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Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione
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21/07/2009
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare, cosi' come i redditi derivati dall'esercizio della stessa, vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito del singolo partecipante all'impresa familiare, che risulti avere incassato i proventi della cessione d'azienda, occorre stabilire non gia' se questi abbia o meno fornito la prova di avere liquidato agli altri partecipanti la quota ad essi spettante, ma soltanto quale fosse la sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, e cio' a prescindere anche dalla indicazione nella relativa dichiarazione (V. pure Cass. Sentenze n. 21535 del 15/10/2007, n. 2895 del 2002).
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In caso di riscatto dell'immobile in "leasing", ai fini dell'imponibile conta il valore commerciale
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21/07/2009
In tema di INVIM, nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene immobile gia' concesso in locazione finanziaria a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, l'imponibile deve essere determinato in modo differenziato, a seconda che il presupposto d'imposta si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992. Nella prima ipotesi, infatti, l'incremento di valore dev'essere determinato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 6, comma 2, periodo secondo, assumendo come valore finale il totale dei corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto "prezzo di riscatto", ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di "canone" o di "maxicanone", le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Nel secondo caso, invece, dovendosi fare riferimento al "valore in comune commercio del bene" al 31 dicembre 1992, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 17, comma 7, lettera a), il valore finale non puo' essere astrattamente determinato mediante comparazione con quello posseduto alla stessa data da immobili del medesimo genere, ma liberi da vincoli, dovendo invece procedersi ad una valutazione caso per caso che tenga conto tanto delle utilita' e dei pregi posseduti dal bene, quanto di tutti i fattori (vincoli ed oneri) che concorrono ad impedirne o limitarne il godimento, ivi compreso il vincolo derivante dal contratto di locazione finanziaria, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che ad acquistare l'immobile sia stato lo stesso utilizzatore anziche' un terzo, in quanto, essendo l'imposta finalizzata a colpire l'effettivo incremento patrimoniale conseguito dall'alienante, la determinazione del valore venale deve essere oggettivamente riferita al bene" (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 18 maggio 2009, n. 11480).
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LIrap è dovuta da tutti quei professionisti che, nellesercizio della loro attività, si avvalgano della prestazione lavorativa anche di una sola segretaria.
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20/07/2009
A norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, lesercizio delle attività di lavoro autonomo di cui allart. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dallapplicazione dellimposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellorganizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo lid quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lesercizio dellattività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dellassenza delle condizioni anzidette. Ne consegue che lIrap è dovuta da tutti quei professionisti che, nellesercizio della loro attività, si avvalgano della prestazione lavorativa anche di una sola segretaria. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16220)
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E' illecito il contratto simulato dalle parti per conseguire indebitamente vantaggi fiscali
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13/07/2009
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante luso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere unagevolazione o un risparmio dimposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino loperazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nel principio costituzionale di capacità contributiva e di progressività dellimposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nellimposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere lapplicazione di norme fiscali. Esso comporta linopponibilità del negozio allAmministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dalloperazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento delloperazione. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile,Sentenza del 26 giugno 2009, n. 15029)
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Non sono soggette a tassazione le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con lazienda per mettere fine a una causa nella quale chiedeva i danni allimmagine per essere stato mandato via anticipatamente
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09/07/2009
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione delle somme percepite dal contribuente in risarcimento del danno all'immagine e del danno biologico subiti a causa dell'interruzione anticipata del suo rapporto lavorativo, vale il principio secondo il quale le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, dal che discende che la questione relativa all'imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore o professionista a titolo risarcitorio non può mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendosi verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva, e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte, affermarsi la tassazione della relativa indennità.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 10972)
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L'assegno una tantum alla moglie divorziata non è deducibile dal reddito di chi lo versa
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17/06/2009
L'assegno una tantum alla moglie divorziata non è deducibile dal reddito di chi lo versa. E quanto chiarito dallAgenzia delle Entrate con la risoluzione n. 153/E nella quale si precisa che lerogazione in ununica soluzione della somma stabilita per il mantenimento del consorte separato non può essere dedotta dallimponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale.
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Debbono essere riconosciute le agevolazioni fiscali per l'acquisto di un immobile adiacente allabitazione principale anche se limmobile principale è stato acquistato senza agevolazioni
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06/06/2009
Debbono essere riconosciute le agevolazioni fiscali per l'acquisto di un immobile adiacente allabitazione principale anche se limmobile principale è stato acquistato senza agevolazioni perché la norma non era ancora entrata in vigore. E' quanto precisato dallAgenzia delle entrate con la risoluzione 142/E, con la quale è stato ampliato il numero dei casi che possono godere delle agevolazioni, a patto che l'ampliamento non porti ad un aumento della superficie che faccia passare l'immobile tra quelli "di lusso".
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Il contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria
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29/05/2009
Il contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria. Ne consegue che se il sostituto d'imposta non ha versato all'Erario l'importo della ritenuta (effettuata), il Fisco può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme a titolo d'imposta. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 7 aprile 2009, n. 8316)
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In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, n
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24/05/2009
In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non essendone altrimenti consentita la modificazione, ed essendo soltanto ammessa la presentazione di dichiarazione integrativa con adeguamento dell'imponibile originariamente dichiarato a quello accertato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 ovvero l'accesso al condono "tombale" di cui all' art. 38 comma secondo, della legge n. 413 del 1991.
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In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, non è sufficiente che il contribuente, nell'esercizio della propria professione, dimostri genericamente
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10/05/2009
In tema di accertamenti sui conti correnti, non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di aver fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto. (Corte di Cassazione Civile
Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 25473)
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In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale
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30/04/2009
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, ex art. 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 25902)
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L'istanza di rimborso presentata ad ufficio fiscale incompetente obbliga quest'ultimo a trasmetterla all'ufficio competente.
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06/04/2009
Lufficio finanziario cui sia presentata una domanda di rimborso è tenuto, ove sia incompetente, a trasmettere la stessa a quello competente, in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione, restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 27 febbraio 2009, n. 4773)
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Ai fini dellimposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di ununità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo allapplicazione, per tutte, dellaliquota prevista per labitazione principale medesima
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28/03/2009
Ai fini dellimposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di ununità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo allapplicazione, per tutte, dellaliquota prevista per labitazione principale medesima, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma leffettiva utilizzazione ad abitazione principale dellimmobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dellart. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 25902)
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Al fine di individuare un'operazione parzialmente inesistente il giudice penale può fare ricorso a criteri logici e storico-fattuali
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25/03/2009
Al fine di individuare un'operazione parzialmente inesistente il giudice penale può fare ricorso ai parametri individuati dalla giurisprudenza tributaria e cioè a criteri logici e storico-fattuali, fra i quali l'assenza di qualsiasi struttura in grado di realizzare le opere e il pagamento per cassa del corrispettivo, per sua natura non documentabile o difficilmente verificabile. Nella specie la documentata realizzazione delle opere stesse da parte di terzi subappaltatori e l'avvenuto pagamento dell'intera cifra riportata nelle due fatture tramite bonifici bancari sono stati ritenuti indici sintomatici dell'effettività delle operazioni(Tribunale Crotone Penale, Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 177).
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Rimborsi spese Libro Unico
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24/03/2009
Una delle novità più rilevanti per la aziende, che comporta un evidente aggravio quanto riguarda gli adempimenti inerenti la gestione del personale, consiste nellobbligo di indicare nel libro unico del lavoro i rimborsi spese trasferte effettuate dai dipendenti/collaboratori (amministratore).
Di seguito vengono illustrate le fattispecie che generalmente si trovano ad affrontare le aziende
A) Somme corrisposte al dipendente /amministratore /collaboratore a titolo di rimborso spese
- Vanno sempre registrati nel libro unico i rimborsi spese (sia forfetariamente che su base di elencazione analitica dei singoli titoli di spesa), anche se sono esenti fiscalmente e contributivamente; la mancata annotazione nel libro unico di detti importi non imponibili, fatta eccezione per quelli marginali o non ricorrenti, è sanzionata.
- "Non vanno indicate sul libro unico del lavoro le somme rimborsate al dipendente che costituiscono mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell'azienda datrice di lavoro, relativamente a documenti di spesa intestati all'azienda medesima".
-A tal riguardo si segnala che è prevista una sanzione da 100 a 600 euro in caso di omessa registrazione di rimborsi spese non imponibili in capo al dipendente/amministratore/collaboratore.
-Negli altri casi (quindi rimborsi spese imponibili fiscalmente e contributivamente) l'omessa o infedele registrazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro.
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E' onere del Fisco produrre in giudizio il processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza anche se serve al cittadino per difendersi e anche se prima dellentrata in vigore dello Statuto del contribuente
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23/03/2009
in relazione agli atti impositivi notificati prima dellentrata in vigore della legge 212/2000, per i quali non era necessaria la contestuale notifica del p.v.c. richiamato in motivazione, il contribuente non ha lonere di produrre in giudizio il p.v.c. richiamato, trattandosi di adempimento che anche in sede contenziosa, grava sullufficio. Il mancato deposito del p.v.c., non soltanto non produce effetti negativi a carico del contribuente (restando un onere che deve soddisfare lufficio), ma nemmeno rileva come possibile causa di inammissibilità del ricorso: la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dellart. 22 d.lgs. 546 del 1992 (tra i quali è compreso loriginale o la fotocopia dellatto impugnato), non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che loriginale o la fotocopia dellatto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dellarticolo citato
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Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo
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23/02/2009
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo, secondo la legge; tuttavia, la spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione.
Se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile.
(SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE, Sentenza 13 febbraio 2009, n. 3532)
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Nell'accertamento d'ufficio sulle imposte sui redditi si presume che le operazioni bancarie compiute dagli amministratori siano riferibili alla società
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18/02/2009
le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della societa' contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilita' al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti. Detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex articolo 41, del Decreto del Presidente della Repubblica citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio puo' avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravita', precisione e concordanza. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 21 gennaio 2009, n. 1452)
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Sulla prima casa acquistata per usucapione, possono essere previste le agevolazioni fiscali parziali ovvero può essere prevista lapplicazione di unaliquota ridotta sullimposta di registro ma non possono essere previsti i benefici sulle imposte ipo
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15/02/2009
La normativa relativa alle cd. agevolazioni prima casa si è andata modificando dal tempo della norma istitutiva, art. 1 L. n. 168/1982. La ratio primaria dellintroduzione di tali agevolazioni è da ricercare nellintenzione del legislatore allacquisizione della proprietà della casa di abitazione con lintento di vivacizzare il mercato immobiliare anche mediante il recupero del patrimonio esistente. Successivamente la politica fiscale ha subito unevoluzione e, guardando con favore anche gli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso, la normativa si è venuta modificando unitamente alla ratio ispiratrice con le disposizioni che si sono susseguite nel tempo sia in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento.
A questo ultraventennale periodo di aggiornamento delle disposizioni ha contribuito anche la giurisprudenza e lAmministrazione finanziaria ha spesso risposto positivamente ad alcune interpretazioni della stessa, favorendo la modifica delle disposizioni o aderendo ad esse con circolari interpretative.
Tale favor legis ha trovato la sua completa espressione con laggiunta della nota II bis allart. 8 della Tariffa, prima parte, operata dallart. 23, comma 2, d.l. m. 69/1989, convertito in L. n. 154/1989, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano lacquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dellart. 1 della tariffa che sua volta prevede laliquota ridotta per il trasferimento della prima casa. Poiché la sentenza dichiarativa dellusucapione viene equiparata per legge ai trasferimenti di cui allart. 1 non si vede per quale ragione non si debbano applicare le agevolazioni che a tale articolo fanno riferimento.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 dicembre 2008, n. 29371)
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L'annotazione personale del titolare dell'azienda rientra nella documentazione extracontabile valida per la rettifica e non può essere ritenuta irrilevante anche se le scritture societarie sembrano in regola
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10/02/2009
Qualora, a seguito d'ispezione, venga rinvenuta presso la sede di un'impresa documentazione non obbligatoria, astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione (la cui esistenza risulta, nella specie, attestata dalla narrativa della stessa sentenza impugnata), e' legittimamente utilizzata dall'Ufficio, ai fini dell'accertamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 comma 2, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 comma 1, lettera d, in raffronto con la documentazione ufficiale. Ne consegue, altresi', che, in tal caso, detta documentazione, pur in assenza di irregolarita' contabili ed inadempimenti di obblighi di legge, non puo' essere ritenuta dal giudice di per se' probatoriamente irrilevante, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione di queste con i dati emergenti dalla contabilita' ufficiale del contribuente (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 10 dicembre 2008, n. 28953).
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