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Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ogni compenso di carattere continuativo e, pertanto, anche del premio produzione

Pubblicato il: 28/10/2011


In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo modellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20266

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La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi"

Pubblicato il: 28/10/2011


La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non e' tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne' e' tenuto a mostrare le qualita' di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066). Con Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292 la S.C. ha confermato il principio di diritto già enunciato in materia. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292

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E' legittimo il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria adottato dal Comune se l'immobile poi dovrà essere demolito e ricostruito

Pubblicato il: 27/10/2011


E' legittimo il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria adottato dal Comune nelle ipotesi in cui, formulata in tal senso richiesta da parte degli interessati, i medesimi facciano successivamente luogo alla demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio al fine di procedere all'adeguamento sismico. Accertata, invero, la completa demolizione del manufatto, il medesimo non può intendersi certamente suscettibile di sanatoria poiché l'intervenuta (nella specie pacifica) demolizione effettuata determina, di fatto, il venir meno dell'oggetto stesso del condono. Nella specie, in ogni caso, deve rilevarsi la sussistenza di limiti oggettivi dello stesso adeguamento sismico, in quanto anziché rendere staticamente e sismicamente idoneo il fabbricato esistente, i ricorrenti hanno provveduto a demolire il manufatto per intraprendere la costruzione di una nuova opera che, tra l'altro, non rientra nei limiti temporali della sanatoria e che abbisogna di specifica concessione edilizia. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sentenza del 19 ottobre 2011, n. 8056

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Per essere computato nel calcolo del Tfr, il lavoro straordinario deve essere costante e sistematico per un apprezzabile periodo di tempo

Pubblicato il: 27/10/2011


L'affermazione della continuita' del lavoro straordinario reso per un certo tempo non puo' fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, potendo essa trovare giustificazione solo allorche' il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarita' o frequenza o periodicita' della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalita', transitorieta' o saltuarieta'. In particolare, si e' aggiunto, occorre misurare la riconoscibilita' di regolarita', frequenza o anche mera periodicita' di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformita' "per un apprezzabile periodo di tempo", cosi' da divenire abituale ne quadro dell'organizzazione del lavoro (vedi, ex multis: Cass. 21 giugno 2006, n. 14325; Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Cass. 10 marzo 2005 n. 5234; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362). Per tale ragione, perché venga computato nel calcolo del Tfr, il lavoro straordinario deve essere costante e sistematico per un apprezzabile periodo di tempo. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 settembre 2011, n. 19402

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Concorre nel reato con condotta commissiva il dirigente di un ufficio pubblico che favorisce l'assenteismo dei propri dipendenti

Pubblicato il: 27/10/2011


Concorre nel reato con condotta commissiva - anziché mediante omissione ai sensi dell'art. 40, 2 c.c.p. - il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto "controllo sociale". Pertanto tale condotta ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 35344

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Se il figlio, studente di lingue, va all'estero per studiare l'inglese all'ex moglie che ha deciso di sostenere la spesa spetta il rimborso del 50% da parte del genitore non affidatario

Pubblicato il: 27/10/2011


Nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l'articolo 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalita', e, in difetto, ricorrere all'autorita' giudiziaria. Tale principio e' stato affermato da Cass. civ., sezione 1 , n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19607

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Il coniuge non è preferito ad altri nella nomina di amministratore di sostegno, l'elenco contenuto nella norma non ha carattere preferenziale

Pubblicato il: 21/10/2011


L'articolo 408 c.c. recita espressamente che "la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (...). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata". Dall'articolo in questione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno e' esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facolta' di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facolta' di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19596

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La responsabilità del venditore è esclusa solo se riesce a provare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Pubblicato il: 21/10/2011


La garanzia del venditore per i vizi occulti della cosa e' un effetto naturale della vendita e sussiste anche in mancanza di una espressa garanzia che la cosa sia esente da vizi; tale garanzia comporta inoltre a carico del venditore anche l'obbligo di risarcire il danno, a meno che egli non provi "di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa" (articolo 1494 c.c., comma 1). Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non e' necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma e' sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. Pertanto colui che vende l'auto e tace di aver avuto un sinistro, risponde dei danni. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 settembre 2011, n. 19494

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Per i danni subiti dal motociclista che cade nello scavo è responsabile l'appaltatore che sta eseguendo i lavori e non il committente

Pubblicato il: 13/10/2011


In caso di esecuzione dei lavori appaltati, l'appaltatore opera di regola in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, ed è quindi esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salva l'esclusiva responsabilità del committente laddove questi abbia preso parte ai lavoro con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister". Il altre parole, la corresponsabilità del committente sussiste solo nel caso in cui questi abbia emanato direttive specifiche che abbiano delimitato l'autonomia dell'appaltatore. Non sussiste dunque responsabilità del committente (in questo caso l'Ente locale) se non si accerta che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa del sinistro. I suindicati principi trovano applicazione anche nell'appalto di opere pubbliche, atteso che anche in tali ipotesi, pur se i limiti più ristretti rispetto all'appaltatore di opera privata, l'appaltatore conserva i margini di autonomia; quest'ultimo è da considerasi di regola l'unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, mentre la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente si può configurare solamente laddove il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente. Una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 settembre 2011, n. 19132

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Se il figlio è incolpevolmente disoccupato l'obbligo al mantenimento rinasce

Pubblicato il: 13/10/2011


L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore eta' - come ora codificato dall'articolo 155-quinquies c.c., comma 1, -, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non puo' che ispirarsi a criteri di relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4765 del 2002, 8221 e 24498 del 2006, 1830 del 2011). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19589

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L'intercettazione legittima per un reato è utilizzabile per gli illeciti connessi nello stesso procedimento

Pubblicato il: 13/10/2011


L'ombrello dell'autorizzazione unito alla condizione di unico procedimento e unico soggetto, sia pure imputato per fatti distinti ma connessi e collegati, fa sì che sia limitato anche il diritto alla privacy. La necessità di bilanciare l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e quella di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni, affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza 81/1993, assume un aspetto diverso solo se nell'intercettazione emerge un fatto autonomo riguardante un terzo estraneo. In tema di informazioni carpite con l'intercettazione che riguardano un crimine diverso da quello per cui lo strumento è stato disposto, se l'intercettazione è autorizzata, è possibile usare, nello stesso procedimento e per lo stesso imputato, anche le notizie che riguardano un reato diverso da quello per cui si procede e per il quale l'ascolto non è invece previsto. Le sole condizioni poste riguardano l'utilizzo delle notizie nello stesso procedimento, il collegamento o la connessione dei reati imputabili allo stesso indagato. A rendere possibile l'ampliamento dell'indagine è la regolarità dell'autorizzazione di partenza disposta per uno dei delitti contemplati dall'art. 266 del c.p.p. (nel caso specifico si trattava di reati contro la pubblica amministrazione) che contiene un elenco tassativo dei casi in cui può essere disposta l'intercettazione. L'articolo interessato, nel caso le notizie fossero invece destinate alla trattazione di procedimenti diversi, sarebbe il 270. In tal caso, il codice di rito consente l'uso dei dati solo quando si tratta di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 34735

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L'atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere completamente il rapporto di lavoro subordinato

Pubblicato il: 13/10/2011


L'atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere completamente il rapporto di lavoro subordinato, e ciò anche se vi siano degli elementi di contesto che possano lasciar pensare una cosa simile. Nell'interpretazione dei negozi unilaterali il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, c. 1, c.c., impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, anche servendosi dei nessi grammaticali e sintattici di cui all'art. 1363 del c.c., dovendosi escludere, di contro, per l'unilateralità che connota il negozio, che possa fasi ricorsi al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti. Né può indagarsi, per ricostruire la volontà negoziale unilaterale, oltre il senso letterale delle parole adoperate, dando rilievo ad atti esterni al negozio, non spiegando rilevanza, a tal fine, il contesto in cui si sia progressivamente formata la volontà negoziale, ove non incorporato nel documento scritto, o la valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 settembre 2011, n. 19709

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Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti

Pubblicato il: 11/10/2011


Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica, utile a svolgere l'attività agonistica, ad un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti (nel caso di specie, un quattordicenne che aveva sofferto di aritmia parossistica, poi regredita, e dal cui elettrocardiogramma risultava una deviazione assiale a sinistra). Lo specialista ha infatti l'obbligo, vista l'anomalia emersa e il problema di cui aveva sofferto in passato il paziente, di non limitarsi alla semplice visita, ma di subordinare il rilascio del certificato a quegli approfondimenti che avrebbero consentito di diagnosticare una malattia ritenuta, se ben indagata, di agevole accertamento. Va anche respinto il tentativo di negare il collegamento morte-negligenza del medico. Secondo il ricorrente, infatti, il tipo di alterazione di cui soffriva il ragazzo era tale da risultare fatale in qualunque momento della giornata. Anche se con la malattia in questione (cardiomiopatia ipertrofica) aumenta il rischio di morte improvvisa, va ribadita la capacità dello sforzo e dell'emozione dovuta alla partita di far salire in maniera esponenziale le possibilità di un decesso. Senza contare che una giusta diagnosi avrebbe permesso le cure utili a contenere o ritardare la morte improvvisa. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 agosto 2011, n. 32154

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L'assistenza al padre disabile non sempre esonera il lavoratore dal trasferimento

Pubblicato il: 11/10/2011


Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuita' un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dalla Legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, non si configura come assoluto ed illimitato, giacche' esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - puo' essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettivita', gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Ordinanza del 5 settembre 2011, n. 18223

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Anche se il piazzale dell'autolavaggio è sempre umido e bagnato il gestore ha l'obbligo di collocare idonei dispositivi antincendio

Pubblicato il: 11/10/2011


Se per l'esercizio di una certa attivita' come quella esercitata dal gestore di un autolavaggio, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosita' in se' dell'attivita' esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attivita', non puo' essere rimessa alla discrezionale volonta' del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. E', infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidita' o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto e' scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l'attivita' di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilita' che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacita' incendiaria. Per tale ragione è responsabile di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro il gestore dell'autolavaggio. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 settembre 2011, n. 33294

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La notifica all'imputato eseguità in un domicilio diverso da quello dichiarato è affetta da nullità assoluta ed insanabile

Pubblicato il: 11/10/2011


Se l'imputato è stato citato a un domicilio che non era quello regolarmente dal medesimo dichiarato, la notifica è viziata da nullità assoluta e insanabile, a prescindere da quanto successivamente accaduto e dall'avviso fatto ai difensori di fiducia. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 6 settembre 2011, n. 33155 ha ritenuto che fosse viziata da nullità assoluta ed insanabile la notifica di alcuni atti destinati all'imputato, in quanto contenenti un indirizzo difforme da quello indicato dal soggetto destinatario degli atti in sede di elezione di domicilio. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 6 settembre 2011, n. 33155

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L'istituto di credito è responsabile dei danni derivanti al correntiosta che si sia visto sottrarre fraudolentemente una somma di denaro dal proprio conto on line

Pubblicato il: 11/10/2011


I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per tale ragione, l'istituto di credito è responsabile dei danni derivanti al correntiosta che si sia visto sottrarre fraudolentemente una somma di denaro dal proprio conto on line, in quanto ha l'obbligo di predisporre tutte le misure possibili idonee a ridurre il rischio di accesso non autorizzato. Tribunale Palermo, sentenza 11.06.2011 n. 2904

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Il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile

Pubblicato il: 07/10/2011


In tema di responsabilita' civile, poiche' l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilita', che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (Cass., 5 maggio 2009, n. 10285). Pertanto, anche il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile ma non il condominio. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 agosto 2011, n. 17376

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Il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 ha l'obbligo di attivarsi con urgenza in caso di grave sintomatologia del paziente

Pubblicato il: 07/10/2011


Si configura il reato previsto dall'art. 328 comma 1 c. p., quando, le omissioni di ricovero sono caratterizzate dal requisito dell'indifferibilità, cioè quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Amb.Dir.) In tema di rifiuto di atti di ufficio, il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 è tenuto ad effettuare tutti gli interventi richiesti qualora sia posto al corrente, da parte di personale sanitario, di una grave sintomatologia del paziente, avendo l'obbligo di attivarsi con urgenza. (Amb.Dir.) Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 34402

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E' obbligato al risarcimento del danno il mediatore che non informa il compratore del pignoramento sull'immobile

Pubblicato il: 07/10/2011


In tema di mediazione immobiliare, durante lo svolgimento della mediazione l'agente deve muoversi seguendo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista, a pena di una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. Se è vero, infatti, che il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica, come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie, tuttavia è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, e ciò comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. (Nel caso di specie, una agenzia locale aveva fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico - con relativo anticipo e pagamento della commissione - senza però aver informato l'acquirente che sull'immobile gravava un'ipoteca giudiziale). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 settembre 2011, n. 19095

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