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La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.) ha valore di prova liberamente apprezzabile
Pubblicato il:
24/10/2010
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e', per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., Sez. Un., 5.5.2006, n. 10311; Cass., 25.5.2007, n. 12257).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 20352
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In caso di sinistro, anche la casalinga che si avvale di collaboratori domestici ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale
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23/09/2010
Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attivita' in conseguenza di lesioni subite e' pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex articolo 1223 cod civ. (richiamato in parte qua dal successivo articolo 2056) e puo' essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perche' comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensita', responsabilita' rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 luglio 2010, n. 16896
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Ai danni provocati da un'auto in sosta si applica l'art. 2054 c.c.
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13/09/2010
La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 c.c. e della Legge n. 990 del 1969, articolo 1 (ed ora del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore)"
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 luglio 2010, n. 16895
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In materia di sinistri stradali è esclusa la responsabilità penale solo se l'automobilista prova che la sua condotta è immune da qualsiasi addebito
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28/07/2010
La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti. Del resto, l'utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo, potrebbe andare esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento. Nella specie, secondo la Corte correttamente era stata ravvisata la colpa nell'eziologia dell'incidente a carico di un automobilista che, procedendo ad andatura elevata ed eccessiva rispetto al contesto della vicenda, perdendo il controllo del proprio autoveicolo, aveva «falciato», provocandone la morte, alcuni utenti della strada che, su un tratto autostradale, poco prima dell'ingresso in una galleria, stavano segnalando la presenza, all'interno della galleria, di un veicolo ivi fermatosi a seguito di incidente.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 25 maggio 2010, n. 19630
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In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato
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27/07/2010
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 maggio 2010, n. 12699
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In tema di risarcimento del danno il danno micropermanente non incide sulla capacità del danneggiato di produrre reddito
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13/07/2010
In tema di risarcimento del danno, i postumi d'invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) - in quanto non superiori al 10 per cento - non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico, salva la prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale, il quale, però, non può essere allegato con argomentazioni apodittiche ed astratte e, come tali, inammissibili.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 1 giugno 2010, n. 13431
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Nel quantificare il danno da morte deve essere risarcito anche l'agonia patita dalla vittima
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17/05/2010
In tema di c.d. danno tanatologico, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, si deve tenere conto "anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine";........si' da evitare "....il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimita' che nega.... il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita" (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 aprile 2010, n. 8360
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In tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale derivante da perdita di capacità lavorativa le dichiaraioni dei redditi possono avere fede privilegiata
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05/05/2010
In tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale - nel caso in cui il danneggiato sia percettore di reddito di lavoro (Cass. n. 10269/94) e sempre che dal sinistro sia derivata una invalidita' permanente che abbia cagionato un danno correlato al mancato guadagno futuro conseguente ad una riduzione della capacita' lavorativa - le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della Legge 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 4 quando ricorrano due condizioni:
1) oggetto del giudizio sia l'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile, Legge n. 990 del 1969, ex articolo 18;
2) il danno che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invalidita' permanente" (Cass. n. 11007/2003).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2010, n. 7631
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La responsabilita' aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente
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12/02/2010
La responsabilita' aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attivita' in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attivita', e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni".
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 gennaio 2010, n. 80
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Nel caso di un sinistro in cui siano morti un motociclista ed un pedone, al di là della responsabilità, il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento dei danni è sempre di due anni
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31/01/2010
La prescrizione biennale prevista dall'articolo 2947 c.c., comma 2, contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo ne' alla situazione giuridica nella quale puo' trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, ne' alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo (Cass. 16 aprile 1993 n. 4535; nello stesso senso anche Cass. 24 aprile 2008 n. 10680). Ne consegue che nel caso di un sinistro in cui siano morti un motociclista ed un pedone, al di là della responsabilità, il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento dei danni è sempre di due anni (articolo 2947 c.c., comma 2).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22291
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Risponde di omicidio colposo l'automobilista che scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada non si sia fermato
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31/01/2010
Il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'obbligo imposto dall'articolo 141, comma 4°, del codice della strada, dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati, per loro natura, a movimenti inconsulti e improvvisi.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 20 ottobre 2009, n. 40587
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In alcun modo può essere riconosciuto un concorso di colpa al pedone investito mentre attraversava sulle strisce pedonali a testa bassa
Pubblicato il:
20/12/2009
Il conducente del veicolo ha il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l'attraversamento del pedone sulle strisce pedonali e di adeguare la velocita' al contesto dei luoghi ed all'area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce. Grava altresì sul che sul conducente l'obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare, che, soprattutto, nessun dovere ha il pedone (che ben puo' essere anche un vecchio o un bambino) di valutare l'intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l'eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo.
Ne consegue che in alcun modo può essere riconosciuto un concorso di colpa al pedone investito mentre attraversava sulle strisce pedonali a testa bassa.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 settembre 2009, n. 20949
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Il pedone che attraversa di notte una strada a scorrimento veloce concorre nella determinazione del sinistro
Pubblicato il:
08/12/2009
Il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficolta' e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le causa imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilita', ai sensi degli articoli 2054 e 1227 cod. civ., in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell'investimento.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 novembre 2009, n. 24689
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L'agenzia di viaggi risponde dei danni subiti dal turista nel corso di una escursione
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04/12/2009
L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), e' tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilita' sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
Per tale ragione, l'agenzia di viaggi risponde dei danni subiti dal turista nel corso di una escursione.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24044
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E' responsabile ex art. 2051 c.c. l'ente proprietario della strada sulla quale si sia verificato un sinistro a causa della presenza di neve.
Pubblicato il:
04/12/2009
In tema di responsabilità della P.A., "la recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato il precedente indirizzo, secondo il quale l'articolo 2051 c.c., e' applicabile per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne e' possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti" (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si è dunque affermato "il diverso principio secondo il quale la responsabilita' da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'e' precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si e' verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che e' comunque configurabile la responsabilita' dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario non puo' far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c., quale scriminante della responsabilita' del custode".
In forza di detto principio deve ritenersi responsabile ex art. 2051 c.c. l'ente proprietario della strada sulla quale si sia verificato un sinistro a causa della presenza di neve.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 novembre 2009, n. 24529
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La responsabilità dell'UCI per i sinistri cagionati da autoveicolo straniero coperto da assicurazione è limitata ai minimi di polizza stabiliti dalla carte verde
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14/11/2009
In tema di sinistro causato da autoveicolo straniero coperto da assicurazione, ove il danneggiato evochi in giudizio l'Uci per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, la responsabilità di detto ente è limitata ai minimi di polizza stabiliti dalla carte verde e non copre i maggiori danni occorsi alla vittima dell'incidente, a meno che non vi sia la prova - da fornirsi a opera dell'attore - che la polizza assicurativa straniera, stipulata per la responsabilità civile, copra i danni ultramassimale rispetto a quelli contemplati dalla carta verde, ma, in tal caso, di essi risponde la società di assicurazione del responsabile del sinistro, che deve essere convenuta in giudizio quale litisconsorte processuale. Ciò, in quanto l'Uci ha natura giuridica di garante legale.
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Vi è concorso di colpa dell'automobilista nello scontro con l'auto dei vigili del fuoco anche se è passato con il verde
Pubblicato il:
12/11/2009
In tema di circolazione stradale, da un lato il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorche' segnalante a suo favore "luce verde", non e' esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio; dall'altro durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, e' rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi decidere, in considerazione dell'ora, del traffico, della visibilita' e di tutte le circostanze concrete, se e quando azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico d'allarme (sirena: Cass. 585/1996). E poiche' nel caso di scontro di veicoli, l'entita' della prova liberatoria che uno dei conducenti deve fornire per vincere la presunzione di pari concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054 c.c., comma 2, deve essere determinata non in astratto, ma in rapporto alla concreta situazione della circolazione, il conducente di un'auto scontratasi con un'autoambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione e' tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente - oltre l'adeguatezza della velocita' da lui mantenuta di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non soltanto all'avvistamento del veicolo in servizio pubblico, vigente ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2009, n. 21907)
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L'assicurazione è tenuta a risarcire il terzo tarsportato sul motorino a meno che non lo escluda il contratto
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12/11/2009
La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero la validità o l'efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente di guida, violi le prescrizioni di essa o del codice della strada, come allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 27 maggio 2009, n. 12270).
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Il contrassegno rilasciato ai portatori di handicap non consente di sostare alle fermate degli autobus
Pubblicato il:
03/11/2009
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503, articolo 11, comma 1, "Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'articolo 12, viene consentita, dalle autorita' competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta". Detta norma non si riferisce ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quello - rilevante nella specie - di cui all'articolo 158 C.d.S., comma 2, lettera d), ossia alla sosta nelle fermate dei bus. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 24 aprile 2009, n. 9822)
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Non esiste alcuna norma che consenta al disabile di parcheggiare gratuitamente nella zona blu
Pubblicato il:
27/10/2009
Non esiste alcuna norma che consenta all'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'articolo 12, cit., di parcheggiare gratuitamente in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilita' di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11, comma 5, cit.. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 ottobre 2009, n. 21271)
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