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Il danno da infortunio in itinere non è risarcibile se il lavoratore durante il percorso si è fermato a prendere un caffè

Pubblicato il: 29/07/2007


La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul risarcimento del danno per infortunio in itinere, questa volta negando il relativo diritto al lavoratore, reo di avere consumato un caffè nel tragitto per tornare a casa dal luogo di lavoro. Con sentenza n.15973/2007, i giudici di legittimità hanno, infatti, confermato la pronuncia del tribunale d'Appello di Genova, che a sua volta aveva respinto la richiesta di copertura assicurativa a seguito di un incidente stradale avvenuto all'uscita da lavoro. Secondo il giudice di secondo grado, la cui tesi è stata confermata dalla Cassazione, posto che il percorso per andare al lavoro e tornare è coperto come se si fosse già sul posto di lavoro, se il lavoratore durante il tragitto e prima dell'incidente, si ferma per una sosta voluttuaria, quale è la sosta-caffè, modifica i rischi ipoteticamente riscontrabili sul percorso, determinando così uno stravolgimento delle condizioni della copertura assicurativa.

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Ha diritto al risarcimento del danno esistenziale il vincitore di un concorso per pubblico impiego assunto in servizio con ritardo

Pubblicato il: 27/07/2007


Il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione che il diritto leso abbia rilievo costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18
gennaio 2006 , n. 125). Ne consegue che ha diritto al risarcimento del danno esistenziale per arrecata lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, un soggetto, vincitore di un concorso per pubblico impiego assuma il servizio con ritardo per condotta dell'Amministrazione ascrivibile a colpa grave.

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In caso di annullamento del licenziamento, il datore di lavoro deve pagare i contributi previdenziali sulla retribuzione dovuta sino alla reintegrazione

Pubblicato il: 26/07/2007


Nel caso di annullamento del licenziamento in base all’art. 18 St. Lav. con ordine di reintegrazione e condanna dell’azienda al risarcimento del danno, questo può essere determinato anche in misura inferiore alla retribuzione relativa al periodo della data del recesso e quella della reintegrazione.
In tal caso tuttavia il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali su un importo commisurato all’intera retribuzione contrattualmente dovuta. E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15143 del 5 luglio 2007.


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Il pubblico dipendente deve essere autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario

Pubblicato il: 25/07/2007


Il pubblico dipendente che effettua lavoro straordinario, senza la preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione non ha diritto ai relativi emolumenti, in forza del diritto al "riposo compensativo" . E' quanto contenuto nella Sentenza n° 2648 del Consiglio di Stato intervenuta a dirimere la controversia instaurata innanzi al giudice amministrativio da militari della Guardia di Finanza che richiedevano, per l'appunto, il pagamento di emolumenti derivanti da lavoro straordinario.

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E’ escluso il risarcimento del danno per infortuno in “itinere”, qualora l’evento sia stato cagionato da colpa del lavoratore

Pubblicato il: 24/05/2007


Se il dipendente pubblico subisce un infortunio in itinere mentre si reca al luogo di lavoro con il proprio automezzo per causa imputabile solo a se stesso non deve essere riconosciuta la causa di servizio. E’ quanto statuito dal Consiglio di Stato che ha confermato la pronuncia con la quale il Tar Lazio, ha respinto il ricorso dell’istante avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS di rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di incidente stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha così confermato l’assunto del Tar che ha individuato la ragione dell’infondatezza del ricorso, nel fatto che l’incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo “stop”. Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infortunio subito “in itinere”.

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L'apposizione del voto numerico nei concorsi pubblici garantisce il rispetto dell'obbligo di motivazione

Pubblicato il: 27/03/2007


Nelle procedure concorsuali, l'attribuzione di un voto numerico soddisfa sufficientemente l’ obbligo di motivazione. Né la mancata formulazione di alcun giudizio ovvero l' assenza di segni di correzione sull' elaborato comportano la violazione dell'obbligo di motivazione. Il voto numerico deve ritenersi in ogni caso legittimo ove costituisca applicazione dei criteri preventivamente enunciati.
E’ quanto statuito dal TAR di Pescara che con sentenza n. 77 del 01/02/2007 ha rigettato il ricorso promosso da un architetto contro il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto non aveva ritenuto soddisfacente l’elaborato tecnico dal medesimo redatto.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13 del D.M. 9 settembre 1957, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e l’ eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per illogicità e per ingiustizia manifeste, lamentando le seguenti circostanze:
a) che era stato violato l’obbligo di motivazione in quanto sul proprio elaborato non vi erano segni
di correzione o un voto o un giudizio;
b) che non gli era stato comunicato il voto attribuito;
c) che non erano stati preventivamente fissati dalla Commissione dei criteri di valutazione, né che i
criteri gli erano mai stati comunicati.
Il TAR, nella sentenza in commento ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine a tale problematica, ha da ultimo chiarito che anche successivamente alla entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove scritte e orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico e discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione stessa, senza necessità di ulteriori spiegazioni, e ciò in quanto detto voto numerico, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività valutativa dell’Amministrazione, assicura la necessari chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (così, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2006 n. 2162, 14 aprile 2006 n. 2127, 14 marzo 2006 n. 1284, 4 novembre 2005 n. 5259 e 14 ottobre 2005 n. 5709).

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Liberalizzazione professioni - nulla osta targhe pubblicitarie

Pubblicato il: 26/03/2007


Con sentenza n. 652 del 15 gennaio 2007, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della liberalizzazione delle attività professionali, decidendo sul ricorso promosso dall’ Ordine Professionale contro un odontoiatra al quale non era stato concesso il nulla-osta necessario ad ottenere l′autorizzazione sindacale relativa all′apposizione di una targa pubblicitaria per la propria attività. La S.C. ritenendo infondati i motivi esposti dall’Ordine, ha ricordato come le Sezioni Unite abbiano ampiamente spiegato che, ai fini del nulla-osta de quo, l′Ordine professionale esercita una verifica limitata al riscontro degli elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico, prive di qualsiasi aspetto di discrezionalità e che, per contro, il richiedente, nel concorso dei requisiti posti dalla legge, è titolare di un diritto soggettivo al rilascio. La Cassazione ha, altresì, precisato come recentemente (in data 11 agosto 2006) sia entrato in vigore il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che, all′art. 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l′altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario.

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La mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove determina l'illegittimità del concorso pubblico

Pubblicato il: 23/03/2007


Con sentenza n. 1180 del 10 marzo 2007 il Tar del Piemonte, sez. II, ha statuto che nei concorsi pubblici, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, in violazione di quanto disposto dall’ art. 12 del D.P.R. 487/1994, rende illegittima la procedura concorsuale.
Il Tar del Piemonte ha così accolto il ricorso promosso da una candidata, dichiarata non idonea ad un concorso pubblico, contro la P.A., rea di non aver rispettato quanto dettato dal 1^ comma del predetto art. 12 in forza del quale “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove…”.
Tale adempimento - la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi dai quali discende, per la Commissione di concorso, una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale - non può essere ridotto a mera condizione di regolarità del procedimento concorsuale.
Il Tar, richiamando recenti pronunce del Consiglio di Stato (Sezione VI, 25 luglio 2003, n. 4282; Sezione IV, 22 settembre 2005, n. 4989),  ha altresì specificato come detti criteri possano essere dettati anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purchè prima della loro correzione, ma senza che da si possa in assoluto prescindere.

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Licenziamento – reintegra posto di lavoro – diritto mensilità

Pubblicato il: 15/03/2007


A fronte di un giudicato che riconosce al lavoratore il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, il datore di lavoro non può unilateralmente ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa, dovendo l’eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2898 del 9 febbraio 2007, sulla vicenda di un lavoratore, che dopo aver impugnato il licenziamento comminato nei suoi confronti per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, otteneva avanti al giudice di merito il riconoscimento del diritto al pagamento di quindici mensilità in luogo della reintegrazione. ricorso promosso dalla Poste Italiane contro la pronuncia della Corte di Appello territoriale cje La S.C. ha, altresì, precisato che il Ccnl di settore, nella parte in cui prevede l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età del lavoratore, sia nullo per violazione di norme imperative (Cassazione 1758/99 e succ. conformi sino alle sentenze 2055 e 21326/04); onde esattamente la Ca ha ritenuto che la società convenuta avrebbe, se del caso, dovuto procedere a nuovo licenziamento del lavoratore e non eccepire la presunta estinzione de iure del rapporto.

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Controlli datore di lavoro – posta elettronica lavoratori – tutela privacy

Pubblicato il: 11/03/2007


In seguito ai numerosi reclami e segnalazioni, provenienti sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori, relativamente all’esercizio di controlli e verifiche eseguiti dalle aziende sulla posta elettronica e la rete internet dei propri dipendenti il Garante della Privacy ha emanato in data 1 marzo 2007 un provvedimento volto a regolamentare la materia del contendere. Tale atto, che si configura come una sorta di “codice etico”, si prefigge di fornire al datore di lavoro concrete indicazioni circa i confini entro i quali è consentito al datore di lavoro la verifica dei siti web visitati dal dipendente e l’esame dei messaggi di posta elettronica dallo stesso inviati. Il Garante, in particolare partendo dall’assunto che dai controlli aventi ad oggetto siti web visitati e messaggi di posta elettronica possono emergere informazioni che riguardano la sfera personale dell’individuo, limita tale attività di vigilanza a casi connotati da carattere di eccezionalità.

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Lavoro - contratto collettivo – nullità di clausole

Pubblicato il: 28/02/2007


La Corte di Cassazione con sentenza n. 2898 del 9.2.07 ha deciso il principio che il Contratto Collettivo di settore, nella parte in cui preveda l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età del lavoratore, è nullo per violazione di norme imperative. Il datore di lavoro, a fronte di un giudicato il quale accerti il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, non può unilateralmente ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa, dovendo l'eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta. (Nella fattispecie il datore di lavoro, successivamente all'ordine di reintegrazione, aveva ritenuto questo inapplicabile - ed il rapporto risolto ipso iure - per il compimento del 65° anno di età del lavoratore)

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impiego pubblico – accesso - concorso

Pubblicato il: 28/02/2007


Con sentenza. N. 156 il TAR Liguria, Genova. seconda sezione ha affermato che,aA seguito della nuova classificazione dell'ente e della relativa trasformazione dei posti in organico il personale non può essere reinquadrato in una qualifica superiore dovendosi sempre applicare le disposizioni che riguardano l'accesso dei dipendenti nelle singole qualifiche funzionali. Deve quindi ritenersi che la trasformazione di un posto operata da un Comune incide esclusivamente sulla pianta organica e non legittima la copertura del posto trasformato in deroga all'obbligo del previo concorso e del possesso del titolo di studio per accedervi.

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impiego pubblico - trasferimento - incompatibilità ambientale

Pubblicato il: 28/02/2007


Con sentenza . 294 del 5.2.07 il TAR di Lecce seconda sezione ha affermato che , in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, tra i fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede, può rientrare anche un insanabile contrasto tra questi ed il suo superiore o, nel caso di amministrazioni locali, fra il dipendente e l'organo politico; contrasto che, per la sua notorietà, sia venuto a menomare, oltre l'immagine esterna dell'ufficio, anche il suo funzionamento, a causa della situazione di disagio per quanti in esso operano.Il trasferimento per incompatibilità ambientale è un provvedimento che, mirando a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio alla stregua dei fondamentali principi di cui all'art. 97 Cost., rientra nella potestà organizzatoria - non sanzionatoria - dell’amministrazione pubblica ed è, pertanto, ampiamente discrezionale, in particolare quanto alla valutazione dei fatti. Pertanto, il sindacato del giudice non può che arrestarsi alla verifica della fondatezza della motivazione.

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Licenziamento –espressioni offensive

Pubblicato il: 19/02/2007


La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha affrontato, nella sentenza n. 1757 del 2007, una particolare fattispecie in cui ha ritenuto che non è configurabile come giusta causa di licenziamento nella condotta del lavoratore che, nell'ambito di una memoria difensiva giudiziale, aveva adoperato frasi sconvenienti ed offensive nei confronti del datore di lavoro ritenendolo riconducibile all'esercizio del diritto di difesa quando le frasi utilizzate siano connesse con l'oggetto di causa

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Mancato superamento prove preselettive

Pubblicato il: 02/02/2007


Con sentenza del 2 ottobre 2006 n.5743, il Consiglio di Stato, ha stabilito che il superamento delle prove preselettive informatiche costituisce un requisito di ammissione al seguito della procedura concorsuale e determina, sul piano giuridico, effetti costitutivi suoi propri, con la conseguenza che la sua mancanza non è surrogabile in via ricognitiva a seguito del positivo espletamento delle successive prove scritte e orali. Ne consegue, che il superamento delle prove scritte cui il candidato è stato ammesso con riserva, in ragione di ordinanza cautelare adottata in sede di impugnativa dell’esclusione conseguente a mancato superamento della preselezione, non determina il cosiddetto affetto assorbimento e la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario.

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Qualifica immediatamente superiore

Pubblicato il: 31/01/2007


Il Consiglio di Stato, con sentenza del 27 dicembre 2006 n.7965, ha confermato il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, n. 7166 del 205), secondo il quale l’espressione “qualifica immediatamente superiore”, di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 336 del 1970, deve essere intesa nel senso che essa si intende riferita alla posizione professionale che è immediatamente superiore a quella posseduta dal dipendente e che possa essere comunque da lui conseguita, indipendentemente dal sistema di avanzamento previsto (merito comparativo ovvero nomina presidenziale). Nella specie l’Inpdap aveva denegato all’istante (collocato in quiescenza con la qualifica di dirigente superiore) il beneficio della parametrazione alla qualifica di dirigente generale, richiesto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 336 del 1970, perché tale qualifica non si consegue con gli ordinari sistemi di progressione di carriera (ad esempio, per merito comparativo), ma alla stessa si accede per nomina da parte del Presidente della Repubblica.

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Assenze per malattia

Pubblicato il: 31/01/2007


Assenze per malattia Con sentenza del 9 gennaio 2007 n.7, il Tar Vento ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare adottata nei confronti di un lavoratore che al rientro sul posto di lavoro dopo un periodo di malattia non presenti il certificato medico giustificativo dell’assenza dal servizio. In particolare, il Tribunale ha stabilito che sebbene l’art.28 del dpr 270 /87 e l’art.8 del dpr 348/83 fissano il termine per la presentazione del certificato entro il terzo giorno di assenza, non si può escludere che il dipendente sia tenuto a produrre il certificato anche nel caso di una breve indisposizione. Solo il certificato vale infatti a giustificare l’assenza per malattia.

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Concorsi pubblici e prove orali

Pubblicato il: 31/01/2007


Concorsi pubblici e prove orali Il Consiglio di Stato, con sentenza n.4 dell’8 gennaio 2007 ha chiarito che, durante le prove orali dei concorsi pubblici, la commissione di gara deve elaborare e porre ai candidati almeno una domanda su ciascuna delle materie previste dal bando. Infatti, il regolamento in tema di concorsi pubblici, dpr 487/94, prescrive che le commissioni d’esame, prima dell’inizio di ogni prova orale debbano stabilire i quesiti da proporre ai singolo candidati per ciascuna materia d’esame e che ciascun quesito deve essere posto ad ogni candidato previa estrazione a sorte.

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Composizione delle commissioni di concorso

Pubblicato il: 31/01/2007


Il Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7962, è stato chiamato a pronunciarsi in tema composizione delle commissioni di concorso pubblico. Nella specie, in particolare, era stata rilevata la mancanza del componente femminile in seno ad una commissione esaminatrice di un concorso a cattedra. In proposito il collegio ha rilevato la violazione dell'art. 9, comma secondo, del D.P.R. n. 487/1994, che stabilisce appunto la necessità della componente femminile, non vizia di per sé il procedimento, ma solo in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile. Il richiamato art. 9, comma secondo, del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce, infatti, che almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni di concorso sia riservato alle donne "salvo motivata impossibilità". Ebbene nel caso esaminato è stata ritenuta causa di motivata impossibilità l'esaurimento degli elenchi ministeriali dei Presidi da cui attingere i componenti, e la circostanza che l'interpello fra i dirigenti scolastici degli istituti ai fini della nomina di una sostituta in seno alla commissione non era andato a buon fine.

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Trattamento di fine rapporto ed enti privatizzati

Pubblicato il: 16/01/2007



Con sentenza n.42 del 2007 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso proposto da un ente comunale di consumo, trasformato in società per azioni ed in seguito fallito, ha condannato l'ente al pagamento in favore di un dipendente del trattamento di fine rapporto.
In particolare, la Corte ha stabilito che la legge n.68 del 1993 che prevede la possibilità per i comuni di trasformare gli enti di consumo in società per azioni, abilita ma non obbliga detti enti ad effettuare la trasformazione. Ne consegue che una volta che l'ente abbia optato per la trasformazione esso soggiace all'intera disciplina del codice civile in tema di responsabilit?.
Ove poi si consideri che il pacchetto azionario nel primo periodo ? di esclusiva propriet? dell'ente locale, deve ritenersi applicabile l'art.2362 c.c. e dunque se la cessazioni interviene nel periodo in cui il comune ? unico azionista il lavoratore ha diritto di pretendere l'adempimento con riguardo al trattamento di fine rapporto complessivamente maturato alle dipendenze dell'ente di consumo.

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