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Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso

Pubblicato il: 28/09/2011


Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso. Fulcro della tutela approntata per le ipotesi di concorrenza sleale è, dunque, la confondibilità dei prodotti parametrata al livello percettivo del consumatore medio, attuata mediante l'imitazione servile di una caratteristica esteriore del prodotto originario che abbia efficacia individualizzante rispetto alla sua provenienza da una determinata impresa. L'imitazione di una caratteristica non individualizzante, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che l'imitazione colpisca una forma coperta da brevetto per modello ornamentale. Ferma restando l'operatività, in tale ipotesi, della tutela concernente la contraffazione, la circostanza che una determinata forma sia coperta da brevetto non la rende, per ciò solo, distintiva sotto il profilo rilevante ai fini dell'art. 2598 citato, mentre, una particolare caratteristica, pur non coperta da brevetto, può assurgere ad elemento individualizzante la cui riproduzione fedele sia idonea ad ingenerare nel consumatore quella confusione che la tutela giuridica mira ad escludere Tribunale Palermo Civile, Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 569

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Il reato di contraffazione, ex art. 474 c.p, deve essere ravvisato anche nel caso di riproduzione di un oggetto coperto da brevetto nonostante dai disegni registrati non sia possibile desumere quale sia in concreto la forma sottoposta a tutela

Pubblicato il: 08/09/2010


Il reato di cui all'art. 474 c.p. sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinita' della merce (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 5, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti). Difatti la fattispecie di reato prevista dalla norma de qua e' volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi 0 segni, distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non e' necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 25073

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L'invenzione industriale perde il requisito della novita', si' da impedire la concessione di un valido brevetto, quando sia portato a conoscenza di un numero indeterminato di persone

Pubblicato il: 31/05/2010


La divulgazione, perche' possa far perdere all'invenzione industriale il requisito della novita', si' da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristi ci, in modo da poterlo riprodurre, attuando cosi la invenzione. Non vi e' quindi divulgazione, ai sensi del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 15, allorquando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori, finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione, o quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioe' in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, si da renderne impossibile l'attuazione. E neppure puo' parlarsi di divulgazione allorche' il nuovo ritrovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 aprile 2010, n. 9291

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E' illegittima anche la semplice offerta di prodotti che utilizzano marchio altrui

Pubblicato il: 17/03/2010


In tema di tutela dei marchi, il diritto di esclusiva vieta, oltre all'immissione in commercio di prodotti contraffatti, anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzano il marchio altrui (nella specie, tramite la distribuzione di listini e depliants), mentre l'effettiva distribuzione dei prodotti sul mercato e l'ampiezza della loro vendita possono essere considerate ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 20/09/2004) Cass. civ. Sez. I Sent., 30-07-2009, n. 17734 (rv. 609482) C.R.G. s.r.l. c. 2P KART s.r.l. Cass. civ. Sez. I Sent., 30-07-2009, n. 17734 (rv. 609482)

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