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In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal titolare, ne risponde sia la banca girataria che quella trattaria.
Pubblicato il:
19/11/2011
Ove prevede la responsabilita' di "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso", il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca girataria, analogamente all'articolo 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilita' del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti, la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarita' (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attivita' bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticita' delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattarla, perche', quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilita' di rilevarne l'alterazione.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22336
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La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi"
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28/10/2011
La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non e' tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne' e' tenuto a mostrare le qualita' di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066). Con Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292
la S.C. ha confermato il principio di diritto già enunciato in materia.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292
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L'istituto di credito è responsabile dei danni derivanti al correntiosta che si sia visto sottrarre fraudolentemente una somma di denaro dal proprio conto on line
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11/10/2011
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Per tale ragione, l'istituto di credito è responsabile dei danni derivanti al correntiosta che si sia visto sottrarre fraudolentemente una somma di denaro dal proprio conto on line, in quanto ha l'obbligo di predisporre tutte le misure possibili idonee a ridurre il rischio di accesso non autorizzato.
Tribunale Palermo, sentenza 11.06.2011 n. 2904
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La semplice illegittimita' del protesto e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno
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05/10/2011
La semplice illegittimita' del protesto, pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravita' della lesione e la non futilita' delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entita' del pregiudizio (Cass. 25 marzo 2009, n. 7211).
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 8 settembre 2011, n. 18476
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In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto differente dal legittimo beneficario, sussiste ex lege la responsabilità della banca negoziatrice
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06/09/2011
In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto differente dal legittimo beneficario, sussiste ex lege la responsabilità della banca negoziatrice. Trattasi di responsabilità contrattuale con ogni conseguenza in ordine all'onere della prova. Laddove, pertanto, l'attore deduca l'inadempimento e provi il nesso causale tra esso inadempimento ed il danno lamentato, sarà onere dall'istituto di credito convenuto fornire la prova contraria circa la correttezza della prestazione effettuata.
Tribunale Roma Sezione 11 Civile, Sentenza del 9 giugno 2011, n. 12656
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Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto
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13/12/2010
Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.12.2010 n° 24418
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L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore
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05/11/2010
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e, di conseguenza, può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo.
La Corte ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, e che tale fattispecie è integrata dalla consegna, da parte del debitore, di un assegno emesso da un terzo a favore del creditore, quando, il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. (Cass. 8922/98).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21644
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L'assegno bancario è pagabile anche se non è indicato il beneficiario
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26/09/2010
L'assegno bancario è pagabile anche se non è indicato il beneficiario. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1992, comma 1, del Codice civile, infatti, il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in essa indicata con la semplice presentazione del titolo purché sia legittimato. Quindi il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla semplice presentazione del titolo. E' qaunto chiarito dalla Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2010, n. 16556.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2010, n. 16556
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La semplice illegittimità del protesto non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo dovendo essere accertata la gravità della lesione
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08/09/2010
La semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi questi che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 15224
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Il possessore dell'assegno va pagato anche senza indicazione del beneficiario
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30/07/2010
Il possessore dell'assegno ha diritto al pagamento anche senza indicazione del soggetto beneficiario. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16556, con la quale si stabilisce che colui che possiede un assegno bancario, in cui non figura l'indicazione del prenditore oppure che è stato girato dal primo prenditore, o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha comunque diritto al pagamento dello stesso sulla base della semplice presentazione del titolo, "senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento
Cassazione civile , sez. I, sentenza 14.07.2010 n° 16556
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Il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall'articolo 43 da luogo, pertanto, a responsabilita' della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell'assegno
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06/05/2010
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098; 12 marzo 2003, n. 3654; 13 maggio 2005, n. 10118; 25 agosto 2006, n. 18543; Cass. Sez. un. 26 giugno 2007, n. 14712), il disposto dal Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2, - applicabile anche all'assegno circolare in virtu' dei richiamo del successivo articolo 86 - va interpretato nel senso che esso, disponendo che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento del pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile dettata dall'articolo 1992 cod. civ., sia dal disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all'articolo 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua in buona fede il pagamento in favore del creditore apparente. E cio' nel senso che, nel caso di assegno non trasferibile, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato a riceverlo non e' liberata dall'obbligazione finche' non paghi all'ordinatario esattamente individuato, ovvero al banchiere suo giratario per l'incasso, a prescindere dalla sussistenza di una colpa nell'errore d'identificazione del prenditore.
Il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall'articolo 43 da luogo, pertanto, a responsabilita' della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell'assegno
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 31 marzo 2010, n. 7949
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Centrale Rischi, illegittima segnalazione, banca, responsabilità Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701
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29/03/2010
La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni "a sofferenza" con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole.
Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva alcun credito nei confronti del soggetto segnalato, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.
Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701
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Anatocismo bancario: in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 1283 del codice civile.
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19/02/2010
La sentenza in esame ha confermato la natura negoziale delle clausole contenute nei contratti di conto corrente che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quindi la loro contarietà alle disposizioni di cui all'articolo 1283 del codice civile. Tale desione ha provocato il proliferare delle cause, promosse da clienti o ex clienti nei confronti delle banche, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione degli interessi anatocistici addebitati in conto corrente.
Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n.21095 del 04.11.2004.
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Responsabilità della banca nel collocamento degli strumenti finanziari.
Pubblicato il:
06/02/2010
La fattispecie in esame è tristemente nota a migliaia di famiglie di consumatori italiani.
La sentenza in epigrafe apre la strada all'affermazione della totale responsabilità della banca e dei propri funzionari nel collocamento dei bond Cirio e costituisce quindi il primo ed il più importante precedente in materia.
Il provvedimento opera inoltre un fondamentale passo in avanti verso l'acclaramento del ruolo professionale, oltre che etico, dell'esercizio del credito da parte delle banche.
Tribunale Taranto sentenza 22.11.2004 n.2273.
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Bond Parmalat: risoluzione del rapporto per omesso rispetto degli obblighi informativi.
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27/01/2010
La sentenza in epigrafe si inserisce nel filone delle decisioni assunte negli scorsi anni dalla giurisprudenza di merito in relazione al crac Parmalat, in assoluto il più grande scandalo finanziario in cui risulta coinvolta una società privata in Europa.
Ma assume rilevanza particolare in quanto per la prima volta il Tribunale adito abbandona la tesi della nullità del contratto per violazione delle norme regolamentari e dispone la risoluzione del rapporto per omesso rispetto degli obblighi informativi nei confronti del cliente.
Tribunale di Palermo sentenza n.696/08 del 13 febbraio 2008.
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Responsabilità dell'intermediario finanziario.
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26/01/2010
Nella sentenza in commento i temi specificatamente affrontati sono quello della distribuzione dell'onere della prova fra investitore e intermediario e quello dei rimedi appropriati a fronte di inosservanza di norme di condotta delle banche.
Il principio stabilito con la sentenza in epigrafe dalla Suprema Corte è quello che alla presenza di un'operazione non adeguata l'intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all'operazione se prima non abbia avvertito l'investitore e ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un ordine contenente l'esplicito riferimento alle informazioni ricevute.
Quello in esame è il primo intervento della Corte di Cassazione in materia, in quanto le vicende relative ai bonds Argentina, Cirio e Parmalat hanno sin'ora generato controversie giunte nella gran parte solo al primo grado di giudizio.
Corte di Cassazione, I sezione civile, del 17 febbraio 2009 n.3773.
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Strumenti finanziari: il contratto quadro privo di firma è solo annullabile.
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12/01/2010
Con la sentenza n.2226 del 01/10/2009 il Tribunale di Verona ha assunto un provvedimento innovativo in relazione alla nota vicenda sui bond della Repubblica Argentina, applicabile per altro anche per i derivati.
Il predetto Tribunale infatti, ponendosi in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico sul tema, secondo il quale la conseguenza della mancanza di forma scritta (prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza) del contratto quadro per strumenti finanziari è la nullità, afferma invece che tale mancanza determini solo l'annullabilità del contratto stesso, con la conseguenza che il comportamento successivo del cliente (quale ad esempio l'incasso delle cedole) può comportare convalida del contratto; altra conseguenza è inoltre la prescrivibilità dell'azione in cinque anni.
E ciò sulla scorta del fatto che la nullità prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza è una nullità relativa (e non assoluta) e quindi con forte affinità, almeno sul piano soggettivo e degli effetti, con l'azione di annullamento (prevista dall'art.1441 del codice civile), per la quale è possibile la convalida anche tacita.
Verrebbe quindi meno con ciò una delle eccezioni più utilizzate (ed accolte dai Giudice di merito) nella serie di cause proposte dai clienti, vittime di contratti pericolosi, contro le Banche.
La sentenza è stata emessa in relazione ad un investimento in bond della Repubblica Argentina, in forza di un contratto in cui risulta mancante la firma della Banca e per il quale il cliente ha provveduto all'incasso delle cedole, con ciò (secondo il predetto Tribunale) dando corso ad un comportamento concludente di convalida del negozio annullabile.
La sentenza, che presenta evidenti punti di debolezza, conduce ad una prospettiva di limitato recupero delle perdite per l'investitore che ha promosso l'azione.
Tribunale di Verona n.2226 del 01/10/2009
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Investitori finanziari: oneri minimi per la Banca nei confronti degli operatori qualificati.
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07/01/2010
Con la sentenza n.12138 del 26.05.09 la Cassazione, I sez. civile, ha affermato il principio, più favorevole agli intermediari finanziari, nell'ambito della delicata questione delle garanzie per gli investitori finanziari, oggetto di numerose sentenze di merito (assolutamente non univoche) nel recente passato, secondo il quale la Banca non è tenuta ad alcuna verifica se l'investitore autocertifica la qualifica di operatore qualificato, assegnando l'onere della prova al cliente che volesse comunque vedere affermata la propria inesperienza in materia.
La Suprema Corte ha infatti deciso, con la predetta sentenza, una causa promossa da una s.p.a. innanzi al Tribunale di Torino per la condanna di una Banca alla restituzione di ca. tre miliardi e mezzo di vecchie lire per un'operazione di swap di trenta milioni di marchi tedeschi, realizzata nel 1992.
La sentenza in esame è motivata sulla scorta del Regolamento Consob n.5387 del 1991, assunto su delega legislativa, il quale ha stabilito che agli operatori qualificati non si applicano le norme di salvaguardia previste per gli altri operatori non qualificati ed ha, in particolare, individuato come qualificati "ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto (.)". Disposizione nella sostanza rimasta inalterata con l'emanazione del T.U.F.
La sentenza in esame ha quindi chiarito che, ai fini delle tutele previste in favore degli investitori finanziari, la natura di operatore qualificato dipende dalla contemporanea presenza (così nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte) di due elementi: l'esistenza di una competenza specifica in materia di operazioni mobiliari e di una dichiarazione scritta da parte dell'investitore che attesti tale competenza.
Secondo la Cassazione la norma è indirizzata a richiamare l'attenzione del cliente sull'importanza della dichiarazione rilasciata all'intermediario finanziario, al punto che lo stesso è svincolato dall'obbligo di svolgere un accertamento specifico sull'effettiva rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione di fatto effettiva.
In presenza dei predetti due elementi, spetta quindi al cliente sostenere (e provare) la mancata corrispondenza tra la dichiarazione sottoscritta e la realtà (ad esempio mediante l'esistenza di elementi contrari che emergano dalla documentazione già in possesso dell'intermediario finanziario). Ma nel caso in esame la società attrice non è stata in grado di produrre elementi in grado di corroborare la propria tesi volta a vedere riconosciuta la propria non qualificata esperienza in materia.
CORTE DI CASSAZIONE I sez. civile n.12138 del 26.05.09
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La mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l'approvazione anche nei confronti del fideiussore
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20/11/2009
Ai sensi dell'articolo 1832 del Cc, richiamato in tema di conto corrente bancario dall'articolo 1857 del Cc, la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l'approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore. Ove, infatti, il debitore principale sia decaduto - a norma dell'articolo 1832 del Cc - dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 18 settembre 2008, n. 23807)
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E' nullo il contratto di apertura di conto corrente se non viene prodotto in originale il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
Pubblicato il:
15/11/2009
E nullo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Dlgs 58/1998, per difetto di prova scritta, il contratto di apertura di conto corrente con attestazione di ricezione del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari il cui originale non sia stato prodotto in giudizio dopo il disconoscimento da parte del cliente della conformità della copia prodotta. E infatti, così come previsto dall'articolo 2719 del codice civile, la copia fotostatica di un documento (a meno che non ne sia attestata la conformità all'originale da parte di un pubblico ufficiale) ha lo stesso valore probatorio dell'originale sino a che non sia disconosciuta in modo formale da parte del soggetto contro il quale è stata prodotta. Qualora, quindi, in giudizio sia stato effettuato tale disconoscimento la parte interessata ha l'onere, ai fini probatori, di produrre l'originale (che potrà eventualmente oggetto di istanza di verificazione), non potendosi ammettere né equipollenti né la possibilità di fornire la prova di quanto contenuto in un documento la cui forma scritta è prevista ad substantiam. (Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 20 maggio 2009, n. 379)
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