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Le attestazioni contenute nella cartella clinica sono coperte da fede privilegiata limitatamente alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento

Pubblicato il: 09/01/2012


Se l'assicurazione stipulata dal medico è limitata ai rischi derivanti da attività libero professionale, non sono coperti i danni derivanti da attività eseguita in regime di servizio sanitario convenzionato. Le attestazioni contenute nella cartella clinica sono coperte da fede privilegiata limitatamente alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni, le diagnosi o le opinioni in essa contenute. Sono i pricincipi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 civile con Sentenza 30 novembre 2011, n. 25568. (Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 novembre 2011, n. 25568

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Non sono responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti

Pubblicato il: 03/01/2012


In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti. Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge. Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 7 dicembre 2005, n. 44650

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Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 la proroga del permesso di costruire riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere modificato nel suo contenuto con l'atto di proroga

Pubblicato il: 03/01/2012


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 la proroga del permesso di costruire, che può essere disposta ("per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso") e per le ragioni indicate nell'ultima parte del predetto comma: ("esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ...."), riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere modificato nel suo contenuto con l'atto di proroga. Ben diverso è il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001 per consentire il completamento delle opere, nell'ipotesi di mancata ultimazione dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'originario permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato. E' evidente, infatti, che, salva l'ipotesi di lavori realizzabili in base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto dell'opera e della sua conformità agli strumenti urbanistici, mentre è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario. Nella sostanza la differenza tra i due provvedimenti è data dal fatto che il primo è fondato solo sulla valutazione delle ragioni che giustificano la prosecuzione dei lavori, secondo la previsione dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001, senza che venga sottoposto ad esame il permesso di costruire già rilasciato. Specificazione delle ragioni che costituisce il fondamento della legittimità del provvedimento e, pertanto, la loro mancata enunciazione è sindacabile dal giudice ordinario. (Amb.Dir.) Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 14 novembre 2011, n. 41451

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L'ente pubblico è l'unico ed esclusivo soggetto legittimato ad intervenire sugli argini e di conseguenza è l'unico responsabile del fatto lesivo

Pubblicato il: 03/01/2012


L'ente pubblico è obbligato ad attivarsi per la tutela di un diritto altrui. In caso di inerzia, difatti, a carico dell'ente scatterà la responsabilità omissiva colposa, con conseguente condanna al risarcimento del danno. In particolare, in tema di nesso causale per illeciti omissivi, l'art. 40 c.p. - secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" - va interpretato nel senso che un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, in quanto questa impostazione appare più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione. Così, già solamente rapportando tale interpretazione del nesso causale da omissione alla situazione in cui tale condotta dannosa appartiene al danneggiato, deriva che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza. Ecco che, superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità della condotta - seppur richiesta dall'art. 1227 c.c. - rimane il solo elemento di selezione dei possibili comportamenti idonei a legarsi eziologicamente all'evento. Si ravviserà, dunque, un comportamento omissivo colposo del danneggiato solo ove l'inerzia riscontrata, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 21 novembre 2011, n. 24406

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In materia di lesioni personali, il concetto di arma impropria è indicativo di qualunque strumento atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo

Pubblicato il: 22/12/2011


In materia di lesioni personali, il concetto di arma impropria è indicativo di qualunque strumento atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell'art. 585, c. 2 n. 2 c.p., anche dall'art. 4, c. 2 L. n. 110/1975, che per l'appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell'abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difforme rispetto alla naturale o merceologica destinazione. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 17 novembre 2011, n. 42428

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La trasformazione del rapporto da full a part time è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente

Pubblicato il: 22/12/2011


La trasformazione del rapporto da full a part time è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente. Pertanto, la scelta unilaterale dell'imprenditore di ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti è nulla ed espone l'impresa a pagare la retribuzione piena ai prestatori. (Fonte: PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 21 aprile 2011, n. 24476

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Commette falso in atto pubblico il medico che aggiorna la cartella clinica di un paziente il giorno successivo alla visita

Pubblicato il: 14/12/2011


Commette falso in atto pubblico il medico che aggiorna la cartella clinica di un paziente il giorno successivo alla visita. Infatti, la cartella clinica ha rilevanza pubblicistica - caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla funzione della documentazione di attività compiute (o non compiute) dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità - e sono quindi falso in atto pubblico le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni. Irrilevante nel reato è l'intento dell'autore, dal momento che la fattispecie è caratterizzata dal dolo generico e non specifico. Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 21 novembre 2011, n. 42917

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Se il calciatore sferra un pugno ad un avversario lontano dall'azione di gioco non si applica la scriminante del "rischio consentito"

Pubblicato il: 14/12/2011


In materia di lesioni personali durante attività sportive (nella fattispecie: una partita di calcio), l'infrazione delle regole va sempre valutata in concreto con riguardo all'elemento psicologico dell'agente, il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario, approfittando della circostanza del gioco. Inoltre, l'azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare un'infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento. Pertanto, nel caso di specie, un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva. Infatti, nel calcio l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone, oppure da movimenti anche senza la palla, funzionali però alle più efficaci strategie tattiche - blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant'altro - e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo, anche se durante l'orario di gioco. Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 16 novembre 2011, n. 42114

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L'avvocato, dopo la revoca del mandato, è tenuto a restituire i documenti anche se non è stato pagato

Pubblicato il: 14/12/2011


È punibile con la sanzione disciplinare della censura l'avvocato che dopo la revoca della sua nomina a difensore non consegna i documenti e la contabilità delle spese sostenute al nuovo incaricato. Il professionista, infatti, dopo la revoca è tenuto ad adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l'assistito. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza 17 novembre 2011, n. 24080 (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 17 novembre 2011, n. 24080

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Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma nel momento in cui il provento illecito viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato

Pubblicato il: 12/12/2011


Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma non nel momento della percezione del provento illecito da "riciclare", ma solo allorquando tale provento viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 2 penale con la sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 46, pg. 82, annotata da G. Amato) Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913

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Il contributo relativo al costo di costruzione ex art. 6 L. n. 10 del 1977, cd. legge "Bucalossi" aumenta dal commercio all'ingrosso a quello al minuto

Pubblicato il: 12/12/2011


Il contributo relativo al costo di costruzione ex art. 6 L. n. 10 del 1977, cd. legge "Bucalossi", è riconducibile all'attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto in presenza di una trasformazione edilizia che indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione. Siffatta situazione si verifica allorché venga in rilievo, come nella fattispecie, un mutamento d'uso rilevante, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che implichi un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del cd. carico urbanistico. Ciò è quanto accaduto nel caso concreto, in cui la sopravvenuta destinazione d'uso di commercio al dettaglio, senza interventi costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all'immobile - commercio all'ingrosso - comporta maggiori oneri sociali delle opere di urbanizzazione e fa, pertanto, insorgere il presupposto imponibile per la debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al costo di costruzione, con conseguente necessità, per l'utilizzatore del beneficio, di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione d'uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa all'immobile. Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 14 ottobre 2011, n. 5539

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La domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale

Pubblicato il: 12/12/2011


La domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche ove accerti la sussistenza del credito azionato e accolga la domanda, nel rilevare l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento anche in considerazione dell'incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell'ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell'opponente. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 ottobre 2011, n. 22655

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Nel caso di una compravendita immobiliare, la visura catastale rientra fra le prestazioni che il notaio è obbligato a svolgere, usando quella diligenza professionale media che qualunque professionista deve impiegare nello svolgimento della propria attività

Pubblicato il: 12/12/2011


Nel caso di una compravendita immobiliare, la visura catastale rientra fra le prestazioni che il notaio è obbligato a svolgere, usando quella diligenza professionale media che qualunque professionista deve impiegare nello svolgimento della propria attività. In relazione all'inosservanza di tale obbligo, il notaio non può invocare la limitazione prevista per il professionista dall'art. 2236 del c.c., in quanto non si tratta di un caso di imperizia rispetto ad una questione complessa, ma soltanto di negligenza e imprudenza professionale e dunque di violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del c. 2 dell'art. 1176 del c.c. rispetto al quale è sufficiente la colpa lieve. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22398

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In caso di morte del contitolare della pensione al superstite spettano gli aumenti

Pubblicato il: 09/12/2011


Alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di contitolarità, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare. Ne consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando a essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dall'articolo 4 della legge 140/1985, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse dell'integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 30 settembre 2011, n. 20104

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E' reato omettere volontariamente di versare i contributi o ritardarne con coscienza il pagamento

Pubblicato il: 09/12/2011


Per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è sufficiente il dolo generico, per cui la semplice coscienza e volontà dell'omissione o della tardività nei pagamenti configurano un comportamento penalmente rilevante, senza la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta. Infatti, per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti all'Inps. Non è necessaria dunque alcun altra indagine circa l'esistenza o meno del dolo specifico. Mentre per la prova della condotta illecita è sufficiente la testimonianza dell'ispettore del lavoro il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti. Del resto, il processo penale è caratterizzato dalla non tassatività dei mezzi di prova e dal libero convincimento del giudice, il quale può, dunque, trarre elementi di convincimento in ordine alla omissione del versamento anche dalla successiva domanda di sanatoria. Del resto, anche logicamente, tale istanza segue normalmente la volontà di regolarizzare precedenti mancanze. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 35895

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Il dirigente della Questura è corresponsabile dell'omicidio commesso con la pistola d'ordinanza

Pubblicato il: 09/12/2011


È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa (diversamente sarebbe violato il disposto dell'articolo 42, comma 2°, del Cp) e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare, è necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta a evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente. Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 20 settembre 2011, n. 34385

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La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione unilaterale dei bona matrimoni deve essere delibata se la scelta della moglie di non avere figli era dovuta al rischio di una malattia per il bambino).

Pubblicato il: 08/12/2011


La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione unilaterale dei bona matrimoni deve essere delibata (nel caso di specie, la scelta della moglie di non avere figli era dovuta al rischio di una malattia per il bambino). Infatti, in sede di delibazione di sentenza di nullità matrimoniale per esclusione unilaterale dei bona matrimoni il giudice italiano sarebbe vincolato all'accertamento in fatto compiuto dal giudice ecclesiastico, (accertamento che per l'appunto, nel caso di specie, avrebbe deposto nel senso della riscontrata intenzione, da parte della donna, di escludere l'ipotesi della maternità). (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 ottobre 2011, n. 21968

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L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti

Pubblicato il: 08/12/2011


L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti. Quello che nella lingua italiana sembrerebbe quasi un "vezzeggiativo", costituisce invece un insulto da sanzionare con una condanna per ingiuria, in quanto le parole non vanno valutate in astratto, ma acquistano peso in base al contesto e alla volontà di ferire di chi le pronuncia. (Fonte:Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 24 ottobre 2011, n. 38297

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È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone

Pubblicato il: 08/12/2011


È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone. La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale gli sposi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro. Ne consegue che il loro diritto è unico e se la quota è maggiore delle altre hanno diritto all'assegnazione dell'intero immobile. (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 25 ottobre 2011, n. 22082

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Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione

Pubblicato il: 08/12/2011


Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione. Infatti, l'art. 52 del D.Lgs. 152/2001 che, al c. 1, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione", al c. 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti, affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l'attività svolta. Una conclusione contraria sarebbe in contraddizione con la ratio della legge, che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di "scalare" l'organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La teoria dei "vasi non comunicanti", per cui la qualifica di dirigente non potrebbe in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica, non può portare all'esito abnorme di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale, negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale. (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22438

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