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E' reato omettere volontariamente di versare i contributi o ritardarne con coscienza il pagamento
Pubblicato il:
09/12/2011
Per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è sufficiente il dolo generico, per cui la semplice coscienza e volontà dell'omissione o della tardività nei pagamenti configurano un comportamento penalmente rilevante, senza la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta. Infatti, per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti all'Inps. Non è necessaria dunque alcun altra indagine circa l'esistenza o meno del dolo specifico. Mentre per la prova della condotta illecita è sufficiente la testimonianza dell'ispettore del lavoro il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti. Del resto, il processo penale è caratterizzato dalla non tassatività dei mezzi di prova e dal libero convincimento del giudice, il quale può, dunque, trarre elementi di convincimento in ordine alla omissione del versamento anche dalla successiva domanda di sanatoria. Del resto, anche logicamente, tale istanza segue normalmente la volontà di regolarizzare precedenti mancanze.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 35895
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Il dirigente della Questura è corresponsabile dell'omicidio commesso con la pistola d'ordinanza
Pubblicato il:
09/12/2011
È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa (diversamente sarebbe violato il disposto dell'articolo 42, comma 2°, del Cp) e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare, è necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta a evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 20 settembre 2011, n. 34385
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L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti
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08/12/2011
L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti. Quello che nella lingua italiana sembrerebbe quasi un "vezzeggiativo", costituisce invece un insulto da sanzionare con una condanna per ingiuria, in quanto le parole non vanno valutate in astratto, ma acquistano peso in base al contesto e alla volontà di ferire di chi le pronuncia.
(Fonte:Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 24 ottobre 2011, n. 38297
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Va affermata la piena applicabilità delle pene previste dal c. 4 dell'art. 600-ter del c.p. alla condivisione di files tramite chat, anche se limitata a due person
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06/12/2011
Va affermata la piena applicabilità delle pene previste dal c. 4 dell'art. 600-ter del c.p. alla condivisione di files tramite chat, anche se limitata a due persone. Lo scambio di foto o altro materiale che abbia a oggetto dei minori ricade, infatti, nel raggio d'azione della norma che punisce la divulgazione, sebbene in maniera "più leggera", rispetto alla diffusione di programmi di files sharing: un crimine, sanzionato dal c. 3 dell'art. 600-ter, che scatta quando il programma consente a chiunque si colleghi di condividere cartelle, archivi e documenti contenti le foto incriminate.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35696
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Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere
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28/11/2011
In tema di ingiuria, la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere apprezzata avendo riguardo al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui viene proferita. Ne deriva che una espressione di censura dell'operato delle forze dell'ordine non può essere esclusa aprioristicamente in ragione soltanto della qualità soggettiva del destinatario, mentre la contestualizzazione delle frasi utilizzate può condurre ad affermare l'assenza di efficacia offensiva di tali frasi quando dirette solo a criticare il comportamento tenuto dai destinatari. (Nella specie, la Corte ha così rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato dal reato di ingiuria, ritenendo corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, nel valutare il comportamento del prevenuto, il quale aveva apostrofato alcuni appartenenti alle forze di polizia intervenuti a sedare un dissidio familiare affermando che «non erano in grado di fare il loro mestiere» e «non erano capaci di fare null'altro», aveva escluso alcuna concreta valenza offensiva, sul rilievo che le espressioni utilizzate, per la situazione in cui erano state pronunciate, risultavano dirette solo a esprimere insoddisfazione per una pretesa tutela non ricevuta).
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 26 agosto 2011, n. 32907
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Il geometra dipendente pubblico che si appropri di denaro versato dai cittadini per definire pratiche inerenti condoni o concessioni edilizie commette il reato di peculato
Pubblicato il:
25/11/2011
Il geometra dipendente pubblico che si appropri di denaro versato dai cittadini per definire pratiche inerenti condoni o concessioni edilizie commette il reato di peculato; è irrilevante che l'appropriazione contestata al dipendente pubblico sia la conseguenza di un corretto e legittimo comportamento nell'esercizio delle sue funzioni o che derivino dall'esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni. Il peculato, nel caso in esame, può essere escluso solo quando sia dimostrato che il possesso di denaro sia del tutto occasionale, e che dipenda da fatti fortuiti o legati al caso.
Corte di Cassazione, Sezione fer penale, Sentenza 14 settembre 2011, n. 34086
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Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario.
Pubblicato il:
25/11/2011
L'articolo 672 c.p. sull'omessa custodia degli animali afferma l'obbligo di controllare il cane in ogni momento a prescindere dalla sua aggressività già acclarata: il cane va considerato comunque un pericolo in particolari situazioni (come nel caso di specie, in cui gli animali avevano invaso uno spazio riservato alla circolazione stradale). Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario. Alla persona offesa può, al massimo, essere contestato un concorso di colpa se, per disattenzione, non si accorge di un ostacolo prevedibile ed evitabile.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 14 settembre 2011, n. 34070
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Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione
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07/11/2011
Il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzieta' del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attivita' di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato.
Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento:
- non e' posto in essere da un soggetto in posizione di terzieta' e non ha autonoma rilevanza, ma e' invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 3, 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio);
- pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. 3, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti);
- costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignita' personale della prostituta (Cass., sez. 3, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro).
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 7 ottobre 2011, n. 36392
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Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio, l'aver lasciato per due ore i pazienti in attesa
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04/11/2011
Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'articolo 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessita', ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Cass. pen. sez. 6, 35071/2007 Rv. 238025);
Il reato de quo si realizza anche se l'interruzione o il turbamento della regolarita' dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalita' delle attivita' (Cass. pen. sez. 6, 334/2008 Rv.);
Pertanto, anche la condotta che determini una temporanea alterazione, purche' oggettivamente apprezzabile, nella regolarita' dell'ufficio o del servizio, e' idonea a realizzare l'azione esecutiva del delitto in questione (Cass. pen. sez. 5, 27919/2009 Rv. 244337).
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 6 ottobre 2011, n. 36253
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L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia
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31/10/2011
L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. Tale reato è infatti estensibile a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale del minore; danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescindere dalla consapevolezza della vittima di subirla. Nel caso di specie, un nonno e una madre, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellando la figura paterna e facendogli frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l'effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 ottobre 2011, n. 36503
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Concorre nel reato con condotta commissiva il dirigente di un ufficio pubblico che favorisce l'assenteismo dei propri dipendenti
Pubblicato il:
27/10/2011
Concorre nel reato con condotta commissiva - anziché mediante omissione ai sensi dell'art. 40, 2 c.c.p. - il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto "controllo sociale". Pertanto tale condotta ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci.
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 35344
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L'intercettazione legittima per un reato è utilizzabile per gli illeciti connessi nello stesso procedimento
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13/10/2011
L'ombrello dell'autorizzazione unito alla condizione di unico procedimento e unico soggetto, sia pure imputato per fatti distinti ma connessi e collegati, fa sì che sia limitato anche il diritto alla privacy. La necessità di bilanciare l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e quella di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni, affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza 81/1993, assume un aspetto diverso solo se nell'intercettazione emerge un fatto autonomo riguardante un terzo estraneo.
In tema di informazioni carpite con l'intercettazione che riguardano un crimine diverso da quello per cui lo strumento è stato disposto, se l'intercettazione è autorizzata, è possibile usare, nello stesso procedimento e per lo stesso imputato, anche le notizie che riguardano un reato diverso da quello per cui si procede e per il quale l'ascolto non è invece previsto. Le sole condizioni poste riguardano l'utilizzo delle notizie nello stesso procedimento, il collegamento o la connessione dei reati imputabili allo stesso indagato. A rendere possibile l'ampliamento dell'indagine è la regolarità dell'autorizzazione di partenza disposta per uno dei delitti contemplati dall'art. 266 del c.p.p. (nel caso specifico si trattava di reati contro la pubblica amministrazione) che contiene un elenco tassativo dei casi in cui può essere disposta l'intercettazione. L'articolo interessato, nel caso le notizie fossero invece destinate alla trattazione di procedimenti diversi, sarebbe il 270. In tal caso, il codice di rito consente l'uso dei dati solo quando si tratta di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 34735
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Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti
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11/10/2011
Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica, utile a svolgere l'attività agonistica, ad un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti (nel caso di specie, un quattordicenne che aveva sofferto di aritmia parossistica, poi regredita, e dal cui elettrocardiogramma risultava una deviazione assiale a sinistra). Lo specialista ha infatti l'obbligo, vista l'anomalia emersa e il problema di cui aveva sofferto in passato il paziente, di non limitarsi alla semplice visita, ma di subordinare il rilascio del certificato a quegli approfondimenti che avrebbero consentito di diagnosticare una malattia ritenuta, se ben indagata, di agevole accertamento. Va anche respinto il tentativo di negare il collegamento morte-negligenza del medico. Secondo il ricorrente, infatti, il tipo di alterazione di cui soffriva il ragazzo era tale da risultare fatale in qualunque momento della giornata. Anche se con la malattia in questione (cardiomiopatia ipertrofica) aumenta il rischio di morte improvvisa, va ribadita la capacità dello sforzo e dell'emozione dovuta alla partita di far salire in maniera esponenziale le possibilità di un decesso. Senza contare che una giusta diagnosi avrebbe permesso le cure utili a contenere o ritardare la morte improvvisa.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 agosto 2011, n. 32154
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Anche se il piazzale dell'autolavaggio è sempre umido e bagnato il gestore ha l'obbligo di collocare idonei dispositivi antincendio
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11/10/2011
Se per l'esercizio di una certa attivita' come quella esercitata dal gestore di un autolavaggio, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosita' in se' dell'attivita' esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attivita', non puo' essere rimessa alla discrezionale volonta' del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. E', infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidita' o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto e' scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l'attivita' di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilita' che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacita' incendiaria.
Per tale ragione è responsabile di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro il gestore dell'autolavaggio.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 settembre 2011, n. 33294
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La notifica all'imputato eseguità in un domicilio diverso da quello dichiarato è affetta da nullità assoluta ed insanabile
Pubblicato il:
11/10/2011
Se l'imputato è stato citato a un domicilio che non era quello regolarmente dal medesimo dichiarato, la notifica è viziata da nullità assoluta e insanabile, a prescindere da quanto successivamente accaduto e dall'avviso fatto ai difensori di fiducia.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 6 settembre 2011, n. 33155 ha ritenuto che fosse viziata da nullità assoluta ed insanabile la notifica di alcuni atti destinati all'imputato, in quanto contenenti un indirizzo difforme da quello indicato dal soggetto destinatario degli atti in sede di elezione di domicilio.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 6 settembre 2011, n. 33155
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Il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 ha l'obbligo di attivarsi con urgenza in caso di grave sintomatologia del paziente
Pubblicato il:
07/10/2011
Si configura il reato previsto dall'art. 328 comma 1 c. p., quando, le omissioni di ricovero sono caratterizzate dal requisito dell'indifferibilità, cioè quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Amb.Dir.)
In tema di rifiuto di atti di ufficio, il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 è tenuto ad effettuare tutti gli interventi richiesti qualora sia posto al corrente, da parte di personale sanitario, di una grave sintomatologia del paziente, avendo l'obbligo di attivarsi con urgenza. (Amb.Dir.)
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 34402
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Commette il delitto di truffa il datore di lavoro che induce in errore l'INPS circa la corresponsione dell'indennità di maternità
Pubblicato il:
05/10/2011
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva.
La responsabilità per truffa all'ente pensionistico, quando il raggiro è stato messo in opera dagli amministratori di fatto, va estesa anche ai prestanome. L'amministratore della società, ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione, in quanto per l'affermazione di responsabilità è sufficiente la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino.
Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 8 settembre 2011, n. 33330
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Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere
Pubblicato il:
30/09/2011
In tema di critica dell'operato del magistrato e di altre istituzioni pubbliche, la censura dell'operato delle forze dell'ordine non può essere esclusa aprioristicamente in ragione soltanto della qualità soggettiva del destinatario della critica medesima. In particolare, apostrofare le forze di Polizia dicendo che non sono capaci di fare il proprio mestiere non integra il reato di ingiurie aggravate ex art. 61 n. 10 del c.p., almeno, non nel caso in cui il giudizio venga rivolto in un contesto ben determinato e dunque con riguardo al concreto operato degli agenti senza voler offendere il loro "patrimonio morale". (Nella specie, la contestualizzazione delle frasi nell'ambito di una situazione che vedeva il prevenuto comunque non tutelato dalle istituzioni di fronte all'esigenza di rientrare nella propria casa rende ragione di un giudizio del giudice di pace affermativo dell'assenza di efficacia offensiva di espressioni rivolte a criticare i comportamenti e non le persone fisiche). Va considerato anche che il livello di guardia ormai raggiunto nei rapporti interpersonali, se non può valere ad escludere l'offensività di certe espressioni, è comunque da prendere in considerazione come citazione della massima esperienza secondo cui l'immediato e ormai generalizzato ricorso a frasi meno che urbane nelle relazioni sociali non può richiamare una risposta repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui.
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 26 agosto 2011, n. 32907
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E' omissione di soccorso anche se l'automobilista che ha causato il sinistro si accerta sommariamente delle condizioni fisiche della parte lesa, ma si allontana minimizzando senza dare aiuto e senza nemmeno fornire i propri dati
Pubblicato il:
02/09/2011
Il reato di cui al combinato disposto dell'articolo 189 C.d.S., commi 1 e 7, che punisce la violazione dell'obbligo di fermarsi e di "prestare assistenza alle persone ferite" da parte dell'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, e' punibile a titolo di dolo. Per la punibilita' e' cioe' necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente, oltre l'evento dell'incidente, il danno alle persone e l'esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuto e voluto dall'agente. A tal fine e' pero' sufficiente anche il dolo eventuale che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che puo' attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio' stesso l'esistenza: cio' significa che rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all'incidente, e' sufficiente (ma pur sempre necessario) che, per le modalita' di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, per l'agente si rappresenti la probabilita' - o anche la semplice possibilita' - che dall'incidente sia derivato un "danno alle persone" e che queste "necessitino di assistenza" e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 34134, 13.7.2007, Rv. 237239). Sussiste, pertanto, il dolo eventuale se l'investitore, dopo aver avvicanto il danneggiato e chiesto come stava, si è allontanato - nonostante quest'ultimo gli avesse risposto che gli faceva male una spalla - senza dare aiuto e senza nemmeno fornire i propri dati.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 27 giugno 2011, n. 25668
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È possibile proporre una nuova richiesta di patteggiamento se il giudice, poi astenutosi dalla causa, ha rifiutato la prima proposta
Pubblicato il:
02/09/2011
È possibile che, dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, a una successiva udienza cui il dibattimento sia stato rinviato, le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso decisore, sempre che ciò avvenga prima dell'apertura del dibattimento. Nulla osta infatti a che il nuovo giudice del dibattimento prenda in considerazione la diversa richiesta, essendo d'altro canto irrilevante che il pubblico ministero di udienza avesse espresso dissenso, dato che una volta che consenso sia prestato da qualunque delle parti sulla proposta formulata dall'altra, esso è irretrattabile.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 4 luglio 2011, n. 26058
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