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La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, puo' dar luogo a responsabilita' contrattuale

Pubblicato il: 18/09/2012


In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, puo' dar luogo a responsabilita' contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento e disinvestimento. Pertanto, e' sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare di aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 6 luglio 2012, n. 11412

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Se all'esito dell'esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno

Pubblicato il: 05/07/2012


Se all'esito dell'esame esterno della firma di traenza e' evidente la non corrispondenza della conformita' documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito non puo' limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno (Legge n. 349 del 1973, articolo 63, comma 1, n. 4 e articolo 1) perche' e' stato denunciato come rubato, ma ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente e' un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno (ovvero che a nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa: Cass. 6006/2003), e che tra il titolare del conto ed il traente non vi e' nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest' ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articoli 6 e 15: Cass. 18910/2004). Diversamente il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (Legge n. 77 del 1955, articolo 2), con l'ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalita' del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilita', anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. 2936/1974, 18316/2 007). Quanto poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilita' per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poiche' nell'adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto - Legge n. 89 del 1913, articolo 47 - con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno" (Cass. 16617/10). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 31 maggio 2012, n. 8787

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Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario circoscrive l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo e' diventato efficace

Pubblicato il: 30/06/2012


Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo e' diventato efficace. L'obbligo del garante e' limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e cio' stante l'unitarieta' e l'inscindibilita' del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'articolo 1941 cod. civ., comma 1, per cui la fideiussione non puo' eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita" (Sez. 1, Sentenza n. 16705 del 07/11/2003). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 15 giugno 2012, n. 9848

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E' legittima la clausola, inserita nel contratto di conto corrente, che attribuisca alla banca la facoltà di richiedere ad nutum il rientro dello scoperto con un solo giorno di preavviso

Pubblicato il: 12/04/2012


E' legittima la clausola, inserita nel contratto di conto corrente, che attribuisca alla banca la facoltà, in deroga a quanto previsto dall'art. 1845 c.c., di richiedere ad nutum il rientro dello scoperto con un solo giorno di preavviso, peraltro la mancanza, nella lettera di recesso inviata al cliente, della indicazione del termine di rientro di un giorno previsto nella suddetta clausola, non comporta l'inefficacia del recesso, ma solo il differimento dell'esigibilità del credito alla scadenza di tale termine. Corte d'Appello Firenze, Sezione 2 civile, Sentenza 18 gennaio 2010, n. 62

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In tema di deposito bancario, il diritto del depositante alla restituzione non si prescrive per effetto della inattività sul conto

Pubblicato il: 29/03/2012


In tema di deposito bancario il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all'esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione. Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 gennaio 2012, n. 788

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In caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare la condanna al rilascio è implicita

Pubblicato il: 22/03/2012


In caso di assegnazione della casa familiare il diritto di abitazione del coniuge assegnatario non si concreta senza l'allontanamento dell'altro coniuge. Ciò consente l'esecuzione forzata del provvedimento che dispone l'assegnazione, con il conseguente adeguamento della realtà al decisum, anche se il profilo della condanna al rilascio non sia stato esplicitato nel provvedimento. La revoca dell'assegnazione determina una situazione eguale e contraria in capo al coniuge che ha perduto il diritto di abitare la casa familiare, essendo la condanna al rilascio implicita, sia quando quel diritto viene attribuito, sia quando viene revocato. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 gennaio 2012, n. 1367

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Con il contratto di cassette di sicurezza la banca assume la responsabilita' riferita a prestazioni di custodia, dalla quale puo' essere liberata solo nell'ipotesi di caso fortuito

Pubblicato il: 11/02/2012


Con il contratto di cassette di sicurezza la banca assume la responsabilita' riferita a prestazioni di custodia, dalla quale puo' essere liberata solo nell'ipotesi di caso fortuito, cui il furto e' estraneo, essendo evento prevedibile sia in considerazione della natura della prestazione dedotta sia della professionalita' dell'obbligato.In tale contesto, la clausola limitativa della responsabilita' della banca, in relazione al valore delle cose custodite, integra un patto che si riflette sull'ammontare del debito risarcitorio e non sull'oggetto del contratto e che e' soggetto alla disciplina dell'articolo 1229 c.c., che ne commina la nullita' ove escluda la responsabilita' del debitore per dolo o colpa grave. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27 dicembre 2011, n. 28835

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In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal titolare, ne risponde sia la banca girataria che quella trattaria.

Pubblicato il: 19/11/2011


Ove prevede la responsabilita' di "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso", il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca girataria, analogamente all'articolo 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilita' del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti, la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarita' (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attivita' bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticita' delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattarla, perche', quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilita' di rilevarne l'alterazione. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22336

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La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi"

Pubblicato il: 28/10/2011


La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non e' tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne' e' tenuto a mostrare le qualita' di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066). Con Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292 la S.C. ha confermato il principio di diritto già enunciato in materia. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292

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L'istituto di credito è responsabile dei danni derivanti al correntiosta che si sia visto sottrarre fraudolentemente una somma di denaro dal proprio conto on line

Pubblicato il: 11/10/2011


I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per tale ragione, l'istituto di credito è responsabile dei danni derivanti al correntiosta che si sia visto sottrarre fraudolentemente una somma di denaro dal proprio conto on line, in quanto ha l'obbligo di predisporre tutte le misure possibili idonee a ridurre il rischio di accesso non autorizzato. Tribunale Palermo, sentenza 11.06.2011 n. 2904

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La semplice illegittimita' del protesto e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno

Pubblicato il: 05/10/2011


La semplice illegittimita' del protesto, pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravita' della lesione e la non futilita' delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entita' del pregiudizio (Cass. 25 marzo 2009, n. 7211). Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 8 settembre 2011, n. 18476

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In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto differente dal legittimo beneficario, sussiste ex lege la responsabilità della banca negoziatrice

Pubblicato il: 06/09/2011


In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto differente dal legittimo beneficario, sussiste ex lege la responsabilità della banca negoziatrice. Trattasi di responsabilità contrattuale con ogni conseguenza in ordine all'onere della prova. Laddove, pertanto, l'attore deduca l'inadempimento e provi il nesso causale tra esso inadempimento ed il danno lamentato, sarà onere dall'istituto di credito convenuto fornire la prova contraria circa la correttezza della prestazione effettuata. Tribunale Roma Sezione 11 Civile, Sentenza del 9 giugno 2011, n. 12656

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Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto

Pubblicato il: 13/12/2010


Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.12.2010 n° 24418

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L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore

Pubblicato il: 05/11/2010


L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e, di conseguenza, può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. La Corte ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, e che tale fattispecie è integrata dalla consegna, da parte del debitore, di un assegno emesso da un terzo a favore del creditore, quando, il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. (Cass. 8922/98). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21644

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L'assegno bancario è pagabile anche se non è indicato il beneficiario

Pubblicato il: 26/09/2010


L'assegno bancario è pagabile anche se non è indicato il beneficiario. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1992, comma 1, del Codice civile, infatti, il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in essa indicata con la semplice presentazione del titolo purché sia legittimato. Quindi il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla semplice presentazione del titolo. E' qaunto chiarito dalla Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2010, n. 16556. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2010, n. 16556

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La semplice illegittimità del protesto non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo dovendo essere accertata la gravità della lesione

Pubblicato il: 08/09/2010


La semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi questi che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 15224

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Il possessore dell'assegno va pagato anche senza indicazione del beneficiario

Pubblicato il: 30/07/2010


Il possessore dell'assegno ha diritto al pagamento anche senza indicazione del soggetto beneficiario. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16556, con la quale si stabilisce che colui che possiede un assegno bancario, in cui non figura l'indicazione del prenditore oppure che è stato girato dal primo prenditore, o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha comunque diritto al pagamento dello stesso sulla base della semplice presentazione del titolo, "senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento Cassazione civile , sez. I, sentenza 14.07.2010 n° 16556

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Il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall'articolo 43 da luogo, pertanto, a responsabilita' della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell'assegno

Pubblicato il: 06/05/2010


Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098; 12 marzo 2003, n. 3654; 13 maggio 2005, n. 10118; 25 agosto 2006, n. 18543; Cass. Sez. un. 26 giugno 2007, n. 14712), il disposto dal Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2, - applicabile anche all'assegno circolare in virtu' dei richiamo del successivo articolo 86 - va interpretato nel senso che esso, disponendo che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento del pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile dettata dall'articolo 1992 cod. civ., sia dal disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all'articolo 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua in buona fede il pagamento in favore del creditore apparente. E cio' nel senso che, nel caso di assegno non trasferibile, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato a riceverlo non e' liberata dall'obbligazione finche' non paghi all'ordinatario esattamente individuato, ovvero al banchiere suo giratario per l'incasso, a prescindere dalla sussistenza di una colpa nell'errore d'identificazione del prenditore. Il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall'articolo 43 da luogo, pertanto, a responsabilita' della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell'assegno Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 31 marzo 2010, n. 7949

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Centrale Rischi, illegittima segnalazione, banca, responsabilità Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701

Pubblicato il: 29/03/2010


La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni "a sofferenza" con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva alcun credito nei confronti del soggetto segnalato, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria. Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701

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Anatocismo bancario: in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 1283 del codice civile.

Pubblicato il: 19/02/2010


La sentenza in esame ha confermato la natura negoziale delle clausole contenute nei contratti di conto corrente che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quindi la loro contarietà alle disposizioni di cui all'articolo 1283 del codice civile. Tale desione ha provocato il proliferare delle cause, promosse da clienti o ex clienti nei confronti delle banche, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione degli interessi anatocistici addebitati in conto corrente. Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n.21095 del 04.11.2004.

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