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Se i genitori litigano i figli possono essere affidati al Comune

Pubblicato il: 09/07/2008


L'incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro, e dalla tendenza degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione, può legittimare l'affido temporaneo dei minori al Comune. E' qauto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 14042 del 28 maggio 2008.

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Responsabilità genitoriale per danno cagionato dai figli minori

Pubblicato il: 26/06/2008


Ai sensi dell'art 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 14 marzo 2008, n. 7050)

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Non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa

Pubblicato il: 20/05/2008


Non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni. (Cassazione, Sezione I civile, 28 gennaio 2008, n. 1761)

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La prova della paternità naturale può essere fornita anche attraverso una serie di elementi presuntivi

Pubblicato il: 05/05/2008


Il nuovo testo dell’art. 269 cod. civ. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell’ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell’effettivo rapporto fra l’asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l’abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell’abrogato art. 270 cod. civ. attribuiva l’idoneità a dimostrare la paternità naturale.
(Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 16 aprile 2008, n. 10007)

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L'interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, e, in particolare, dal diritto all'identità personale

Pubblicato il: 09/04/2008


L'interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all'articolo 250 del Cc, è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, e, in particolare, dal diritto all'identità personale nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell'altro genitore, che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, e in particolare della sua salute psicofisica. La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice di merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono a ogni sindacato di legittimità. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 gennaio 2008, n. 4)

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contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi dalla responsabilità per gli illeciti commessi dai medsimi

Pubblicato il: 05/04/2008


Ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l'illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze educative. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale. (Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza 13 febbraio - 14 marzo 2008, n. 7050).

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Sulla attribuzione del cognome del padre al figlio naturale in aggiunta a quello della madre

Pubblicato il: 30/03/2008


Quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere sè stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico. (Corte di Cassazione, sezione I civile, 5 febbraio 2008 n. 2751)

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E' reato obbligare la figlia a scrivere frasi umilianti

Pubblicato il: 18/02/2008


in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia nella mente (il cui rischio di causazione implica la rilevanza penale della condotta) è più ampia di quelle concernenti l’imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale,
con sentenza del 19 novembre 2007, n. 42648 che ha così confermato la condanna di un padre che aveva fatto scrivere alla figlia sul quaderno, minacciandola di percosse, senza però passare alle vie di fatto, la frase “Io sono una ladra, non devo rubare”.


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In tema di adozione, premesso il diritto del minore a crescere nella famiglia di origine grava sul giudice di merito l'onere di accertare sulla base di riscontri oggettivi lo stato di abbandono

Pubblicato il: 14/02/2008


In tema di adozione l'articolo 1 della legge n. 184 del 1983 (nel testo sostituito dalla legge n. 149 del 2001) sancisce il diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale e mira e rendere effettivo questo diritto attraverso la predisposizione di interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia di origine, onde rimuovere le cause, di ordine economico o sociale, che possano precludere, in essa, una crescita serena del bambino. In questo contesto - di valorizzazione e di recupero, finché possibile, del legame di sangue e anche dei vincoli, come quelli con i nonni, che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento della Costituzione, si rende necessario un particolare rigore, da parte del giudice del merito nella valutazione di abbandono del minore, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, a essa potendosi ricorrere solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e degli stretti congiunti (e a prescindere dall'imputabilità a costoro di detta situazione) tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Detta situazione deve essere accertata in concreto sulla base di riscontri obiettivi, non potendo la verifica dello stato di abbandono del minore essere rimessa a una valutazione astratta compiuta ex ante, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su indizi di valenza assoluta. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile,Sentenza del 18 dicembre 2007, n. 26667)

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Non sussiste a carico del genitore un obbligo di denuncia quando venga a conoscenza di abusi sessuali commessi a danno del figlio

Pubblicato il: 23/01/2008


Non sussiste a carico del genitore un obbligo di denuncia quando venga a conoscenza di abusi sessuali commessi a danno del figlio, potendo l’evento essere impedito anche ponendo in essere atti diversi a tutela dell’integrità sessuale della vittima. Nel caso di specie una madre ritardava la denuncia a carico del marito che abusava della figlia avendo tentato di impedire il reiterarsi dell’accaduto mercè l’attivazione di alcuni familiari ed alla luce della promessa del marito di astenersi da atti simili per il futuro.

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Il genitore esercente la potestà sul figlio sedicenne non può opporsi al riiconoscimento tardivo dell'altro genitore se sussitse un interesse del minore

Pubblicato il: 17/01/2008


L'interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all'art. 250 cod. civ., è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed, in particolare, dal diritto alla identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell'altro genitore, che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute psico-fisica. La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice del merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono ad ogni sindacato di legittimità.
E' il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 3 gennaio, 2008, n. 4.

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I genitori dei bambini vittime di abusi sessuali debbono essere risarciti del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, eventualmente subiti

Pubblicato il: 12/01/2008


Gli abusi sessuali subiti da un minorenne creano anche per i genitori un danno che deve essere risarcito. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, con sentenza del 22 ottobre 2007, n. 38952. Secondo la S.C., infatti l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito. Il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente dal giudice giacché, come è notorio, non può essere provato nel suo preciso ammontare a differenza di quello patrimoniale in senso stretto.

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E' reato compiere atti sessuali con minorenni dietro la promessa di vitto e alloggio

Pubblicato il: 19/12/2007


Il delitto di cui all'articolo 600-bis, comma 2°, del Cp sussiste anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato abbia indotto soggetti minorenni ad avere rapporti sessuali in cambio di mera ospitalità, posto che fornire vitto e alloggio e, cioè, gli indispensabili mezzi di sussistenza quale corrispettivo delle prestazioni sessuali, equivale a corrispondere un'utilità, non solo economicamente valutabile,ma anche direttamente economica, soprattutto in un paese come la Thailandia ove la condizione di indigenza della popolazione e, in specie, dei bambini è tale che un tetto e un pasto costituiscono per tanti un vero e proprio miraggio.
E' quanto stbilito dal Tribunale penale di Milano con sentenza del 19 luglio 2007, n. 2761.

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Procedimento di sottrazione del minore e sua audizione

Pubblicato il: 03/12/2007


In materia di sottrazione internazionale di minore di cui alla legge 15 gennaio 1994 n.64, l'audizione del minore, intesa come strumento per raccogliere le sue opinioni, qualora abbia un discernimento sufficiente, postula che il minore riceva le informazioni pertinenti ed appropriate, con riferimento alla sua età ed al suo grado di sviluppo, a meno che tali informazioni nuocciano al suo benessere.E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, con sentenza del 27 luglio 2007, n. 16753.

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Abuso dei mezzi di correzione

Pubblicato il: 27/11/2007


In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia nella mente (il cui rischio di causazione implica la rilevanza penale della condotta) è più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento.
Mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.
(Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19 novembre 2007, n. 42648)

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Affidamento di minori e forte conflittualità

Pubblicato il: 03/11/2007


In presenza di una forte conflittualità tra i genitori, l'affidamento condiviso della minore, da un lato, tende a riequilibrare una oggettiva situazione di svantaggio in cui versa la figura paterna (con rivalutazione della stessa sul piano educativo e affettivo), e, dall'altro lato, deve essere di stimolo nei confronti di entrambe le figure genitoriali (paritariamente responsabili di una sana ed equilibrata crescita psicofisica della figlia minore) a mediare rispetto alle posizioni assunte. Ne discende che il mancato superamento della conflittualità esistente, in quanto evidentemente pregiudizievole per la figlia minore, non potrà che determinare l'autorità giudiziaria all'adozione, nei confronti di uno o di entrambi i genitori, di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà parentale (articoli 330 e 333 del codice civile).
E' quanto stabilito dal Tribunale dei Minorenni di Potenza con decreto dle 30 maggio 2007.

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I bambini piccoli non mentono consapevolmente ma sono attendibili solo se lasciati liberi di raccontare

Pubblicato il: 27/10/2007


L'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte. Essi, infatti, interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 ottobre 2007, n. 37147.

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L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, sia di natura patrimoniale che non

Pubblicato il: 25/10/2007


Ai prossimi congiunti della vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto di cui all'articolo 1223 codice civile né quello di cui all'articolo 185 cod. penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta ed immediata nel fatto illecito. Detto principio enunciato dalle Sezioni uniti civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9556 del 2002, è stato riaffermato dalla S.C. con sentenza del 22 ottobre 2007, n. 38952.
Con la predetta pronuncia il Supremo collegio ha precisato come l'attribuzione di tale legittimazione iure proprio debba fondarsi anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'articolo 29 primo comma della Costituzione, il quale riconoscimento deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati .

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Gli atteggiamenti diretti e idonei a stimolare in un minore una impropria e precoce inclinazione erotico-sessuale integrano il reato di maltrattamenti

Pubblicato il: 22/10/2007


Gli atteggiamenti diretti e idonei a stimolare in un minore una impropria e precoce inclinazione erotico-sessuale, con palese turbamento della equilibrata evoluzione psichica integrano il reato di maltarttamento. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22 ottobre 2007, n. 38962, che ha così confermato la condanna emessa in secondo grado contro un padre reo di aver esposto la figlioletta "a contesti erotici inadeguati alla sua eta' (visioni di film pornografici, ripetute esibizioni di nudita' di esso genitore, videoriprese della piccola in atteggiamenti morbosamenti erotici appositamente provocati, conversazioni a contenuto erotico-sessuale, atteggiamenti ludici con contatti fisici evocanti scenari psicologici di significato erotico)".

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Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti

Pubblicato il: 17/10/2007


"La nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione va interpretata in sintonia con l'evoluzione del concetto di "abuso sul minore", che si concretizza (nella ricorrenza dell'abitualità e del necessario elemento soggettivo) allorché si configuri un comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un minore, causandogli pericoli per la salute, anche se compiute con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare". Questo è il principio di diritto affermato dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 343674 del 13 settembre 2007.

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