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Grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare l'evento dannoso e la sua colpevolezza si può desumere anche dalla sentenza penale di patteggiamento
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13/05/2012
La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita' ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr, Cass., SU, n. 17289/2006; nonche', ex plurimis, Cass., nn. 9358/2005; 20765/2005; 10280/2008).
Pertanto, poichè grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare l'evento dannoso, la sua colpevolezza si può desumere anche dalla sentenza penale di patteggiamento.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 26 marzo 2012, n. 4804
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L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori
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29/03/2012
A norma dell'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questa norma non impone all'imprenditore una responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di lavoro abbia comunque sopportato un danno. Occorre invece che l'evento sia pur sempre riferibile alla colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da espresse disposizioni, anche infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuabili.
Il danno morale non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche ma anche come lesione della dignità personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 7 febbraio 2012, n. 1716
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Il caposquadra è responsabile della morte del lavoratore che per pulire una grata si appoggia su una lamina sottile e precipita: il caposquadra è responsabile
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26/03/2012
La funzione di garanzia del preposto non può significare che il medesimo debba essere costantemente presente. Non è questione di,presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza almomento del fatto, a una attenta e assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione, tanto più quando, si sia trattato di un lavoro che egli stesso aveva ordinato e di lavoratore che vi era stato addetto per la prima volta.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n. 4412
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Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico
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30/01/2012
Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono piu' oneroso (ovvero impediranno o renderanno piu' oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla puo' essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 novembre 2011, n. 23573
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Non sono responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti
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03/01/2012
In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti. Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 7 dicembre 2005, n. 44650
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Anche se i macchinari utilizzati in azienda hanno il marchio di conformità "CE", l'imprenditore è responsabile degli incidenti sul lavoro occorsi agli operai
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28/11/2011
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità «Ce» o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità; e ciò a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 7 settembre 2011, n. 33285
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Nell'ambito di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al riconoscimento delle attenuanti il presidente del consiglio di amministrazione che non fa pressione sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato ottenga subito il risarcimento
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23/11/2011
Nell'ambito di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al riconoscimento delle attenuanti il presidente del consiglio di amministrazione che non fa pressione sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato ottenga subito il risarcimento. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza del 2 novembre 2011, n. 39535. La Corte ha confermato la pronuncie dei giudici di merito i quali "hanno giustamente rilevato la tardività del risarcimento, peraltro ammessa, sia pure per soli nove giorni, dallo stesso ricorrente. L'infortunio, peraltro, risale all'anno 2003, di guisa che vi erano certamente spazi e possibilità per l'imputato di intervenire presso l'assicurazione per ottenere un sollecito risarcimento, ovvero di provvedervi personalmente, senza prolungare l'attesa della persona offesa fino al gennaio 2006".
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 2 novembre 2011, n. 39535
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Anche se il piazzale dell'autolavaggio è sempre umido e bagnato il gestore ha l'obbligo di collocare idonei dispositivi antincendio
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11/10/2011
Se per l'esercizio di una certa attivita' come quella esercitata dal gestore di un autolavaggio, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosita' in se' dell'attivita' esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attivita', non puo' essere rimessa alla discrezionale volonta' del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. E', infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidita' o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto e' scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l'attivita' di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilita' che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacita' incendiaria.
Per tale ragione è responsabile di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro il gestore dell'autolavaggio.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 settembre 2011, n. 33294
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L'Enel è responsabile per la morte del lavoratore dovuta ad una scarica elettrica, dovuta alla mancanza di adeguata protezione della cabina
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23/09/2011
In materia di responsabilita' civile, il limite della responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose ex articolo 2050 cod. civ. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non gia' ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, che puo' consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilita' e dell'eccezionalita'. In ordine alla presunzione di responsabilita' per chi esercita attivita' pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato puo' avere effetto liberatorio solo quando nell'ambito del rapporto di causalita' materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attivita', non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione gia' di per se pericolosa a causa dell'inidoneita' delle misure preventive adottate, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato" (Cass. 24 novembre 2003 n. 17851).
Pertanto, l'Enel è responsabile per la morte del lavoratore dovuta ad una scarica elettrica, dovuta alla mancanza di adeguata protezione della cabina.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 luglio 2011, n. 15733
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Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso
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27/07/2011
Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 luglio 2011, n. 14997
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La condotta del lavoratore con esperienza pluridecennale che avrebbe posto in essere una condotta pericolosa (maneggiare un pentolone di acqua bollente su di un pavimento bagnato)" non integra un comportamento abnorme ed assolutamente imprevedibile che valga ad escludere la responsabilità del datore di lavoro
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25/07/2011
Poiche' le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore puo' acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilita' del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non e' collegabile al comportamento, ancorche' avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attivita' lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile"
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 giugno 2011, n. 22514
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Se Ii parapetto è troppo basso e il portiere muore cadendo dalle scale,la responsabilità è dell'amministratore di condominio che ha violato le norme antinfortunistiche
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11/07/2011
Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilita' e di legalita' quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui e' prestata l'opera (Sez. Un., n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 - Rv. 212577). Tanto meno la causa esimente e' invocabile, se la si pone alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si e' verificato non perche' si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perche' vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata; chi e' responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilita' tale da rendersi interprete, in via di prevedibilita', del comportamento altrui, cosi' come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimita': "In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumita' personale dei suoi dipendenti, e' tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non puo' invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilita' altrui" (in termini, Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008 Ud. - dep. 05/06/2008 - Rv. 240161).
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 1 giugno 2011, n. 22239
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In tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto,
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07/07/2011
In tema di appalto, e' di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed csventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalita' ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 maggio 2011, n. 11757
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Risponde in prima persona dell'infortunio del dipendente il membro del consiglio di amministrazione di una società che riveste la qualifica di "responsabile della gestione aziendale"
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05/06/2011
Risponde in prima persona dell'infortunio del dipendente il membro del consiglio di amministrazione di una società che riveste la qualifica di "responsabile della gestione aziendale". Se poi l'azienda non è neppure in regola con le norme antinfortunistiche, allora alla "colpa generica" si aggiunge quella "specifica". Peraltro, il fatto che alla produzione dell'infortunio concorra la parte offesa, con condotta imprudente, ovviamente non vale ad escludere la responsabilità dell'amministratore, in qualità di datore di lavoro, e tantomeno potrebbe condurre ad escludere l'aggravante dovuta alla violazione della disciplina antinfortunistica.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 18 maggio 2011, n. 19555
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Non costituisce violazione del divieto di trattamenti discriminatori il licenziamento disciplinare per "culpa in vigilando" disposto dal datore di lavoro nei confronti del dirigente che ha autorizzato l'associazione religiosa di appartenenza a somministrare ai dipendenti un test attitudinale invasivo nei riguardi della loro vita privata
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11/04/2011
Non costituisce violazione del divieto di trattamenti discriminatori il licenziamento disciplinare per "culpa in vigilando" disposto dal datore di lavoro nei confronti del dirigente, appartenente ad un'associazione religiosa, che abbia incautamente autorizzato quest'ultima a somministrare ai dipendenti un test attitudinale invasivo nei riguardi della loro vita privata, non essendovi alla base del recesso l'orientamento etico religioso dell'associazione di appartenenza, ma solo i riflessi negativi della vicenda sul contesto aziendale e sulla serenità dei dipendenti.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 febbraio 2011, n. 3821
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In applicazione dell'art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, con riguardo alle condizioni concrete, sono necessarie alla tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori
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04/04/2011
In applicazione dell'art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, con riguardo alle condizioni concrete, sono necessarie alla tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori. Tale disposizione costituisce, pertanto, uno dei presupposti giuridici (l'altro è quello generale del neminem laedere) sui quali si fonda la responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dal dipendente sul luogo di lavoro. Tale responsabilità, in ogni caso, non ha natura oggettiva ma implica, comunque, la sussistenza di uno stretto nesso eziologico tra evento morboso (come verificatosi nello svolgimento del rapporto di lavoro) e comportamento colposo del datore di lavoro che, per negligenza, abbia omesso di approntare tutte le tutele richieste dalla norma su citata. Ai fini del riconoscimento di tale responsabilità in capo all'imprenditore, pertanto, compete al lavoratore l'onere della prova in merito all'esistenza del danno ed alla nocività dell'ambiente lavorativo che ne avrebbe costituito la fonte, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare di aver fatto tutto il necessario al fine di evitare qualsiasi pregiudizio e che, in ogni caso l'insorgenza della malattia non è affatto casualmente connessa con la violazione di obblighi a proprio carico. In tal senso, nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità dell'azienda in merito alle patologie invalidanti che avevano colpito il dipendente il quale, innanzi tutto, aveva accettato il tipo di lavoro proposto (un servizio di pulizia), e la conseguente naturale esposizione della propria persona ad un'attività faticosa. In seguito poi, in costanza di rapporto, non aveva mai denunciato alcuna formale carenza (rimasta comunque priva di qualsiasi riscontro), tanto da dover escludere qualsiasi profilo di colpa nella circostanza che il lavoratore avesse continuato ad effettuare le prestazioni per le quali era stato assunto. Dopo che l'azienda era venuta a conoscenza delle patologie insorte a carico del dipendente medesimo - che ne avevano determinato un'invalidità parziale -quest'ultimo non aveva mai, comunque, avanzato istanza formale per essere ammesso a svolgere mansioni differenti ( o dedotto che l'invalidità fosse ostativa alla prosecuzione del rapporto nel medesimo modo), usufruendo, peraltro, di lunghi periodi di malattia affatto osteggiati dal datore di lavoro.
Corte d'Appello Potenza Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 febbraio 2011, n. 753
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I postumi permanenti di piccola entita', non essendo idonei ad incidere sulla capacita' di guadagno, non pregiudicano la capacita' lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona
Pubblicato il:
24/03/2011
I postumi permanenti di piccola entita', non essendo idonei ad incidere sulla capacita' di guadagno, non pregiudicano la capacita' lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona (cfr., tra le altre, Cass. nn. 22639/98, 8066 e 13913 del 1993). Il che non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro (Cass., n. 605 del 1998), giacche' al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attivita' lavorativa; ma solo che, allorquando il grado di invalidita' non consenta, per la sua entita' o per il non attuale esercizio di attivita' lavorativa da riparte del soggetto leso, una valutazione prognostica e dunque l'apprezzamento del lucro cessante, va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) capace di cogliere nella sua totalita' il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrita' psico-fisica.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 4493
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Il datore di lavoro è responsabile del delitto di omicidio colposo anche in caso di caso di infortunio mortale verificatosi durante una lavorazione non segnalata al responsabile del servizio di prevenzione
Pubblicato il:
28/02/2011
In caso di infortunio mortale verificatosi durante una lavorazione non segnalata al responsabile del servizio di prevenzione dal datore di lavoro, questi è responsabile del delitto di omicidio colposo, essendo impossibilitato a invocare a sua discolpa l'omessa avvertenza dei rischi da parte del responsabile del servizio.
Non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917
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Il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare
Pubblicato il:
27/02/2011
Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. (Amb.Dir.)
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 27 gennaio 2011, n. 2814
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capo cantiere, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, risponde penalmente della morte dell'operaio
Pubblicato il:
26/02/2011
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi' da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. Per tale ragione il capo cantiere, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, risponde penalmente della morte dell'operaio.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 26 gennaio 2011, n. 2578
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