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E' tenuto a risarcire i danni derivanti da immissioni moleste il proprietario del fondo che abbia collocato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza

Pubblicato il: 06/10/2011


E' tenuto a risarcire i danni derivanti da immissioni moleste il proprietario del fondo che abbia collocato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza. Secondo la S.C., "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 6 settembre 2011, n. 18262

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E' nulla la delibera assembleare se l'amministratore rifiuta di di estrarre copia dei documenti contabili su richiesta del condomino

Pubblicato il: 06/10/2011


In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti). (Nel caso di specie, trattasi di controversia relativa ad impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo per lavori di manutenzione straordinaria e del relativo piano di riparto delle spese, avanzata da un condomino sul presupposto della impossibilità di visionare la documentazione relativa, non avendo l'amministratore provveduto a mostrargliela nonostante la sua esplicita richiesta prima dell'assemblea Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 19210

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Commette il delitto di truffa il datore di lavoro che induce in errore l'INPS circa la corresponsione dell'indennità di maternità

Pubblicato il: 05/10/2011


Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. La responsabilità per truffa all'ente pensionistico, quando il raggiro è stato messo in opera dagli amministratori di fatto, va estesa anche ai prestanome. L'amministratore della società, ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione, in quanto per l'affermazione di responsabilità è sufficiente la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino. Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 8 settembre 2011, n. 33330

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La semplice illegittimita' del protesto e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno

Pubblicato il: 05/10/2011


La semplice illegittimita' del protesto, pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravita' della lesione e la non futilita' delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entita' del pregiudizio (Cass. 25 marzo 2009, n. 7211). Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 8 settembre 2011, n. 18476

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Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione

Pubblicato il: 05/10/2011


Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera, in forza della presunzione legale di cui alla Legge n. 7 del 1963, articolo 1, comma 3, allorche' il licenziamento sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dello stesso articolo 1, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione" (v, Cass. 29-7-2009 n. 17612). (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17845) Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17845

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Il datore di lavoro è obbligato a risarcire il danno subito dal lavoratore per effetto delle inesatte informazioni sui contributi

Pubblicato il: 04/10/2011


Se il datore di lavoro certifica in modo inesatto le informazioni sui contributi e, più in generale, sul rapporto col dipendente, creando un danno a quest'ultimo, è tenuto a risarcirlo. L'obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell'affidamento che l'ex dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 21 luglio 2011, n. 15992

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La presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l'addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione

Pubblicato il: 04/10/2011


In tema di risarcimento danni, la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l'addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione. Anche il riempimento della buca ad opera della pioggia, pur avendo contribuito a causare il danno (nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose), non costituisce causa idonea ad esimere l'ente pubblico da responsabilità, ma è piuttosto una circostanza di fatto che invece aggrava gli effetti del vizio di manutenzione. La pioggia è infatti un evento normale e largamente prevedibile e non va confusa con una causa di interruzione del nesso causale quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 maggio 2011, n. 11430

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Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento del danno

Pubblicato il: 04/10/2011


I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 settembre 2011, n. 18853

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E' contrario a buona fede il comportamento di colui che riceve a titolo di caparra un assegno che non pone all'incasso, trattenendolo e non restituendolo all'acquirente

Pubblicato il: 03/10/2011


Allorquando la caparra sia costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all'obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 agosto 2011, n. 17127

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In caso di omonimia l'ingiunto che non ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, finanche tardivo, può proporre opposizione all'esecuzione

Pubblicato il: 03/10/2011


In caso di ingiunzione, qualora, specialmente in caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguità, sarebbe stata pure proponibile un'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del Cpc, la sua mancata proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non vera parte del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione; in tal caso, oggetto dell'accertamento da compiere nel processo di opposizione all'esecuzione non è il fatto costitutivo del credito, nemmeno sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti del rapporto, bensì la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non opposto. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 agosto 2011, n. 17802

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L'azione di simulazione relativa, proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo è funzionale alla sola azione di riduzione

Pubblicato il: 03/10/2011


L'azione di simulazione relativa, proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'articolo 564 del Cc, con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, solo quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17896

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Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere

Pubblicato il: 30/09/2011


In tema di critica dell'operato del magistrato e di altre istituzioni pubbliche, la censura dell'operato delle forze dell'ordine non può essere esclusa aprioristicamente in ragione soltanto della qualità soggettiva del destinatario della critica medesima. In particolare, apostrofare le forze di Polizia dicendo che non sono capaci di fare il proprio mestiere non integra il reato di ingiurie aggravate ex art. 61 n. 10 del c.p., almeno, non nel caso in cui il giudizio venga rivolto in un contesto ben determinato e dunque con riguardo al concreto operato degli agenti senza voler offendere il loro "patrimonio morale". (Nella specie, la contestualizzazione delle frasi nell'ambito di una situazione che vedeva il prevenuto comunque non tutelato dalle istituzioni di fronte all'esigenza di rientrare nella propria casa rende ragione di un giudizio del giudice di pace affermativo dell'assenza di efficacia offensiva di espressioni rivolte a criticare i comportamenti e non le persone fisiche). Va considerato anche che il livello di guardia ormai raggiunto nei rapporti interpersonali, se non può valere ad escludere l'offensività di certe espressioni, è comunque da prendere in considerazione come citazione della massima esperienza secondo cui l'immediato e ormai generalizzato ricorso a frasi meno che urbane nelle relazioni sociali non può richiamare una risposta repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 26 agosto 2011, n. 32907

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La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio

Pubblicato il: 30/09/2011


La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione unilaterale di uno dei bona (o principio essenziale) del matrimonio (nella specie rifiuto da parte della moglie della procreazione, sottaciuto all'altro coniuge), senza che rilevi - in senso contrario - una precedente sentenza emessa dalla Corte di cassazione, nell'ambito dello stesso giudizio, che abbia dichiarato (sotto altro profilo) la non contraddittorietà di quella sentenza di annullamento all'ordine pubblico. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 20 gennaio 2011, n. 1343

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E' legittima la rimozione del capanno sull'arenile anche se vi si trova da più di 50 anni

Pubblicato il: 30/09/2011


L'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art. 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. é un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non é il risultato di valutazioni discrezionali. Pertanto, è legittima la rimozione del capanno sull'arenile anche se vi si trova da più di 50 anni. Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 4300

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Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente detreminate condizioni

Pubblicato il: 30/09/2011


Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente, le seguenti condizioni base: A) occorre, innanzitutto, che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle stesse autorità competenti; B) che l'errore da queste ultime commesso deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza impiegata; C) che il debitore deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. Per quanto riguarda, poi, il concetto di autorità competente, può essere considerata tale non soltanto l'autorità cui spetta procedere al recupero (di importazione) ma anche quella di rilascio del certificato preferenziale (di esportazione). Inoltre, l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" delle medesime. Non vi rientra quindi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità, salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione sulle indicazioni contenute nella dichiarazione (ad esempio la irregolarità risulti nota e financo favorita dalle autorità di esportazione). Corte d'Appello Firenze Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 agosto 2011, n. 1111

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Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa

Pubblicato il: 28/09/2011


Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa. Ne consegue che gli amministratori di una cooperativa che favoriscono alcuni soci, con il trasferimento degli alloggi o la restituzione dei versamenti effettuati, a danno dei creditori terzi, non commettono bancarotta patrimoniale bensì bancarotta preferenziale e, sotto il profilo esclusivamente civilistico, incorrono nella responsabilità ex art. 2394 c.c.. Corte d'Appello Firenze Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 agosto 2011, n. 1090

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Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso

Pubblicato il: 28/09/2011


Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso. Fulcro della tutela approntata per le ipotesi di concorrenza sleale è, dunque, la confondibilità dei prodotti parametrata al livello percettivo del consumatore medio, attuata mediante l'imitazione servile di una caratteristica esteriore del prodotto originario che abbia efficacia individualizzante rispetto alla sua provenienza da una determinata impresa. L'imitazione di una caratteristica non individualizzante, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che l'imitazione colpisca una forma coperta da brevetto per modello ornamentale. Ferma restando l'operatività, in tale ipotesi, della tutela concernente la contraffazione, la circostanza che una determinata forma sia coperta da brevetto non la rende, per ciò solo, distintiva sotto il profilo rilevante ai fini dell'art. 2598 citato, mentre, una particolare caratteristica, pur non coperta da brevetto, può assurgere ad elemento individualizzante la cui riproduzione fedele sia idonea ad ingenerare nel consumatore quella confusione che la tutela giuridica mira ad escludere Tribunale Palermo Civile, Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 569

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La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte

Pubblicato il: 28/09/2011


La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. Ne consegue l'irrilevanza di una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell'impresa con l'ente previdenziale, non potrà tuttavia in alcun modo sovvertire l'oggettivo dato di fatto dell'irregolarità ai fini della singola gara. Dicasi lo stesso anche per sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel caso concreto. Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 16 settembre 2011, n. 5194

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La commissione giudicatrice di una gara d'appalto può redigere un unico verbale delle sedute svolte

Pubblicato il: 28/09/2011


La commissione giudicatrice di una gara d'appalto può redigere un unico verbale delle sedute svolte. Di talché, è legittimo l'accorpamento in un unico atto della verbalizzazione di varie sedute della commissione ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara, sempre che ciò non comporti violazioni della regolarità e imparzialità della procedure, che è onere del partecipante, in caso di impugnazione, evidenziare in concreto. (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 22 settembre 2011, n. 7510) Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 22 settembre 2011, n. 7510

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Se durante la separazione i genitori sono molto in conflitto, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli

Pubblicato il: 27/09/2011


Correttamente, in sede di separazione giudiziale dei genitori, il giudice del merito ritiene pregiudizievole per l'interesse del minore l'affidamento condiviso a entrambi qualora incentri le proprie valutazioni sull'interesse del minore, motivando il proprio convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico del medesimo dall'affidamento condiviso, sia - in positivo - con riguardo alla capacità genitoriale riscontrata nella madre, sia - in negativo - con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la sua famiglia di origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della madre (atteso - come si precisa nella parte espositiva della sentenza - l'emergere di manifestazioni di sostanziale disprezzo per la moglie da parte di tutti i membri della famiglia del marito, marito che - secondo la corte del merito - presentava una dipendenza non ancora risolta con la propria madre con violazione dell'obbligo di assistenza morale dovuta alla moglie). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 agosto 2011, n. 17191

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