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In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, n

Pubblicato il: 24/05/2009


In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non essendone altrimenti consentita la modificazione, ed essendo soltanto ammessa la presentazione di dichiarazione integrativa con adeguamento dell'imponibile originariamente dichiarato a quello accertato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 ovvero l'accesso al condono "tombale" di cui all' art. 38 comma secondo, della legge n. 413 del 1991.

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In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, non è sufficiente che il contribuente, nell'esercizio della propria professione, dimostri genericamente

Pubblicato il: 10/05/2009


In tema di accertamenti sui conti correnti, non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di aver fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto. (Corte di Cassazione Civile
Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 25473)

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In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale

Pubblicato il: 30/04/2009


In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, ex art. 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 25902)

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L'istanza di rimborso presentata ad ufficio fiscale incompetente obbliga quest'ultimo a trasmetterla all'ufficio competente.

Pubblicato il: 06/04/2009


L’ufficio finanziario cui sia presentata una domanda di rimborso è tenuto, ove sia incompetente, a trasmettere la stessa a quello competente, in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione, restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 27 febbraio 2009, n. 4773)

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Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale medesima

Pubblicato il: 28/03/2009


Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale medesima, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dell’art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 25902)

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Al fine di individuare un'operazione parzialmente inesistente il giudice penale può fare ricorso a criteri logici e storico-fattuali

Pubblicato il: 25/03/2009


Al fine di individuare un'operazione parzialmente inesistente il giudice penale può fare ricorso ai parametri individuati dalla giurisprudenza tributaria e cioè a criteri logici e storico-fattuali, fra i quali l'assenza di qualsiasi struttura in grado di realizzare le opere e il pagamento per cassa del corrispettivo, per sua natura non documentabile o difficilmente verificabile. Nella specie la documentata realizzazione delle opere stesse da parte di terzi subappaltatori e l'avvenuto pagamento dell'intera cifra riportata nelle due fatture tramite bonifici bancari sono stati ritenuti indici sintomatici dell'effettività delle operazioni(Tribunale Crotone Penale, Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 177).

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Rimborsi spese Libro Unico

Pubblicato il: 24/03/2009


Una delle novità più rilevanti per la aziende, che comporta un evidente aggravio quanto riguarda gli adempimenti inerenti la gestione del personale, consiste nell’obbligo di indicare nel libro unico del lavoro i rimborsi spese trasferte effettuate dai dipendenti/collaboratori (amministratore).

Di seguito vengono illustrate le fattispecie che generalmente si trovano ad affrontare le aziende


A) Somme corrisposte al dipendente /amministratore /collaboratore a titolo di rimborso spese

- Vanno sempre registrati nel libro unico i rimborsi spese (sia forfetariamente che su base di elencazione analitica dei singoli titoli di spesa), anche se sono esenti fiscalmente e contributivamente; la mancata annotazione nel libro unico di detti importi non imponibili, fatta eccezione per quelli marginali o non ricorrenti, è sanzionata.

- "Non vanno indicate sul libro unico del lavoro le somme rimborsate al dipendente che costituiscono mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell'azienda datrice di lavoro, relativamente a documenti di spesa intestati all'azienda medesima".

-A tal riguardo si segnala che è prevista una sanzione da 100 a 600 euro in caso di omessa registrazione di rimborsi spese non imponibili in capo al dipendente/amministratore/collaboratore.

-Negli altri casi (quindi rimborsi spese imponibili fiscalmente e contributivamente) l'omessa o infedele registrazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro.

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E' onere del Fisco produrre in giudizio il processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza anche se serve al cittadino per difendersi e anche se prima dell’entrata in vigore dello Statuto del contribuente

Pubblicato il: 23/03/2009


in relazione agli atti impositivi notificati prima dell’entrata in vigore della legge 212/2000, per i quali non era necessaria la contestuale notifica del p.v.c. richiamato in motivazione, il contribuente non ha l’onere di produrre in giudizio il p.v.c. richiamato, trattandosi di adempimento che anche in sede contenziosa, grava sull’ufficio. Il mancato deposito del p.v.c., non soltanto non produce effetti negativi a carico del contribuente (restando un onere che deve soddisfare l’ufficio), ma nemmeno rileva come possibile causa di inammissibilità del ricorso: ‘la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. 546 del 1992 (tra i quali è compreso l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato), non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato

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Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo

Pubblicato il: 23/02/2009


Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo, secondo la legge; tuttavia, la spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione.
Se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile.
(SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE, Sentenza 13 febbraio 2009, n. 3532)

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Nell'accertamento d'ufficio sulle imposte sui redditi si presume che le operazioni bancarie compiute dagli amministratori siano riferibili alla società

Pubblicato il: 18/02/2009


le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della societa' contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilita' al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti. Detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex articolo 41, del Decreto del Presidente della Repubblica citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio puo' avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravita', precisione e concordanza. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 21 gennaio 2009, n. 1452)

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Sulla prima casa acquistata per usucapione, possono essere previste le agevolazioni fiscali parziali ovvero può essere prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta sull’imposta di registro ma non possono essere previsti i benefici sulle imposte ipo

Pubblicato il: 15/02/2009


La normativa relativa alle cd. agevolazioni ‘prima casa’ si è andata modificando dal tempo della norma istitutiva, art. 1 L. n. 168/1982. La ratio primaria dell’introduzione di tali agevolazioni è da ricercare nell’intenzione del legislatore all’acquisizione della proprietà della casa di abitazione con l’intento di vivacizzare il mercato immobiliare anche mediante il recupero del patrimonio esistente. Successivamente la politica fiscale ha subito un’evoluzione e, guardando con favore anche gli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso, la normativa si è venuta modificando unitamente alla ratio ispiratrice con le disposizioni che si sono susseguite nel tempo sia in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento.
A questo ultraventennale periodo di aggiornamento delle disposizioni ha contribuito anche la giurisprudenza e l’Amministrazione finanziaria ha spesso risposto positivamente ad alcune interpretazioni della stessa, favorendo la modifica delle disposizioni o aderendo ad esse con circolari interpretative.
Tale favor legis ha trovato la sua completa espressione con l’aggiunta della nota II bis all’art. 8 della Tariffa, prima parte, operata dall’art. 23, comma 2, d.l. m. 69/1989, convertito in L. n. 154/1989, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell’art. 1 della tariffa che sua volta prevede l’aliquota ridotta per il trasferimento della ‘prima casa’. Poiché la sentenza dichiarativa dell’usucapione viene equiparata per legge ai trasferimenti di cui all’art. 1 non si vede per quale ragione non si debbano applicare le agevolazioni che a tale articolo fanno riferimento.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 dicembre 2008, n. 29371)

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L'annotazione personale del titolare dell'azienda rientra nella documentazione extracontabile valida per la rettifica e non può essere ritenuta irrilevante anche se le scritture societarie sembrano in regola

Pubblicato il: 10/02/2009


Qualora, a seguito d'ispezione, venga rinvenuta presso la sede di un'impresa documentazione non obbligatoria, astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione (la cui esistenza risulta, nella specie, attestata dalla narrativa della stessa sentenza impugnata), e' legittimamente utilizzata dall'Ufficio, ai fini dell'accertamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 comma 2, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 comma 1, lettera d, in raffronto con la documentazione ufficiale. Ne consegue, altresi', che, in tal caso, detta documentazione, pur in assenza di irregolarita' contabili ed inadempimenti di obblighi di legge, non puo' essere ritenuta dal giudice di per se' probatoriamente irrilevante, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione di queste con i dati emergenti dalla contabilita' ufficiale del contribuente (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 10 dicembre 2008, n. 28953).

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Il fatto di utilizzare una colf è un fattore indicativo di maggior reddito

Pubblicato il: 20/01/2009


Ai fini del cd. redditometro, sono indicativi del maggior reddito, tra le altre cose, sia il fatto di possedere un'auto sia il fatto di utilizzare, per un certo numero di ore, una collaboratrice domestica in casa.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 11 aprile 2008, n. 9654)

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Il risarcimento danni per l'Ici va proposto al giudice ordinario

Pubblicato il: 19/01/2009


La controversia con la quale il privato, in riferimento alla avvenuta riscossione coattiva dell'ICI da parte del Comune, domandi il risarcimento dei danni subiti in tale sede per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal Comune per l'assistenza legale nella suddetta procedura - ad esso prestata da avvocati sulla base di una convenzione - spetta alla cognizione del giudice ordinario, essendo la domanda di risarcimento basata sul comportamento illecito dell'ente impositore per aver agito in sede di riscossione coattiva anche per le somme dovute dal Comune ai propri avvocati, e non potendosi ritenere tali somme ricomprese tra gli "accessori" di cui all'art. 2 comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione antecedente alla riforma del 2001) per i quali è estesa la giurisdizione del giudice tributario. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 29 aprile 2008, n. 10826)

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La mancanza della preventiva comunicazione di irregolarità della dichiarazione fiscale la nullità insanabile della successiva cartella di pagamento

Pubblicato il: 18/01/2009


La mancanza della preventiva comunicazione di irregolarità della dichiarazione fiscale, contenente l'invito a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 27/7/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che consente al contribuente di conoscere i motivi della pretesa erariale, determina la nullità insanabile della successiva cartella di pagamento, in quanto priva di una sua condizione di validità. (Commissione Tributaria provinciale Bari Sezione 4, Sentenza del 14 gennaio 2008, n. 445)


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E' legittimo l'avviso di mora notificato al socio della s.n.c.

Pubblicato il: 16/01/2009


Laddove l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti di una società in nome collettivo, il cui patrimonio sia già stato inutilmente escusso, è possibile che il creditore chiami a risponderne il socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, ancorché non abbia notificato a questi né l'avviso di accertamento, né la cartella di pagamento, risultando sufficiente la notificazione dell'atto di riscossione costituito da dall'avviso di mora, contro il quale il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, co. 3 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, sentenza del 21 aprile 2008, n. 10267)




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Se la contabilità non è reperibile l'accertamento è induttivo

Pubblicato il: 16/01/2009


In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell'inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 aprile 2008, n. 9918)

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Le somme sul conto del professionista vanno tutte imputate all'attività di lavoro autonomo e sono pertanto indice di reddito per il fisco

Pubblicato il: 14/01/2009


In tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973, i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui […], deve ritenersi che l'amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria. (

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Ai fini del rimborso IRAP grava sull'avvocato l'onere di provare di non possedere un'organizzazione stabile e autonoma

Pubblicato il: 11/01/2009


L'attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'IRAP ove si svolga per mezzo di un'attivita' autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilita' altrui, eserciti l'attivita' di lavoro autonomo con impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui. E', peraltro, onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 14 novembre 2008, n. 27167)

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Un possibile indice per il professionista per il pagamento dell'Irap è, tra le altre cose, l'esistenza di un'organizzazione strutturata per la quale, il professionista stesso, ai fini Irpef e iva , abbia dedotto costi superiori a quanto indispensabil

Pubblicato il: 10/01/2009


L'esistenza dì un'autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione ai fini IRAP dei soggetti esercenti arti o professioni (esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse), non deve essere inteso in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, sicché non ha alcun rilievo l'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista stesso. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 23 gennaio 2008, n. 1414)

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