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Violati i principi di uguaglianza tra i contribuenti europei

Pubblicato il: 19/09/2008


La Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva Iva e l'obbligo di leale cooperazione rinunciando, con il condono 1998-2001, all'accertamento delle operazioni imponibili relative all'imposta sul valore aggiunto. E' quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 17.7.2008.

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Ai fini della determinazione della base imponible ICI basta l'astratta edificabilità dell'area

Pubblicato il: 12/09/2008


In materia di espropriazione per pubblica utilita' (la quale fornisce valide soluzioni al fine di determinare se un'area sia fabbricabile o meno ai fini dell'ICI ove permangano dei dubbi) - nel sistema introdotto dalla Legge n. 359 del 1992, articolo 5 bis caratterizzato dalla rigida dicotomia tra "aree edificabili" ed "aree agricole" - il riconoscimento della edificabilita' (che non si identifica ne' si esaurisce in quella di edilizia abitativa) postula l'indagine circa la destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area, la vocazione edificatoria del suolo potendo essere ricavata anche dalla realizzabilita' degli interventi di natura pubblica a mezzo iniziativa privata (direttamente come previsto dal NTA od a seguito accordi di natura complessa come di fatto poi avvenuto con l'"accordo di programma") o promiscua pubblico-privata, solo ove risultino precluse tutte quelle forme di trasformazione riconducibili alla nozione tecnica di edificazione potendo parlarsi di inedificabilita'. (Cass. 19161/04).
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 17 luglio 2008, n. 19619)

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L'evasione dell'Irap all'estero non legittima il mandato di arresto europeo

Pubblicato il: 21/07/2008


Dal MAE e dalla documentazione allegata si ricava una evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto assimilabili a corrispondenti obblighi tributari previsti dall'ordinamento italiano (IEPEF, IVA). Stante il disposto dell'art. 5 del d. lsl. 10 marzo 2000 n. 74, in tema di omessa dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, appare dunque rispettato il requisito della punibilità nel nostro ordinamento con la reclusione pari o superiore a tre anni, non rilevando che in passato, sotto il regime del d.l. n. 429 del 1982, conv. nella l. n. 516 del 1982, analoghe violazione fossero punite nell'ordinamento italiano a titolo di contravvenzione, non dovendo l'autorità giudiziaria italiana investita di un MAE occuparsi della applicazione di pene ma solo della compatibilità, nei limiti previsti della legge, delle previsioni penali contenute nell’ordinamento dello Stato membro con quelle interne.
Invece, la contestazione dell'omesso pagamento dell'imposta comunale sull'attività di impresa non trova riscontro in una analoga fattispecie criminosa dell'ordinamento italiano. Anche ammettendo che tale imposta possa corrispondere alla imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall'ordinamento tributario italiano, per le varie condotte relative al mancato pagamento di essa non sono contemplate ipotesi di reato ma solo violazioni amministrative.(Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 9 luglio 2008, n. 28139)

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In presenza di opere eseguite all'immobile adibito a studio professionale, le spese relative possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute se trattasi di piccole manutenzioni

Pubblicato il: 21/07/2008


In presenza di opere eseguite all'immobile adibito a studio professionale, le spese relative possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute se trattasi di piccole manutenzioni, rientranti nella categoria di cui all'art. 1576 c.c., ovvero quelle che risultino dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall'utilizzazione del bene, alla stregua di una valutazione d'insieme della modesta entità del loro valore economico e della destinazione dell'immobile; invece, in presenza di opere che si connotano quali lavori di ristrutturazione dell'immobile, la deduzione delle spese relative si esegue in quota annuale di ammortamento. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 17 giugno 2008, n. 16350)

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La detassazione del lavoro straordinario

Pubblicato il: 13/07/2008


Con la Circolare congiunta 49/2008 l'Agenzia delle Entrate congiuntamente con il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina sulla detassazione degli straordinari, introdotta con il decreto legge 93 /2008, che prevede per il secondo semestre del 2008, l’applicazione in via sperimentale di un’imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività e straordinari, riservata ai lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto.

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Sul trattamento fiscale del regime fiscale del leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale

Pubblicato il: 07/07/2008


Le parti possono effettuare collegamenti fra diversi negozi giuridici, in modo da perseguire un risultato economico unitario, tuttavia tale collegamento non fa venir meno la causa giuridica di ogni singolo contratto e con essa il relativo regime giuridico e fiscale. E' quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 4 luglio 2008, n.278.

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Le somme che tarsnsitano sul conto di un professionista consentono si imputano direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo

Pubblicato il: 22/06/2008


In tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973, i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui […], deve ritenersi che l'amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria. (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 5 giugno 2008, n. 14847)

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Ai fini del cd. redditometro è indicativo il fatto di utilizzare, per un certo numero di ore, una collaboratrice domestica in casa

Pubblicato il: 13/05/2008


Ai fini del cd. redditometro, sono indicativi del maggior reddito, tra le altre cose, sia il fatto di possedere un'auto sia il fatto di utilizzare, per un certo numero di ore, una collaboratrice domestica in casa.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza dell' 11 aprile 2008, n. 9654.

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L'esenzione ICI non può essere riconosciuta se la destinazione sociale dell'immobile di proprietà di un ente soggettivamente esente si associa ad attività diversa

Pubblicato il: 08/05/2008


In tema di Ici, nel caso risulti accertato, in fatto, che la destinazione sociale dell'immobile di proprietà di un ente soggettivamente esente rientra nel paradigma della norma agevolativa ma in concreto si associ a essa attività diversa, non contemplata, l'esenzione non può essere riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva posto dall'articolo 14 delle preleggi delle leggi speciali, che derogano alla norma generale.
(Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2005, n. 10092)

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In caso di omessa notifica di un atto presupposto, la cartella esattoriale successivamente notificata è nulla

Pubblicato il: 18/03/2008


L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito, interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, Sentenza n. 5791/2008)


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Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Pubblicato il: 15/03/2008


Con Circolare 7 marzo 2008, n. 18, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'imposta di bollo su assegni bancari o postali oppure su assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera in base alle disposizioni previste dalla nuova normativa antiriclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

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In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito

Pubblicato il: 14/03/2008


In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi della L. 30/12/1991, n. 413 art. 1 posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri, contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo di imposta da verificare, deve ritenersi insita nel D.P.R. 29/9/1973, n. 600 art. 38. Grava sul contribuente che contesti l'applicazione di tali coefficienti l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturante dalle presunzioni adottate dall'Ufficio. (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 05.02.2007, n. 2400)

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E' nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora

Pubblicato il: 07/03/2008


E' nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante. Nella fattispecie, la S.C. ha affermato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza nè anagrafica nè effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 marzo 2007, n. 5927)

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PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze

Pubblicato il: 29/02/2008


STRATEGIE di
CREDIT MANAGEMENT
per PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze
18 e 19 Marzo – Milano- Atahotel Executive


Istituto Internazionale di Ricerca è lieto di presentare la 7ª edizione di “CRED”, il Convegno annuale di riferimento dedicato a tutti coloro che operano quotidianamente nel mondo del Credit Management.

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Sulla merce rinvenuta in un deposito la cui esistenza non era stata comunicata è dovuta l'IVA

Pubblicato il: 23/02/2008


Ai fini dell'obbligo IVA si presumono cedute anche le merci collocate in depositi di proprietà del contribuente, se l'inerenza di questi ultimi nell'esercizio imprenditoriale non sia stata formalmente dichiarata nei modi e nei tempi prestabiliti, al fine di evitare possibili elusioni per il tramite di immagazzinamenti in locali non noti e non controllabili dall'ufficio. La presunzione in questione non può essere impedita dalla sopravvenuta "ufficializzazione" del deposito non dichiarato, se successiva all'immissione, in esso, della merce acquistata e quindi al verificarsi degli estremi che determinano l'applicazione della presunzione medesima. (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 24 gennaio – 13 febbraio 2008, n. 3435)

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Il mancato deposito della ricevuta di ritorno del ricorso inviato a mezzo posto rende l'impugnazione inammissibile

Pubblicato il: 16/02/2008


La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile,Sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627)

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STRATEGIE di CREDIT MANAGEMENT per PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze

Pubblicato il: 30/01/2008


STRATEGIE di CREDIT MANAGEMENT per PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze dal 18 e 19 Marzo - Milano- Atahotel Executive

Istituto Internazionale di Ricerca è lieto di presentare la 7ª edizione di “CRED”, il Convegno annuale di riferimento dedicato a tutti coloro che operano quotidianamente nel mondo del Credit Management.
Giunto alla sua settima edizione, CRED2008 raccoglierà attorno ad un tavolo esperti professionisti del credito e darà vita ad un dibattito fatto di consigli, esperienze ed aneddoti di Credit Manager italiani e Responsabili della Finanza d’azienda.

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I liberi professionsiti che non siano in possesso di "attività autonomamente organizzata" non sono soggetti all' IRAP

Pubblicato il: 27/01/2008


Si ha esercizio di "attività autonomamente organizzata" soggetta ad IRAP ex art. 2 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446 quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. L'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti). Non è dunque sufficiente la mera "autoorganizzazione", e perciò non è soggetto passivo ai fini IRAP il dottore commercialista privo di dipendenti, con attrezzature consistenti nei mobili di ufficio, telefono, automezzo e personal computer.
(Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 febbraio 2007, n. 3672)

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L'amministrazione di condominio che non eserciti la propria attività in modo professionale non è soggetto ad IVA

Pubblicato il: 30/11/2007


Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 5, comma 2 il compenso dell'amministratore di condominio non va assoggettato ad I.V.A. solo se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni come tali assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto .
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con sentenza del 13 giugno 2007 n. 13819.

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Imposta di registro applicabile all'atto di divisione di beni condominiali

Pubblicato il: 25/11/2007


Con risoluzione n. 334/E l'Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza di un notaio, incaricato della stipula di un atto di divisione di beni condominiali, in merito al trattamento fiscale da riservare all’ atto di divisione consensuale parziaria. L' agenzia ha precisato che all'atto di divisione di una comunione di beni tra condomini effettuata a tacitazione dei rispettivi diritti e in assenza di corresponsione di conguaglio, deve ritenersi applicabile l'imposta di registro con aliquota dell'1% a condizione che le parti da assegnare ai singoli soggetti rappresentino una "unica massa" (originate da un solo titolo) e i conferimenti non superino il valore della quota di diritto spettante a ciascuno sull'intera comunione.

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