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Non fa parte del diritto di cronaca effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività

Pubblicato il: 25/03/2011


In tema di confini del legittimo esercizio della cronaca giudiziaria, va ribadito il diritto dei cittadini a essere informati sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento penale o civile, soprattutto quando il protagonista riveste incarichi pubblici di particolare rilievo nella vita sociale o politica e va peraltro anche escluso, per il personaggio "nell'occhio del ciclone", il diritto alla tutela della reputazione, nel caso la lesione sia prodotta rispettando però determinati limiti. Se infatti rientra nell'esercizio di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, non è però consentito effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. È dunque in stridente contrasto con il diritto-dovere di narrare i fatti, l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire, in quanto in tal modo egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito delle indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate, né concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo a-garantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 1 febbraio 2011, n. 3674

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Dei danni cagionati dal cane rispondono coloro che ne hanno il possesso o la mera detenzione

Pubblicato il: 21/03/2011


In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogniqualvolta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una certa persona, dal momento che l'articolo 672 c.p. collega l'obbligo di non lasciare libero l'animale e di custodirlo con le debite cautele al semplice possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto, senza che sia necessario che sussista una relazione di proprieta' in senso civilistico. Per tale ragione sono responsabili del reato di lesioni colpose per avere omesso di custodire con le dovute cautele l'animale, i coniugi che lo hanno portato con se' sulla pubblica via senza applicargli la museruola ed il guinzaglio. E' irrilevante la circostanza che la moglie abbia dichiarato di essere la sola proprietaria. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 marzo 2011, n. 8875

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Commette il reato di violenza privata l'automobilista che lasci la propria vettura all'interno del cortile condominiale parcheggiata in modo tale da bloccare l'uscita dell'automobile di un altro condomino

Pubblicato il: 18/03/2011


Va condannando a 30 giorni di reclusione ed al risarcimento dei danni per violenza privata l'automobilista che lasci la propria vettura all'interno del cortile condominiale parcheggiata in modo tale da bloccare l'uscita dell'automobile di un altro condomino. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato a trenta giorni di reclusione per violenza privata, di cui all'art. 610 c.p. per aver intenzionalmente parcheggiato la sua auto in modo da impedire l'uscita di un altro condomino omettendo, nonostante le sollecitazioni, a rimuovere l'automezzo e costringendo la persona offesa dal reato a non potersi allontanare. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 28 febbraio 2011, n. 7592

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Le condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'

Pubblicato il: 14/03/2011


Perche' un minore di eta' sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli articoli 85, 88, 89 e 90 c.p. - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, e' necessario l'accertamento di un'infermita' di natura ed intensita' tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacita' di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialita' di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per cio' solo, compromesso la capacita' del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 23 febbraio 2011, n. 6970

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La presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale

Pubblicato il: 13/03/2011


Il condominio degli edifici e' uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini; che l'espressione della volonta' di presentare querela per un fatto lesivo di uno di questi interessi comuni non puo' che passare attraverso tale strumento di gestione collegiale; pertanto la presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 18 febbraio 2011, n. 6197

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Non commette reato il padre che non versa l'assegno di mantenimento dei figli perchè vesra in stato di indigenza

Pubblicato il: 13/03/2011


Il legislatore, attraverso la tutela penale apprestata dall'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, ha inteso garantire al minore di eta' una ragionevole e sostanziale costanza temporale e quantitativa delle necessarie risorse atte a assicurargli i mezzi di sussistenza, ovvero di cio' che e' strettamente indispensabile per vivere nel momento storico in cui il fatto avviene (quali il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione). Presupposto del reato in esame e' comunque lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste in via fondatamente presuntiva in re ipsa, stante la naturale impossibilita' di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E' inoltre principio consolidato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, lo stato di bisogno del minore non venga meno. Tuttavia, va aggiunto pero' che l'ipotesi di reato in esame si realizza solo se sussista la concreta capacita' economica dell'obbligato a fornire i mezzi di sussistenza. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 22 febbraio 2011, n. 6597

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Se l'incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale

Pubblicato il: 10/03/2011


Se l'incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale. Sono infatti irrilevanti le condizioni disperate di salute di una giovane affetta da un'epatite fulminante che l'avrebbe comunque portata alla morte, probabilmente poche ore dopo l'incidente che le è stato fatale. La ragazza era morta, infatti, in seguito alle complicazioni di un intervento che si era reso necessario dopo la sua caduta dal motorino dovuta alla condotta colposa del ricorrente. Il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi solo quando si verifica una causa autonoma e successiva che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, circostanze che, nel caso esaminato, non si sono verificate, per cui non è possibile ritenere che la morte si sarebbe comunque verificata, nei tempi accertati, in assenza della caduta. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 24 gennaio 2011, n. 2302

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Il reato di maltrattamento in famiglia, e la conseguente pena, deve ritenersi estesa, in alcuni casi, anche a una relazione adulterina

Pubblicato il: 07/03/2011


La caratteristica di relazione stabile, tipica di alcuni rapporti extraconiugali, deve indurre ad estendere il reato di maltrattamento in famiglia, e la conseguente pena, anche a una relazione adulterina. Nella fattispecie, è stata confermata la custodia in carcere nei confronti di un uomo che aveva malmenato la sua amante procurandole volontariamente delle lesioni. Secondo la difesa del fedifrago manesco non esistevano i presupposti del reato di maltrattamenti in famiglia. Il suo assistito, infatti, conviveva con la moglie e i figli nell'abitazione coniugale e la sua relazione non sarebbe mai sfociata in "uno stabile rapporto di comunità familiare", tale da determinare quei reciproci rapporti e obblighi di solidarietà e assistenza che sono elementi costitutivi del delitto contestato. Di parere diverso la Cassazione, secondo la quale il carattere di stabilità del rapporto extraconiugale è rilevante nell'attribuzione del reato. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 1 marzo 2011, n. 7929

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Scatta il reato di furto e non la semplice appropriazione indebita a carico di chi sottrae il cellulare che il proprietario ha prestato per una telefonata da fare in sua presenza

Pubblicato il: 03/03/2011


Scatta il reato di furto e non la semplice appropriazione indebita a carico di chi sottrae il cellulare che il proprietario ha prestato per una telefonata da fare in sua presenza. L'appropriazione indebita, infatti, è configurabile quando l'oggetto è stato affidato a un detentore e rientra nella sua autonoma disponibilità, mentre nel caso esaminato non c'era alcuna disponibilità del bene, essendo il cellulare "passato di mano" il tempo necessario per consentire a chi lo chiedeva di fare una telefonata. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 23 febbraio 2011, n. 6937

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Il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone la minore età del figlio

Pubblicato il: 02/03/2011


Il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'articolo 571 c.p., presuppone un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illecito. Tale reato e' pertanto configurabile nei confronti del genitore fin tanto sussista in capo a quest'ultimo la potesta' sui figli, potesta' che gli conferisce, nell'interesse dei figli stessi, il diritto-dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione dei figlio che non puo' sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli (il che rende conseguentemente necessario un contrailo da parte dell'ordinamento sul loro corretto esercizio). Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 7 febbraio 2011, n. 4444

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L'offesa all'aspetto fisico di una persona integra gli estremi del reato di ingiuria e si ripercuote anche sulla sua immagine professionale

Pubblicato il: 02/03/2011


Dire ad una donna "sei un cesso.. ti sei vista" integra la fattispecie delineata dall'articolo 594 c.p in quanto le parole profferite sono sicuramente tali da offendere l'aspetto fisico ed esteriore e sono idonee a ledere la sfera personale e privata di una donna, la cui immagine e' stata offuscata anche nell'ambito del proprio ambiente professionale. Nella fattispecie la querelante svolge la professione di avvocato e la frase ingiuriosa indirizzatale e' stata rivolta in pieno centro cittadino, addirittura a pochi metri dal Tribunale, tant'e' che il luogo in cui si e' verificato l'episodio rappresenta il punto di incontro di appartenenti all'ordine degli avvocati. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 31 gennaio 2011, n. 3360

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Il datore di lavoro è responsabile del delitto di omicidio colposo anche in caso di caso di infortunio mortale verificatosi durante una lavorazione non segnalata al responsabile del servizio di prevenzione

Pubblicato il: 28/02/2011


In caso di infortunio mortale verificatosi durante una lavorazione non segnalata al responsabile del servizio di prevenzione dal datore di lavoro, questi è responsabile del delitto di omicidio colposo, essendo impossibilitato a invocare a sua discolpa l'omessa avvertenza dei rischi da parte del responsabile del servizio. Non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917

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Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate

Pubblicato il: 27/02/2011


Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e piu' in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi. (Cass. 36642/2007 Rv. 238918 - Cass. 16656/2010 Rv. 247350 - Cass. 656/2009 Rv. 246046 - Cass. 48868/2009) Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 19 gennaio 2011, n. 1284

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Il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare

Pubblicato il: 27/02/2011


Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. (Amb.Dir.) Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 27 gennaio 2011, n. 2814

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capo cantiere, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, risponde penalmente della morte dell'operaio

Pubblicato il: 26/02/2011


In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi' da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. Per tale ragione il capo cantiere, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, risponde penalmente della morte dell'operaio. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 26 gennaio 2011, n. 2578

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Solo la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo

Pubblicato il: 25/02/2011


La disposizione di cui all'articolo 652 c.p.p. (cosi' come quelle degli articoli 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomi'a e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perche' il reato e' estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia e-xtrapenale, benche', per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); b) che, in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad un riparto delle responsabilita' diverso da quello stabilito dal giudice penale). Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 1768/11 del 26 gennaio 2011, n. 1768

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Non può essere condannato per frode in pubblica fornitura il gestore della mensa scolastica che fornisce cibo scadente se non è stato provata la mala fede e da mala fede e l'intento di operare una qualche forma di dissimulazione in ordine alla corretta esecuzione del contratto di fornitura

Pubblicato il: 11/01/2011


Non può essere condannato per frode in pubblica fornitura il gestore della mensa scolastica che fornisce cibo scadente se non è stato provata la mala fede e da mala fede e l'intento di operare una qualche forma di dissimulazione in ordine alla corretta esecuzione del contratto di fornitura. Difatti, il reato previsto dall'articolo 356 c.p., e' configurabile anche nel caso in cui viene fornita una cosa diversa da quella pattuita, diversita' che puo' riferirsi all'origine, alla provenienza, alla qualita' o alla quantita', purche' si tratti di un livello di difformita' che abbia un apprezzabile grado di significativita', che cioe' sia idoneo ad incidere sullo svolgimento del rapporto con l'amministrazione e, quindi, ad offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice. Infatti, non e' necessario un comportamento fraudolento mediante uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell'esecuzione del contratto, ravvisabile, come si e' detto, anche nella consegna di aliud pro alio Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 42900

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Il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito quando nei confronti della persona ricercata dall'autorità giudiziaria estera sia in corso un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto

Pubblicato il: 03/01/2011


Il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito quando nei confronti della persona ricercata dall'autorità giudiziaria estera sia in corso un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 23 novembre 2010, n. 41370, atteso che la previsione della legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 18, comma 1, lettera o), che fa divieto di consegna della persona ricercata se per lo stesso fatto e' in corso in Italia procedimento penale, a meno che il MAE concerna, come nel caso in esame, l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 23 novembre 2010, n. 41370

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Nel caso di infortunio sul lavoro determinato dall'utilizzo di un macchinario non munito all'origine dei necessari congegni di sicurezza, il costruttore del macchinario non può andare esente da responsabilità invocando l'istituto della delega di funzioni

Pubblicato il: 28/12/2010


Nel caso di infortunio sul lavoro determinato dall'utilizzo di un macchinario non munito all'origine dei necessari congegni di sicurezza, il costruttore del macchinario non può andare esente da responsabilità invocando l'istituto della delega di funzioni, giacché trattasi di istituto che può valere solo con riferimento all'attuazione delle norme di igiene e prevenzione all'interno dell'azienda, ossia con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e/o degli ambienti di lavoro dell'azienda, e non certamente in relazione ai prodotti commercializzati all'esterno, perché il datore di lavoro non può trasferire a altri (il delegato) la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai propri dipendenti (in questo caso gli utilizzatori di prodotti privi dei requisiti di sicurezza). Del resto, una delega siffatta, laddove fosse ammessa, consentirebbe inammissibilmente di sottrarsi per via negoziale agli obblighi di garanzia nascenti dall'articolo 40 del Cp, intaccando in tal modo il principio di inderogabilità del precetto penale. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 27 settembre 2010, n. 34774

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Soggetti passivi del delitto di maltrattamenti in famiglia possono essere anche i figli minori nel caso in cui la condotta vessatoria sia diretta principalmente verso la loro madre

Pubblicato il: 20/12/2010


Soggetti passivi del delitto di maltrattamenti in famiglia possono essere anche i figli minori nel caso in cui la condotta vessatoria sia diretta principalmente verso la loro madre. Difatti, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 22 novembre 2010, n. 41142

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