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Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, per fatto illecito del terzo, ha diritto al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale
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09/05/2011
Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
Questo il principio di diritto enunciato dalla S.C. che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Brascia, la quale confermando la sentenza di primo grado ha escluso il riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento per la morte di un genitore, avvenuta nel periodo intercorrente tra il concepimento e la nascita, sul presupposto che è di ostacolo insormontabile la duplice circostanza dell'inesistenza al momento del sinistro del soggetto danneggiato e della mancanza di una norma specifica che gli attribuisca siffatto diritto, pur subordinato nel suo concreto esercizio all'evento della nascita.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 maggio 2011, n. 9700
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Il conducente di un'auto, scontratasi con un'autoambulanza con la sirena in azione, per essere risarcito deve provare di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente per evitare l'impatto
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04/05/2011
Nel caso di scontro di veicoli, l'entita' della prova liberatoria, che uno dei conducenti deve fornire per vincere la presunzione di pari concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054 cod. civ., comma 2, deve essere determinata non in astratto, ma in rapporto alla concreta situazione della circolazione. Pertanto, il conducente di un'auto scontratasi con un'autoambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione e' tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente - oltre l'adeguatezza della velocita' da lui mantenuta - di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non soltanto all'avvistamento della ambulanza ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa.
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 12 aprile 2011, n. 8407
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L'accertamento dello stato di ebbrezza può essere fatto anche nel momento stesso dell'incidente, anche nel caso in cui il guidatore abbia riportato diverse lesioni
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02/05/2011
L'accertamento dello stato di ebbrezza può essere fatto anche nel momento stesso dell'incidente, anche nel caso in cui il guidatore abbia riportato diverse lesioni. Va inoltre precisato che l'art. 185, c. 5, del codice dalla strada, nel prevedere per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. Sarà pertanto la polizia stradale a decidere di volta in volta in quale modo sia più opportuno procedere: l'accertamento effettuato con l'alcoltest è in ogni caso pienamente legittimo ed ha pieno valore probatorio.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 aprile 2011, n. 13745
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Risponde il Comune dei danni subiti in conseguenza di una buca presente sul marciapiede
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30/04/2011
Tenuto conto delle definizioni di strada e marciapiede di cui agli artt. 2 e 3 del Codice della Strada, l'ente municipale, in qualità di proprietario della strada di cui è parte integrante il marciapiede, deve ritenersi passivamente legittimato rispetto alla istanza risarcitoria proposta dal soggetto che, a causa dell'omessa manutenzione di tale bene, abbia riportato un danno. L'obbligo manutentivo del Comune deve, tuttavia, ritenersi sussistente anche nelle ipotesi in cui si perviene all'accertamento in ordine alla circostanza che la proprietà del marciapiede è di natura privata, in quanto stante la incontestabile destinazione al transito di un numero indefinito di persone, esso è comunque di uso pubblico, con la conseguente configurabilità dei relativi poteri e doveri a carico del Comune ai sensi degli artt. 823 e 825 c.c. All'uopo deve, invero, rilevarsi che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare la esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali che, in quanto destinati al transito dei pedoni, fanno parte della struttura della strada. Del danno cagionato da buche presenti sul marciapiede non risponde, pertanto, il condominio dello stabile antistante, bensì l'ente pubblico che ne è il proprietario
Tribunale Bari Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 febbraio 2011, n. 390
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Deve essere risarcito del danno da perdita di chance lo studente lavoratore che a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (oltre un anno), dovuto a un incidente stradale, ha dovuto interrompere gli studi
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30/04/2011
In tema di danno da perdita di chance, se a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (oltre un anno), dovuto a un incidente stradale, la vittima ha dovuto interrompere gli studi universitari, perdendo la possibilità di laurearsi, il giudice ne deve tener conto nella valutazione del danno biologico, morale e patrimoniale. Enunciando il predetto principio di diritto la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello che non teneva conto del fatto che, a causa del lungo periodo di invalidita' temporanea (protrattosi per oltre un anno), il ricorrente aveva dovuto interrompere gli studi universitari di giurisprudenza, che stava seguendo come studente-lavoratore, perdendo la possibilita' di laurearsi: possibilita' che gli avrebbe dato opportunita' di maggiori gratificazioni personali e di maggiori guadagni futuri.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 6 aprile 2011, n. 7868
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Alla madre costretta ad abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio deve esere riconosciuto il danno non patrimoniale costituito dal patema d'animo
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30/04/2011
Al prossimo congiunto di una persona che ha subito gravi lesioni a seguito di un incidente stradale spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento, che deve comprendere anche il patema d'animo. La prova di tale danno può essere data anche mediante presunzioni. Ne consegue che in presenza delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice deve ritenere provata la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell'esistenza che ne derivano anche per la madre. A quest'ultima, pertanto, deve essere liquidato un ristoro che tenga conto anche della sofferenza interiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio bisognoso di assistenza in ragione della gravità delle lesioni riportate.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 6 aprile 2011, n. 7844
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Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato
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11/04/2011
Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all'assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti dell'assicurato, se, a causa del ritardo, il risarcimento, capiente all'epoca del sinistro, sia divenuto incapiente; ricorrendo tale ipotesi l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per l'intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1083
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Se il guard-rail dopo l'urto dell'autovettura si ritorce in modo tale da penetrare nella stessa come una lama l'ente prorietaio ne è responsabile
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04/04/2011
La funzione del guard-rail e' quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente e' correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza. Quindi la funzione del guard-rail e' ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale.
Rispetto a tale funzione,non puo' essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard-rail,il quale e' funzionalmente posto ad attutire le conseguenza degli impatti violenti.
Alla luce di tale considerazioni compito del giudice dovra' essere quello di valutare, tenendo conto degli accertamenti fattuali da cui risulta che il guard-rail dopo l'urto dell'autovettura si era ritorto in modo tale da penetrare nella stessa come una lama, se tale barriera,per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, era adeguata o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in tale prospettazione, la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilita' gravante sul custode.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 22 marzo 2011, n. 6537
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Se due mezi sono assicurati con la stessa polizza l'Assicurazione non è tenuta a risarcire il danno se è provato che il contratto è stato trasferito su un altro veicolo non coinvolto nell'incidente
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30/03/2011
Deve ritenersi che ove il contratto assicurativo sia stato trasferito su un veicolo diverso da quello in relazione al quale era sorto, la permanenza su quest'ultimo del contrassegno di assicurazione (che e' cosa diversa dal certificato di assicurazione: Cass. n. 5834 del 1993) non puo' determinare, di per se' la responsabilita' della compagnia che quel contrassegno abbia emesso, quando sia stata raggiunta la prova che alla presenza di tale contrassegno non faccia riscontro l'esistenza di un rapporto di assicurazione.
Secondo la giurisprudenza della S.C., il principio della prevalenza delle risultanze del contrassegno assicurativo trova applicazione solo nei rapporti tra assicuratore e danneggiato e non gia' nei rapporti tra il primo e l'assicurato ovvero nei confronti del Fondo(Cass. 24 aprile 2001 n. 6026, 17 luglio 2009 n. 16726; Cass. penale sez. 4, 23 ottobre 2009, 1823).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 marzo 2011, n. 5537
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In caso di lesioni conseguenti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria)
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30/03/2011
In caso di lesioni conseguenti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensiva del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in un caso di gravi lesioni subite da persona extracomunitaria, aveva riconosciuto il danno alla salute, ma non il danno morale)
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 4484
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L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, deve qualificarsi come regresso
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24/03/2011
L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, deve qualificarsi come regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la circostanza nella specie in rilievo, ovvero la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata. Trattandosi, pertanto, di una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva, l'azione suddetta può essere proposta dinanzi al Giudice del luogo di domicilio del creditore che agisce in regresso. Ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente deve, pertanto, farsi applicazione del disposto di cui all'art. 20 c.p.c., nella parte in cui all'uopo contempla il criterio alternativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione nei confronti del creditore che agisce in rivalsa, luogo nella specie correttamente individuato, ex art. 1182, comma terzo, c.c. in quello della sede dell'impresa.
Tribunale Trieste Civile, Sentenza del 25 febbraio 2011, n. 193
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Va esclusa la possibilità di addossare la colpa di un eventuale investimento al pedone distratto, che usa però l'accortezza di passare sulle strisce pedonali
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18/03/2011
Va esclusa la possibilità di addossare la colpa di un eventuale investimento al pedone distratto, che usa però l'accortezza di passare sulle strisce pedonali. Il concorso di colpa previsto dal codice civile, infatti, si può ipotizzare soltanto nel caso in cui la condotta di chi va a piedi sia del tutto straordinaria e imprevedibile. Il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, quindi, non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Nel caso di specie, il pedone investito risulta in parte responsabile dell'investimento che gli ha causato lesioni gravissime, non avendo attraversato sulle strisce pedonali, ma avendo camminato sul margine destro della carreggiata, in violazione del codice della strada, nella stessa direzione dell'auto e non essendosi avvalso della possibilità di passare su una banchina erbosa. Resta fermo però che il criterio di valutazione dei danni riportati non può limitarsi all'applicazione di un criterio gabellare, senza le dovute integrazioni basate sul caso specifico: il danno biologico va infatti personalizzato e non stabilito in base a criteri predeterminati.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 marzo 2011, n. 5540
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Risponde ex art. 2051 c.c. la società Autostrade per i danni subiti dall'automobilista il cui veicolo sia slittato sul terreno ghiacciato
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16/03/2011
Per le autostrade, contemplate dall'articolo 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è applicabile l'art. 2051 c.c.. Nell'applicazione di questo principio occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell' autostrade, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumita' degli utenti e l'integrita' del loro patrimonio.
Mentre per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilita' del custode, per quelle del secondo tipo dovra' configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilita e della inevitabilita' come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attivita' di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 4495
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Ha diritto al risarcimento del danno il passeggero caduto sul pavimento dell'autobus anche se il conducente non ha colpa in quanto non poteva tenere uan condotta differente
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14/03/2011
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilita' di cui all'articolo 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
Per tale ragione ha diritto al risarcimento del danno il passeggero caduto sul pavimento dell'autobus anche se il conducente non ha colpa in quanto non aveva la possibilita' di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilita' dell'evento.
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 23 febbraio 2011, n. 4442
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Se l'incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale
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10/03/2011
Se l'incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale. Sono infatti irrilevanti le condizioni disperate di salute di una giovane affetta da un'epatite fulminante che l'avrebbe comunque portata alla morte, probabilmente poche ore dopo l'incidente che le è stato fatale. La ragazza era morta, infatti, in seguito alle complicazioni di un intervento che si era reso necessario dopo la sua caduta dal motorino dovuta alla condotta colposa del ricorrente. Il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi solo quando si verifica una causa autonoma e successiva che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, circostanze che, nel caso esaminato, non si sono verificate, per cui non è possibile ritenere che la morte si sarebbe comunque verificata, nei tempi accertati, in assenza della caduta.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 24 gennaio 2011, n. 2302
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Non può essere riconosciuto alla madre della vittima il risarcimento del danno biologico, avendo accertato l'assenza di un effettivo pregiudizio alla salute
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05/03/2011
Il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale e' titolare (la cui tutela ex articolo 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrita' psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrita' morale (la cui tutela, ricollegabile all'articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e cio' in quanto l'interesse fatto valere e' quello alla intangibilita' della sfera degli affetti e della reciproca solidarieta' nell'ambito della famiglia e alla inviolabilita' della libera e piena esplicazione delle attivita' realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela e' ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'articolo 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'articolo 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2557
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Il danno da fermo tecnico non è sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova
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05/01/2011
Il danno da fermo tecnico non è sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla mancata sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi.
Tribunale Roma Sezione 12 Civile, Sentenza del 10 settembre 2010, n. 18150
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Il Comune è responsabile dei danni subiti dal pedone caduto nel tombino sporgente, ove mancasse qualsivoglia segnale
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10/12/2010
Allorquando si faccia valere la responsabilita' extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un'insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilita' e soggettivamente dalla non prevedibilita' del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita' se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
Nella fattispecie il giudice di merito ha affermato che l'instabilita' del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l'incongruita' della linea difensiva della convenuta amministrazione - volta a rovesciare sull'infortunata la responsabilita' dell'accaduto - alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l'utente poteva camminare indifferentemente sull'uno o sull'altro lato della strada.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 novembre 2010, n. 23277
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Il Comune è responsabile dei danni sibiti dal vespista caduto mentre circolava su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza
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19/11/2010
La presunzione di responsabilita' per danni da cose in custodia, prevista dallo articolo 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia "a disponibilita' e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dello illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilita' della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilita' di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziane il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilita' resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se lo utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilita' della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Per tale ragione il Comune è responsabile dei danni sibiti dal vespista caduto mentre circolava su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2010, n. 21328
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L'utilizzatore di un auto in leasing, danneggiata dal fatto illecito del terzo, è legittimato a domandare il risarcimento
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05/11/2010
Il detentore di una cosa altrui, come l'utilizzatore di un auto in leasing, danneggiata dal fatto illecito del terzo, è legittimato a domandare il risarcimento, dimostrando solo la sussistenza del titolo in virtù del quale è tenuto a tenere indenne il proprietario. (Nel caso in esame, la legittimazione è ancor più certa dal momento che il danneggiato ha anche prodotto una lettera che lo autorizzava espressamente a richiedere il risarcimento del danno al proprietario dell'altro autoveicolo coinvolto nel sinistro).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 12 ottobre 2010, n. 21011
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