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Oltre 123 news in Cartella di pagamento e riscossione sono presenti nella nostra banca dati.
Il fatto di utilizzare una colf è un fattore indicativo di maggior reddito
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20/01/2009
Ai fini del cd. redditometro, sono indicativi del maggior reddito, tra le altre cose, sia il fatto di possedere un'auto sia il fatto di utilizzare, per un certo numero di ore, una collaboratrice domestica in casa.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 11 aprile 2008, n. 9654)
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Il risarcimento danni per l'Ici va proposto al giudice ordinario
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19/01/2009
La controversia con la quale il privato, in riferimento alla avvenuta riscossione coattiva dell'ICI da parte del Comune, domandi il risarcimento dei danni subiti in tale sede per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal Comune per l'assistenza legale nella suddetta procedura - ad esso prestata da avvocati sulla base di una convenzione - spetta alla cognizione del giudice ordinario, essendo la domanda di risarcimento basata sul comportamento illecito dell'ente impositore per aver agito in sede di riscossione coattiva anche per le somme dovute dal Comune ai propri avvocati, e non potendosi ritenere tali somme ricomprese tra gli "accessori" di cui all'art. 2 comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione antecedente alla riforma del 2001) per i quali è estesa la giurisdizione del giudice tributario. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 29 aprile 2008, n. 10826)
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La mancanza della preventiva comunicazione di irregolarità della dichiarazione fiscale la nullità insanabile della successiva cartella di pagamento
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18/01/2009
La mancanza della preventiva comunicazione di irregolarità della dichiarazione fiscale, contenente l'invito a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 27/7/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che consente al contribuente di conoscere i motivi della pretesa erariale, determina la nullità insanabile della successiva cartella di pagamento, in quanto priva di una sua condizione di validità. (Commissione Tributaria provinciale Bari Sezione 4, Sentenza del 14 gennaio 2008, n. 445)
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E' legittimo l'avviso di mora notificato al socio della s.n.c.
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16/01/2009
Laddove l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti di una società in nome collettivo, il cui patrimonio sia già stato inutilmente escusso, è possibile che il creditore chiami a risponderne il socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, ancorché non abbia notificato a questi né l'avviso di accertamento, né la cartella di pagamento, risultando sufficiente la notificazione dell'atto di riscossione costituito da dall'avviso di mora, contro il quale il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, co. 3 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, sentenza del 21 aprile 2008, n. 10267)
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Se la contabilità non è reperibile l'accertamento è induttivo
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16/01/2009
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell'inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 aprile 2008, n. 9918)
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Le somme sul conto del professionista vanno tutte imputate all'attività di lavoro autonomo e sono pertanto indice di reddito per il fisco
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14/01/2009
In tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973, i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui [
], deve ritenersi che l'amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria. (
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Ai fini del rimborso IRAP grava sull'avvocato l'onere di provare di non possedere un'organizzazione stabile e autonoma
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11/01/2009
L'attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'IRAP ove si svolga per mezzo di un'attivita' autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilita' altrui, eserciti l'attivita' di lavoro autonomo con impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui. E', peraltro, onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 14 novembre 2008, n. 27167)
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Un possibile indice per il professionista per il pagamento dell'Irap è, tra le altre cose, l'esistenza di un'organizzazione strutturata per la quale, il professionista stesso, ai fini Irpef e iva , abbia dedotto costi superiori a quanto indispensabil
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10/01/2009
L'esistenza dì un'autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione ai fini IRAP dei soggetti esercenti arti o professioni (esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse), non deve essere inteso in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, sicché non ha alcun rilievo l'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista stesso. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 23 gennaio 2008, n. 1414)
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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente
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02/01/2009
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell'avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla Guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente (Cassazione civile sezione 5 n. 15447 del 2001). Inoltre in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 4 dicembre 2008, n. 28795)
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Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi
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02/01/2009
In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dellart. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi.
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Laccertamento effettuato dalla Guardia di Finanza circa lemissione di fatture false è perfettamente valido ed è praticamente molto difficile per la società sconfessarlo.
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29/12/2008
L'atto amministrativo finale dimposizione tributaria, il quale sia il risultato dellesercizio di un potere amministrativo frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di unadeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile Sentenza del 13 novembre 2008, n. 27056)
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Per i consulenti fiscali e per i piccoli professionisti, far scattare lIrap, basta semplicemente lesistenza di un solo collaboratore.
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27/12/2008
A norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446 , lesercizio delle attività di lavoro autonomo di cui allart. 49, comma 1, del d. P.R. n. 917 del 1986 è escluso dallapplicazione dellIRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellorganizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo lid quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lesercizio dellattività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 11 dicembre 2008, n. 29146)
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Nella prestazione di servizi l'Irap ricade su chi organizza l'attività
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25/12/2008
Nella prestazione di servizi l'Irap ricade su chi organizza l'attività. I giudici dell'Emilia Romagna dopo aver precisato la portata della sentenza 156/01 della Corte costituzionale hanno chiarito cosa debba intendersi per autonoma organizzazione. Quest'ultima si configura come l'attività in cui il professionista organizza l'erogazione della propria prestazione. è del tutto evidente quindi che l'imposta non potrà mai ricadere su chi è destinatario di disposizioni come chi presta collaborazione coordinata e continuativa o quando la prestazione per sua natura sia occasionale.
(Commissione Tributaria regionale di EMILIA ROMAGNA Sezione 8, Sentenza 09.05.2006, n. 61)
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Il controllo induttivo non è escluso anche se la contabilità formalmente è regolare
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21/12/2008
L'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla determinazione induttiva del reddito imponibile, anche fuori dai casi previsti dall'art. 39 D.P.R n. 600/1973, laddove sia riscontrabile una grave e ingiustificabile incongruenza fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dall'attività svolta o dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite. La circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute non costituisce causa ostativa all'accertamento.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 2 ottobre 2008, n. 24436)
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Lattività di lavoro autonomo, diversa dallesercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dellirap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata
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01/12/2008
Alla luce dellinterpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, lattività di lavoro autonomo, diversa dallesercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dellirap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dellorganizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti lattività di lavoro autonomo con limpiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per lesercizio dellattività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dellassenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 6 novembre 2008, n. 26681)
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ANche in caso assegnazione della casa coniugale al coniuge, l'Ici viene pagata dal proprietario
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01/12/2008
In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nellimmobile di proprietà (anche in parte) dellaltro coniuge non è soggetto passivo dellimposta per la quota dellimmobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dallart. 3 del dl.lgs. 3° dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituendo lunico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dellimposta in parola sullimmobile(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 25486)
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LICI deve essere pagata dal proprietario dellimmobile anche se la casa è stata assegnata allex coniuge dopo la separazione
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25/11/2008
In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e on un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con sentenza 25486/2008.
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Sia nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale, sia nel caso in cui impugni l'avviso di mora, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario
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21/11/2008
Sia nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale, sia nel caso in cui impugni l'avviso di mora, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario; tuttavia a questo, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, poiché non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 febbraio 2008, n. 5532)
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Nel rito tributario, la validità del ricorso si perfeziona dalla data di ricezione dell'atto
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31/10/2008
In tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 15 maggio 2008, n. 12185)
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Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10 per cento sui compensi collegati agli straordinari
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27/10/2008
Su tutti i compensi collegati agli straordinari e ai premi di risultato, comprese prestazioni di lavoro supplementare, prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nellambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati allandamento economico dellimpresa deve essere applicata l'imposta sostitutiva al 10 per cento, ai fini Irpef. E' quanto chiarito dalla Agenzia delle Entrate con circolare 59/E/2008.
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