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La cittadinanza italiana può essere concessa solo in presenza di una capacità reddituale personale

Pubblicato il: 17/02/2008


I criteri di valutazione per la concessione della cittadinanza italiana possono legittimamente comprendere la verifica di congruità dei redditi dell'aspirante, i quali devono essere tali garantire in ogni caso l'autosufficienza economica, consentendogli di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale e concorrendo anzi (in positivo) all'adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale connessi al rapporto di cittadinanza.
(T.A.R.Lazio, Sezione II quater, sentenza n. 12555/2007)

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L'acquisto della cittadinanza è precluso non dalla mera irrogazione della sanzione penale, ma dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza

Pubblicato il: 27/12/2007


L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, previsto dall'articolo 6 della legge n. 91 del 1992, dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza. Tale effetto richiede una vera e propria sentenza di condanna e non può derivare dalla pronuncia di applicazione della pena su richiesta, emessa alla stregua dell'originaria disciplina codicistica e prima delle innovazioni introdotte dalle leggi n. 97 del 2001 e n. 134 del 2003, non contenendo tale pronuncia l'accertamento della responsabilità penale e la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato. (Corte di Cassazione, sezione 1 Civile, sentenza del 22 novembre 2007, n. 24312)

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Il provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto, poi confermato dal G.d.P., è illegittimo se nelle more del ricorso per Cassazione lo straniero ha acquisito lo status di cittadino comunitario

Pubblicato il: 26/11/2007


In caso di espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino rumeno disposta dal prefetto, poi confermata dal giudice di pace, l'acquisto da parte del ricorrente, nelle more del giudizio di cassazione e, in particolare dal 1° gennaio 2007, dello status di cittadino dell'Unione europea - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e la possibilità di espulsione solo in presenza delle ipotesi previste dall'articolo 7 del Dpr n. 54 del 2002 - determina la cassazione del provvedimento del giudice di pace e la declaratoria, con pronuncia ai sensi dell'articolo 384 del Cpc che al 1° gennaio 2007 sono cessati gli effetti dell'espulsione a suo tempo adottata dal prefetto.

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È vietata la trascrizione, in un registro fondiario, di un atto di trasferimento di proprietà a vantaggio di acquirenti inclusi nelle liste di presunti terroristi

Pubblicato il: 07/11/2007


È vietata la trascrizione, in un registro fondiario, di un atto di trasferimento di proprietà a vantaggio di acquirenti inclusi nelle liste di presunti terroristi, oggetto di specifiche misure restrittive secondo un regolamento comunitario. Se in base al diritto nazionale l'atto di trascrizione serve a perfezionare il trasferimento di proprietà quest'attività deve essere considerata tra quelle finalizzate a mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, una risorsa economica a beneficio di soggetti destinatari di misure restrittive. Il divieto di trascrizione sussiste anche se il contratto di vendita dell'immobile è stato concluso prima dell'inclusione dell'acquirente nell'elenco di presunti terroristi. Spetta al giudice nazionale verificare se il conseguente obbligo del venditore di restituire la cifra ottenuta sia sproporzionato ed equivalga a una violazione del suo diritto di proprietà. (Corte di Giustizia delle Comunità europee Sezione 2, sentenza del 11 ottobre 2007, n. 117/06)

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E' illegittimo reiterare il decreto di espulsione

Pubblicato il: 31/08/2007


In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, dopo una prima condanna per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, il successivo ordine di espulsione emesso dal Questore può essere eseguito solo mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e, qualora ciò non sia possibile con immediatezza, lo straniero deve essere trattenuto presso i centri di accoglienza ai fini della sua completa identificazione o dell'acquisizione dei documenti di viaggio.E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31395/2007, ha ribadito il principio, sancito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui è illegittimo reiterare il decreto di espulsione.

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Lo straniero non abbiente ha diritto ad un interprete pagato dallo Stato

Pubblicato il: 17/07/2007


Il riconoscimento in capo all’imputato straniero che non conosce la lingua italiana del diritto di nomina di un proprio interprete non può soffrire alcuna limitazione. E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 254 del 6 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 102 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio dello Stato, di nominare un proprio interprete.
La Corte ha , infatti, specificato che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, essendo diretto a garantire anche ai non abbienti l’attuazione del precetto costituzionale di cui al terzo comma dell’art. 24 della Costituzione, prescrive che a questi siano assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e ciò in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

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L'affidamento di minori stranieri in stato di abbandono è regolato dalla legislazione italiana

Pubblicato il: 25/05/2007


Con decreto del 26 gennaio 2007 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha stabilito che in materia di affidamento e adozione di minore straniero in stato di abbandono nel territorio italiano si applica la legge italiana. Il giudice di merito ha motivato la propria decisione richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale ai fini del riparto della giurisdizione e dell’individuazione della legge applicabile i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta: pertanto quelli che pur incidendo sulla potestà dei genitori perseguono una finalità di protezione dei minori rientrano nel campo di applicazione non dell’art. 47 ma dell’art. 42 della legge 218 del 1995 il quale rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nello specifico, l’art. 42 precisa che in ogni caso per l’autorità Giudiziaria Italiana le regole in materia di giurisdizione e legge applicabile sono quelle dettate dalla predetta convenzione, anche quando il minore appartiene ad uno Stato che non ha aderito all’accordo dell’Aja.

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Direttiva congiunta del 21 febbraio 2007:il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non dovrà più munirsi di permesso di soggiorno.

Pubblicato il: 30/04/2007


Con Direttiva congiunta del 21 febbraio 2007 il Ministro dell'Interno ed il Ministero delle Politi-che per la Famiglia hanno stabilito che il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non dovrà più munirsi di permesso di soggiorno.

Ciò, è stato precisato, sulla base di alcune considerazioni:
- l’art. 34, comma 1, della legge n. 184/83 stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore ita-liano in affidamento familiare;
- il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, non prevede un permesso di soggiorno per adozione, il che comporta una chiara differenziazione della posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l’adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1993;
- nell’emettere il provvedimento ex art. 32 della richiamata legge 184, che autorizza il minore straniero adottato all’ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, la Commissione per le adozioni internazionali dà già una valutazione completa delle ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore straniero adottato, consentendo in tal modo all’autorità consolare italiana di rilasciare il necessario visto d’ingresso;
- ne consegue che la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per il minore non solo costituisce una possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, ma da luogo all’evidenza ad una duplicazione degli adempimenti e ad un inutile appesantimento burocratico.

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(1) L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno viene rigettata se non è fatta per tempo, anche se non viene constatata l’assenza dei requisiti e della meritevolezza alla permanenza sul territorio italiano (T.A.R. Veneto, Seconda Sezione, sent. n.

Pubblicato il: 27/04/2007


Con sentenza depositata il 17 marzo 2007, il TAR Veneto chiarisce quella che potrebbe sembrare un’ovvietà ma che tale non è a voler interpretare la normativa vigente in materia: se il rinnovo del permesso di soggiorno non viene chiesto nei termini di legge, la relativa istanza verrà rigettata a prescindere dall’esame circa la permanenza dei requisiti contemplati dalla legge stessa.

Lo spunto per tale riflessione discende dal caso di una cittadina brasiliana, regolarmente soggiornante per ragioni di lavoro autonomo sul territorio italiano, la quale, pur essendole scaduto il permesso di soggiorno sin dal 14 giugno 2003, “per mera dimenticanza” aveva presentato l’istanza per il rinnovo solo in data 25 luglio 2005.

Conseguente di tale ritardata presentazione dell’istanza era stato il rigetto della medesima da parte della Questura di Alessandria, rigetto avverso il quale la donna proponeva ricorso.

La Questura aveva motivato il rifiuto del rinnovo citando gli artt. 4, 5 e 13 del D.lgs. 286/98, dai quali si sarebbe evinta la doverosità del provvedimento di rifiuto verso l’istanza di quello straniero che non avesse dimostrato ragionevoli impedimenti in relazione al considerevole ritardo nella ri-chiesta di rinnovo del titolo.

La ricorrente riteneva che l’Amministrazione avesse erroneamente applicato l’art. 5 comma 4 del citato Decreto, in quanto in realtà in tale comma non sarebbe prevista alcuna sanzione per il caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno; inol-tre, il provvedimento di rifiuto non avrebbe motivato in ordine alla assenza dei requisiti di legge ed alla meritevolezza della sua permanenza sul territorio italiano.

Il Collegio ha rigettato il ricorso ricordando che l’art. 5 comma 4 prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza del titolo nei casi di cui al comma 3-bis, lett. c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.”; pertanto, stante il grave ritardo nella richiesta del rinnovo, che non era stato fondato su adeguate ragioni impeditive (tale non poteva essere ritenuta la “mera dimenticanza”), il Questore aveva legittimamente rigettato l’istanza.

Ciò in quanto, ha osservato ancora il Collegio, non ha “pregio la tesi della ricorrente per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto soffermarsi sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per il rin-novo non essendo stato rispettato un requisito procedimentale, considerato dal T.U. in materia di immigrazione una condizione fondamentale anche ai fini del controllo degli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.”.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente Sent. n. 1307
Anno 2007
R.g. n. 999
Anno 2006

SENTENZA
in forma semplificata
sul ricorso n. 999/2006, proposto da LUQUES LILIANA Beatriz, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Amatelli, Fabrizio Giorcelli e Laura Furno e elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Torino, via Moretta n. 7,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento prot. n. 141/A12/06/Imm del 27/03/2006, notificato il 12.05.2006, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo proposta dalla ricorrente,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 460/i del 6 settembre 2006, ottemperata dall’Amministrazione il 20.09.2006;
Visti il rapporto e i documenti depositati dall’Amministrazione;
Relatrice alla camera di consiglio del 15 novembre 2006 la dott.ssa Emanuela Loria, presenti l’avv. Furno per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Carotenuto per l’Amministrazione costituita;
Sentite sul punto le parti comparse e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Questore di Alessandria “ESAMINATI gli atti d’ufficio da cui si rileva che la (ricorrente) ..., è titolare di soggiorno nr. A0169492 rilasciato dall’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato (AL) in data 25 luglio 2005 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno nr. A0169492; ATTESO che la documentazione prodotta dall’interessato ha evidenziato che il rinnovo del titolo di soggiorno è stato richiesto ad oltre due anni dalla scadenza, come dichiarato dalla cittadina straniera, “per mera dimenticanza”; CONSIDERATO che, con raccomandata ...; VALUTATO che l’interessata ...; LETTO il D. Lvo 286/98 e relativo regolamento di attuazione, con particolare ri-guardo agli artt. 4, 5 e 13 D. Lvo 286/98, dai quali si evince che il provvedimento di rifiuto del rin-novo del permesso di soggiorno è da considerarsi comunque atto dovuto, nei confronti dello stranie-ro che non dimostri ragionevoli impedimenti in relazione al considerevole ritardo nella richiesta di rinnovo del titolo, poichè irregolare sul territorio dello Stato da oltre due anni”, ha stabilito che “L’istanza di rinnovo in premessa è RESPINTA per i motivi sopra esposti”.
L’unico articolato motivo di ricorso - con il quale la ricorrente deduce la violazione di legge in rela-zione all’art. 5, co. 4 e 5 d.lgs. 286/1998 anche in relazione all’art. 13, comma 2 lett. B) del d.lgs n. 286/1998, l’eccesso di potere e l’erroneità della motivazione, anche in punto di interesse pubblico, il difetto di istruttoria e l’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, in quanto l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 5 comma 4 del d.lgs. citato il quale non prevederebbe alcuna sanzione a seguito della inosservanza del termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e non avrebbe comunque motivato in ordine alla assenza dei requisiti della ricorrente e alla meritevolezza della sua permanenza in territorio italiano – appare infondato sotto il profilo rilevato del difetto di motivazione, atteso che l’Amministrazione ha legittimamente rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il 4° comma dell’articolo 5 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della sca-denza del titolo nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.” La ricorrente, nel caso di specie, era titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 14.06.2003 ed ha presentato la relativa istanza di rinnovo in data 25 luglio 2005, a distanza quindi di oltre due anni dal venir meno della validità del precedente titolo di soggiorno.
Il grave ritardo nella richiesta del rinnovo, non supportato da parte della ricorrente da adeguate ra-gioni di impedimento, fa sì che il Questore abbia legittimamente rigettato l’istanza, ritenendo che la “mera dimenticanza” non possa considerarsi ragione esimente il mancato rispetto della sopra citata disposizione in tema di termini per la richiesta di rinnovo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non abbia pregio la tesi della ricorrente per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto soffermarsi sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per il rinnovo non essendo stato rispettato un requisito procedimentale, considerato dal T.U. in materia di immigrazione una condizione fondamentale anche ai fini del controllo degli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.
Il Collegio ritiene che, per queste ragioni, il ricorso debba essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, II Sezione, rigetta il ricorso in epigrafe indi-cato.
Pone a carico della ricorrente le spese di lite nella misura di euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 15 novembre 2006, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Emanuela Loria Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 17 marzo 2007

(2) La condanna per i reati inerenti gli stupefacenti rende superflua la valutazione sull’assenza della pericolosità sociale ai fini della concessione del permesso di soggiorno (T.A.R. Veneto, Terza Sezione, sent. n. 1039/2007)

Con sentenza del 14 marzo 2007, il TAR Veneto ha rigettato il ricorso di un cittadino extracomuni-tario avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Treviso.
Il provvedimento dell’Amministrazione si basava sul rilievo che il ricorrente aveva riportato una condanna penale, a conclusione di giudizio abbreviato, per reati inerenti gli stupefacenti, oltre che aver subito un arresto per furto ed essere indagato per altri motivi.

Quindi, poiché in base all’art. 4 comma 3, D. Lgs. 286/98 è impedito il soggiorno in Italia allo stra-niero condannato, fra l’altro, per reati inerenti gli stupefacenti, che tale condanna nonché gli altri e-lementi indiziari derivanti dall’arresto e dalla sottoposizione alle indagini facevano ritenere che lo straniero fosse persona che vivesse abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose e che quindi fosse persona pericolosa e che la non pericolosità sociale è un requisito per la permanen-za sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 comma 3 lett. c) del citato Decreto, ne conseguiva (a dire della Questura) che, essendo mancato nella fattispecie il requisito della non pericolosità sociale la revoca del permesso di soggiorno fosse obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 5 del citato De-creto.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca osservando:
- che viveva in Italia da oltre vent’anni;
- che la sentenza di condanna posta alla base del giudizio di pericolosità sociale dall’Amministrazione era stata appellata e che, nelle more di conoscere l’esito dell’appello, vigeva la presunzione di non colpevolezza, tale da non consentire di ritenere sussistente appunto la pericolosità sociale del ricorrente;
- che non sarebbe stata data la prova che il ricorrente vivesse di proventi di attività illecita né che fosse socialmente pericoloso.

Il rigetto del ricorso da parte del Collegio veneto segue ad un puntuale excursus delle norme appli-cabili nel caso all’esame.

Anzitutto, l’art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/98, che prevede la non ammissione in Italia dello straniero “…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato… o che risulti condannato… per reati inerenti gli stupefacenti…”; quindi l’art. 5, comma 5 dello stesso Decreto: “il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato ri-lasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, … e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sana-bili”.

Correttamente, osserva il TAR, l’Amministrazione aveva evidenziato che in sé la condanna per i reati inerenti gli stupefacenti riportata in primo grado dal ricorrente era tale da determinare la re-voca del permesso di soggiorno, ciò come si è detto ex art. 4 comma 3 del citato Decreto, che per costante e consolidata giurisprudenza non richiede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (sul punto: Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 539 del 2007; lo stesso TAR Veneto, Sezione Terza, nn. 4614/03 e 1221/04).

Con l’ulteriore conseguenza che “nessuna valutazione ulteriore e specifica di pericolosità sociale è richiesta dalla legge in casi come questo”.

Peraltro, diligentemente il TAR Veneto si fa carico dell’ipotesi che tale valutazione “ulteriore e specifica” debba essere invece effettuata: ebbene, anche in questa ipotesi sarebbe emerso che l’Amministrazione ha fatto un “puntuale richiamo alle diverse vicende che hanno visto coinvolto il ricorrente e, in particolare, all’episodio dell’agosto del 2004 inerente gli stupefacenti”, diverse vicende che non potrebbero essere controbilanciate dalle circostanze addotte dal ricorrente (lunga permanenza e stabile radicamento in Italia), sicché sarebbe chiaramente giustificata (pur ad avviso del Collegio non essendo richiesta) la valutazione di pericolosità sociale posta a base della revoca del permesso di soggiorno.

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La condizione di extracomunitario è una attenuante per l’omicidio ? Non è proprio così (Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sent. n. 1478/2006)

Pubblicato il: 19/04/2007


La sentenza in commento può essere annoverata fra quelle che, per un non nuovo ma tuttavia recentemente incrementato malvezzo, vengono sintetizzate in modo grossolano e capzioso dalla stampa (sia quella tradizionale che quella telematica) per estrapolarne ad arte titoli ad effetto che richiamino l’attenzione del lettore, il quale poi difficilmente avrà la pazienza di leggersi l’intera decisione giudiziaria (e quindi scoprire che in realtà le cose stanno in modo diverso da come gliele ha infidamente proposte il giornalista).
In questo caso, si è detto (e letto) che, se l’autore di un omicidio è un extracomunitario, allora ciò vale come attenuante.
 
In realtà, la Suprema Corte nulla ha detto in tal senso.
Esaminando il caso di un cittadino rumeno, il quale aveva torturato fino alla morte il suo compagno (fra vittima e aguzzino, infatti, era in corso una relazione omosessuale), assistendo indifferente alle atroci sofferenze che le ferite da lui inferte procuravano all’altro, e per tale motivo era stato condannato in primo grado alla pena prevista per l’omicidio aggravato dalla crudeltà, salvo poi beneficiare di una riduzione della pena in appello, in quanto gli erano state riconosciute le attenuanti generiche, tali da bilanciare l’aggravante imputatagli nel primo processo, gli ermellini giungono a ritenere che il giudizio di equivalenza fra circostanze cui il secondo grado giudiziario era pervenuto sia stato motivato in modo congruo e adeguato.
 
Si rilevava, infatti, che nell’ambito del notoriamente ampio calderone delle attenuanti generiche venivano fatte rientrare la giovane età dell’imputato, la sua arretratezza culturale e la sua situazione di emarginazione sociale conseguente allo stato di immigrato clandestino, senza uno stabile lavoro e senza uno stabile riferimento in Italia.
Ciò che peraltro era la base giuridica, non contestante dal ricorrente, Procuratore Generale, della valutazione di fatto dell’episodio criminoso, quest’ultima valutazione che è sottratta ope legis all’esame del grado di legittimità.
 
La Prima Sezione Penale della Corte, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza pronunciarsi sull’esattezza dell’aver considerato le indicate attenuanti equivalenti con l’aggravante della crudeltà ma semplicemente giudicando che il processo logico che ha portato il Giudice d’appello ad esprimere tale equivalenza è stato congruamente e adeguatamente motivato.
 
Nessun nuovo e rivoluzionario principio penalistico, dunque, introdotto nel nostro ordinamento, anche se altri giudici di merito potranno seguire il ragionamento del Collegio di secondo grado di questo caso, forti di un pur solo formale avallo della Suprema Corte a tale ragionamento: uccidere un uomo non può essere meno grave se a farlo è un extracomunitario.

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Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo)

Pubblicato il: 19/04/2007


 
Con Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), pubblicato in G.U. N. 24 del 30 Gennaio 2007, si è modificato profondamente l’istituto della Carta di soggiorno di cui al d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione e Stranieri, istituto che per l’occasione ha cambiato anche nome, divenendo Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

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Il minore straniero affidato alla tutela dei servizi sociali del Comune può ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato al compimento della maggiore età anche se risiedi in Italia da meno di tre anni

Pubblicato il: 19/04/2007


Con sentenza depositata il 2 marzo 2007, il Collegio piemontese ha accolto il ricorso di un giovane cittadino marocchino, il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Torino aveva rigettato la sua istanza tesa a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 32 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione e Stranieri).
 
La vicenda prendeva avvio con l’ingresso in Italia del ricorrente ancora in minore età, precisamente a 15 anni: inizialmente ospite dello zio paterno, regolarmente soggiornante in Italia, nel 2003 e nel 2005 frequentava con profitto un corso di formazione professionale ed un tirocinio formativo in azienda.
All’inizio del 2005 la sua tutela veniva deferita dal Giudice Tutelare al Comune di Torino.
A luglio di quello stesso anno presentava l’istanza di conversione, che veniva rigettata nel febbraio del 2006. Per motivare tale rigetto il Questore ricordava il contenuto dell’art. 32 cit., comma 1 bis (“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età… ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale…”) e quindi del conseguenziale comma 1 ter (“L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1 bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni”), entrambi introdotti nel corpus del Testo Unico con legge 189/2002 (“Bossi-Fini”), sicché il ricorrente risultava risiedere regolarmente in Italia, al momento della presentazione dell’istanza, da un anno e due mesi, cioè meno dei tre anni richiesti dal citato comma 1 ter.
 
Il ricorrente, nell’impugnare il provvedimento, evidenziava la mancata applicazione dell’art. 32 cit., comma 1, che disciplina il caso del minore straniero comunque affidato (come doveva essere ritenuto lo stesso ricorrente, in quanto già destinatario di un provvedimento di nomina del tutore rivolto al Comune di Torino, talchè, in applicazione al dictum della sentenza della Corte Costituzionale 198/03, si realizzava nel caso specifico l’equiparazione della disciplina giuridica della tutela a quella dell’affidamento e, quindi, l’applicazione dell’art. 32 cit., comma 1 anche all’ipotesi di tutela) ed esclude la necessità che ricorrano le particolari (e limitative) condizioni di cui ai successivi commi 1 bis e 1 ter.
 
Il Collegio accoglieva, come si è detto in principio, il ricorso, fondato la propria decisione su un puntuale esame della normativa vigente in materia.
Anzitutto, ricordava che l’art. 31 commi 1 e 2, T.U. disponeva che:
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole…
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
Pertanto, in attuazione di tale norma, l’art. 28 del DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del T.U.) aveva poi previsto che “il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia….
 
L’art. 32 cit., invece, regolava la situazione del minore straniero già presente sul territorio nazionale al compimento della maggiore età, individuando le ipotesi in cui potesse conseguire un permesso di soggiorno.
A questo punto, con un’opera ermeneutica particolarmente attenta e stringente, il Collegio giungeva alla conclusione che ai nuovi commi 1 bis e 1 ter, disciplinanti l’ipotesi del minore straniero non accompagnato, non potesse essere applicato il comma 1 dello stesso art. 32 (“1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.”).
In sostanza, l’art. 32 in commento disciplina le seguenti ipotesi:
a) minore cui sia stato applicato l’art. 31 cit., commi 1 e 2;
b) minore comunque affidato, ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83;
c) minore sottoposto a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile (Corte Cost., sent. n. 198/03);
d) minore non accompagnato (art. 1, comma 2, DPCM 535/99).
 
Nel caso di specie, il ricorrente, in quanto già affidato alla tutela del Comune di Torino, rientrava fra i “minori comunque affidati” di cui all’art. 32 cit., comma 1 e, non risultando applicabili i commi 1 bis e 1 ter del medesimo articolo, non vi erano particolari, ulteriori preclusioni alla possibilità di ottenere il chiesto permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

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Il permesso di soggiorno viene meno se non vi è più convivenza coniugale

Pubblicato il: 26/03/2007


La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 767 del 28 febbraio 2005, ha stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocabile se viene a mancare la convivenza fra coniugi a seguito di separazione legale. A tanto si giunge, evidenziando che il permesso di soggiorno rilasciato a straniero coniugato con cittadino italiano è legato non al semplice dato del matrimonio, ma alla convivenza familiare che ne consegue e che normalmente caratterizza lo stato coniugale.
Ciò è tanto più innegabile se si considera che il T.U. D.lgs. 286/98, all’art. 19, lett. c), preclude l’espulsione degli stranieri conviventi con il coniuge cittadino italiano; l’art. 28, nel considerare il diritto all’unità familiare (che comprende in unico insieme sia il permesso per ricongiungimento familiare, sia il permesso per motivi familiari), presuppone una convivenza effettiva dei coniugi (si veda, in proposito, Cass. Civ. 22 maggio 2003, n. 8034).

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Termine per chiedere il permesso di soggiorno.

Pubblicato il: 26/03/2007


Il decorso del termine (otto giorni) per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero, ai sensi degli artt. 5 e 13 del T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998, va calcolato in via continuativa, senza aggiunte e sommatorie con altri periodi trascorsi sul territorio nazionale. Gli otto giorni, inoltre, sono “lavorativi” e non meramente “solari”.
È il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 11323 del 27 maggio 2005, pronunciata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Bisogna ricordare che l’ingresso nel territorio italiano è un episodio specifico e puntuale, cioè individuabile in un momento esatto nel tempo, e da esso occorre calcolare ogni volta il periodo di otto giorni entro i quali è possibile richiedere il permesso di soggiorno. Pertanto, se si entra in Italia ma se ne esce prima che tale periodo sia trascorso, il termine è interrotto e decorre nuovamente dal successivo ingresso, senza che si possano cumulare i precedenti periodi di soggiorno sul territorio.

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Diritto al ricongiungimento familiare anche per l’ex moglie di religione islamica.

Pubblicato il: 26/03/2007


Anche la moglie ripudiata, di religione islamica, ha diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare a sè, se lavora in Italia, dei figli minori che siano a suo carico, benché il diritto islamico l’abbia esclusa dalla loro tutela.
È quanto emerge dalla sentenza n. 12169 del 9 giugno 2005, pronunciata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
La sentenza riguarda una cittadina marocchina, che otteneva bensì il ricongiungimento familiare a sé dei propri figli, ma si vedeva negare il visto d’ingresso in Italia degli stessi, in quanto ripudiata dal primo marito e, di conseguenza, in base al Codice dello stato delle persone vigente in Marocco, c.d. Moudawana (ritenuto applicabile ex art. 36 della legge 31 maggio 1995 n. 218), esclusa dalla rappresentanza legale dei minori, che competeva solo al padre.
Occorre osservare che, in un caso del genere, anzitutto salta all’occhio la disparità di posizione dei genitori rispetto ai figli, in base alla normativa del loro Paese di origine, quindi la contrarietà di quest’ultima all’ordine pubblico internazionale e al principio costituzionale di parità dei coniugi; inoltre, bisogna pur considerare, nel decidere a chi affidare i figli minori, il loro superiore interesse, così come si può evincere dalla lettura dell’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia dalla legge 27 maggio 1991 n. 176).
In realtà, non bisogna trascurare che, talvolta, le diverse tradizioni culturali del mondo islamico rispetto a quelle occidentali giustificano una disciplina del diritto di famiglia differente fra un ordinamento giuridico e l’altro, senza che ciò possa configurare, infine, una contrarietà all’ordine pubblico internazionale.
Mutatis mutandis, però, è anche vero che, se la legge del Paese di origine nega taluni diritti ad un soggetto, ciò non significa che anche l’ordinamento italiano debba fare altrettanto; pertanto, ricorrendo, come nel caso di specie, i requisiti per il ricongiungimento familiare, questo deve essere concesso, anche per permettere ai minori coinvolti nel caso di crescere ed essere educati da quel genitore che, in concreto, si occupa del loro sostentamento e mantenimento.

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Anche lo straniero ha diritto al risarcimento danni da incidente stradale

Pubblicato il: 26/03/2007


Lo straniero può essere risarcito per i danni derivanti da incidente stradale anche se non esiste condizione di reciprocità con il Paese di origine: è quanto emerge dall’interessante sentenza n. 1807/05 del 13 giugno 2005, pronunciata dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania.
Una signora originaria dello Sri Lanka aveva subito lesioni alla propria integrità fisica mentre viaggiava a bordo di una motoretta condotta dal figlio, in pieno centro storico di Catania.
Essendo stata investita da autovettura di cui si perdevano inopinatamente le tracce, ella citava in giudizio per il risarcimento la SAI Assicurazioni, quale impresa che gestiva il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La SAI Assicurazioni osservava che, essendo la signora straniera, occorreva che, giusto il disposto dell’art. 16 Preleggi del codice civile, dimostrasse, ai fini dell’ammissibilità della richiesta risarcitoria nei confronti della stessa impresa assicuratrice, che “lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno e all’istituto dell’assicurazione”.
Si rileva, però, che in un caso del genere non occorre dimostrare l’esistenza di tale condizione:
- la Costituzione, che prevale gerarchicamente e cronologicamente sul codice civile (e quindi sulle Preleggi), riconosce taluni diritti a chiunque, cittadino o straniero, fra cui il diritto alla vita, alla salute e all’integrità fisica: il diritto al risarcimento, in caso di lesione di questi diritti, è solo un aspetto degli stessi, perciò ha uguale copertura costituzionale;
- la condizione di reciprocità può essere chiesta, dunque, solo per i diritti civili che la Costituzione riconosca al cittadino ma non allo straniero.
Peraltro, è d’uopo ricordare che il popolo italiano, pur sempre sovrano della Repubblica, riconosce alcuni diritti a chiunque non per convenienza o per opportunismo, né sotto la condizione sospensiva che essi vengano riconosciuti da altri Stati, ma per propria convinzione profonda, perché crede quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e della propria identità.

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Espulsione collettiva: quando ricorre.

Pubblicato il: 26/03/2007


Non ricorre l’ipotesi di espulsione collettiva se, con distinti provvedimenti, pur contestuali e riportanti la stessa motivazione, si procede ad espellere soggetti della stessa etnia.
È quanto statuito dalla sentenza n. 16571 del 5 agosto 2005, pronunciata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Ponendo mente all’art. 4 par. 4 dell’allegato della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, emerge la preoccupazione di evitare pericoli di “pulizia etnica”, che si realizzerebbero appunto tramite provvedimenti di espulsione collettiva. Coordinando tale previsione all’art. 13 del T.U. D.lgs. 286/98, possiamo dedurre che, nel decretare l’espulsione, il Prefetto deve prendere in esame le ragioni e le difese del singolo soggetto, onde evitare che ragioni di estromissione di un gruppo possano prevalere sulle singole posizioni; inoltre, nel procedere a tanto, l’Autorità di Governo deve valutare se non sussistano ragioni di protezione, umanitarie o di coesione social-familiare, che ostino alla “cacciata dello straniero”.
Pertanto, l’adozione di provvedimenti espulsivi distinti, pur contestuali e riportanti identica motivazione, se le ragioni di ogni soggetto colpito da espulsione sono state esaminate puntualmente e se non sussistono i motivi che impediscono l’espulsione, è pienamente legittima.

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Revocabile il permesso di soggiorno se il contratto di lavoro è solo “di facciata”.

Pubblicato il: 26/03/2007


Con la decisione n. 4550 del 6 settembre 2005, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, affronta il delicato problema dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati in seguito a domande presentate da datori di lavoro “di facciata”.
 
La vicenda prende avvio col rilascio dalla Questura di Caserta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ad un cittadino straniero, in osservanza del D.P.C.M. del 16 ottobre 1998.
Successivamente, il permesso viene revocato, perché il contratto di lavoro, sulla scorta del quale il permesso stesso era stato rilasciato, in realtà non è mai stato posto in esecuzione.
 
Va ricordato che il permesso per motivi di lavoro viene rilasciato in seguito alla presentazione di una domanda, corredata da contratto di lavoro, che a sua volta è efficace sotto la condizione sospensiva della concessione del permesso e sotto la condizione risolutiva di una positiva verifica da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Il permesso, ai sensi dell’art. 5, comma 5, T.U. D.lgs. 286/98, viene revocato quando vengono a mancare i requisiti per l’ingresso e il soggiorno, quindi anche nel caso in cui, a seguito di verifiche, il rapporto di lavoro dedotto in contratto non venga instaurato.

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Incostituzionalità dell’art. 13 comma 13 bis, del Testo Unico sull’immigrazione.

Pubblicato il: 26/03/2007


La sentenza n. 466 del 28 dicembre 2005, pronunciata dalla Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 comma 13 bis, secondo periodo, del T.U. D.lgs. 286/98, nel testo vigente anteriormente alle modifiche normative introdotte con il d.l. n. 241 del 2004, convertito con modifiche nella legge 271 del 2004.
Si riporta il comma 13 bis, dichiarato parzialmente illegittimo:
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale”.
Il quadro sanzionatorio dell’art. 13, commi 13 e 13 bis (che richiama il precedente), anteriormente alle modifiche di cui alla legge 271, era il seguente:
Comma 13 (rientro dello straniero, in violazione di provvedimento prefettizio di espulsione ed in mancanza di apposita autorizzazione ministeriale) à pena dell’arresto da sei mesi ad un anno;
Comma 13 bis, primo periodo (rientro dello straniero, in violazione di divieto giudiziario di reingresso) à pena della reclusione da uno a quattro anni;
Comma 13, secondo periodo (rientro dello straniero, che sia stato denunciato per precedente rientro ed espulso) à pena della reclusione da uno a quattro anni.
Successivamente alle modifiche di cui alla legge 271, intervenute ad ogni modo quando il giudizio di legittimità costituzionale era già pendente, l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma 13 è stata trasformata in ipotesi delittuosa, con previsione della reclusione da uno a quattro anni; l’ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 13 bis è stata elevata nel suo massimo a cinque anni.
Effettivamente, nel disposto normativo si ravvisa una anomalia, in quanto esso prevede, quale elemento costitutivo di un reato, il fatto di essere stato denunciato per un presunto illecito penale, non ancora accertato con sentenza definitiva (in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost.). È fin troppo facile porsi la domanda: e se alla denuncia segue l’assoluzione ? Non sarebbe ingiusto ritenere taluno colpevole di un reato, costituito da un fatto non illecito ?
In secondo luogo, è palese la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., se appena si pensa che:
- non possono essere considerati uguali, rispettivamente, chi rientri in Italia in violazione di un provvedimento giudiziario di convalida dell’espulsione e chi rientri in Italia in violazione di un provvedimento prefettizio e soltanto denunciato per tale violazione ma non ancora condannato;
- è prevista una pena diversa, pur in presenza di una medesima condotta materiale e formale (rientro illegale in seguito ad espulsione prefettizia), a seconda che vi sia stata o meno denuncia per il rientro illegale (presentata da chiunque).
È bene ricordare che la denuncia non può costituire, per sé sola, prova sulla colpevolezza o pericolosità del soggetto indicato come autore del reato; per cui, non possono derivargli conseguenze pregiudizievoli (condanna penale), ma sussiste solo l’obbligo degli organi competenti di verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia accertare se sussistano le condizioni per l’inizio di un procedimento penale.

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L’attività di meretricio non è motivo per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Pubblicato il: 26/03/2007


(TAR Campania, sez. IV, dec. n. 2582/2006)

Con la decisione 2582/2006 la Quarta Sezione del TAR Campania bacchetta la Pubblica Ammini-strazione (nella specie, la Questura della Provincia di Caserta) sui motivi che autorizzano ad emana-re un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel caso concreto, a dire il vero, la Questura incorre in un macroscopico errore, che appare dettato più da un eccesso di zelo che da quella che, altrimenti, sembrerebbe una discriminazione vera e propria.

B.E., giovane donna che esercita regolarmente attività di venditrice ambulante, propone istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, concessole la prima volta nel mese di dicembre del 1998.

Inopinatamente, in violazione degli artt. 4, commi 3 e 5, d.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) e degli artt. 3 e 13 DPR 394/99, la Questura di Caserta nega il rinnovo, sulla base di un precedente decreto di espulsione (di cui però non riesce a dimostrare l’esistenza) e di un deferimento della donna all’Autorità Giudiziaria, per aver fornito false generalità nel corso di una “retata” anti-prostitute.

Il TAR campano osserva che la normativa in materia di immigrazione non contempla fra i motivi ostativi tipici che impediscono il rinnovo del permesso di soggiorno né il deferimento all’A.G. né l’esercizio di attività di meretricio: in realtà, uniche ragioni previste dall’ordinamento in tal senso sono la dimostrazione che il soggetto costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, o che sia stato condannato per taluni reati.

L’attività di meretricio, peraltro, risale ad un momento anteriore al primo rilascio del permesso di soggiorno: su di essa unicamente si basa il diniego, deducendosene un indice di mancata integrazio-ne sociale della donna nel tessuto italiano, senza però evidenziare ulteriori elementi che consentano di esprimere un giudizio attuale di pericolosità sociale, né correlandola con il successivo comporta-mento della stessa, che anzi, visto il rilascio del permesso di soggiorno ed i suoi rinnovi, spinge a ritenere provata la sussistenza di fonti di reddito lecite e la completa integrazione sociale.

In merito alla sussistenza di dette fonti, si osserva in decisione che l’amministrazione “avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni sulla disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento, anziché dedurre illogicamente ed immotivatamente, da episodi non delittuosi e comunque non riferibili con certezza alla ricorrente, l’incapacità di vivere nel nostro Paese e di procurarsi ivi un reddito onestamente”.

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