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Il presupposto per la pretesa del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui all'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico"
Pubblicato il:
06/12/2011
Il presupposto per la pretesa del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui all'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico", occorre cioè per la sua legittima applicabilità, un'occupazione (di fatto e di diritto) reale ed effettiva, intesa come concreta sottrazione all'uso pubblico di spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o provinciale.
Tribunale Roma, Sezione 2 civile, Sentenza 3 novembre 2009, n. 22479
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L'avvocato non può manipolare il teste per ottenere una determinata ricostruzione dei fatti
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06/12/2011
Manca al suo dovere di riservatezza e va dunque punito con la sanzione disciplinare dell'avvertimento il legale che fa partecipare un collega di studio al colloquio con un cliente che deve rendere una testimonianza, al solo fine di predisporre una testimonianza che smentisca quella difforme eventualmente resa al giudice in udienza. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22380
(PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22380
Dettagli
Va affermata la piena applicabilità delle pene previste dal c. 4 dell'art. 600-ter del c.p. alla condivisione di files tramite chat, anche se limitata a due person
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06/12/2011
Va affermata la piena applicabilità delle pene previste dal c. 4 dell'art. 600-ter del c.p. alla condivisione di files tramite chat, anche se limitata a due persone. Lo scambio di foto o altro materiale che abbia a oggetto dei minori ricade, infatti, nel raggio d'azione della norma che punisce la divulgazione, sebbene in maniera "più leggera", rispetto alla diffusione di programmi di files sharing: un crimine, sanzionato dal c. 3 dell'art. 600-ter, che scatta quando il programma consente a chiunque si colleghi di condividere cartelle, archivi e documenti contenti le foto incriminate.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35696
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Non è esclusa l'applicabilità dell'IRAP per essere l'avvocato collaboratore di uno studio legale associato
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30/11/2011
L'esercizio in forma associata di una attività liberale costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e di mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze. Sicché, salvo prova contraria da parte del contribuente, può ritenersi che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità del singolo collaboratore.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 6 ottobre 2011, n. 20499
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Non ha azione in giudizio il giocatore che ha anticipato le spese, sulla base di un accordo privato non rispettato dall'amico
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30/11/2011
Le leggi sul gioco del lotto dettano delle regole precise al fine di garantire la certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato. Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzato, restano pertanto al di fuori di ogni regolamentazione, nell'ambito di quei rapporti sociali che la legge considera non meritevoli di tutela.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 ottobre 2011, n. 20622
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E' esclusa la responsabilità del medico per il decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che l'intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una ulteriore, significativa frazione di vita
Pubblicato il:
30/11/2011
Correttamente è esclusa la responsabilità del medico per il decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che l'intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una ulteriore, significativa frazione di vita. Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso delle parti civili avverso la sentenza di assoluzione di un medico cui si era addebitato il ritardo nell'esecuzione, a una paziente affetta da carcinoma polmonare, di una pericardiocentesi, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe consentito di diagnosticare tempestivamente un versamento pericardio in atto: ciò sul rilievo della correttezza e congruità della motivazione della decisione liberatoria, laddove si era evidenziato che l'emorragia in atto era ormai inarrestabile e, quindi, l'intervento del medico, che pur poteva ipotizzarsi come colposamente tardivo, non avrebbe comunque potuto salvare la paziente o anche solo assicurare alla stessa una apprezzabile protrazione della vita(Fonte: Lex 24).
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 16 settembre 2011, n. 34328
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In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non possono essere oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi che non siano connessi all'attività istituzionale della scuola
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29/11/2011
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non possono essere oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi che non siano connessi all'attività istituzionale della scuola; né è dovuta, in tale evenienza, l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, non percependo detti alunni alcuna retribuzione alla quale commisurare l'indennità in questione ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 la cui "ratio" è volta a garantire al lavoratore il sostentamento per tutta la durata dell'inabilità.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 20 luglio 2011, n. 15939
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Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere
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28/11/2011
In tema di ingiuria, la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere apprezzata avendo riguardo al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui viene proferita. Ne deriva che una espressione di censura dell'operato delle forze dell'ordine non può essere esclusa aprioristicamente in ragione soltanto della qualità soggettiva del destinatario, mentre la contestualizzazione delle frasi utilizzate può condurre ad affermare l'assenza di efficacia offensiva di tali frasi quando dirette solo a criticare il comportamento tenuto dai destinatari. (Nella specie, la Corte ha così rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato dal reato di ingiuria, ritenendo corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, nel valutare il comportamento del prevenuto, il quale aveva apostrofato alcuni appartenenti alle forze di polizia intervenuti a sedare un dissidio familiare affermando che «non erano in grado di fare il loro mestiere» e «non erano capaci di fare null'altro», aveva escluso alcuna concreta valenza offensiva, sul rilievo che le espressioni utilizzate, per la situazione in cui erano state pronunciate, risultavano dirette solo a esprimere insoddisfazione per una pretesa tutela non ricevuta).
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 26 agosto 2011, n. 32907
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Anche se i macchinari utilizzati in azienda hanno il marchio di conformità "CE", l'imprenditore è responsabile degli incidenti sul lavoro occorsi agli operai
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28/11/2011
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità «Ce» o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità; e ciò a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 7 settembre 2011, n. 33285
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Se l'istituto religioso è anche un albergo il personale che ci lavora va regolarizzato con il contratto per il turismo e non con quello previsto per i collaboratori domestici
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28/11/2011
Se l'istituto religioso è anche un albergo il personale che ci lavora va regolarizzato con il contratto per il turismo e non con quello previsto per i collaboratori domestici. In particolare, è legittimo che non vengano pagati, né regolarizzati i religiosi che all'interno della struttura svolgono delle mansioni anche lavorative, secondo il principio di mutua assistenza che regola le relazioni fra i componenti di un nucleo familiare; altrettanto lecito è, nelle comunità che hanno queste caratteristiche, inquadrare il personale esterno nella categoria dei lavoratori domestici, ma solo se il lavoro svolto è limitato alle attività di culto e religiosa. Ci si deve dunque regolare in modo diverso quando il dipendente è assunto per necessità ed esigenze di tipo organizzativo del tutto simili a quelle di un albergo, come nel caso trattato, dove il portiere aveva mansioni certamente non relative al culto ma rivolte all'attività accessoria della casa.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 agosto 2011, n. 17399
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È qualificabile come giornalistica l'attività svolta dalla lavoratrice che, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale provvede alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente
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28/11/2011
Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. (È qualificabile come giornalistica l'attività svolta dalla lavoratrice che, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale, non si limitata a leggere testi predisposti da altri, ma provvede alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 agosto 2011, n. 17723
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L'attitudine della falsificazione a trarre in inganno non va valutata in relazione all'utilizzo da parte di un numero indistinto di soggetti
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25/11/2011
In tema di contraffazione, per escludere il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 del c.p. a tutela della fede pubblica è necessario avere ulteriori riscontri rispetto a prezzo, condizioni di vendita e qualità dell'offerente, elementi questi che rendono, infatti, solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di una lesione della buona fede dell'acquirente. Il falso può ritenersi solo quando i suoi requisiti materiali intrinseci siano tali da far escludere la sua originalità, non solo allo specifico compratore, ma all'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. Peraltro, l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti.
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale , Sentenza 9 agosto 2011, n. 31676
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Il geometra dipendente pubblico che si appropri di denaro versato dai cittadini per definire pratiche inerenti condoni o concessioni edilizie commette il reato di peculato
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25/11/2011
Il geometra dipendente pubblico che si appropri di denaro versato dai cittadini per definire pratiche inerenti condoni o concessioni edilizie commette il reato di peculato; è irrilevante che l'appropriazione contestata al dipendente pubblico sia la conseguenza di un corretto e legittimo comportamento nell'esercizio delle sue funzioni o che derivino dall'esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni. Il peculato, nel caso in esame, può essere escluso solo quando sia dimostrato che il possesso di denaro sia del tutto occasionale, e che dipenda da fatti fortuiti o legati al caso.
Corte di Cassazione, Sezione fer penale, Sentenza 14 settembre 2011, n. 34086
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Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario.
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25/11/2011
L'articolo 672 c.p. sull'omessa custodia degli animali afferma l'obbligo di controllare il cane in ogni momento a prescindere dalla sua aggressività già acclarata: il cane va considerato comunque un pericolo in particolari situazioni (come nel caso di specie, in cui gli animali avevano invaso uno spazio riservato alla circolazione stradale). Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario. Alla persona offesa può, al massimo, essere contestato un concorso di colpa se, per disattenzione, non si accorge di un ostacolo prevedibile ed evitabile.
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 14 settembre 2011, n. 34070
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In tema di condominio, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'articolo 1125 del Codice civile, riguarda le ipotesi in cui la necessità delle ripartizioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini
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25/11/2011
In tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 cod. civ., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati. Sicché, l'art. 2051 c.c. oltre a tutelare i terzi estranei, è applicabile nei rapporti tra i condomini (Cass. 23/6/1999 n. 6398)
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 8 settembre 2011, n. 18420
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L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti relativi ad una sproporzione "ultra dimidium", ad uno stato di bisogno del contraente danneggiato ed a un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente
Pubblicato il:
25/11/2011
L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti relativi ad una sproporzione "ultra dimidium", ad uno stato di bisogno del contraente danneggiato ed a un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente.
L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti di una sproporzione "ultra dimidium" fra le reciproche prestazioni del contratto, di uno stato di bisogno del contraente danneggiato e di un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente: per stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione nella compravendita di un immobile occorre, da un lato, far riferimento al valore che esso presumibilmente avrebbe avuto in una comune contrattazione al tempo della stipulazione e, dall'altro lato, tener presente che anche una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità possono integrare lo stato di bisogno, purché siano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre, e che non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall'istruzione della causa, emerga una situazione tale da consentire di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 marzo 2007, n. 5133)
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 2 settembre 2011, n. 18040
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È illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento di chi, impiegato nella ditta di manutenzione di un ascensore, venga fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di "reperibilità", e subisca la confisca della patente
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23/11/2011
È illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento di chi, impiegato nella ditta di manutenzione di un ascensore, venga fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di "reperibilità", e subisca la confisca della patente. Infatti, l'essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all'essere in servizio effettivo e nell'espletamento delle mansioni lavorative, (nel caso di specie, peraltro, nella notte in questione non vi erano state chiamate che interessassero il turno di reperibilità). Lo stato di ebbrezza non può avere immediatamente riflessi sul vincolo fiduciario, senza guardare alle circostanze concrete e al contesto dell'avvenimento. Del resto, anche a voler incarnare la linea dura, sarebbe stato lo stesso contratto collettivo a sbarrare la strada, prevedendo per un comportamento peggiore - la manifesta ubriachezza - una sanzione più lieve: l'ammonizione o al massimo la sospensione.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 7 settembre 2011, n. 23063
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Nell'ambito di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al riconoscimento delle attenuanti il presidente del consiglio di amministrazione che non fa pressione sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato ottenga subito il risarcimento
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23/11/2011
Nell'ambito di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al riconoscimento delle attenuanti il presidente del consiglio di amministrazione che non fa pressione sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato ottenga subito il risarcimento. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza del 2 novembre 2011, n. 39535. La Corte ha confermato la pronuncie dei giudici di merito i quali "hanno giustamente rilevato la tardività del risarcimento, peraltro ammessa, sia pure per soli nove giorni, dallo stesso ricorrente. L'infortunio, peraltro, risale all'anno 2003, di guisa che vi erano certamente spazi e possibilità per l'imputato di intervenire presso l'assicurazione per ottenere un sollecito risarcimento, ovvero di provvedervi personalmente, senza prolungare l'attesa della persona offesa fino al gennaio 2006".
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 2 novembre 2011, n. 39535
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Se i lavori di ristrutturazione costituiscono una causa sopravvenuta che da sola ha provocato i danni ad altro immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo stato
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23/11/2011
Se i lavori di ristrutturazione costituiscono una causa sopravvenuta che da sola ha provocato i danni ad altro immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo stato.Secondo la giurisprudenza di questa S.C. il rigore del principio dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 cod. pen. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e' riferibile a piu' azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) trova il suo temperamento nella causalita' efficiente, desumibile dall'articolo 41 cod. pen., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia' in atto (sent. 10 ottobre 2008 n. 25028); in presenza di fatti imputabili a piu' persone, coevi o succedutisi nel tempo, poi, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad un solo dei fatti imputabili, quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, rivela l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (sent. 12 settembre 2005 n. 18094); infine, qualora la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perche' autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale gia' in atto, le cause preesistenti degradano al rango, di mere occasioni perche' quella successiva ha interrotto il legame tra esse e l'evento (sent. 22 ottobre 2003 n. 15789).
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 ottobre 2011, n. 20496
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Il giudice può stabilire in mancanza di accordo tra le parti il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando ciò sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione
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22/11/2011
Premesso che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all'affidatario dei figli, tuttavia, nel comodato, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa in presenza dei presupposti stabiliti dagli artt. 1809 e 1810 c.c.. tale disciplina, configurandosi un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte del comma 1 dell'art. 1183 c. c., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato comma 1, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando ciò sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, segnatamente, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.
Tribunale Roma, Sezione 5 civile, Sentenza 7 ottobre 2010, n. 19876
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