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Se non ha capacità economica viene meno anche la possibilità di punire penalmente il genitore che non contribuisce finanziariamente al mantenimento del figlio minorenne

Pubblicato il: 27/07/2011


Se non ha capacità economica viene meno anche la possibilità di punire penalmente il genitore che non contribuisce finanziariamente al mantenimento del figlio minorenne. L'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell'obbligato, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini di sanzionare penalmente l'inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all'indisponibilità, persistente, oggettiva, ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita. Ragion per cui, essendo stata accertata - nella sede di merito - una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato, ne consegue che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli con la formula, perché il fatto non sussiste. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 11 luglio 2011, n. 27051

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E' penalmente responsabile il soggetto che, pur non avendo effettuato personalmente l'assunzione di immigrati irregolari, se ne avvale alle proprie dipendenze

Pubblicato il: 18/07/2011


E' penalmente responsabile il soggetto che, pur non avendo effettuato personalmente l'assunzione di immigrati irregolari, se ne avvale alle proprie dipendenze. Ai sensi di legge risponde infatti del reato in esame non soltanto chi assume il lavoratore straniero che si trovi nelle condizioni indicate dalla fattispecie incriminatrice, bensi' anche chi, pur non avendo provveduto direttamente ad essa (assunzione), se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze, eppertanto occupando piu' o meno stabilmente, l'assunto. Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 27 giugno 2011, n. 25615

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Se il rappresentante legale di un'azienda è solo un prestanome, chi risponde penalmente della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi è l'amministratore di fatto

Pubblicato il: 11/07/2011


Il principio dell'equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto e' stato recentemente recepito dal legislatore in occasione della riforma del diritto societario. Dispone l'articolo 2639 c.c. introdotto con il Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che per i reati societari previsti dal titolo quindicesimo del libro quinto del codice civile al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge e' equiparato chi esercita in materia continuativa i poteri previsti dalle legge. La norma, ancorche' riferita esplicitamente ai reati societari previsti dal codice civile, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa e' applicabile anche ai fatti pregressi (sull'applicabilita' ai fatti pregressi cfr. in motivazione Cass. n. 7203 del 2008). Tale principio incide non solo sulla configurabilita' del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato e' proprio l'amministratore di fatto salva la partecipazione di estranei all'amministrazione secondo le regole del concorso di persone nel reato. Sulla base della considerazioni dianzi svolte appare palese che la tesi del ricorrente, secondo il quale l'amministratore di fatto non potrebbe rispondere del reato in questione ne' come autore diretto ne' come concorrente, e' palesemente infondata perche' in contrasto con orientamenti consolidati della dottrina e della giurisprudenza e con lo stesso dettato normativo. Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 10 giugno 2011, n. 23425

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Se Ii parapetto è troppo basso e il portiere muore cadendo dalle scale,la responsabilità è dell'amministratore di condominio che ha violato le norme antinfortunistiche

Pubblicato il: 11/07/2011


Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilita' e di legalita' quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui e' prestata l'opera (Sez. Un., n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 - Rv. 212577). Tanto meno la causa esimente e' invocabile, se la si pone alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si e' verificato non perche' si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perche' vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata; chi e' responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilita' tale da rendersi interprete, in via di prevedibilita', del comportamento altrui, cosi' come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimita': "In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumita' personale dei suoi dipendenti, e' tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non puo' invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilita' altrui" (in termini, Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008 Ud. - dep. 05/06/2008 - Rv. 240161). Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 1 giugno 2011, n. 22239

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In tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto,

Pubblicato il: 07/07/2011


In tema di appalto, e' di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed csventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalita' ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 maggio 2011, n. 11757

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Va riconosciuta la responsabilità per colpa in vigilando ed in eligendo del proprietario di un locale, per non aver impedito i comportamenti negligenti ed imprudenti di taluni avventori

Pubblicato il: 05/07/2011


Va riconosciuta la responsabilità per colpa in vigilando ed in eligendo del proprietario di un locale, per non aver impedito i comportamenti negligenti ed imprudenti di taluni avventori. In tal modo, non si era determinata l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta colposamente omissiva dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi. (Nel caso di specie, l'incidente era occorso mentre numerosi clienti ballavano sui tavoli e taluni si sospendevano alle travi del soffitto. Ragion per cui, è chiara la responsabilità del gestore per difetto di adeguata manutenzione degli accessori ornamentali (pannelli) infissi sul soffitto, rientrando entro evidenti margini di normale prevedibilità (ed evitabilità) l'ipotizzabile distacco dal soffitto, di detti accessori, ove impropriamente ma fortemente sollecitati da un movimento di trazione verso il basso dovuto al peso dei prestanti e robusti avventori del locale di mt. 1,80 di altezza. Dal momento che era consentito salire e ballare sui tavoli, che risultavano improvvidamente a questo destinati, il gestore doveva sincerarsi anche della tenuta delle travi del soffitto, visto che nella concitazione e nell'eccitazione collettiva che notoriamente contraddistingue, in siffatte occasioni, i giovani avventori di siffatti locali da ballo era anche prevedibile che vi si appendessero). Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 16 giugno 2011, n. 24109

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Costituisce reato picchiare l'avversario in una partita e non assume alcuna rilevanza il fatto che il pugno sia stato sferrato quando il gioco era fermo

Pubblicato il: 29/06/2011


Non è applicabile la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio dell'attività sportiva, ogniqualvolta sia ravvisabile nell'agente la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'incolumità dell'avversario, per finalità estranee alla competizione; e ciò a prescindere dal fatto che, al momento del fatto, il gioco fosse fermo oppure da considerarsi attivo secondo le regole della disciplina sportiva. (Fattispecie in cui si è ritenuta inapplicabile l'esimente rispetto al reato di lesioni volontarie che, durante un incontro di pallacanestro, l'imputato aveva commesso colpendo deliberatamente con un pugno l'avversario, tra l'altro dopo che l'arbitro aveva fermato l'azione per un fallo di gioco). Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 14 marzo 2011, n. 10138

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È responsabile di omicidio colposo il direttore di un hotel che non predispone o rispetta un piano di emergenza in caso di incendio

Pubblicato il: 16/06/2011


È responsabile di omicidio colposo il direttore di un hotel che non predispone o rispetta un piano di emergenza in caso di incendio e che omette di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza - prima tra tutte quella che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l'emergenza -, anche laddove l'incendio che ha causato il decesso di alcuni ospiti sia causato dal comportamento di altri ospiti. Di dette omissioni è responsabile anche il legale rappresentante della società proprietaria della struttura, che, in virtù della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, doveva vigilare sul rispetto delle regole. Solo la colpevolezza dell'amministratore di fatto non può essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l'incidente, in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell'hotel prima dell'incendio. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 6 giugno 2011, n. 22334

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La consegna ad un giornalista di alcuni files precedentemente sequestrati, ove non vi sia stata alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero non configura il reato di cui all'art. 379 bis c.p.p.

Pubblicato il: 05/06/2011


La consegna ad un giornalista di alcuni files precedentemente sequestrati, ove non vi sia stata alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero al momento della restituzione dei beni in sequestro, la consegna dei files non può configurare il reato previsto dall'art. 379-bis c.p.. Di nessun rilievo sono le considerazioni della parte ricorrente che i files, prima della restituzione, erano stati duplicati su supporti informatici dalla polizia giudiziaria e che su essi erano in corso verifiche investigative. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 20 maggio 2011, n. 20105

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Alla diffamazione televisiva non è applicabile, in via analogica, la pena pecuniaria privata prevista per il reato commesso a mezzo stampa

Pubblicato il: 29/05/2011


La Legge 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 12, nel prevedere una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non e' suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati; conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della Legge 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non e' applicabile a questi ultimi (Cass. 6490/10). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 maggio 2011, n. 10214

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Grava sul gestore l'onere di controllare le emissioni sonore

Pubblicato il: 19/05/2011


E' pacifico l'obbligo per il gestore di un bar pizzeria, sita in zona centrale ed abitata, di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori, specie in ora notturna dedicata al riposo dalla massima parte dei cittadini. A nulla vale poi la possibile incidenza di altre fonti rumorose. La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la sentenza del tribunale che riteneva provato che il titolare e gestore di un bar-pizzeria sita in zona centrale ed abitata, avesse disturbato la quiete delle persone dimoranti nei pressi, diffondendo musica ad alto volume fino a notte fonda e non impedendo lo schiamazzo degli avventori. Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 5 aprile 2011, n. 13599

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E' legittimo il sequestro preventivo di un articolo diffamatorio, pubblicato su internet, che va oltre la critica, pur aspra, ma lecita

Pubblicato il: 10/05/2011


Nessun ostacolo può sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero. Il sequestro preventivo, a sua volta, allorché cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale. Occorre quindi che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 7155

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La prescrizione dell'azione civile volta al risarcimento dei danni connessi alla divulgazione di un articolo di stampa a contenuto astrattamente diffamatorio comincia a decorrere da quando l'interessato è posto nella condizione di esercitare l'azione de qua, ovvero da quando avverte la potenziale levisività della notizia

Pubblicato il: 09/05/2011


La prescrizione dell'azione civile volta al risarcimento dei danni connessi alla divulgazione di un articolo di stampa a contenuto astrattamente diffamatorio comincia a decorrere da quando l'interessato è posto nella condizione di esercitare l'azione de qua, ovvero da quando avverte la potenziale levisività della notizia. Tale momento non può essere fatto coincidere, in riferimento, in particolare, al caso specifico, al momento di assoluzione del danneggiato dal procedimento penale intentato a suo carico a causa del contenuto dell'articolo di stampa, atteso che la valutazione della portata offensiva dell'articolo risulta immediatamente percepibile in capo al soggetto protagonista dello stesso, ovviamente in grado di apprezzare la continenza dei fatti narrati, tanto in senso sostanziale - quale verità almeno soggettiva dei fatti - che formale - quale esposizione misurata degli stessi - ed in grado di percepire, altresì, la sussistenza di una possibile lesione alla propria integrità morale. Dal momento della pubblicazione dell'articolo, pertanto, il presunto danneggiato è in grado di esercitare l'azione risarcitoria e, quindi, deve ritenersi che la prescrizione del relativo diritto decorra, appunto, dalla pubblicazione stessa indipendentemente dalle ulteriori eventuali ripercussioni che si siano prodotte sulla vita del protagonista. Corte d'Appello Firenze Sezione 2 Civile, Sentenza del 11 febbraio 2011, n. 223

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Non integra il reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale la diffusione su internet dei nomi e dei relativi conti svizzeri di cittadini italiani potenziali evasori fiscali

Pubblicato il: 02/05/2011


Non integra il reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale la diffusione su internet dei nomi e dei relativi conti svizzeri di cittadini italiani potenziali evasori fiscali. Infatti, se i documenti acquisiti al procedimento hanno una origine extraprocessuale, e non sono dunque frutto di indagini compiute dal Pm o dalla polizia, allora non sono neppure coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. la cui violazione possa costituire il reato di cui all'art. 684 c.p.. Altra questione è quella dell'eventuale danno alla reputazione delle persone coinvolte che potrebbe trovare rifugio in altre disposizioni di legge, quali - se del caso - il reato di diffamazione. Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 4 aprile 2011, n. 13494

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E' furto in appartamento rubare nello studio professionale

Pubblicato il: 30/04/2011


La giurisprudenza considera luogo destinato in parte a privata dimora i luoghi ove si compiono attivita' lavorative (Cass., Sez. 4, 16 aprile - 19 maggio 2008, n. 20022, CED 239980) e, quindi, anche gli studi professionali, come nel caso di specie, la farmacia durante l'orario di apertura (Cass., Sez. 4, 25 giugno - 25 settembre 2009, n. 37908, CED 244980), la sagrestia (Cass., Sez. 4, 30 settembre - 28 ottobre 2008, n. 40245, CED 241331). Per tale ragione deve ritenersi integrata la fattispecie del furto in appartameno, nel caso in cui il fatto si sia consumato in uno studio professionale. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 14 marzo 2011, n. 10187

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Omicidio colposo a carico del medico che opera un paziente in fase terminale, anche se l'intervento avviene con il consenso del malato

Pubblicato il: 30/04/2011


Omicidio colposo a carico del medico che opera un paziente in fase terminale, anche se l'intervento avviene con il consenso del malato, in quanto il comportamento suddetto non rispetta il codice deontologico ed il principio che impone di agire secondo scienza e coscienza. Dovere del medico è infatti quello di astenersi dal sottoporre i pazienti ad interventi chirurgici da cui non ci si può aspettare alcun beneficio per la salute, né un miglioramento delle condizioni di vita. Il trattamento invasivo su un malato terminale è vietato dal codice deontologico, che invita il medico a fare un passo indietro davanti alla prospettiva di un inutile accanimento diagnostico e terapeutico. (Fattispecie di paziente affetto da tumore al pancreas con metastasi diffuse cui era stata prospettata un'aspettativa di vita di sei mesi. Il paziente aveva dato il suo consenso all'intervento, ormai disposto a tutto per ribaltare anche soltanto di qualche mese una diagnosi tanto severa, ma tale risultato non poteva arrivare dall'intervento tentato: il paziente era morto durante l'intervento a causa di un'emorragia e nel tentativo di rianimarlo gli erano state fratturate lo sterno e due costole). (Fonte: Lex24) Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 aprile 2011, n. 13746

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Anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata integra il reato di vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione

Pubblicato il: 19/04/2011


Integra il reato di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5 lettera b) vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione "anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione e' riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalita' estrinseche con cui si realizza. Nella specie, la modalita' di conservazione inappropriata era consistita nel congelamento "ordinario" di un quantitativo di carne (modalita' ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l'unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, e' il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 25 marzo 2011, n. 11996

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L'automobilista che passando con il semaforo rosso provoca la morte di un uomo è punibile per omicidio volontario e non colposo

Pubblicato il: 13/04/2011


In tema di sinistri stradali, in presenza di condotte particolarmente spericolate, va considerato il reato di omicidio volontario invece del meno grave omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. Nella fattispecie, l'imputato, alla guida di un furgone rubato del peso di circa 2 tonnellate, nel tentativo di sfuggire ai poliziotti, aveva tagliato diversi incroci, malgrado il semaforo rosso, ad una velocità che variava dai 100 ai 160 km orari, ed aveva travolto un veicolo con a bordo tre ragazzi, uccidendone uno e ferendo gli altri due. In più, sull'asfalto nel punto in cui è avvenuto l'incidente non c'era alcun segno di frenata né tentativo di deviazione, il che è sufficiente per concludere che la persona alla guida, che non aveva assunto né stupefacenti né alcolici, fosse consapevole dell'altissima probabilità di provocare un incidente mortale (Fonte Lex 24). Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 15 marzo 2011, n. 10411

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Commercializzare apparecchiature o programmi per eludere meccanismi di protezione di software originali delle piattaforme informatiche dei videogiochi, giustifica il sequestro probatorio di tali strumenti

Pubblicato il: 06/04/2011


Rientrano nella fattispecie penale prevista dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. f bis tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile delusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d'autore, non richiedendo la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati. Pertanto commercializzare apparecchiature o programmi per eludere meccanismi di protezione di software originali delle piattaforme informatiche dei videogiochi, giustifica il sequestro probatorio di tali strumenti. Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 4 marzo 2011, n. 8791

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Il reato di stalking è configurabile anche nell'ipotesi in cui la violenza sia rivolta alle cose e non alle persone

Pubblicato il: 31/03/2011


In tema di stalking, va sanzionata la violenza crescente dell'ex compagno contro le cose della ex-compagna, anche se gli atti non sono direttamente rivolti a mettere a rischio l'incolumità fisica della donna e a procurarle uno stato patologico di ansia, in quanto le manifestazioni di aggressività sono tali da metterne ugualmente a repentaglio l'equilibrio emotivo. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazioen che con la sentenza del 7 marzo 2011, n. 8832 ha rigettato il ricorso di un uomo che perseguitava la sua ex fidanzata con atti persecutori indirizzati contro la sua automobile, pur senza arrecare danno alla incolumità fisica della stessa. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 7 marzo 2011, n. 8832

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