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Strumenti finanziari: il contratto quadro privo di firma è solo annullabile.

Pubblicato il: 12/01/2010


Con la sentenza n.2226 del 01/10/2009 il Tribunale di Verona ha assunto un provvedimento innovativo in relazione alla nota vicenda sui bond della Repubblica Argentina, applicabile per altro anche per i derivati. Il predetto Tribunale infatti, ponendosi in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico sul tema, secondo il quale la conseguenza della mancanza di forma scritta (prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza) del contratto quadro per strumenti finanziari è la nullità, afferma invece che tale mancanza determini solo l'annullabilità del contratto stesso, con la conseguenza che il comportamento successivo del cliente (quale ad esempio l'incasso delle cedole) può comportare convalida del contratto; altra conseguenza è inoltre la prescrivibilità dell'azione in cinque anni. E ciò sulla scorta del fatto che la nullità prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza è una nullità relativa (e non assoluta) e quindi con forte affinità, almeno sul piano soggettivo e degli effetti, con l'azione di annullamento (prevista dall'art.1441 del codice civile), per la quale è possibile la convalida anche tacita. Verrebbe quindi meno con ciò una delle eccezioni più utilizzate (ed accolte dai Giudice di merito) nella serie di cause proposte dai clienti, vittime di contratti pericolosi, contro le Banche. La sentenza è stata emessa in relazione ad un investimento in bond della Repubblica Argentina, in forza di un contratto in cui risulta mancante la firma della Banca e per il quale il cliente ha provveduto all'incasso delle cedole, con ciò (secondo il predetto Tribunale) dando corso ad un comportamento concludente di convalida del negozio annullabile. La sentenza, che presenta evidenti punti di debolezza, conduce ad una prospettiva di limitato recupero delle perdite per l'investitore che ha promosso l'azione. Tribunale di Verona n.2226 del 01/10/2009

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Investitori finanziari: oneri minimi per la Banca nei confronti degli operatori qualificati.

Pubblicato il: 07/01/2010


Con la sentenza n.12138 del 26.05.09 la Cassazione, I sez. civile, ha affermato il principio, più favorevole agli intermediari finanziari, nell'ambito della delicata questione delle garanzie per gli investitori finanziari, oggetto di numerose sentenze di merito (assolutamente non univoche) nel recente passato, secondo il quale la Banca non è tenuta ad alcuna verifica se l'investitore autocertifica la qualifica di operatore qualificato, assegnando l'onere della prova al cliente che volesse comunque vedere affermata la propria inesperienza in materia. La Suprema Corte ha infatti deciso, con la predetta sentenza, una causa promossa da una s.p.a. innanzi al Tribunale di Torino per la condanna di una Banca alla restituzione di ca. tre miliardi e mezzo di vecchie lire per un'operazione di swap di trenta milioni di marchi tedeschi, realizzata nel 1992. La sentenza in esame è motivata sulla scorta del Regolamento Consob n.5387 del 1991, assunto su delega legislativa, il quale ha stabilito che agli operatori qualificati non si applicano le norme di salvaguardia previste per gli altri operatori non qualificati ed ha, in particolare, individuato come qualificati "ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto (.)". Disposizione nella sostanza rimasta inalterata con l'emanazione del T.U.F. La sentenza in esame ha quindi chiarito che, ai fini delle tutele previste in favore degli investitori finanziari, la natura di operatore qualificato dipende dalla contemporanea presenza (così nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte) di due elementi: l'esistenza di una competenza specifica in materia di operazioni mobiliari e di una dichiarazione scritta da parte dell'investitore che attesti tale competenza. Secondo la Cassazione la norma è indirizzata a richiamare l'attenzione del cliente sull'importanza della dichiarazione rilasciata all'intermediario finanziario, al punto che lo stesso è svincolato dall'obbligo di svolgere un accertamento specifico sull'effettiva rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione di fatto effettiva. In presenza dei predetti due elementi, spetta quindi al cliente sostenere (e provare) la mancata corrispondenza tra la dichiarazione sottoscritta e la realtà (ad esempio mediante l'esistenza di elementi contrari che emergano dalla documentazione già in possesso dell'intermediario finanziario). Ma nel caso in esame la società attrice non è stata in grado di produrre elementi in grado di corroborare la propria tesi volta a vedere riconosciuta la propria non qualificata esperienza in materia. CORTE DI CASSAZIONE I sez. civile n.12138 del 26.05.09

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La mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l'approvazione anche nei confronti del fideiussore

Pubblicato il: 20/11/2009


Ai sensi dell'articolo 1832 del Cc, richiamato in tema di conto corrente bancario dall'articolo 1857 del Cc, la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l'approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore. Ove, infatti, il debitore principale sia decaduto - a norma dell'articolo 1832 del Cc - dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 18 settembre 2008, n. 23807)

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E' nullo il contratto di apertura di conto corrente se non viene prodotto in originale il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari

Pubblicato il: 15/11/2009


E nullo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Dlgs 58/1998, per difetto di prova scritta, il contratto di apertura di conto corrente con attestazione di ricezione del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari il cui originale non sia stato prodotto in giudizio dopo il disconoscimento da parte del cliente della conformità della copia prodotta. E infatti, così come previsto dall'articolo 2719 del codice civile, la copia fotostatica di un documento (a meno che non ne sia attestata la conformità all'originale da parte di un pubblico ufficiale) ha lo stesso valore probatorio dell'originale sino a che non sia disconosciuta in modo formale da parte del soggetto contro il quale è stata prodotta. Qualora, quindi, in giudizio sia stato effettuato tale disconoscimento la parte interessata ha l'onere, ai fini probatori, di produrre l'originale (che potrà eventualmente oggetto di istanza di verificazione), non potendosi ammettere né equipollenti né la possibilità di fornire la prova di quanto contenuto in un documento la cui forma scritta è prevista ad substantiam. (Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 20 maggio 2009, n. 379)

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Il furto di beni custoditi nelle cassette di sicurezza non è evento fortuito ed imprevedibile e ne deve rispondere la Banca

Pubblicato il: 14/11/2009


Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la sottrazione di beni custoditi a seguito di furto non può considerarsi caso fortuito in quanto costituisce evento prevedibile in ragione della stessa prestazione dedotta in contratto. In tema, infatti, trova applicazione sia l'art. 1218 c.c., per cui è il debitore che, per liberarsi dalla responsabilità, ha l'onere di provare che l'impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile, sia lo stesso art. 1839 c.c., norma che, pur circoscrivendo la responsabilità della banca alla "idoneità e custodia dei locali" nonché alla "integrità esterna delle cassette", va interpretato nel senso che non solo al locale dove è materialmente collocata la cassetta ci si deve riferire, ma anche a tutto il complesso bancario, attraverso il quale è possibile accedere alla cassetta stessa. La valutazione della prova liberatoria della banca spetta al giudice del merito e non è suscettibile di controllo in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e non illogica. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 novembre 2009, n. 23412)

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Le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato

Pubblicato il: 25/10/2009


Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 marzo 2009, n. 7369)

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In materia bancaria Il diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente

Pubblicato il: 11/10/2009


Il diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali. (Garante della Privacy, Provvedimento 23 luglio 2009)

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La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento

Pubblicato il: 14/07/2009


La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 aprile 2009, n. 7958)

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La banca può essere responsabile per la illegittima levata del protesto

Pubblicato il: 29/06/2009


L'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto, non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Pertanto la banca può essere convenuta per responsabilità “da contatto” in tema di levata illegittima del protesto, ove le informazioni da essa fornite al pubblico ufficiale che procede alla levata ovvero le omissioni informative abbiano inciso causalmente sulla determinazione dell'evento.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 11130)

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La società di gestione dei fondi d'investimento è tenuta a risarcire i danni arrecati ai risparmiatori dai dipendenti della società incaricata del collocamento

Pubblicato il: 11/06/2009


La società di gestione dei fondi d'investimento è tenuta a risarcire i danni arrecati ai risparmiatori dai dipendenti della società incaricata del collocamento. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.12994/2009. La S.C. ha accolto il ricorso di due coniugi siciliani che avevano investito i propri risparmi in fondi gestiti, consegnando al responsabile dell'agenzia della loro città due assegni dei quali si era appropriato senza procedere all'investimento. La società mandante si deve considerare sempre responsabile per i danni provocati dagli agenti, anche se operano in forma societaria, dal momento che la responsabilità della mandante interessata al collocamento concorre con la colpa diretta della società che ha agito. Non si può consentire, infatti, che essa si sottragga alle rigorose norme in tema di responsabilità delle società finanziarie nei confronti degli investitori per il solo fatto che i soggetti cui ha affidato la distribuzione delle quote del fondo operano in forma societaria.

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Deve dichiararsi la nullità delle clausole bancarie che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi

Pubblicato il: 31/05/2009


Deve dichiararsi la nullità delle clausole bancarie che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi; dette clausole, fondandosi su un uso negoziale degli istituti di credito e non su una vera e propria norma consuetudinaria, contrastano con la previsione di cui all'art. 1283 c.c. in quanto anteriori alla scadenza degli interessi. A tal riguardo, infatti, la Cassazione, con la sentenza del 1999, ha affermato la nullità delle norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., nella parte in cui ammettono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto norme aventi natura pattizia e destinate a trovare applicazione solo ove siano espressamente richiamate nei singoli rapporti contrattuali stipulati con la clientela. (Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 gennaio 2009, n. 189)

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E’ risarcibile l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

Pubblicato il: 23/02/2009


E’ risarcibile anche come danno non patrimoniale l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (nel caso di specie Centrale Rischi Investimenti Finanziari).

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Contratti bancari/privato - Stipula contratto con testo predisposto

Pubblicato il: 10/02/2009


L'assunto secondo cui il funzionario addetto avrebbe garantito che si trattava di un investimento sicuro si risolve in una asserzione del tutto generica, smentita comunque dalle chiare e ripetute indicazioni delle clausole contrattuali. Invero colui che addiviene alla stipula di un qualsiasi contratto dal testo predisposto, ed in particolare colui che si induce a stipulare un contratto di investimento con un istituto bancario, ha l'onere di prendere cognizione delle condizioni contrattuali, dovendo imputare a se stesso le eventuali conseguenze negative della lettura superficiale delle clausole. Nel caso di specie ben chiare) e del difetto di attenzione. La violazione degli obblighi di correttezza non è ravvisabile neppure sotto il profilo specifico dell'adeguatezza tra operazione e qualità dell'investitore. (Tribunale Bari Sezione 2 Civile, Sentenza del 27 settembre 2008, n. 2184)

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La Banca può non essere responsabile dei danni derivanti dal furto di un assegno inviato alla stanza doi compensazione

Pubblicato il: 17/01/2009


La banca, che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell'opera di sostituti, risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1717 c.c., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o no considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualita' di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 novembre 2008, n. 27230).

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La banca è responsabile in caso di pagamento di un assegno con clausola non trasferibile a persona diversa dal prenditore

Pubblicato il: 09/12/2008


La responsabilita' della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, (legge assegni) l'incasso di un assegno circolare, munito di clausola di non trasferibilita', a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse abbiano subito un danno - natura contrattuale, con la conseguenza che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'articolo 2946 c.c.".

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Responsbilità civile della banca

Pubblicato il: 30/11/2008


La banca che illegittimamente abbia richiesto decreto ingiuntivo e provveduto alle iscrizioni ipotecarie non è responsabile del successivo dissesto economico e finanziario dell'impresa allorquando si accerti che lo stato di crisi di quest'ultima era preesistente. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 12 dicembre 2007, n. 26007)

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Il contratto di acquisto di titoli obbligazionari è annullabile per errore essenziale sull'identità della prestazione

Pubblicato il: 23/11/2008


Il contratto di acquisto di titoli obbligazionari è annullabile per errore essenziale sull'identità della prestazione, e quindi su una qualità essenziale del consenso, quando, durante la negoziazione individuale dei titoli, l'acquirente non venga reso edotto della loro provenienza estera e della non quotazione della società emittente sul mercato finanziario interno (Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza del 8 gennaio 2008, n. 33)

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Nei comportamenti negligenti od omissivi dell'intermediario finanziario, qualora accertati, possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale

Pubblicato il: 10/11/2008


Nei comportamenti negligenti od omissivi dell'intermediario finanziario, qualora accertati, possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale, da far valere con l'azione di risoluzione per inadempimento e non con quella di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418, 2° comma. La nullità del contratto, infatti, postula che la violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista.

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Cassette di sicurezza: è vessatoria la clausola che riduce le responsabilità della banca

Pubblicato il: 02/11/2008


tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente e il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del divieto di limitazione della responsabilità contrattuale in caso di dolo o colpa grave, contenuto nell'art. 1229 primo comma, cod. civ., anche produttive di un significativo ed ingiustificato squilibrio tra le parti ex art. 1469 bis, primo comma, cod. civ., o, in caso di clausola formante oggetto di trattativa, ex art. 1469 quinquies, secondo comma, n. 2, cod. civ., in quanto dirette a limitare il diritto del consumatore ad agire, in caso d'inadempimento del professionista, anche per colpa lieve.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 maggio 2008, n. 13051)

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Il cliente è vittima di un assegno a vuoto: la banca girataria deve far levare il protesto e restituirgli il titolo

Pubblicato il: 21/10/2008


Alle operazioni bancarie in conto corrente, si applica il principio contenuto nell'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. Ne discende che la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 della Legge Assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto del richiamato art. 1829 c.c. di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 16 luglio 2008, n. 19587)

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