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Il datore di lavoro che non ha rispettato, nella procedura concorsuale, i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire al lavoratore il danno da perdita di chance
Pubblicato il:
28/03/2010
Se il datore di lavoro non ha rispettato, nella procedura concorsuale, i principi di correttezza e buona fede, e' tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance (perle de chance), quantificabili sulla base del tasso di probabilita' che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore; in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilita' di essere selezionato ed il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, e non ipotetica, probabilita' di vittoria.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 3 marzo 2010, n. 5119
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La tardiva assunzione di un dipendente pubblico motivata dalla illegittima esclusione dal concorso non giustifica ex se il risarcimento del danno
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21/02/2010
L'errore compiuto dall'Amministrazione relativamente all'esclusione del ricorrente dal concorso per titoli, ed il conseguente ritardo con cui lo stesso sia stato assunto, a seguito del tempestivo provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto di esclusione, non attribuisce al candidato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto del ritardo con il quale sia stato immesso in servizio. Difatti, perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorre che l'atto illegittimo sia qualificabile anche come atto illecito ed in quanto tale lesivo dell'interesse legittimo vantato dall'istante. Perché ciò sia possibile, però, occorre accertare l'elemento psicologico con il quale la P.A. ha agito, ossia la colpa ovvero il dolo. Nel caso di specie non è ravvisabile né il dolo, né la colpa, essendo incorsa, al P.A., in un errore interpretativo dovuto al numero eccessivamente elevato dei candidati, peraltro prontamente eliminato in sede di autotutela.
Consiglio di Stato Sezione 4, Sentenza del 5 febbraio 2009, n. 657
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Se l'Ente annulla il concorso per ricorrere alla consulenza di un professionista esterno con la medesima qualifica, la delibera è annullabile se non viene resa nota la motivazione
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17/05/2009
L'annullamento del concorso indetto dall'Ente locale per la copertura del posto di geologo ed il conseguente ricorso alla consulenza di un professionista esterno con la medesima qualifica, è passibile di annullamento laddove la P.A. non dia contezza dell'iter logico-motivazionale determinante l'annullamento della procedura concorsuale ovvero della convenienza economica della diversa scelta operata. Pertanto, nel caso di specie, la scelta operata dall'amministrazione comunale, di avvalersi di un collaboratore esterno, motivata con la decisione di non avvalersi più della figura di geologo, laddove risulti contraddetta dalla stipulazione della convenzione con il professionista esterno, è sufficiente a far ritenere viziato il provvedimento di revoca del concorso in quanto delineante un esercizio del potere amministrativo incompatibile con i principi di buona amministrazione.
(Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 25 febbraio 2009, n. 1119)
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In un concorso pubblico, lutilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) non può comportare l'esclusione
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16/02/2009
Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità. Ne consegue che lutilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la stesura della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo segno di riconoscimento impeditivo alla correzione, con la conseguenza dellesclusione per non valutabilità. (Tar
sentenza 2158/08 del 11/12/2008)
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La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta sulla base della maggiore anzianità di iscrizione nella medesima
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03/12/2008
La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta sulla base della maggiore anzianità di iscrizione nella medesima. Linserimento in graduatoria, in caso di cambio di provincia, deve avvenire sulla base del punteggio e tale principio deve trovare applicazione anche per le attuali graduatorie, a nulla rilevando che le graduatorie provinciali non siano più permanenti ma ad esaurimento, istituite allo scopo di risolvere il fenomeno diffuso del precariato degli insegnant(T..R. Lazio, n. 10809/2008)
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Una volta impugnata lesclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dellatto conclusivo del procedimento
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13/04/2008
Una volta impugnata lesclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dellatto conclusivo del procedimento; infatti, limpugnabilità degli atti endoprocedimentali, immediatamente lesivi, non comporta un esonero dal dovere di impugnare anche latto finale, con la precisazione che affinché si abbia tale necessaria impugnazione dellatto finale del procedimento non è sufficiente indicarlo nellepigrafe del ricorso, senza però poi proporre alcuna censura comè imposto dal carattere impugnatorio del gravame Nella fattispecie il TAR della Campania, con sentenza 17 marzo 2008 n. 135, ha dichiarato improcedibile il ricorso dal momento che il ricorrente ha impugnato un atto endoprocedimentale, nella specie il verbale con il quale è stato dichiarato non idoneo allammissione al concorso, ma non latto conclusivo del concorso stesso, ovvero la graduatoria finale.
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Se il bando di concorso prevede lo 'scorrimento' della gradiatroria il lavoratoire collocato in posizine utile ha diritto all'assunzione
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30/01/2008
Listituto del c.d. scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo lapertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dellamministrazione di coprire il posto: ma, una volta assunta, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, allespletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante lutilizzazione dellintera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con lapprovazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 27126 del 21 dicembre 2007)
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In una procedura concorsuale la regola dell'anonimato ha carattere cogente solo nel caso in cui la prova pratica si sostanzi in una prova scritta
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11/10/2007
La redazione di un elaborato scritto deve essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. Questo principio trova la sua ratio nella necessità che l'elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente, in quanto l'anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza n. 4925 del 26 settembre 2007, confermando così il consolidato orientamento in materia. Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato che "solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa
regola non ha alcun senso".
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Mancata indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso
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03/10/2007
La mancata o non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, non può precludere la valutazione da parte dell'Amministrazione nel caso in cui gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.
E' quanto stabilito dalla Terza sezione del T.A.R. del Lazio con sentenza n. 7769 del 10 agosto 2007.
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Ha diritto al risarcimento del danno esistenziale il vincitore di un concorso per pubblico impiego assunto in servizio con ritardo
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27/07/2007
Il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione che il diritto leso abbia rilievo costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18
gennaio 2006 , n. 125). Ne consegue che ha diritto al risarcimento del danno esistenziale per arrecata lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, un soggetto, vincitore di un concorso per pubblico impiego assuma il servizio con ritardo per condotta dell'Amministrazione ascrivibile a colpa grave.
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L'apposizione del voto numerico nei concorsi pubblici garantisce il rispetto dell'obbligo di motivazione
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27/03/2007
Nelle procedure concorsuali, l'attribuzione di un voto numerico soddisfa sufficientemente l’ obbligo di motivazione. Né la mancata formulazione di alcun giudizio ovvero l' assenza di segni di correzione sull' elaborato comportano la violazione dell'obbligo di motivazione. Il voto numerico deve ritenersi in ogni caso legittimo ove costituisca applicazione dei criteri preventivamente enunciati.
E’ quanto statuito dal TAR di Pescara che con sentenza n. 77 del 01/02/2007 ha rigettato il ricorso promosso da un architetto contro il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto non aveva ritenuto soddisfacente l’elaborato tecnico dal medesimo redatto.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13 del D.M. 9 settembre 1957, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e l’ eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per illogicità e per ingiustizia manifeste, lamentando le seguenti circostanze:
a) che era stato violato l’obbligo di motivazione in quanto sul proprio elaborato non vi erano segni
di correzione o un voto o un giudizio;
b) che non gli era stato comunicato il voto attribuito;
c) che non erano stati preventivamente fissati dalla Commissione dei criteri di valutazione, né che i
criteri gli erano mai stati comunicati.
Il TAR, nella sentenza in commento ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine a tale problematica, ha da ultimo chiarito che anche successivamente alla entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove scritte e orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico e discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione stessa, senza necessità di ulteriori spiegazioni, e ciò in quanto detto voto numerico, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività valutativa dell’Amministrazione, assicura la necessari chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (così, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2006 n. 2162, 14 aprile 2006 n. 2127, 14 marzo 2006 n. 1284, 4 novembre 2005 n. 5259 e 14 ottobre 2005 n. 5709).
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La mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove determina l'illegittimità del concorso pubblico
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23/03/2007
Con sentenza n. 1180 del 10 marzo 2007 il Tar del Piemonte, sez. II, ha statuto che nei concorsi pubblici, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, in violazione di quanto disposto dall’ art. 12 del D.P.R. 487/1994, rende illegittima la procedura concorsuale.
Il Tar del Piemonte ha così accolto il ricorso promosso da una candidata, dichiarata non idonea ad un concorso pubblico, contro la P.A., rea di non aver rispettato quanto dettato dal 1^ comma del predetto art. 12 in forza del quale “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove…”.
Tale adempimento - la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi dai quali discende, per la Commissione di concorso, una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale - non può essere ridotto a mera condizione di regolarità del procedimento concorsuale.
Il Tar, richiamando recenti pronunce del Consiglio di Stato (Sezione VI, 25 luglio 2003, n. 4282; Sezione IV, 22 settembre 2005, n. 4989), ha altresì specificato come detti criteri possano essere dettati anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purchè prima della loro correzione, ma senza che da si possa in assoluto prescindere.
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impiego pubblico accesso - concorso
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28/02/2007
Con sentenza. N. 156 il TAR Liguria, Genova. seconda sezione ha affermato che,aA seguito della nuova classificazione dell'ente e della relativa trasformazione dei posti in organico il personale non può essere reinquadrato in una qualifica superiore dovendosi sempre applicare le disposizioni che riguardano l'accesso dei dipendenti nelle singole qualifiche funzionali. Deve quindi ritenersi che la trasformazione di un posto operata da un Comune incide esclusivamente sulla pianta organica e non legittima la copertura del posto trasformato in deroga all'obbligo del previo concorso e del possesso del titolo di studio per accedervi.
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