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In assenza di consenso informato il medico può essere chiamato a rispondere dei danni anche se l'intervento è stato eseguito correttamente
Pubblicato il:
20/04/2010
In tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 febbraio 2010, n. 2847
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In assenza di consenso informato per il risarcimento del danno occorre che il paziente provi che se fosse stato informato avrebbe rifiutato l'intervento
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16/03/2010
La violazione di un diritto fondamentale della persona, qual è quello dell'autodeterminazione in ordine alla tutela per via terapeutica della propria salute, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale che ne sia causalmente derivato.
Tuttavia nell'ipotesi in cui il paziente non sia in grado di fornire la prova che, se fosse stato informato sui rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso sarà risarcibile solamente il danno ricollegabile alla lesione del diritto di autodeterminazione del paziente.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 febbraio 2010, n. 2847
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L'omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto legittima la richiesta di risarcimento danno da parte della madre e del padre
Pubblicato il:
03/03/2010
L'omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 4 gennaio 2010, n. 1
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In materia di responsabilità del medico, il giudice civile che sia investito della causa sul risarcimento deve accertare se la condotta del professionista fu colposa
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19/02/2010
Nell'ipotesi di cui all'art. 83 cod. pen. (il quale prevede la responsabilità a titolo di colpa dell'agente che cagiona un evento diverso da quello voluto), dopo la condanna penale per il delitto doloso effettivamente voluto dall'agente e dal quale sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona, compete al giudice civile investito della causa per il risarcimento dei danni cagionati da quella morte di accertare, in relazione al disposto dell'art. 1917 cod. civ., se la condotta dell'agente in ordine all'evento non voluto sia qualificabile autonomamente come colposa, distinta da quella dello stesso agente qualificata come dolosa in riferimento al delitto voluto. Nella specie, nel cassare la sentenza che aveva escluso la copertura assicurativa sull'erroneo presupposto che, in sede penale, l'agente era stato giudicato responsabile a titolo di dolo in relazione al delitto di omissione di atti d'ufficio, la S.C. ha precisato che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare autonomamente l'effettivo elemento psicologico nella condotta omissiva dell'agente, tenendo conto che tra gli elementi tipici della colpa, ai sensi dell'art. 43 cod. pen., è compresa la stessa inosservanza della legge penale.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26505
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L'ammontare del danno biologico richiesto dagli eredi iure successionis va calcolato con riferimento alla durata effettiva della vita del defunto
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17/11/2009
L'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 ottobre 2009, n. 23053)
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Il Condominio non risponde della morte del terzo che si sia introdotto nella piscina di notte e pur non sapendo nuotare
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14/11/2009
L'esistenza di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificato e l'imprevedibilità del medesimo valgono ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione, sezione terza civile, con sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22807 ha escluso la responsabilità del Condominio per la morte di colui che, estraneo al Condominio e pur non sapendo nuotare, vi si è introdotto al di fuori dell'orario di apertura.
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Il furto di beni custoditi nelle cassette di sicurezza non è evento fortuito ed imprevedibile e ne deve rispondere la Banca
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14/11/2009
Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la sottrazione di beni custoditi a seguito di furto non può considerarsi caso fortuito in quanto costituisce evento prevedibile in ragione della stessa prestazione dedotta in contratto. In tema, infatti, trova applicazione sia l'art. 1218 c.c., per cui è il debitore che, per liberarsi dalla responsabilità, ha l'onere di provare che l'impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile, sia lo stesso art. 1839 c.c., norma che, pur circoscrivendo la responsabilità della banca alla "idoneità e custodia dei locali" nonché alla "integrità esterna delle cassette", va interpretato nel senso che non solo al locale dove è materialmente collocata la cassetta ci si deve riferire, ma anche a tutto il complesso bancario, attraverso il quale è possibile accedere alla cassetta stessa. La valutazione della prova liberatoria della banca spetta al giudice del merito e non è suscettibile di controllo in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e non illogica. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 novembre 2009, n. 23412)
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È risarcibile il danno non patrimoniale per chi abita in zone colpite da disastri ambientali
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09/11/2009
È risarcibile il danno non patrimoniale ravvisato nel patema d'animo indotto di ognuno dei cittadini dalla preoccupazione per il proprio stato dì salute, dopo la consumazione del reato di cui all'art. 449 c.p., in quanto si configura come delitto colposo di pericolo presunto a carattere plurisoggettivo che incide sull'ecosistema e sulla sfera personale di chi è entrato in relazione con l'area inquinata.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 11059)
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La F.I.G.C. risponde civilmente dei danni conseguenti alla morte dell'atleta che aveva presentato certificato di idoneità del medico esterno
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07/11/2009
L'obbligo di tutelare ogni atleta - e quindi anche il calciatore dilettante - anche sotto l'aspetto medico - sportivo, rende doveroso ed esigibile che la verifica dell'operato superficiale e pernicioso dei medici esterni, al di la' della prassi sedimentatasi sull'onda dell'appiattimento alla procedura formale di omologazione dell'operato altrui, sia attuata nel merito, sia pure in via successiva, dalla stessa Federcalcio, avvalendosi delle proprie strutture federali. Ne consegue che l'omessa effettuazione, per culpa in vigilando, della verifica sostanziale della idoneita' psicofisica di un giovane calciatore tesserato, portatore di patologia congenita che lo poneva ad alto rischio di morte improvvisa, come e' avvenuto, nel corso di un cimento agonistico, rende legittimo il riconoscimento della legittimazione passiva della F.I.G.C. a rispondere civilmente dei danni provocati per colpa professionale dal medico sportivo esterno, sull'operato erroneo del quale e', pero', mancata, come e' certo, ogni tipo di doverosa vigilanza anche da parte della struttura sanitaria a disposizione della Federcalcio.
(Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 29 settembre 2009, n. 38154)
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Il danno biologico dell'anziana che cade nella casa di cura deve essere valutato in ragione del numero dei giorni di sopravvivenza tenendo conto dell'esito fatale delle lesioni
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04/11/2009
Se nel valutare il danno il danno biologico il giudice adotta il criterio tabellare, non si puo' prendere come base le tabelle per l'invalidita' permanente poiche' esse sono formate in base alla vita media futura presunta, dovendosi invece adottare le tabelle per l'inabilita' temporanea assoluta e totale, opportunamente adeguate al caso specifico in cui le lesioni hanno menomato cosi' gravemente la salute della persona da provocarne la morte.
Ne deriva che il danno biologico dell'anziana che cade nella casa di cura deve essere valutato in ragione del numero dei giorni di sopravvivenza tenendo conto dell'esito fatale delle lesioni. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 ottobre 2009, n. 21497)
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L'erogazione della rendita INAIL non impedisce alla vedova di agire per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
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02/11/2009
L'erogazione della rendita INAIL alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilita' del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione". La erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima l'assicuratore all'inadempimento delle proprie prestazioni per l'illecito in ordine al quale vale la responsabilita' civile solidale. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2009, n. 21897)
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Deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'oratorio per l'infortunio subito dal minore nel corso di una partitra di calcio in quanto occorre una condotta colposa posta in essere da altro studente tale da integrare un illecito
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30/10/2009
In materia di risarcimento danni per responsabilita' civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilita' di responsabilita' a carico della scuola stessa ex articolo 2048 c.c., non e' sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto e' necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante, un fatto illecito, posto in essere da altro studente, impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravita' del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 settembre 2009, n. 20743)
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L'invalidità non comporta di per sé una lesione patrimoniale (accanto a quella biologica) e spetta al giudice accertare la riduzione della capacità di lavoro e di guadagno
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28/10/2009
L'invalidita' permanente (totale o parziale), mentre di per se' concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacita' di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacita' ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacita' di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo e' risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe a danneggiato e puo' essere anche presuntiva, purche' sia certa la riduzione della capacita' di lavoro specifica. Ne consegue che è onere del professionista provare che la struttura in cui egli operava non produceva reddito nel periodo di assenza forzata.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 1 ottobre 2009, n. 21062)
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Le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato
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25/10/2009
Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 marzo 2009, n. 7369)
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Anche il minore ha diritto al risarcimento del danno per la futura ridotta capacità lavorativa
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24/10/2009
In tema di risarcimento di danno patrimoniale subito da una persona minore o comunque in eta' giovanile, qualora sia accertata non una "micropermanente" ma una percentuale superiore di invalidita' permanente, la mera circostanza che il soggetto danneggiato, all'epoca dell'incidente, non avesse una specifica capacita' professionale e non svolgesse attivita' lavorativa non autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base di cio' e senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche, deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacita' di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidita' medicalmente accertata, della natura e qualita' dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attivita' redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonche' delle presumibili opportunita' di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro; ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest'ultima; nonche' di ogni altra circostanza rilevante (ferma restando fa possibilita' per colui che e' chiamato a rispondere di delle lesioni di dimostrare che il minore, dal quel particolare tipo di invalidita', non risentira' alcun danno o risentira' danni minori rispetto a quelli prospettati). In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, percio', in mancanza della possibilita' di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potra' avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta ira l'uno o l'altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed e', pertanto, insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivata, (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 30 settembre 2009, n. 20943; ex plurimis tra le altre Cass. Sentenza n. 24331 del 30/09/2008, e Cass. Sentenza n 26081 del 30/11/2005).
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L'anestesista che partceipa all'intervento non è responsabile del del decorso post operatorio se il suo intervento non è espressamente richiesto o se tale intervento non è imposto da particolari condizioni del paziente
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18/10/2009
L'anestesista che partecipa all'intervento chirurgico non per questo solo fatto può essere chiamato a rispondere del decorso post operatorio se il suo intervento non è espressamente richiesto o se tale intervento non è imposto da particolari condizioni del paziente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per addebitare il fatto alla responsabilità colpevole dell'anestesista, la cui responsabilità era stata affermata attraverso un improprio richiamo dei principi in tema di responsabilità di équipe; infatti, l'anestesista risultava avere svolto il proprio ruolo solo durante l'intervento chirurgico e non era stato chiamato a seguire il decorso post operatorio del paziente, dove era stato ravvisato il comportamento colpevole che aveva provocato le lesioni al paziente, né il relativo intervento in quella sede era imposto dalle particolari condizioni del paziente; per l'effetto, poteva e doveva trovare piena applicazione il principio di affidamento, con conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della decisione di condanna. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 6 agosto 2009, n. 32191)
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Il medico deve seguire il paziente anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire in seguito, prendendo tutte le precauzioni del caso
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16/10/2009
Anche se l'esecuzione dell'intervento richiede un impegno tecnico - professionale speciale il professionista ha l'obbligo di adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarita' del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta, per l'inosservanza di tali obblighi risponde anche per colpa lieve (Cass. 9085/2006). E poiche' l'obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve provare di aver rispettato (Cass. 24791/2008), persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell'intervento, anche per quelle post-operatorie, egli deve attentamente seguire il paziente anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l'intervento, ponendo in essere tutte le precauzioni e i rimedi conosciuti e conoscibili dalla scienza e alla pratica medico-specialistica del settore conosciuti e conoscibili in quel dato momento storico.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 settembre 2009, n. 20790)
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Il comune deve risarcire il danno subito al Comune risarcire il danno subito da una madre mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo
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08/10/2009
La responsabilità da cosa in custodia è esclusa qualora il custode dimostri che l'evento dannoso sia stato cagionato da un fatto estraneo alla stessa e che può consistere anche nella condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.
Da ciò ne consegue che non configura caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito.
(Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.09.2009 n° 20415)
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Il lavoratore che causando un incidente abbia cagionato danni al veicolo aziendale è tenuto a risarcire il datore di lavoro
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07/10/2009
Non grava sull'imprenditore un obbligo, derivante dal dovere di ordinaria diligenza, di stipulare, al fine di evitare futuri ed eventuali danni economici, un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare il rischio del dipendente di dover rispondere patrimonialmente degli errori commessi, in quanto il dovere di correttezza imposto al danneggiato dal secondo comma dell'art. 1227 cod.civ. si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno possa essere evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone a carico del creditore attività onerose comportanti un apprezzabile esborso di danaro. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva condannato il lavoratore, dipendente di un'impresa di autotrasporti, al risarcimento dei danni cagionati al datore di lavoro per aver urtato un altro automezzo di questi per la colpevole condotta alla guida dell'automezzo aziendale, non ravvisando, in applicazione del principio di cui in massima, alcuna condotta negligente del datore di lavoro per non aver provveduto ad assicurare l'autovettura aziendale con polizza idonea a garantire il ristoro dei danni qualora l'evento lesivo fosse riconducibile alla condotta colposa del dipendente(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 10 giugno 2009, n. 13369).
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Se il volo viene cancellato, anche per motivi tecnici, è necessario erogare lindennizzo in favore dei passeggeri
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06/10/2009
La cancellazione del volo anche se per motivi tecnici obbliga la compagnia al risarcimento del danno a favore dei passeggeri.
Per potersi liberare da tale resposabilità la compagnia aerea deve provare di aver posto in essere tutte le misure idonee tecnicamente ed economicamente sopportabili. (Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 22.12.2008 n° C-549/07)
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