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Per configurare la responsabilita' del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la prova che egli abbia concorso materialmente o moralmente alla realizzazione dell'opera

Pubblicato il: 04/11/2011


Per configurare la responsabilita' del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva e' necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilita' giuridica e di fatto del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, cosi' come dei rapporti di parentela o affinita' tra terzo e proprietario, della sua eventuale presenza "in loco", dello svolgimento di attivita' di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa" (Si veda Sez. 3, n. 26121 del 12/4/2005, Rosato, Rv. 231954). Quando il proprietario non risulta formalmente quale committente dell'opera - e' stato precisato - occorre tener conto di elementi di fatto, quali la circostanza che lo stesso abiti "nello stesso territorio comunale ove e' stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell'opera (in tal senso Sez. 3, n. 9536 del 20/1/2004, Manco e altri, Rv. 227403); infatti il proprietario non puo' essere ritenuto responsabile per la sola qualita' rivestita, "ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonche' il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attivita' edilizia posta in essere" (Sez. 3, n. 44160 dell'1/10/2003, Neri, Rv. 226589). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 35886

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Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio, l'aver lasciato per due ore i pazienti in attesa

Pubblicato il: 04/11/2011


Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'articolo 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessita', ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Cass. pen. sez. 6, 35071/2007 Rv. 238025); Il reato de quo si realizza anche se l'interruzione o il turbamento della regolarita' dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalita' delle attivita' (Cass. pen. sez. 6, 334/2008 Rv.); Pertanto, anche la condotta che determini una temporanea alterazione, purche' oggettivamente apprezzabile, nella regolarita' dell'ufficio o del servizio, e' idonea a realizzare l'azione esecutiva del delitto in questione (Cass. pen. sez. 5, 27919/2009 Rv. 244337). Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 6 ottobre 2011, n. 36253

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Deve ritenersi applicabile in via analogica e in ragione della medesima ratio sostanziale inerente a entrambi gli istituti, la disciplina del condominio edilizio anche ai consorzi di urbanizzazione

Pubblicato il: 31/10/2011


Deve ritenersi applicabile in via analogica e in ragione della medesima ratio sostanziale inerente a entrambi gli istituti, la disciplina del condominio edilizio anche ai consorzi di urbanizzazione. Pertanto, nel giudizio di opposizione promosso dal consorziato avverso il titolo ingiuntivo chiesto e ottenuto dall'ente consortile per il pagamento degli oneri, determinati sulla base dei deliberati approvativi dei relativi conti preventivi e/o consuntivi da parte degli organi interni statutariamente a ciò deputati, ciò che assume rilievo è la sola efficacia delle dette deliberazioni e non già la loro validità che può essere vagliata nel solo procedimento di loro diretta impugnativa. Tribunale Roma Sezione 5 Civile, Sentenza del 14 giugno 2011, n. 12856

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È erronea e illegittima la deliberazione assunta dall'assemblea di un intero complesso condominiale che ometta di distinguere, ai fini del quorum, fra spese comuni a tutti e spese relative al singolo palazzo

Pubblicato il: 31/10/2011


È erronea e illegittima, per violazione del disposto di cui all'articolo 1123, comma terzo, del Cc la deliberazione assunta dall'assemblea di un intero complesso condominiale che ometta di distinguere, ai fini del quorum, fra spese comuni a tutti e spese relative al singolo palazzo, e dunque ai singoli condomini di ciascun edificio. Una tale invalidità deve intendersi configurabile come annullabilità della delibera in quanto riconducibili le censure a difetto dei quorum costitutivi e deliberativi dei gruppi di condomini, facenti parte di ciascun palazzo, relativamente agli oneri soltanto su di essi incombenti. Tribunale Milano Sezione 13 Civile, Sentenza del 11 luglio 2011, n. 9327

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Se il datore di lavoro non può provare i pagamenti effettuati mediante le regolamentari buste paga, deve dimostrare diversamente i singoli pagamenti

Pubblicato il: 31/10/2011


Quando il lavoratore agisca in giudizio per il pagamento delle retribuzioni ed il datore di lavoro non possa provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione. Tribunale Milano Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 luglio 2011, n. 3806

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è illegittima la condotta del sanitario che prescrive medicinali ad atleti sani, solo per favorirne un recupero fisico o per consentirne un miglioramento delle performances sportive

Pubblicato il: 31/10/2011


E' illegittima la condotta del sanitario che prescrive medicinali ad atleti sani, solo per favorirne un recupero fisico o per consentirne un miglioramento delle performances sportive. La S.C. ha ritenuto corrette ed esaustive le ragioni addotte dalla Commissione dell'ordine dei medici, secondo cui, il mancato collegamento della condotta del medico con un evento agonistico ha fatto venir meno solo per l'addebito relativo al doping, persistendo la responsabilità del sanitario per aver prescritto una terapia medica al paziente solo per permettere a quest'ultimo di ottenere un posto in squadra, e ciò ha comportato l'addebito di violazione dell'art. 12 del Codice deontologico. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 agosto 2011, n. 17496

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Un professionista è soggetto al prelievo fiscale anche nel caso in cui la struttura sia minimale

Pubblicato il: 31/10/2011


Per l'Irap e' necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di piu' rispetto agli elementi minimi richiesti per l'esercizio dell'attivita' professionale, la quale, in mancanza di essi, costituisce l'unico dato che e' fonte del reddito derivatone. Cio' posto, tuttavia va osservato che in tema di IRAP l'applicazione dell'imposta e' esclusa soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata. Infatti il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni, Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 27 settembre 2011, n. 19688

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Al di fuori dei casi previsti dalla legge solamente la lesione di un diritto inviolabile della persona che sia concretamente individuato può essere fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Pubblicato il: 31/10/2011


Per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 del Cc occorre verificare con certezza l'esistenza del danno, non essendo configurabile il danno biologico in assenza della lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato, rendendosi necessaria la dimostrazione dell'entità del danno, ossia della perdita conseguente alla lesione. Il danno non patrimoniale è connotato da tipicità, essendo risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nelle ipotesi in cui esso sia cagionato da un evento consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona, atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge, è offerta tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso ovvero non potendosi postulare che che il danno sarebbe in re ipsa, perché detta teorica snatura la funzione del risarcimento, il quale, diversamente, verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 agosto 2011, n. 17427

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Le spese di riordino e ristrutturazione dell'immobile locato, in cui è svolta attività d'impresa, sono detraibili dal conduttore che le ha sostenute

Pubblicato il: 31/10/2011


In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 aprile 1986, n. 917 (numerazione antecedente al 1° gennaio 2004), sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile. Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 17 giugno 2011, n. 13327

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L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato il: 31/10/2011


L'eccesso di protezione che ha come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. Tale reato è infatti estensibile a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale del minore; danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescindere dalla consapevolezza della vittima di subirla. Nel caso di specie, un nonno e una madre, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellando la figura paterna e facendogli frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l'effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 ottobre 2011, n. 36503

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Il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto, e' nullo ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 5, e alla nullita' consegue, secondo le regole generali la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni

Pubblicato il: 31/10/2011


Il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 1, prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III (recante disciplina del "congedo di maternita'"), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Il successivo comma 3, lettera a), stabilisce che il suddetto divieto di licenziamento non si applica nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. La colpa grave, tuttavia, non puo' ritenersi integrata dall'accertata sussistenza di una giusta causa oppure di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentenza n. 9405 del 2003), ma e' invece necessario, anche alla luce di quanto stabilito dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, verificare se sussista quella colpa specificamente prevista - connotata, appunto, dalla gravita - e, proprio per questo, diversa dalla colpa (in senso lato) che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere sanzionato con il licenziamento. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 19912

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Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ogni compenso di carattere continuativo e, pertanto, anche del premio produzione

Pubblicato il: 28/10/2011


In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo modellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20266

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La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi"

Pubblicato il: 28/10/2011


La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non e' tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne' e' tenuto a mostrare le qualita' di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066). Con Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292 la S.C. ha confermato il principio di diritto già enunciato in materia. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292

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E' legittimo il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria adottato dal Comune se l'immobile poi dovrà essere demolito e ricostruito

Pubblicato il: 27/10/2011


E' legittimo il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria adottato dal Comune nelle ipotesi in cui, formulata in tal senso richiesta da parte degli interessati, i medesimi facciano successivamente luogo alla demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio al fine di procedere all'adeguamento sismico. Accertata, invero, la completa demolizione del manufatto, il medesimo non può intendersi certamente suscettibile di sanatoria poiché l'intervenuta (nella specie pacifica) demolizione effettuata determina, di fatto, il venir meno dell'oggetto stesso del condono. Nella specie, in ogni caso, deve rilevarsi la sussistenza di limiti oggettivi dello stesso adeguamento sismico, in quanto anziché rendere staticamente e sismicamente idoneo il fabbricato esistente, i ricorrenti hanno provveduto a demolire il manufatto per intraprendere la costruzione di una nuova opera che, tra l'altro, non rientra nei limiti temporali della sanatoria e che abbisogna di specifica concessione edilizia. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sentenza del 19 ottobre 2011, n. 8056

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Per essere computato nel calcolo del Tfr, il lavoro straordinario deve essere costante e sistematico per un apprezzabile periodo di tempo

Pubblicato il: 27/10/2011


L'affermazione della continuita' del lavoro straordinario reso per un certo tempo non puo' fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, potendo essa trovare giustificazione solo allorche' il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarita' o frequenza o periodicita' della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalita', transitorieta' o saltuarieta'. In particolare, si e' aggiunto, occorre misurare la riconoscibilita' di regolarita', frequenza o anche mera periodicita' di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformita' "per un apprezzabile periodo di tempo", cosi' da divenire abituale ne quadro dell'organizzazione del lavoro (vedi, ex multis: Cass. 21 giugno 2006, n. 14325; Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Cass. 10 marzo 2005 n. 5234; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362). Per tale ragione, perché venga computato nel calcolo del Tfr, il lavoro straordinario deve essere costante e sistematico per un apprezzabile periodo di tempo. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 settembre 2011, n. 19402

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Concorre nel reato con condotta commissiva il dirigente di un ufficio pubblico che favorisce l'assenteismo dei propri dipendenti

Pubblicato il: 27/10/2011


Concorre nel reato con condotta commissiva - anziché mediante omissione ai sensi dell'art. 40, 2 c.c.p. - il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto "controllo sociale". Pertanto tale condotta ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 35344

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Se il figlio, studente di lingue, va all'estero per studiare l'inglese all'ex moglie che ha deciso di sostenere la spesa spetta il rimborso del 50% da parte del genitore non affidatario

Pubblicato il: 27/10/2011


Nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l'articolo 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalita', e, in difetto, ricorrere all'autorita' giudiziaria. Tale principio e' stato affermato da Cass. civ., sezione 1 , n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19607

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Il coniuge non è preferito ad altri nella nomina di amministratore di sostegno, l'elenco contenuto nella norma non ha carattere preferenziale

Pubblicato il: 21/10/2011


L'articolo 408 c.c. recita espressamente che "la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (...). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata". Dall'articolo in questione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno e' esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facolta' di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facolta' di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19596

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La responsabilità del venditore è esclusa solo se riesce a provare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Pubblicato il: 21/10/2011


La garanzia del venditore per i vizi occulti della cosa e' un effetto naturale della vendita e sussiste anche in mancanza di una espressa garanzia che la cosa sia esente da vizi; tale garanzia comporta inoltre a carico del venditore anche l'obbligo di risarcire il danno, a meno che egli non provi "di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa" (articolo 1494 c.c., comma 1). Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non e' necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma e' sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. Pertanto colui che vende l'auto e tace di aver avuto un sinistro, risponde dei danni. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 settembre 2011, n. 19494

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Per i danni subiti dal motociclista che cade nello scavo è responsabile l'appaltatore che sta eseguendo i lavori e non il committente

Pubblicato il: 13/10/2011


In caso di esecuzione dei lavori appaltati, l'appaltatore opera di regola in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, ed è quindi esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salva l'esclusiva responsabilità del committente laddove questi abbia preso parte ai lavoro con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister". Il altre parole, la corresponsabilità del committente sussiste solo nel caso in cui questi abbia emanato direttive specifiche che abbiano delimitato l'autonomia dell'appaltatore. Non sussiste dunque responsabilità del committente (in questo caso l'Ente locale) se non si accerta che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa del sinistro. I suindicati principi trovano applicazione anche nell'appalto di opere pubbliche, atteso che anche in tali ipotesi, pur se i limiti più ristretti rispetto all'appaltatore di opera privata, l'appaltatore conserva i margini di autonomia; quest'ultimo è da considerasi di regola l'unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, mentre la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente si può configurare solamente laddove il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente. Una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 settembre 2011, n. 19132

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