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La semplice divisione dello stupefacente in dosi non configura lo spaccio
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30/01/2012
Gli elementi indicati dall'articolo 73, comma 1° bis, lettera a), del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti («quantità», «modalità di presentazione » e «altre circostanze dell'azione») non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacché la decisione sarà logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata esclusivamente sull'accertato frazionamento in dosi della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, non risultando adeguatamente considerate le circostanze, confermative dell'asserito uso personale, rappresentate dal mancato ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di materiali o strumenti utili per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente e dal fatto che il fornitore della droga risultava vendere lo stupefacente già suddiviso in dosi).
PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 5, pg. 71
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 9 novembre 2011, n. 40668
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Commette il reato di violenza sessuale su minore l'uomo che a bordo di un autobus della linea urbana tocca il ginocchio di costei con la mano o con la gamba
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19/01/2012
Commette il reato di violenza sessuale su minore l'uomo che a bordo di un autobus della linea urbana tocca il ginocchio di costei con la mano o con la gamba e, contemporaneamente, infila le mani nei propri pantaloni, alzando ed abbassando la cerniera lampo degli stessi fino a romperla.
La Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza della Corte di Appello che ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla giurisprudenza di legittimita' per la configurabilita' del delitto contestato e cioe' un rapporto carpare carpari, inteso quale volontario contatto fisico diretto tra soggetto passivo e soggetto attivo, finalizzato a soddisfare la concupiscenza di quest'ultimo (ex multis Cass. 2/7/03 n. 36758).
Inconferente, di poi, e' da ritenere, quanto sostenuto dal ricorrente per escludere la concretizzazione del reato ascrittogli, e cioe' che tale parte del corpo non rientra tra le cosiddette "zone erogene", perche' e' evidente che per i bambini non puo' essere adottato lo stesso metro di valutazione riferito agli adulti per quanto riguarda quelle predette specifiche parti del corpo.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 12 dicembre 2011, n. 45950
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Commette il reato di calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento
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17/01/2012
Commette il reato di calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento, in quanto il risvolto, per nulla innocuo, di tale bugia potrebbe avere come effetto quello di trasformare in ladro o ricettatore chi in tutta buona fede ha incassato il titolo consegnato spontaneamente. Il reato in questione, peraltro, scatta a prescindere dalla mancata querela per appropriazione indebita da parte del mentitore. Il reato di appropriazione indebita di una cosa smarrita si configura solo nel caso il bene sia uscito definitivamente dalla sfera della disponibilità del legittimo proprietario e che questo non sia più in condizione di rintracciarlo. Circostanza che non può certo verificarsi nel caso di un assegno che contiene tutte le informazioni che consentono di risalire al titolare del conto, per questa ragione chi se ne impossessa illegittimamente commette il reato di furto o di ricettazione.
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 28 ottobre 2011, n. 39237
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Non potendo la stampa via Internet ricadere nel raggio d'azione della legge n. 47/1948, in caso si commento diffamante del lettore è esclusa la reponsabilità del direttore del periodico on line
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09/01/2012
Non potendo la stampa via Internet ricadere nel raggio d'azione della legge n. 47/1948, in caso si commento diffamante del lettore è esclusa la reponsabilità del direttore del periodico on line.
La Corte di Cassazione, Sezione 5 penale con sentenza 29 novembre 2011, n. 44126 ha ribaltato la condanna emessa in primo grado e confermata in Appello. Ha ritenuto inapplicabile la normativa prevista per la stampa periodica, in quanto la pubblicazione web è completamente diversa.
La circostanza che il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'articolo 57 c.p. deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreche' realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perche' meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perche' non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilita' di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale).
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 29 novembre 2011, n. 44126
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Non sono responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti
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03/01/2012
In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti. Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 7 dicembre 2005, n. 44650
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In materia di lesioni personali, il concetto di arma impropria è indicativo di qualunque strumento atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo
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22/12/2011
In materia di lesioni personali, il concetto di arma impropria è indicativo di qualunque strumento atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell'art. 585, c. 2 n. 2 c.p., anche dall'art. 4, c. 2 L. n. 110/1975, che per l'appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell'abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difforme rispetto alla naturale o merceologica destinazione.
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 17 novembre 2011, n. 42428
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Commette falso in atto pubblico il medico che aggiorna la cartella clinica di un paziente il giorno successivo alla visita
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14/12/2011
Commette falso in atto pubblico il medico che aggiorna la cartella clinica di un paziente il giorno successivo alla visita. Infatti, la cartella clinica ha rilevanza pubblicistica - caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla funzione della documentazione di attività compiute (o non compiute) dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità - e sono quindi falso in atto pubblico le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni. Irrilevante nel reato è l'intento dell'autore, dal momento che la fattispecie è caratterizzata dal dolo generico e non specifico.
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 21 novembre 2011, n. 42917
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Se il calciatore sferra un pugno ad un avversario lontano dall'azione di gioco non si applica la scriminante del "rischio consentito"
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14/12/2011
In materia di lesioni personali durante attività sportive (nella fattispecie: una partita di calcio), l'infrazione delle regole va sempre valutata in concreto con riguardo all'elemento psicologico dell'agente, il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario, approfittando della circostanza del gioco. Inoltre, l'azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare un'infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento. Pertanto, nel caso di specie, un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva. Infatti, nel calcio l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone, oppure da movimenti anche senza la palla, funzionali però alle più efficaci strategie tattiche - blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant'altro - e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo, anche se durante l'orario di gioco.
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 16 novembre 2011, n. 42114
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Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma nel momento in cui il provento illecito viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato
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12/12/2011
Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma non nel momento della percezione del provento illecito da "riciclare", ma solo allorquando tale provento viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 2 penale con la sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 46, pg. 82, annotata da G. Amato)
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913
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E' reato omettere volontariamente di versare i contributi o ritardarne con coscienza il pagamento
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09/12/2011
Per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è sufficiente il dolo generico, per cui la semplice coscienza e volontà dell'omissione o della tardività nei pagamenti configurano un comportamento penalmente rilevante, senza la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta. Infatti, per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti all'Inps. Non è necessaria dunque alcun altra indagine circa l'esistenza o meno del dolo specifico. Mentre per la prova della condotta illecita è sufficiente la testimonianza dell'ispettore del lavoro il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti. Del resto, il processo penale è caratterizzato dalla non tassatività dei mezzi di prova e dal libero convincimento del giudice, il quale può, dunque, trarre elementi di convincimento in ordine alla omissione del versamento anche dalla successiva domanda di sanatoria. Del resto, anche logicamente, tale istanza segue normalmente la volontà di regolarizzare precedenti mancanze.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 35895
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Il dirigente della Questura è corresponsabile dell'omicidio commesso con la pistola d'ordinanza
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09/12/2011
È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa (diversamente sarebbe violato il disposto dell'articolo 42, comma 2°, del Cp) e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare, è necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta a evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 20 settembre 2011, n. 34385
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L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti
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08/12/2011
L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti. Quello che nella lingua italiana sembrerebbe quasi un "vezzeggiativo", costituisce invece un insulto da sanzionare con una condanna per ingiuria, in quanto le parole non vanno valutate in astratto, ma acquistano peso in base al contesto e alla volontà di ferire di chi le pronuncia.
(Fonte:Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 24 ottobre 2011, n. 38297
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Va affermata la piena applicabilità delle pene previste dal c. 4 dell'art. 600-ter del c.p. alla condivisione di files tramite chat, anche se limitata a due person
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06/12/2011
Va affermata la piena applicabilità delle pene previste dal c. 4 dell'art. 600-ter del c.p. alla condivisione di files tramite chat, anche se limitata a due persone. Lo scambio di foto o altro materiale che abbia a oggetto dei minori ricade, infatti, nel raggio d'azione della norma che punisce la divulgazione, sebbene in maniera "più leggera", rispetto alla diffusione di programmi di files sharing: un crimine, sanzionato dal c. 3 dell'art. 600-ter, che scatta quando il programma consente a chiunque si colleghi di condividere cartelle, archivi e documenti contenti le foto incriminate.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35696
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Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere
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28/11/2011
In tema di ingiuria, la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere apprezzata avendo riguardo al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui viene proferita. Ne deriva che una espressione di censura dell'operato delle forze dell'ordine non può essere esclusa aprioristicamente in ragione soltanto della qualità soggettiva del destinatario, mentre la contestualizzazione delle frasi utilizzate può condurre ad affermare l'assenza di efficacia offensiva di tali frasi quando dirette solo a criticare il comportamento tenuto dai destinatari. (Nella specie, la Corte ha così rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato dal reato di ingiuria, ritenendo corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, nel valutare il comportamento del prevenuto, il quale aveva apostrofato alcuni appartenenti alle forze di polizia intervenuti a sedare un dissidio familiare affermando che «non erano in grado di fare il loro mestiere» e «non erano capaci di fare null'altro», aveva escluso alcuna concreta valenza offensiva, sul rilievo che le espressioni utilizzate, per la situazione in cui erano state pronunciate, risultavano dirette solo a esprimere insoddisfazione per una pretesa tutela non ricevuta).
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 26 agosto 2011, n. 32907
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Il geometra dipendente pubblico che si appropri di denaro versato dai cittadini per definire pratiche inerenti condoni o concessioni edilizie commette il reato di peculato
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25/11/2011
Il geometra dipendente pubblico che si appropri di denaro versato dai cittadini per definire pratiche inerenti condoni o concessioni edilizie commette il reato di peculato; è irrilevante che l'appropriazione contestata al dipendente pubblico sia la conseguenza di un corretto e legittimo comportamento nell'esercizio delle sue funzioni o che derivino dall'esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni. Il peculato, nel caso in esame, può essere escluso solo quando sia dimostrato che il possesso di denaro sia del tutto occasionale, e che dipenda da fatti fortuiti o legati al caso.
Corte di Cassazione, Sezione fer penale, Sentenza 14 settembre 2011, n. 34086
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Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario.
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25/11/2011
L'articolo 672 c.p. sull'omessa custodia degli animali afferma l'obbligo di controllare il cane in ogni momento a prescindere dalla sua aggressività già acclarata: il cane va considerato comunque un pericolo in particolari situazioni (come nel caso di specie, in cui gli animali avevano invaso uno spazio riservato alla circolazione stradale). Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario. Alla persona offesa può, al massimo, essere contestato un concorso di colpa se, per disattenzione, non si accorge di un ostacolo prevedibile ed evitabile.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 14 settembre 2011, n. 34070
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Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione
Pubblicato il:
07/11/2011
Il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzieta' del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attivita' di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato.
Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento:
- non e' posto in essere da un soggetto in posizione di terzieta' e non ha autonoma rilevanza, ma e' invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 3, 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio);
- pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. 3, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti);
- costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignita' personale della prostituta (Cass., sez. 3, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro).
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 7 ottobre 2011, n. 36392
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Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio, l'aver lasciato per due ore i pazienti in attesa
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04/11/2011
Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'articolo 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessita', ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Cass. pen. sez. 6, 35071/2007 Rv. 238025);
Il reato de quo si realizza anche se l'interruzione o il turbamento della regolarita' dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalita' delle attivita' (Cass. pen. sez. 6, 334/2008 Rv.);
Pertanto, anche la condotta che determini una temporanea alterazione, purche' oggettivamente apprezzabile, nella regolarita' dell'ufficio o del servizio, e' idonea a realizzare l'azione esecutiva del delitto in questione (Cass. pen. sez. 5, 27919/2009 Rv. 244337).
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 6 ottobre 2011, n. 36253
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L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia
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31/10/2011
L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. Tale reato è infatti estensibile a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale del minore; danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescindere dalla consapevolezza della vittima di subirla. Nel caso di specie, un nonno e una madre, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellando la figura paterna e facendogli frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l'effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 ottobre 2011, n. 36503
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Concorre nel reato con condotta commissiva il dirigente di un ufficio pubblico che favorisce l'assenteismo dei propri dipendenti
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27/10/2011
Concorre nel reato con condotta commissiva - anziché mediante omissione ai sensi dell'art. 40, 2 c.c.p. - il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto "controllo sociale". Pertanto tale condotta ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci.
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 35344
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