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Il licenziamento disciplinare è legittimo se a seguito della contestazione dell'infrazione vengono dedotti fatti nuovi con l' assegnazione di un termine per la difesa
Pubblicato il:
06/12/2007
In materia di licenziamento disciplinare, se in seguito alla contestazione dell'infrazione vengono contestati fatti nuovi con l'assegnazione di nuovi termini per permettere la difesa al dipendente, il licenziamento deve ritenersi legittimamente comminato.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 5 novembre 2007,
n. 23071.
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E' entrata in vigore la legge sulle dimissioni volontarie
Pubblicato il:
01/12/2007
In data 8 novembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 - supplemento ordinarion. 228 è stta pubblicata la Legge n. 188/2007 sulle dimissioni volontarie. In forza di detta legge, applicabile a tutti i rapporti di lavoro - siano essi a tempo continuato o parziale, comprese anche le prestazioni di lavoro autonomo - debbono ritenersi nulle le dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell'assunzione, quando il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro. I moduli per le dimissioni volontarie dovranno invece essere predisposti dal ministero del lavoro e riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati allidentificazione della lavoratrice o del lavoratore del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.
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Integra il delitto di abuso in atti d'ufficio la condotta, mobizzante, tenuta da un sindaco in danno di un'impiegata comunale
Pubblicato il:
27/11/2007
È ravvisabile il reato di abuso d'ufficio nella condotta del sindaco di un comune che, in violazione della disciplina normativa di settore (all'epoca, quella di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recepita nei contratti collettivi di lavoro), abbia adibito un dipendente allo svolgimento di mansioni inferiori, con modalità tali da aver posto in essere gli estremi del mobbing, arrecando in tal modo intenzionalmente a tale lavoratore un danno ingiusto, sostanziatosi nella dequalificazione professionale del dipendente. (Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale,sentenza del 7 novembre 2007, n. 40891)
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E' illegittima la previsione, ai fini dell'assunzione, di un limite di statura identico per uomini e donne
Pubblicato il:
23/11/2007
"La previsione di unaltezza minima identica per gli uomini e per le donne quale requisito fisico per laccesso ad un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza, vuoi in quanto presuppone erroneamente linsussistenza della considerevole diversità di statura mediamente riscontrabile tra gli uomini e le donne, vuoi in quanto comporta una discriminazione indiretta a sfavore di questi ultime, che risultano in concreto svantaggiate in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in relazione a differenze antropomorfiche statisticamente riscontrabili e obiettivamente dipendenti dal sesso. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 23562 del 13 novembre.
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La domanda del lavoratore di rideterminazione della retribuzione ex art. 36 cost. deve essere corredata degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri
Pubblicato il:
23/11/2007
Il potere del giudice di merito di determinare, in applicazione del principio di cui all'articolo 36 Cost., la retribuzione spettante al lavoratore subordinato in misura proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto puo' essere esercitato solo a seguito di domanda in tal senso. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con
sentenza del 5 novembre 2007, n. 23064. La S.C. ha, altresì, precisato che tale istanza deve essere corredata della allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri. Ne consegue che puo' essere implicita nella domanda diretta al riconoscimento di differenze retributive sulla base di un determinato contratto collettivo, ma detta pretesa non puo' ritenersi di per se - quando manchi la deduzione dei suddetti elementi - comunque inclusiva della domanda di adeguamento della retribuzione percepita sulla base dei suddetti criteri, non essendovi automatica coincidenza tra questi e la determinazione collettiva delle retribuzioni ad opera delle associazioni sindacali.
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In caso di licenziamento collettivo o collocamento in mobilità, qualora il datore di lavoro abbia motoivato la scelta in forza di un solo criterio selettivo e questa sia stata approvata dalle organizzazioni sindacali, detto criterio deve comunque ess
Pubblicato il:
21/11/2007
In tema di procedura di mobilità, la previsione, di cui al nono comma dellart. 4 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale con cui dà inizio alla procedura, deve dare una puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui e non altri dipendenti- sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare lillegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori e non lui avrebbero dovuto essere collocati in mobilità e licenziati. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 23275 dell8 novembre 2007. Con la predetta sentenza la S.C. ha rigettato il ricorso, promosso dall'azienda, contro la pronuncia della corte territoriale che dichiarava l'illeggittimità del licenziameno collettivo in ragione della genericità dell'unico criterio selettivo (professionalità non più compatibili con le esigenze tecnico-produttive) posto a fondamento del provvedimento.
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Il ricorso introduttivo del processo di lavoro non può essere inviato a mezzo del servizio postale
Pubblicato il:
18/11/2007
"Nelle controversie di lavoro, la spedizione dellatto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, pur se pervenuto nella cancelleria del giudice del lavoro nei termini di legge, integra una modalità non prevista in via generale (salva lespressa eccezione rappresentata dallart. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ed è carente del requisito formale indispensabile (il deposito in cancelleria ex art. 415 cod. proc. civ.) per il raggiungimento dello scopo, cui è destinato dalla legge, conseguendone la nullità della prescelta modalità di proposizione del ricorso, nella specie in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dellart. 156, secondo comma, cod. proc. civ. e la rilevabilità dufficio e linsanabilità del relativo vizio, ancorché il cancelliere abbia erroneamente proceduto alliscrizione a ruolo della causa relativa".
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21447 del 12 ottobre 2007)
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L'accettazione della revoca del liceniamento può essere espressa in forma tacita ma deve risultare in modo non equivoco
Pubblicato il:
11/11/2007
La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta. Ne consegue che anche l'accettazione della revoca del licenziamento è ammissibile in forma tacita o presunta sulla base di comportamenti commissivi od omissivi del lavoratore.Ttuttavia poichè la predetta accettazione comporta una rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall'intimato licenziamento, è necessario ricostruire la volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, in termini certi. La volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio deve risultare in modo inequivoco.
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Il licenziamento non intimato in forma scritta non può essere convalidato
Pubblicato il:
09/11/2007
Il licenziamento che venga intimato senza il rispetto del requisito essenziale della forma scritta deve ritenersi inesistente. Ne cosegue, pertanto, che esso non può ritenersi suscettibile di convalida per effetto dellart. 1423 cod. civ.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 3 ottobre 2007, n. 20727.
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Grava sul lavoratore l'onere di provare il danno da mancato guadgno o da perdita di chance subito a seguito di infortunio
Pubblicato il:
08/11/2007
Al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance - tale dovendosi infatti qualificare la perdita di un'eventuale assunzione a tempo determinato per gli anni successivi al 1992 - e' necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilita' della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 ottobre 2007, n. 21014)
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Decorrenza della prescrzione quinquennale del diritto all' indennizzo per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro
Pubblicato il:
05/11/2007
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'indennizzo per il periodo di illegittima sospensione previsto dal Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 46 decorre inzia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzuone pronunciata contro il lavoratore (quale momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 c.c.. Detta pronucnia, infatti, non costituisce un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto (come tale ininfluente al fine del decorso della prescrizione, come potrebbe essere nel caso di legge interpretativa o di sentenza della Corte costituzionale: Cass. 19 settembre 2000 n. 12386), ma determina, mediante l'accertamento che il fatto reato sussiste o non sussiste, l' esistenza o meno del diritto all'indennizzo e solo da quel momento il diritto, se accertato, può essere fatto valere.
Tale tesi, in parziale contrasto con il precedente citato (Cass. 9011/2001, che fa decorrere la prescrizione del diritto all'indennizzo dal provvedimento di sospensione e dalle singole rate di retribuzione non corrisposta, peraltro in una diversa fattispecie focalizzata sulla pretesa - negata - della decorrenza dalla data del pensionamento), comporta che la prescrizione quinquennale relativa ai ratei di retribuzione per il periodo di sospensione dal 9 dicembre 1981/10 giugno 1984 non sia decorsa alla data del ricorso introduttivo del giudizio civile di 1 grado notificato il 6.11.1990, e poi dichiarato nullo con sentenza del 13 luglio 1992. A tale riguardo la sentenza impugnata e' altresi' corretta, e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, nella parte in cui afferma, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la domanda giudiziale, pervenuta a conoscenza di controparte, costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente a interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio (Cass. 14 giugno 2007 n. 13966). E' quanto syabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 23 ottobre 2007, n. 22238.
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L'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere non e' esclusa quando sono dovuti ad imprudenza o imperizia del prestatore
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05/11/2007
L'indennizzabilita' degli infortuni avvenuti nel corso della normale attivita' lavorativa non e' esclusa quando sono dovuti ad imprudenza o imperizia del prestatore, o alla violazione da parte sua di regole di prudenza oppure di norme di legge o di regolamento. Ne consegue, pertanto, che il fatto che l'infortunio in itinere si sia verificato per colpa dell'assicurato non esclude l'indennizzo da parte dell'assicurazione obbligatoria. E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 23 ottobre 2007, n. 22235. La Corte ha, altresì, ricordato come in passato la stessa giurisprudenza di legittimità abbia osservato che
quando la violazione di norme del codice della strada o di regole di prudenza sia dovuta alla scelta di un comportamento volontario e arbitrario da parte dell'assicurato puo' comportare, secondo la valutazione del giudice di merito, l'assunzione da parte dell'assicurato di un rischio elettivo, con la conseguenza della non indennizzabilita' del danno(Cass. civ., 4 dicembre 2000, n. 15312; 6 agosto 2003, n. 11885; 18 marzo 2004, n. 5525). Tuttavia quando il comportamento dell'infortunato non e' ne' volontario ne' arbitrario, ai fini dell'indennizzo e' pur sempre necessario che la tutela assicurativa non debba essere esclusa per altre ragioni,.
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La condanna penale, finchè non definitiva, non legittima il licenziamento del lavoratore
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04/11/2007
Il datore di lavoro non può intimare il licenziamento al lavoratore condannato penalmente in primo grado, fin quando la sentenza di condanna non passi in giudicato. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 26 settembre 2007, n. 20159. Difatti, precisa la Corte, anche se la condanna è di per sé sufficiente a determinare la crisi e il venir meno della fiducia intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, occorre che la sentenza (che stabilisce per l'appunto la condanna del lavoratore), passi in giudicato.
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L'impiegato, che svolga oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva, mansioni di primo dirigente in qualità di reggente, ha diritto alle differenze retributive
Pubblicato il:
04/11/2007
Larticolo 20 del D.P.R. 8.5.1987 n. 226 dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra laltro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonché di reggenza dellufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare. Detta norma deve essere interpretata nel senso che lipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata anchessa dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dallespressione in attesa della destinazione del dirigente titolare. ne cosnegue, pertanto, che la reggenza dellufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare ha concluso la Corte la reggenza dellufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 5 ottobre 2007, n. 20899 rigettando il ricorso promosso dal Ministero dell'Economia contro un lavoratore che dopo essere stato incaricato della reggenza della Direzione Provinciale del Tesoro di Arezzo, ha chiesto al Tribunale di Arezzo di condannare il Ministero a corrispondergli le differenze di retribuzione dovutegli per avere svolto, come reggente della Direzione di Arezzo, le mansioni superiori di primo dirigente.
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Condotta antisindacale e diritto di sciopero
Pubblicato il:
29/10/2007
Nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non puo' dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attivita' economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori. Questo il principio di diritto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 26 settembre 2007, n. 20164.
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E' legittimo il licenziamento del dipendente che effettui prelievi a scopo personale con la carta di credito dell'azienda
Pubblicato il:
26/10/2007
E' legittimo il licenziamento del dipendente che
abbia effettuato alcuni prelievi per scopi personali, utilizzando la carta di credito fornitagli dall'azienda per il pagamento di spese rimborsabili sostenute in occasione delle trasferte per motivi di lavoro.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza del 19 ottobre 2007, n. 21965.
Difatti, ha precsiato la Corte, la gravità della condotta del lavoratore, tale da intaccare intaccare in maniera decisiva l'affidamento che l'azienda deve poter riporre nel dipendente e nel suo operato, non è determinata tanto dal fatto materiale dei prelievi, e neppure dalla loro entità, quanto dalla omessa tempestiva comunicazione all'azienda dei prelievi effettuati. Il Lavoratore, infatti, ha rimborsato le somme solo dopo che era stato scoperto.
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Criteri di valutazione del danno biologico da malattia professionale
Pubblicato il:
22/10/2007
"Ai sensi dell'art. 13, commi 2 ed 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel
procedere alla liquidazione all'assicurato del danno biologico in capitale nel caso di lesioni
dell'indennità psicofìsica di grado intercorrente tra il 6% ed il 16%, si deve fare riferimento
alla situazione esistente, come termine massimo, alla data di compimento dell'anno dal
momento in cui è pervenuto all'Inail il certificato medico che attesta l'avvenuta
stabilizzazione dei postumi Nel caso di malattie professionali che siano soggette a periodi di dipendente affetto da malattia professionale, avente un andamento altalenante.
acuzie e a periodi di regressione il danno biologico permanente deve essere accertato con
riferimento, come termine massimo, alla data sopra indicata, e tenendo conto della
frequenza e durata delle varie fasi di maggiore e di minor intensità del danno e dell'entità
degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi." Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 16 ottobre 2007, n. 16073, con la quale la S.C. si è pronunciata sul caso di
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L'installazione di un'apparecchiatura di controllo del lavoratore è illegittima se non sia stata concordata con le rappresentanze sindacali
Pubblicato il:
21/10/2007
L'installazione di un'apparecchiatura di controllo, predisposta per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell'osservanza da parte di questi dei loro doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e della stessa correttezza della esecuzione della prestazione lavorativa, è illegittimità se non sia stata concordata con le rappresentanze sindacali, ne' era stata autorizzata dall'Ispettore del lavoro. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con sentenza 17 luglio 2007, n. 1589 ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato nei confronti del dipendente a seguito dei controlli effettuati tramite dette apparecchiature.
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In caso di licenziamento senza giusta causa il lavoratore ha diritto all'indennità di preavviso proporzionale agli aumenti retribuitivi interveneuti nel corso del preavviso anche se non lavorati
Pubblicato il:
20/10/2007
Il contenuto dell'obbligazione prevista per la parte recedente dall'articolo 2118 codice civile di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia della indennità sostitutiva del preavviso, sia dell'indennità supplementare per i dirigenti. Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15/05/2007, n. 11094, in materia di licenziamento senza giusta causa ed indennità di preavviso.
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Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966
Pubblicato il:
20/10/2007
Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione prevista dal citato art. 2 non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della legge n. 339 del 1958) e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto), conseguendone, quindi, che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso e, segnatamente, dalla sua eventuale natura disciplinare, in relazione alla quale l'osservanza del dovuto procedimento presuppone anzitutto il rispetto della forma scritta, quale prescrizione che risponde ad una fondamentale esigenza di certezza e si pone su un piano di tutela più generale. (Nella specie, la sentenza della corte territoriale - in riforma della sentenza di primo grado che, su una domanda di nullità del licenziamento intimato oralmente, aveva affermato la natura disciplinare del recesso con conseguente declaratoria di illegittimità dello stesso in regime obbligatorio - dichiarava, a seguito di gravame del lavoratore sulla sola statuizione relativa all'applicata tutela risarcitoria, l'inefficacia del recesso per inosservanza della forma scritta e condannava il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando altresì infondato il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva denunciato la violazione del giudicato interno formatosi rispetto alla incontestata statuizione della pronuncia di primo grado relativa alla riconosciuta natura disciplinare del licenziamento). (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 agosto 2007, n. 16955)
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