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È legittima la revoca delle donazioni di beni all'ex coniuge adultero

Pubblicato il: 22/11/2011


È legittima la revoca delle donazioni di beni all'ex coniuge quando nel complessivo comportamento di quest'ultimo si ravvisino una mancanza di solidarietà e riconoscenza ed un malanimo verso l'ex in difficoltà - pure così generoso - tali da assurge ad ingiuria grave. Nel caso di specie, l'ex moglie del ricorrente - molto più giovane di lui - aveva portato avanti negli anni una relazione adulterina, anche dunque dopo essersi sposata ed aver ricevuto abbondanti regali, fino ad abbandonare il marito per l'amante - con il quale aveva anche avuto un figlio -, in un momento in cui egli risultava bisognoso di assistenza. (Fonte: Lex 24) Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 novembre 2011, n. 22936

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I soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato

Pubblicato il: 21/11/2011


I soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato. Va ricordato che la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo indennizzo, qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come nel caso della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie. A questa fattispecie è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società. E può determinare anche il diritto a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità. Tuttavia, ferma restando la discrezionalità del Legislatore, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo di garanzia. Per queste ragioni va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, cc. 13 e 14, del D.L. 31/5/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 30/7/2010, n. 122. Corte Costituzionale, Sentenza 9 novembre 2011, n. 293

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La lavoratrice madre non può essere licenziata per essere rientrata qualche giorno dopo il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternita

Pubblicato il: 21/11/2011


Il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto, e' nullo ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 5, e alla nullita' consegue, secondo le regole generali la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni (Cass., sentenze n. 610 del 2000, n. 2244 del 2006, n. 24349 del 2010; Corte cost., sentenza n. 61 del 1991). La S.C. ha così ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente ritenuto non configurabile la colpa grave della lavoratrice poiche', per quanto indicato dalla stessa difesa della ditta resistente in primo grado, la ragione del licenziamento intimato con lettera datata 16 gennaio 2004 sta nell'assenza ingiustificata della lavoratrice, non rientrata al lavoro al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternita', esauritosi il 13 gennaio 2004. Il giudice di secondo grado ha, quindi, affermato che un' assenza ingiustificata di tale durata era inidonea ad integrare l'ipotesi di colpa grave. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 19912

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Un immobile pervenuto alla moglie in eredita' non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno di divorzio, considerata la condizione degradata dell'immobile stesso

Pubblicato il: 21/11/2011


Un immobile pervenuto alla moglie in eredita' non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno di divorzio, considerata la condizione degradata dell'immobile stesso. Secondo la S.C. è esente da vizi il ragionamento della Corte di merito che ha escluso un accertamento di polizia tributaria sui rediti della moglie, non avendo fornito il marito prova alcuna di un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, miglioramento da lui indicato in modo del tutto apodittico e generico. Esclude altresi' che l'aumento reddituale da lavoro della moglie abbia alterato l'equilibrio tra i redditi delle parti; irrilevanti considera il giudice a quo i contributi alla madre da parte dei figli maschi, che convivono concessa e contribuiscono alle spese del menage famigliare, costituendo tali contributi una sorta di rimborso spese. Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 5 ottobre 2011, n. 20408

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È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone

Pubblicato il: 19/11/2011


È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone. La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale gli sposi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro. Ne consegue che il loro diritto è unico e se la quota è maggiore delle altre hanno diritto all'assegnazione dell'intero immobile. Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 25 ottobre 2011, n. 22082

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In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal titolare, ne risponde sia la banca girataria che quella trattaria.

Pubblicato il: 19/11/2011


Ove prevede la responsabilita' di "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso", il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca girataria, analogamente all'articolo 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilita' del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti, la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarita' (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attivita' bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticita' delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattarla, perche', quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilita' di rilevarne l'alterazione. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22336

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I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali

Pubblicato il: 19/11/2011


I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui titolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti rappresentano un insieme, sia in virtù del principio generale previsto dall'art. 1294 c.c., alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2011, n. 21907

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Nella nomina dell'amministratore di sostegno spetta al giudice valutare l'opportunità di adottare la misura di protezione

Pubblicato il: 19/11/2011


L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, articolo 3 - ha la finalita' di offrire a chi si trovi nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacita' di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacita' di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformita' di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attivita' che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravita' e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonche' tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22332

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E' legittima l'installazione di pensiline realizzate con materiale elegante e in armonia con le caratteristiche strutturali del fabbricato

Pubblicato il: 19/11/2011


Qualora - attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione - il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1102 cod. civ. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprieta' contigue e che trovano applicazione nel condominio, sempreche' la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprieta' coesistono in unico edificio. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 ottobre 2011, n. 22092

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Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo

Pubblicato il: 15/11/2011


Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo. Non ricorrendo alcuna ipotesi di conferimento di denaro ab externo, il mero inadempimento ad opera del datore di lavoro dell'obbligazione di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all'art. 646 del c.p.. Non potrà dunque ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo. Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza del 20 ottobre 2011, n. 37954

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Sul risarcimento del danno morale in materia di espropriazione per pubblica utilità

Pubblicato il: 15/11/2011


In materia di espropriazione per pubblica utilità ed al fine di ottenere una diversa misura del risarcimento del danno, non assume alcun rilievo la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa, sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al Giudice ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera), che alla decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi in entrambi i casi di un illecito permanente. In tal senso, invero, l'unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda la individuazione del dies a quo di commissione dell'illecito, posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno, rilevante al fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno. Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 2 novembre 2011, n. 5844

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E' nullo il trasferimento di un bene se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo

Pubblicato il: 15/11/2011


Il divieto del patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, ancorchè di per se astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il concreto risultato, vietato dall'ordinamento, di assoggettare il debitore all'illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito. E', pertanto, nulla la vendita con patto di riscatto di un immmobile, benchè sia previsto il trasferimento del bene, se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene costituisca una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda dell'adempimento o meno dell'obbligazione di restituire la somma ricevuta da parte del debitore. La predetta vendita, insiste la Corte, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all'intero contratto, la sanzione di cui all'art. 1344 c.c. Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 12 ottobre 2011, n. 20965

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Il rimborso delle spese sostenute dal condomino è ammissibile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza

Pubblicato il: 08/11/2011


La diversa disciplina dettata dagli articoli 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e piu' stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione" che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilita' finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilita' strumentali al godimento dei beni individuali, sicche' la legge regolamenta con maggior rigore la possibilita' che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorieta' tra i beni comuni e le proprieta' individuali, poiche' tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioe' di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e' rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'articolo 1134 cod. civ." (Cass., S.U., n. 2046 del 2006). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 12 ottobre 2011, n. 21015

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Ha diritto alla garanzia per evizione dal compratore colui che in buona fede acquista il vando di proprietà condominiale anche in assenza di colpa del venditore

Pubblicato il: 08/11/2011


La garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non e' esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi (cfr. Cass. 26-3-80 n. 2005; Cass. 6-11-86 n, 6491; Cass. 24-4-93 n. 4853). Infatti, la S.C. ha gia' avuto modo di affermare che gli effetti della garanzia per evizione (garanzia che sanziona l'inadempimento da parte del venditore all'obbligazione di cui all'articolo 1476 c.c., n. 2) conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato (indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore e dalla conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione), in quanto fatto comportante l'alterazione dell'equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessita' di porvi rimedio col ripristino della situazione economica dei compratore quale era prima dell'acquisto. Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2011, n. 20877

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L'Anas è responsabile della caduta del motociclista determinata dalla presenza di fango e detriti sulla strada

Pubblicato il: 08/11/2011


Se alla base dell'incidente stradale vi sono fango, sterpaglie e sabbia dovuti alla pioggia, l'Anas non può invocare a sua discolpa l'impossibilità di esercitare un controllo continuo sulla rete viaria per via della sua estensione e delle modalità di uso. La responsabilità dell'ente dipende dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale: il custode deve infatti ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada e a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego, essendo la pioggia un fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 ottobre 2011, n. 21508

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La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilita' legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni

Pubblicato il: 07/11/2011


La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilita', incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilita' e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilita' del bene (Cfr. Cass. n. 2729/2002; n. 1701/2009). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 29 agosto 2011, n. 17707

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Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione

Pubblicato il: 07/11/2011


Il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzieta' del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attivita' di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato. Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento: - non e' posto in essere da un soggetto in posizione di terzieta' e non ha autonoma rilevanza, ma e' invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 3, 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio); - pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. 3, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti); - costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignita' personale della prostituta (Cass., sez. 3, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 7 ottobre 2011, n. 36392

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L'affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione

Pubblicato il: 07/11/2011


Non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 619 del c.p.c., l'affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa. Locazione e comodato non sono infatti titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo. Per tali contratti la tutela è allora meramente obbligatoria e può essere invocata esclusivamente nei confronti del dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione, la soppressione delle possibilità di godimento del bene oggetto dell'obbligazione pattiziamente assunta. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17876

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Deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della societa' oggetto dell'accertamento fiscale

Pubblicato il: 07/11/2011


La' dove il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, comma 6, (richiamato, per le imposte sui redditi, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 33) prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto da contribuente o da chi lo rappresenta', indica semplicemente la persona addetta all'azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa. Ne consegue che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della societa' oggetto dell'accertamento fiscale. Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 23 settembre 2011, n. 19505

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Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimoni

Pubblicato il: 07/11/2011


Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimoni, purché tale divergenza fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge o sia da questo conosciuta o comunque conoscibile con l'ordinaria diligenza. (Rientra in quest'ultima categoria il caso di specie, in cui il marito non avrebbe mai tenuto fede alla indissolubilità del vincolo, e la moglie si è dichiarata del tutto all'oscuro dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del futuro coniuge). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 agosto 2011, n. 17465

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