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E' nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora

Pubblicato il: 07/03/2008


E' nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante. Nella fattispecie, la S.C. ha affermato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza nè anagrafica nè effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 marzo 2007, n. 5927)

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PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze

Pubblicato il: 29/02/2008


STRATEGIE di
CREDIT MANAGEMENT
per PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze
18 e 19 Marzo – Milano- Atahotel Executive


Istituto Internazionale di Ricerca è lieto di presentare la 7ª edizione di “CRED”, il Convegno annuale di riferimento dedicato a tutti coloro che operano quotidianamente nel mondo del Credit Management.

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Sulla merce rinvenuta in un deposito la cui esistenza non era stata comunicata è dovuta l'IVA

Pubblicato il: 23/02/2008


Ai fini dell'obbligo IVA si presumono cedute anche le merci collocate in depositi di proprietà del contribuente, se l'inerenza di questi ultimi nell'esercizio imprenditoriale non sia stata formalmente dichiarata nei modi e nei tempi prestabiliti, al fine di evitare possibili elusioni per il tramite di immagazzinamenti in locali non noti e non controllabili dall'ufficio. La presunzione in questione non può essere impedita dalla sopravvenuta "ufficializzazione" del deposito non dichiarato, se successiva all'immissione, in esso, della merce acquistata e quindi al verificarsi degli estremi che determinano l'applicazione della presunzione medesima. (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 24 gennaio – 13 febbraio 2008, n. 3435)

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Il mancato deposito della ricevuta di ritorno del ricorso inviato a mezzo posto rende l'impugnazione inammissibile

Pubblicato il: 16/02/2008


La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile,Sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627)

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STRATEGIE di CREDIT MANAGEMENT per PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze

Pubblicato il: 30/01/2008


STRATEGIE di CREDIT MANAGEMENT per PROTEGGERE L’AZIENDA dalle insolvenze dal 18 e 19 Marzo - Milano- Atahotel Executive

Istituto Internazionale di Ricerca è lieto di presentare la 7ª edizione di “CRED”, il Convegno annuale di riferimento dedicato a tutti coloro che operano quotidianamente nel mondo del Credit Management.
Giunto alla sua settima edizione, CRED2008 raccoglierà attorno ad un tavolo esperti professionisti del credito e darà vita ad un dibattito fatto di consigli, esperienze ed aneddoti di Credit Manager italiani e Responsabili della Finanza d’azienda.

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I liberi professionsiti che non siano in possesso di "attività autonomamente organizzata" non sono soggetti all' IRAP

Pubblicato il: 27/01/2008


Si ha esercizio di "attività autonomamente organizzata" soggetta ad IRAP ex art. 2 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446 quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. L'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti). Non è dunque sufficiente la mera "autoorganizzazione", e perciò non è soggetto passivo ai fini IRAP il dottore commercialista privo di dipendenti, con attrezzature consistenti nei mobili di ufficio, telefono, automezzo e personal computer.
(Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 febbraio 2007, n. 3672)

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L'amministrazione di condominio che non eserciti la propria attività in modo professionale non è soggetto ad IVA

Pubblicato il: 30/11/2007


Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 5, comma 2 il compenso dell'amministratore di condominio non va assoggettato ad I.V.A. solo se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni come tali assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto .
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con sentenza del 13 giugno 2007 n. 13819.

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Imposta di registro applicabile all'atto di divisione di beni condominiali

Pubblicato il: 25/11/2007


Con risoluzione n. 334/E l'Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza di un notaio, incaricato della stipula di un atto di divisione di beni condominiali, in merito al trattamento fiscale da riservare all’ atto di divisione consensuale parziaria. L' agenzia ha precisato che all'atto di divisione di una comunione di beni tra condomini effettuata a tacitazione dei rispettivi diritti e in assenza di corresponsione di conguaglio, deve ritenersi applicabile l'imposta di registro con aliquota dell'1% a condizione che le parti da assegnare ai singoli soggetti rappresentino una "unica massa" (originate da un solo titolo) e i conferimenti non superino il valore della quota di diritto spettante a ciascuno sull'intera comunione.

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La donazione d'azienda è esente dall'imposta sule successioni

Pubblicato il: 25/11/2007


La donazione d’azienda in favore dei discendenti che continuano l’attività d’impresa in forma societaria è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, nonchè da quelle ipotecaria e catastale dovute per gli immobili compresi nell’azienda donata.
E' quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007.

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Deve ritenersi esclusa l'imponibilità Irap nel caso dell'avvocato che non si avvalga di una organizzione di mezzi autonoma

Pubblicato il: 23/11/2007


"L'I.R.A.P. va applicata nei casi in cui il lavoro autonomo - professionale si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi o uomini in grado di ampliarne i risultati a i fini del profitto, atteggiandosi come contesto potenzialmente autonomo rispetto all'apporto personale rivolto ad un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo.
Lo svolgimento di una libera professione, come quella di medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra, consulente etc. - secondo questa tesi - si collocherebbe al di fuori dell'area di applicazione dell'I.R.A.P. a condizione che il professionista operi con un minimo di mezzi materiali e senza l'ausilio di dipendenti, collaboratori e procuratori di ogni tipo, esterni od interni e consistenti beni strumentali".
Questo l'orientamento maturato da parte della giurisprudenza di legittimità che la Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, con sentenza del 13 giugno 2007, n. 13810, ha ritenuto di dover condividere.

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Ai fini della detrminazione del reddito imponibile possono essere effettuate indagini su conti correnti di cui il contribuente sia delegatario

Pubblicato il: 23/11/2007


Ai fini della determinazione del reddito imponibile sono utilizzabili anche i dati provenienti dalle indagini bancarie effettuate su conti correnti di cui il contribuente sia delegatario, in quanto l'intestazione formale, per la quinta sezione civile, equivale al potere di sostanziale disposizione.
E' quanto ha pronunciato la Corte di cassazione, sezione quinta civile, con sentenza del 19 novembre 2007, n. 23861. Secondo la Corte, dunque, graverà sul contribuente l'onere di dimostrare che tale potere dispositivo era stato conferito per determinate circostanze "ampiamente giustificabili".

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Il ricorso per Cassazione è inammissibile se non vengono enunciati i quesiti di diritto

Pubblicato il: 22/11/2007


È inammissibile per violazione dell'articolo 366 bis del Cpc, introdotto dall'articolo 6 del Dlgs 40/2006, il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte. E' quanto ha pronunciato la Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, con sentenza del 21 settembre 2007, n. 19487.

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La decisione del Giudice deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto che giustifichi la sentenza

Pubblicato il: 16/11/2007


La decisione del Giudice deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto che, escludendo ogni alternativa decisione, costituisca una necessità che giustifichi la sentenza. La motivazione è la descrizione di questa necessità, nel suo aspetto positivo (descrizione del percorso logico che conduce alla decisione) e nel suo aspetto negativo (inesistenza di alternative; ed in tale modo esclusione della potenzialità probatoria di ogni elemento di segno contrario, astrattamente idoneo a condurre ad una diversa decisione). Questi piani sono interdipendenti, in quanto il percorso logico della sentenza non può condurre ad una decisione (ed esclusivamente a questa) se non esclude gli elementi che consentano una diversa decisione. Questa inipotizziabilità presuppone che il giudice escluda (direttamente o per relationem, attraverso il parere tecnico d’ufficio) la potenzialità probatoria dei contrari elementi. L’omesso esame di questa potenzialità probatoria costituisce vizio della motivazione. Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 20889 del 5 ottobre 2007.

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Il possesso di auto incide sul redditometro prima della cessazione dell'attività

Pubblicato il: 14/11/2007


Il possesso di auto prima della cessazione dell'attività consente all'ufficio di apportare modifiche alla dichiarazione dei redditi. E' quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20708 del 3 ottobre 2007. I Supremi giudici hanno puntualizzato che l'accertamento sintetico scatta non tanto in funzione della proprietà dei beni, quanto all'utilizzo che necessariamente genera spese ed è, quindi, utilizzabile a determinare la capacità contributiva del privato.

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Competenza in materia imposte sui redditi

Pubblicato il: 07/11/2007


In materia di imposte sui redditi ed, in particolare, con riguardo al reddito di impresa, il principio di competenza, stabilito dall'articolo 75 del Dpr 917/1986 prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito. Se, infatti, si ritenesse il contrario si verrebbe a collegare - inammissibilmente - l'imputabilità del costo non a fatti oggettivi e a effetti ben precisi, individuabili nel tempo, alla stregua della norma, ma alla volontà dei soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo del costo nel tempo più opportuno, a seconda della convenienza. Il ricordato articolo 75, comunque, consente una deroga, al principio sopra ricordato, solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza non sia ancora certa l'esistenza delle spese o il loro ammontare non sia determinabile in modo obiettivo. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile con sentenza del 3 ottobre 2007, n. 20715.

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Gli emendamenti alle dichiarazioni fiscali possono essere proprosti soltanto entro i termini previsti per una valida dichiarazione

Pubblicato il: 27/10/2007


Le dichiarazioni fiscali del contribuente, costituendo il momento di avvio di un procedimento di diritto pubblico, come tale caratterizzato da esigenze di razionale svolgimento e dalla aspirazione al conseguimento di risultati di stabilità, comportano l'automatismo degli effetti propri degli atti giuridici in senso stretto. Ne consegue che esse sono assoggettate a vincoli di forma e di tempo che inducono ad affermare la loro irretrattabilità. Ciò significa che, al di fuori delle ipotesi di errori materiali o di calcolo possono essere "sostituite" soltanto entro i termini previsti per una valida dichiarazione. In caso di mancata rettifica nei termini suddetti, la possibilità, perciò, di addurre errori di "fatto" o di "diritto" intervenuti nella dichiarazione ed incidenti sulla obbligazione tributaria, finisce per potersi esprimere nei soli limiti in cui la legge stessa preveda il diritto al rimborso, o in sede di opposizione alla maggiore pretesa tributaria fatta eventualmente valere dall'Amministrazione. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con sentenza n. del 19 ottobre 2007, n. 21944 sul ricorso promosso dal contribuente contro la sentenza della CTR che aveva confermato la condanna dello stesso sull'assunto che non aveva provveduto nei a rettificare gli assunti errori in sede di dischiarazione IVA.

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Non sono consentite detrazioni dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda non riporta la firma del gestore dell’impianto di distribuzione

Pubblicato il: 26/10/2007


Atteso che l'apposizione della firma sulla
scheda carburante da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione, avendo una funzione di "convalida" del rifornimento, costituisce elemento essenziale senza del
quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge, non è possibile detrarre l’Iva in assenza della stessa. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 19 ottobre 2007, n. 21941.

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Omesso versamento di contributi - giornalisti - sanzioni

Pubblicato il: 24/10/2007


Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all' IN., privatizzato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, la disciplina sanzionatoria prevista della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, non si applica automaticamente, poiche' l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'articolo 2 dell'indicato decreto legislativo), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilita' di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto articolo 116) deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del Decreto Legislativo n. 509 del 1994, articolo 3, comma 7, (Legge 28 maggio 1997, n. 140, articolo 4, comma 6 bis) pur avendo l'Istituto l'obbligo (in base alla Legge n. 388 del 2000, articolo 76) di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive" (Cass. sentenza n. 11023 del 12 maggio 2006). questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 16 ottobre 2007, n. 21612.

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Cessione d'azienda e possibilità di avvalersi della compensazione per adempiere all'obbligo di pagamento dei debiti IVA, INPS, INAIL del cedente

Pubblicato il: 10/10/2007


Con risoluzione n. 268/E del 27 settembre 2007, l?Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello relativo alla cessione d'azienda ha stabilito che la società cessionaria può avvalersi della compensazione di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per adempiere all'obbligo di pagamento dei debiti IVA, INPS, INAIL del cedente.
Detta norma statuisce, nello specifico che "(“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva"

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Tassazione del reddito dei lavoratoti distaccati all'Estero

Pubblicato il: 09/10/2007


Con risoluzione n. 245 del 11 settembre 2007 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla istanza di interpello della società Alfa, in merito alla disciplina fiscale da applicare ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, percepito da un proprio esperto nazionale distaccato all'estero, da assoggettare a tassazione in Italia.
La Società nello specifico chiedeva un’interpretazione dell' art. 51 del Tuir, in forza del quale "il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali".
L'Agenzia con la risoluzione conferma che ai fini dell'applicazione della tassazione sulla base della retribuzione convenzionale è necessario che il rapporto di lavoro dipendente all'estero: sia reso in via continuativa (e, quindi, con caratteristiche di permanenza o sufficiente stabilità), costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, non abbia una durata inferiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.

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