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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente
Pubblicato il:
02/01/2009
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell'avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla Guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente (Cassazione civile sezione 5 n. 15447 del 2001). Inoltre in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 4 dicembre 2008, n. 28795)
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Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi
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02/01/2009
In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dellart. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi.
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Laccertamento effettuato dalla Guardia di Finanza circa lemissione di fatture false è perfettamente valido ed è praticamente molto difficile per la società sconfessarlo.
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29/12/2008
L'atto amministrativo finale dimposizione tributaria, il quale sia il risultato dellesercizio di un potere amministrativo frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di unadeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile Sentenza del 13 novembre 2008, n. 27056)
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Per i consulenti fiscali e per i piccoli professionisti, far scattare lIrap, basta semplicemente lesistenza di un solo collaboratore.
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27/12/2008
A norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446 , lesercizio delle attività di lavoro autonomo di cui allart. 49, comma 1, del d. P.R. n. 917 del 1986 è escluso dallapplicazione dellIRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellorganizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo lid quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lesercizio dellattività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 11 dicembre 2008, n. 29146)
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Nella prestazione di servizi l'Irap ricade su chi organizza l'attività
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25/12/2008
Nella prestazione di servizi l'Irap ricade su chi organizza l'attività. I giudici dell'Emilia Romagna dopo aver precisato la portata della sentenza 156/01 della Corte costituzionale hanno chiarito cosa debba intendersi per autonoma organizzazione. Quest'ultima si configura come l'attività in cui il professionista organizza l'erogazione della propria prestazione. è del tutto evidente quindi che l'imposta non potrà mai ricadere su chi è destinatario di disposizioni come chi presta collaborazione coordinata e continuativa o quando la prestazione per sua natura sia occasionale.
(Commissione Tributaria regionale di EMILIA ROMAGNA Sezione 8, Sentenza 09.05.2006, n. 61)
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Il controllo induttivo non è escluso anche se la contabilità formalmente è regolare
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21/12/2008
L'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla determinazione induttiva del reddito imponibile, anche fuori dai casi previsti dall'art. 39 D.P.R n. 600/1973, laddove sia riscontrabile una grave e ingiustificabile incongruenza fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dall'attività svolta o dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite. La circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute non costituisce causa ostativa all'accertamento.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 2 ottobre 2008, n. 24436)
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Lattività di lavoro autonomo, diversa dallesercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dellirap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata
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01/12/2008
Alla luce dellinterpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, lattività di lavoro autonomo, diversa dallesercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dellirap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dellorganizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti lattività di lavoro autonomo con limpiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per lesercizio dellattività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dellassenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 6 novembre 2008, n. 26681)
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ANche in caso assegnazione della casa coniugale al coniuge, l'Ici viene pagata dal proprietario
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01/12/2008
In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nellimmobile di proprietà (anche in parte) dellaltro coniuge non è soggetto passivo dellimposta per la quota dellimmobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dallart. 3 del dl.lgs. 3° dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituendo lunico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dellimposta in parola sullimmobile(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 25486)
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LICI deve essere pagata dal proprietario dellimmobile anche se la casa è stata assegnata allex coniuge dopo la separazione
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25/11/2008
In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e on un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con sentenza 25486/2008.
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Sia nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale, sia nel caso in cui impugni l'avviso di mora, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario
Pubblicato il:
21/11/2008
Sia nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale, sia nel caso in cui impugni l'avviso di mora, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario; tuttavia a questo, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, poiché non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 febbraio 2008, n. 5532)
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Nel rito tributario, la validità del ricorso si perfeziona dalla data di ricezione dell'atto
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31/10/2008
In tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 15 maggio 2008, n. 12185)
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Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10 per cento sui compensi collegati agli straordinari
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27/10/2008
Su tutti i compensi collegati agli straordinari e ai premi di risultato, comprese prestazioni di lavoro supplementare, prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nellambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati allandamento economico dellimpresa deve essere applicata l'imposta sostitutiva al 10 per cento, ai fini Irpef. E' quanto chiarito dalla Agenzia delle Entrate con circolare 59/E/2008.
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Se mancano le scritture contabili, bastano i conti bancari a dimostrare la pretesa del Fisco
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21/10/2008
A mente dell'art. 51 D.P.R. n. 633/1972 in tema di accertamento ai fini Iva, non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione finanziaria di avviare il contraddittorio con il contribuente, né tale omissione inficia la legittimità dell'accertamento, in quanto il confronto tra contribuente e Amministrazione finanziaria può avvenire in sede processuale. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 20 giugno 2008, n. 16837)
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L'albergo produce tanti rifiuti ed è giusto che paghi lo smaltimento molto più caro di un'abitazione
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21/10/2008
L'albergo produce tanti rifiuti ed è giusto che paghi lo smaltimento molto più caro di un'abitazione.
Non rileva il carattere stagionale dell'attività, che eventualmente può giustificare una riduzione a discrezione del Comune: legittima la tariffa assai più elevata di quella praticata ai privati. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 maggio 2008, n. 13957)
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E' dovuta l'imposta sulle pubblicità per le targhe di uno studio professionale quando sono esposte in un luogo aperto al pubblico
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01/10/2008
In tema di imposta sulla pubblicità che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati 'in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili' il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi 'aperto al pubblico', perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.
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E' valido il controllo sui conti personali soci e amministratori ai fini dell'accertamento redditi SPA
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28/09/2008
Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 633/72, l'acquisizione, degli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 15 luglio 2008, n. 19362)
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Il commerciante che non fa lo scontrino può subire la sospensione della licenza
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27/09/2008
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma 2, d.lgs. 471/1997 il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuto o lo scontrino fiscale ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997, cosicché l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 5 settembre 2008, n. 22459)
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In tema di ICI, gli spazi verdi sono soggetti a riduzione
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27/09/2008
In tema di ICI, i parametri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili sono fissati esclusivamente dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504 del 1992 [
] ed il citato art. 5, al fine della determinazione dellimposta de qua, fa riferimento al 'valore venale in comune commercio' delle suddette aree. Ne consegue che le aree in questione devono essere considerate nel loro complesso, prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione di essa in concreto avrà dopo la realizzazione del processo edificatorio, solo allesito del quale potranno distinguersi i 'fabbricati' dal resto. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 23 luglio 2008, n. 20256)
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Commette il reato di frode fiscale il professionista che sposta i suoi capitali (derivanti dall'esercizio della professione) in un cd. paradiso fiscale
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22/09/2008
Commette il reato di frode fiscale il professionista che sposta i suoi capitali (derivanti dall'esercizio della professione) in un cd. paradiso fiscale.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale con sentenza n. 27.02.2008, n. 8743. Secondo la S.C. per il reato ex art. 3 d. lvo n. 74/2000 ricorrono sia l'azione esecutiva che la soggettività richieste dalla norma incriminatrice, a nulla valendo la pretesa facilità con cui gli inquirenti hanno potuto 'parzialmente' ricostruire i movimenti contabili ed i sottesi profili di frode, avuto riguardo ai sistematici ed integrati mezzi fraudolenti, posti in essere dai ricorrenti: quali l'avere fatto versare le somme di denaro, relative all'attività professionale di odontoiatra [
], in conto bancario intestato a [
]; l'avere spostato i capitali all'estero; l'avere la [
] trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco e, più di recente, nell'avere costituito una società denominata [
] s.r.l. con sede a [
], con l'intento di deviare su di essa l'attività economica per eludere i controlli dell'Autorità, e con ciò rendere difficoltoso l'accertamento fiscale.
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L'Irap va pagata anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata e anche se non vi sono collaboratori
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22/09/2008
L'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista, si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dellattività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irfep o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 19138)
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