserati rissosi allo stadio, indipendentemente dai provvedimenti presi dalla giustizia sportiva.

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E' sempre reato assumere sostanze dopanti in vista di una gara sportiva

Pubblicato il: 03/09/2007


E' sempre reato assumere sostanze dopanti in vista di una gara sportiva, perché la legge intende tutelare il bene primario dell’integrità psico – fisica degli atleti. E' quanto stabilito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha così annullato la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sul caso di un calciatore del Perugia trovato positivo al test antidoping per avere assunto nandrolone in territorio straniero. Secondo la S.C., poichè la condotta incriminata è stata realizzata in territorio italiano, sulla stessa è competente il giudice nazionale. Il collegio ha, altresì, ricordato che l’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989.

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Manifesta infondatezza - questione di legittimità costituzionale - arbitrato irrituale

Pubblicato il: 06/05/2007


E’ manifestatamene infondata, in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme (articoli 5, ultimo comma della legge n. 426 del 1942, 4, comma 5, 12 1 14 della legge n. 91 del 1981) che prevedono il vincolo di giustizia sportiva anche nelle ipotesi che si ritenga che da tale vincolo scaturisca una clausola arbitrale per arbitrio irrituale. E’ quanto stabilito dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21006 del 27 settembre 2006, secondo la quale premesso che il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo è da rinvenire nella forma costituzionale di cui all’art. 18 della Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, nonchè dell’articolo 2 della Costituzione, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rivelarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l’ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell’arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione della autonomia privata costituzionalmente garantita.

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Approvato dal senato il ddl di conversione del decreto antiviolenza

Pubblicato il: 04/04/2007


Con 244 voti favorevoli, un voto contrario e 20 astenuti, nella seduta pomerdiana del 3 aprile 2007 il Senato ha approvato il ddl 1314 - B di conversione del decreto-legge n. 8, recante "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive".
Il testo prevede, fra l’altro, l’ aumento delle pene da comminare a coloro che si rendano responsabili di atti di violenza. In particolare, in caso di lesioni gravi, gli attuali si passa  4 anni e 6 mesi di reclusione aumenteranno a 10 anni e 6 mesi, mentre per le lesioni gravissime sono previste reclusioni fino a 18 anni. Il provvedimento prevede anche l’introduzione di pesanti sanzioni per chi espone striscioni con contenuto razzista. A ciò si aggiunga la modifica della flagranza di reato, che adesso viene estesa a 48 ore.

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