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L'area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico e destinata ad espropriazione non può ritenersi esente da imposta

Pubblicato il: 02/10/2007


Ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, l'edificabilita' di un'area si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. E' quanto stabilito dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 19131 del 12 settembre 2007, che ha così confermato il principio dettato dalle Sezioni Unite della stessa Corte con sentenza n. 25506/06. Ne consegue, prosegue la Corte, che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per cio' stesso, esente dall'imposta.

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Il deposito della nota spese deve essere annotato dal Cancelliere

Pubblicato il: 20/09/2007


Il mancato inserimento della nota spese nel fascicolo di parte rende invalido il deposito, in assenza dell'annotazione del cancelliere, con la conseguenza che il Giudice di Pace, nel liquidare le spese processuali, non deve tenere conto di altre indicazioni che non quelle desumibili dagli atti di causa.
E' quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2548/07, ha ltresì precisato che per l’art. 311 c.p.c. il procedimento davanti al Giudice di Pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica sicché trovano applicazione davanti a questo giudizio gli art. 74 e 75 del cod. proc. civ..


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Differente momento di perfezione della notifica

Pubblicato il: 16/09/2007


La distinzione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il destinatario dell'atto, risultante dalla decisione, risultante dalla decisione della Corte Costituzionale 477/2002, trova applicazione applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questa sottratta alla disponibilità del notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempiemnto debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per la costituzione dell'appellante o il deposito del ricorso per cassazine, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 del Cpc, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta. (Cass. n. 10837 del 11 maggio 2007)

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Scissione e violazione di norme antielusive

Pubblicato il: 05/09/2007


La scissione che implica lo scorporo di aziende e il loro trasferimento, con continuità di valori fiscali e senza mutazione del regime fiscale, non è volta all'aggiramento di norme tributarie e non presenta motivi di elusività. E' quanto stabilito dal Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive con il parere 20/2007.

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Deducibilità fiscale dell’indennità suppletiva di clientela

Pubblicato il: 13/07/2007


Con Circolare n. 42/E del 6 Luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha recepito il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui la deducibilità fiscale dell’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio deve riferirsi all’esercizio in cui avviene la cessazione del rapporto di agenzia. Questa lettura, secondo l’Agenzia delle Entrate, è retroattiva e quindi le ditte mandanti devono rettificare le dichiarazioni relative ai periodi di imposta nei quali l’indennità di clientela era stata imputata in conformità al precedente orientamento (risoluzione n. 59/E del 2004) ed ora revocato.

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I.V.A - sanzioni amministrative

Pubblicato il: 29/06/2007


Ove siano commesse più violazioni della stessa disposizione di legge in materia di Iva con più operazioni, poste in essere in esecuzione di una unitaria risoluzione dell'autore, e nell'ambito del medesimo periodo d'imposta (c.d. concorso omogeneo), l’Amministrazione ha il potere discrezionale di irrogare un’unica sanzione amministrativa.
Così ha stauito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Sentenza n. 12446 del 4 giugno 2007.

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Per i contribuenti soggetti agli studi di settore rinvio dei versamenti delle imposte al 9 luglio

Pubblicato il: 19/06/2007


Con un comunicato stampa del 15 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga di 20 giorni per il versamento delle imposte da UNICO 2007, solo per i soggetti che devono applicare gli studi di settore.

Quindi, il versamento sarà possibile, senza maggiorazione, fino al 9 luglio compreso, e dal 10 luglio in poi, per i successivi 30 giorni (fino all’8 agosto) si verserà con la maggiorazione dello 0,4%.

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Agenzia delle Entrate - circolare n. 38 - studi di settore

Pubblicato il: 13/06/2007


L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38, che attua le indicazioni del comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dettato le istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei nuovi 56 studi di settore approvati il 20 marzo, fornendo ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune novita' relative agli studi medesimi. La circolare, che integra e completa quelle emanate in precedenza in materia
di studi, indica una serie di cause che possono giustificare eventuali situazioni di non congruita'. L'Ufficio, in tali casi, ai fini della corretta applicazione dello studio di settore, "dovra' valutare con attenzione la posizione del contribuente e tenere conto delle circostanze segnalate dalla circolare".

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ELENCO CLIENTI E FORNITORI AL 15 OTTOBRE O 15 NOVEMBRE

Pubblicato il: 29/05/2007


L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che l’Elenco dei Clienti e Fornitori relativo al 2006 dovrà essere presentato entro il 15 ottobre 2007, ovvero entro il 15 novembre 2007 per i contribuenti con volume d’affari entro i limiti previsti per i trimestrali (Euro 516.000 per le cessioni di beni, Euro 309.000 per le prestazioni di servizi).

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Con una nota del 12 maggio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le spese etraibili e deducibili

Pubblicato il: 24/05/2007


Con una nota del 12 maggio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha individuato ben 30 tipi di spese detraibili che danno diritto ad un risparmio d’imposta, alle quali debbono aggiungersi le spese deducibili che riducono l’imponibile. L’Agenzia ha altresì precisato la data (15 giugno) entro le quali chi ricorre al 730 deve provvedere a consegnarlo ai Caf o agli intermediari che prestano assistenza fiscale, mentre chi presenta Unico cartaceo in banca o alle Poste deve farlo entro il 2 luglio, mentre Unico on line va trasmesso entro il 31 luglio.

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PROROGA DELL’INVIO DI UNICO 2007 – NESSUNA PROROGA PER I VERSAMENTI

Pubblicato il: 08/05/2007


L’agenzia delle Entrate ha trasmesso un comunicato stampa, che preannuncia il posticipo dei termini per la presentazione del modello Unico 2007 , ma solo in alcuni casi: - per le persone fisiche con attività di impresa o lavoro autonomo o reddito di partecipazione , e le società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati, il termine per l’invio telematico è spostato al 25 settembre; - per i soggetti IRES, assimilati, enti non commerciali, il termine per l’invio telematico è spostato al 10 settembre Nessun rinvio è previsto per l’Unico persone fisiche negli altri casi (persone fisiche non Iva, soggetti che non partecipino a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza). I Caaf e gli altri soggetti abilitati potranno ricevere i 730 e prestare assistenza fino al 15 giugno (anziché fino al 31 maggio). Inoltre, non vengono prorogati i termini di versamento, per nessuna categoria di contribuenti. Di seguito si riporta il comunicato stampa.

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Chiarimenti in materia di addizionali comunali all'Imposta sul reddito delle persone fisiche

Pubblicato il: 30/04/2007


Con circolare n. 23 del 20/04/2007 l’ Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine alla determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef nelle ipotesi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 360 del 1998. L’Agenzia ha, quindi, precisato che l’esenzione è applicata automaticamente dal sostituto d’imposta anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente e che per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni.

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L'avvocato non è tenuto a pagare l'IRAP se manca di organizzazione

Pubblicato il: 24/04/2007


Con sentenza n. 3680/2007, la Corte di Cassazione Sezione Tributaria si è pronunciata in tema di versamento dell’Irap da parte degli esercenti la professione forense, ed ha statuito che a norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, T.U.I.R. (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003, e all'art. 53, comma 1, del medesimo TUIR, nella versione dal 1° gennaio 2004), è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non "autonomamente organizzata. La Corte ha, altresì, precisato che il requisito dell'"autonoma organizzazione", insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

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Deducibili gli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto di immobili in cooperativa

Pubblicato il: 23/04/2007


Con risoluzione del 18 aprile 2007 n. 71/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla deducibilità degli interessi passivi applicati sui prestiti contratti a qualsiasi titolo (mutuo, prestito sociale, presito da enti pubblici) per l’acquisto di immobili in cooperativa. Il Fisco, partendo dall’assunto che le cooperative a proprietà indivisa sono assimilabili, (così come si desume dall’ art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) alle persone fisiche, ritiene applicabili anche a tali soggetti la previsione ordinariamente prevista per le sole persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito prodotto di un importo pari alla rendita catastale relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Dunque, tenuto conto che l’art. 15 del TUIR riconosce alle persone fisiche la detrazione per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto (comma 1, lett. b) e per la costruzione (comma 1-ter) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ragioni di simmetria inducono a ritenere che tali previsioni normative possano trovare applicazione nella determinazione del reddito delle cooperative a proprietà indivisa.

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Se in relazione alla stessa controversia si sono formati due giudicati contrastanti, il secondo, in ordine di tempo, prevale sul primo

Pubblicato il: 31/03/2007


Con sentenza n. 6270 del 16/03/2007 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha stabilito che ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.
La S.C. ha così accolto il ricorso promosso dall’ Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Corte Tributaria Ragionale, rea di aver dichiarato l’illegittimità di una cartella di pagamento formatasi sulla base del rigetto, mai impugnato, del ricorso di un contribuente avverso un provvedimento di diniego di condono, sulla scorta di una pronuncia intervenuta precedentemente tra le stesse parti ed in relazione allo stesso avviso, con la quale il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere.
L’errore, secondo la Cassazione, della Corte Tributaria è stato quello di applicare il giudicato meno recente, mentre secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale Ove in relazione alla stessa controversia si siano formati due giudicati contrastanti, il secondo, in ordine di tempo, prevale sul primo.

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Possesso auto storiche – indice capacità contribuitva

Pubblicato il: 19/03/2007


Con sentenza n. 1294 del 22 gennaio 2007 la Corte di Cassazione, confermando la pronuncia del giudice di merito, ha statuito che il mantenimento di un bene di particolare pregio, quali sono le auto d’epoca, è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto ad esso impone, notoriamente, spese a volte anche ingenti. Non appare esorbitante dalla cultura dell’uomo medio, precisa la Cassazione, il dato secondo cui le auto c.d. storiche formino oggetto di collezionismo e di particolare ricerca fra gli appassionati di tali beni; è notorio che esiste un particolare mercato per tali tipi di veicoli, oggetto di attenzione da parte dei suoi consumatori e che la manutenzione di tali veicoli, ormai fuori produzione da tempo, comporti rilevanti costi, per tutte le necessità di manutenzione e sostituzione dei componenti soggetti a usura. Per questi motivi, tali beni mobili devono essere posti a base e presi in considerazione ai fini della determinazione della capacità contributiva del contribuente.

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Approvato il modello per la richiesta di rimborso IVA sulle auto e costi accessori

Pubblicato il: 07/03/2007


E' stato approvato il modello per la richiesta di rimborso dell'IVA non detratta sui costi per acquisto di veicoli e relativi costi accessori, per il periodo 1 gennaio 2003 – 13 settembre 2006 Il modello, come si ricorderà, dovrebbe essere inviato telematicamente entro il 15 aprile 2007, ma si parla di una proroga, al momento non ancora ufficializzata. Il modello e le istruzioni sono già presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Il Fisco ammette una percentuale di rimborso forfettaria pari al 40% dell'IVA per tutti i settori di attività, sia di impresa che professionale, ad esclusione dell'agricoltura,caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura, a cui si applica una detrazione forfettaria del 35% dell'IVA. I calcoli si preannunciano complicati, dato che occorrerà tener conto dell'IVA già detratta, dell'IVA dovuta in caso di successiva cessione dell'auto avvenuta sempre nel periodo ante 13 settembre 2006, delle maggiori imposte dovute per effetto della detrazione IVA ora applicabile, dato che a suo tempo l'IVA indetraibile era stata considerata costo totalmente o parzialmente deducibile nella determinazione del reddito. E' fatta salva la possibilità di chiedere a rimborso una percentuale differente dell'IVA relativa alle auto e costi inerenti, previa dimostrazione ed individuazione analitica della effettiva detrazione spettante. In tal caso, si dovrà presentare una specifica istanza di rimborso. 6 marzo 2007

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Lavoro a tempo determinato: limiti quantitativi

Pubblicato il: 19/02/2007


Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota 13 febbraio 2007, n. prot. 25/I/0001912 ha stabilito che ai fini dell'esenzione dai limiti quantitativi fissati per le assunzioni a tempo determinato, la durata di 7 mesi dei contratti previsti dall'art. 10, comma 8, D.Lgs. 368/2001 è comprensiva dell'eventuale periodo di proroga

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Processo tributario - sospensione amministrativa dei ruoli provvisori

Pubblicato il: 19/02/2007


L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 07/02/2007, n. 21/E ha stabilito che il potere di sospendere l'efficacia dell'atto di riscossione è strumentale a quello di annullamento per cui, prima di accordare la sospensione della riscossione, l'Ufficio finanziario deve valutare le concrete possibilità che l'atto che ha dato origine all'iscrizione al ruolo sia revocato o annullato in via amministrativa o contenziosa.

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News: acconto IVA il 27 dicembre

Pubblicato il: 06/12/2006


Si ricorda la scadenza del 27 dicembre per il pagamento dell'Acconto Iva.

Come ? noto, l'acconto pu? esser calcolato con tre modalit?:
- Metodo storico: 88% del saldo dovuto per il mese di Dicembre 2005 o ultimo trimestre 2005 (senza considerare l'importo versato in acconto, ossia si considera l'intero saldo mensile o trimestrale);
- Metodo analitico: calcolo dell'imposta dovuta al 20 dicembre 2006; il metodo analitico considera le operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto ? pari al 100 per cento dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:
. operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1? dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1? ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
. operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1? novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
. operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1? dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1? ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

- Metodo previsionale: stima del saldo di Dicembre 2006, e versamento dell'88% di tale saldo.

I codici tributo sono: Contribuenti con IVA Mensile 6013
Contribuenti con Iva Trimestrale: 6035
Non ? obbligatorio il versamento per importi pari o inferiori a ? 103,29.
Per i casi di esenzione dal versamento, e altre specifiche, si veda anche il sito dell'Agenzia delle Entrate.
6 dicembre 2006

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