Carte di credito

Sei in Diritto penale

Ti segnaliamo che..


Qui puoi leggere ogni giorno le sentenze e le notizie giuridiche più interessanti.
Oltre 553 news in Diritto penale sono presenti nella nostra banca dati.

Cerca nel testo


Il custode che circola con il veicolo sottoposton a sequestro amministrativo è punibile del reato di cui all'art. 334 c.p. se la se la circolazione e' sintomatica della volonta' di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilita' del sequestro

Pubblicato il: 07/10/2010


Il custode sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213 risponde sempre dell'illecito amministrativo di cui al comma 4 dello stesso articolo, che punisce la mera circolazione con veicolo sequestrato, in quanto tale; tuttavia, se la circolazione e' sintomatica della volonta' di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilita' del sequestro, vi e' concorso anche dell'articolo 334 c.p. (comma 2 se il custode e' anche proprietario del mezzo); trovera' applicazione (anche) la disposizione penale se dall'uso (circolazione) del veicolo dovesse derivarne il suo deterioramento, da intendere nei limiti sopra indicati. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 29 luglio 2010, n. 30033

Dettagli



Il presidente della cooperativa è responsabile in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori e non anche i soci della stessa

Pubblicato il: 28/09/2010


Il presidente della cooperativa è responsabile in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori e non anche i soci della stessa. Il presidente dell'impresa cooperativa in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati a lavoratori subordinati. La Corte ha altresì precisato che tale responsabilità non sorge anche in capo ai soci-lavoratori (equiparati a semplici lavoratori) ma solo in capo al presidente equiparato al datore di lavoro. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 6 agosto 2010, n. 31385

Dettagli



Non è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dare in subaffitto la casa a extracomunitari irregolari se il locatore non ha tratto un ingiusto profitto

Pubblicato il: 26/09/2010


Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 5, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non e' sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unita' abitative in locazione, ma e' necessario che ricorra il dolo specifico. Esso e' costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalita' dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Cass., Sez. 1, 23 ottobre 2003, n. 46070, rv. 226477). Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 15 luglio 2010, n. 27543

Dettagli



Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del Cp, anche due soli episodi di minaccia o di molestia, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita

Pubblicato il: 26/09/2010


Anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'articolo 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come e' in realta' avvenuto nel caso di specie, che ha visto la parte lesa costretta perfino a cambiare casa e citta' per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 5 luglio 2010, n. 25527

Dettagli



Il coniuge affidatario può limitare le visite al minore a causa degli impegni di lavoro senza incorrere nel reato di cui all'art. 388 comma 2 cp

Pubblicato il: 24/09/2010


In materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 388, comma 2, del Cp concernente l'elusione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo, sezioni Unite, 27 settembre 2007, Vuocolo. (Da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna evidenziando come, a fronte della giustificazione di fatto addotta dall'imputata che non le aveva permesso di consentire al genitore non affidatario di vedere la figlia minore due volte alla settimana, aveva omesso di accertare ogni circostanza del caso concreto, al fine di verificare, almeno, il fondamento di tale giustificazione, limitandosi a equiparare l'inadempimento alla elusione. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 16 giugno 2010, n. 23274

Dettagli



Se la difesa non può accedere alle intercettazioni la misura cautelare è annullabile

Pubblicato il: 24/09/2010


L'ingiustificato impedimento al difensore di esercitare il diritto di accesso alle registrazioni di intercettazioni poste a base della richiesta di misura cautelare del pubblico ministero - diritto riconosciuto dalla sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale - determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per illegittima compressione del diritto di difesa e comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'articolo 178, lettera c) del codice di procedura penale; nullità che, se ritualmente dedotta in sede di riesame della misura cautelare, impedisce al giudice di fondare la sua decisione sul dato intercettativo riportato in forma cartacea (cosiddetto brogliaccio) in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica. Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza del 27 maggio 2010, n. 20300

Dettagli



Un bar nelle ore di chiusura è luogo di privata dimora. Ne consegue che furto è aggravato

Pubblicato il: 22/09/2010


Il concetto di privata dimora e' piu' ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente manifestazioni della attivita' individuale per motivi leciti i piu' diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio: pertanto è stato ritenuto luogo di privata dimora lo stabilimento industriale o il partito politico (Rv 134378). Con la ulteriore conseguenza che anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l'esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un'attivita' lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso, costituisce un luogo di privata dimora, Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 3 agosto 2010, n. 30957

Dettagli



Integra il reato di ingiuria mettere in dubbio la responsabilità genitoriale nell'educazione del proprio figlio

Pubblicato il: 17/09/2010


Integra il delitto di ingiuria l'utilizzo di espressioni lesive dell'autorevolezza nell'espletamento del ruolo genitoriale. La fattispecie relativa ad un rimprovero di scarsa attenzione nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, rivolto attraverso l'utilizzo di frasi che facevano riferimento allo stato di tossicodipendenza del figlio della persona offesa e al conseguente sequestro dell'autovettura di sua proprietà. Difatti l'espletamento del ruolo genitoriale fa parte di quel bagaglio di qualità che, nell'apprezzamento dei consociati, contribuisce all'onore e al decoro di una persona, sicché la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce una vera e propria ingiuria. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 23979

Dettagli



Se si guida un automobile sottoposta a sequestro sussiste la condanna anche penale

Pubblicato il: 17/09/2010


Integra il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, oltre che l'illecito amministrativo di cui all'articolo 213 C.d.S., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario custode, in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d'indisponibilita', fatti salvi i casi di oggettiva inoffensivita', e' puo' comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene. (cfr. Cass. sez. 6 28/11/2007 nn. 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174; sez. 6 2/7/2009 n. 32405; sez. 6 27/11/2009 n. 7029). Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 giugno 2010, n. 23736

Dettagli



In tema di maltrattamenti in famiglia, l'abitualità della condotta di sopraffazione, tale da ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale della persona offesa, deve essere provata

Pubblicato il: 15/09/2010


In tema di maltrattamenti in famiglia, l'abitualità della condotta di sopraffazione, tale da ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale della persona offesa, deve essere provata. Va dunque annullata la pronuncia di condanna per maltrattamenti in famiglia, laddove i fatti incriminati siano solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata e appaiano risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di anni, che non rendono di per sé integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione richiesta per l'integrazione della fattispecie in esame; tanto più laddove la condizione psicologica della donna, per nulla intimorita dal comportamento del marito, sia solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 25138

Dettagli



Non può essere estesa alla posta elettronica la punibilità prevista per le molestie via telefono dall'art. 660 del c.p.

Pubblicato il: 08/09/2010


Non può essere estesa alla posta elettronica la punibilità prevista per le molestie via telefono dall'art. 660 del c.p.. Il ragionamento secondo cui tale norma non è tassativa, ma va letta in funzione dell'evolversi dei mezzi tecnologici disponibili, con la conseguenza che l'aumento della gamma delle opportunità intrusive deve essere messa in relazione all'espansione delle condotte in grado di integrare l'elemento strutturale della molestia - per cui la giurisprudenza di legittimità ha inserito il citofono tra i mezzi di molestia, basandosi sulla convinzione che nella dizione "telefono" rientrino tutti i mezzi di comunicazione a distanza - e che quindi anche la posta elettronica può essere considerata mezzo di molestia, tanto più che la mail viene inoltrata tramite telefono, non è in realtà applicabile alla posta elettronica. La posta elettronica, infatti, utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincronica di voce e di suoni. Non regge neppure il paragone con il citofono, essendo quest'ultimo assolutamente assimilabile al telefono dal punto di vista tecnico. Il paragone calzante, piuttosto, va fatto con la normale corrispondenza. Per vedere la posta elettronica è infatti necessaria una connessione e l'attivazione di una sessione di consultazione della propria casella elettronica, oltre alla volontà di procedere alla lettura del messaggio: operazioni simili a quelle che si fanno per la tradizionale corrispondenza. Il reato di molestia per mezzo di posta elettronica è da escludere inoltre vista la totale mancanza in questo caso, a differenza di quanto avviene con la telefonata, di un'interazione tra mittente e destinatario e dal momento che non esiste nessuna intrusione del primo nella sfera del secondo. Non basta, quindi, il turbamento del soggetto che riceve il messaggio, se mancano gli altri elementi, che scattano solo quando il reato viene commesso in pubblico (come previsto sempre dall'art. 600 c.p.) o per mezzo del telefono. In tal caso è, infatti, più difficile la difesa dall'intrusione, a meno di una disattivazione del servizio, con un evidente danno alla libertà di comunicazione sancita dalla costituzione. Per la stessa ragione rientrano nel concetto di molestie anche gli Sms. Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 30 giugno 2010, n. 24510

Dettagli



Il reato di contraffazione, ex art. 474 c.p, deve essere ravvisato anche nel caso di riproduzione di un oggetto coperto da brevetto nonostante dai disegni registrati non sia possibile desumere quale sia in concreto la forma sottoposta a tutela

Pubblicato il: 08/09/2010


Il reato di cui all'art. 474 c.p. sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinita' della merce (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 5, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti). Difatti la fattispecie di reato prevista dalla norma de qua e' volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi 0 segni, distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non e' necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 25073

Dettagli



In tema di maltrattamenti in famiglia, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire una vera e propria fonte di prova,

Pubblicato il: 14/07/2010


In tema di maltrattamenti in famiglia, le dichiarazioni della persona offesa, ove ritenute intrinsecamente attendibili, possono costituire una vera e propria fonte di prova, su cui può essere fondata, esclusivamente, l'affermazione di colpevolezza dell'imputato; tuttavia, la relativa valutazione deve essere adeguatamente motivata ogni qual volta i denunciati maltrattamenti si sono consumati ai danni del coniuge, all'interno della casa coniugale, senza testimoni diretti delle vessazioni ovvero delle condotte violente che avrebbe posto in essere l'imputato nei confronti dell'altro coniuge Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 28 maggio 2010, n. 20498

Dettagli



Sono utilizzalibili le riprese del lavoratore sospettato di reato

Pubblicato il: 14/07/2010


Gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché per ciò sia imputato un lavoratore subordinato. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 1 giugno 2010, n. 20722

Dettagli



In tema di guida in stato di ebrezza è legittimo il sequestro del veicolo anche se di proprietà di persona estranea al reato

Pubblicato il: 13/07/2010


A inibire la confisca obbligatoria del veicolo guidato dal trasgressore nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) è l'appartenenza del veicolo a «persona estranea al reato»; pertanto, di contro, per consentire il provvedimento ablativo è necessario che esso appartenga all'imputato. A tal riguardo, comunque, il concetto di «appartenenza» utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico, come potrebbero invece esserlo i termini proprietà o intestazione nei pubblici registri: infatti, tale termine deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene, che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendo solamente forme di dominio del tutto occasionali. (Nella specie, il sequestro preventivo a fini di confisca era stato adottato nei confronti di un motoveicolo condotto dal figlio della formale proprietaria assumendosi la reale appartenenza di questo in capo al trasgressore, sul rilievo che l'età avanzata della madre induceva a escludere che la medesima fosse l'effettiva utilizzatrice del mezzo; la Corte ha condiviso la decisione, con le argomentazioni di cui in premessa, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla formale proprietaria avverso l'ordinanza del tribunale che, a sua volta, aveva rigettato l'appello contro il rigetto della richiesta di dissequestro adottato dal Gip). Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 1 giugno 2010, n. 20610

Dettagli



L'invio di email di contenuto lesivo della dignità del ricevente non integra il reato di molestie

Pubblicato il: 13/07/2010


Non può essere estesa alla posta elettronica la punibilità prevista per le molestie via telefono dall'art. 660 del c.p.. Il ragionamento secondo cui tale norma non è tassativa, ma va letta in funzione dell'evolversi dei mezzi tecnologici disponibili, con la conseguenza che l'aumento della gamma delle opportunità intrusive deve essere messa in relazione all'espansione delle condotte in grado di integrare l'elemento strutturale della molestia - per cui la giurisprudenza di legittimità ha inserito il citofono tra i mezzi di molestia, basandosi sulla convinzione che nella dizione "telefono" rientrino tutti i mezzi di comunicazione a distanza - e che quindi anche la posta elettronica può essere considerata mezzo di molestia, tanto più che la mail viene inoltrata tramite telefono, non è in realtà applicabile alla posta elettronica. La posta elettronica, infatti, utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincronica di voce e di suoni. Non regge neppure il paragone con il citofono, essendo quest'ultimo assolutamente assimilabile al telefono dal punto di vista tecnico. Il paragone calzante, piuttosto, va fatto con la normale corrispondenza. Per vedere la posta elettronica è infatti necessaria una connessione e l'attivazione di una sessione di consultazione della propria casella elettronica, oltre alla volontà di procedere alla lettura del messaggio: operazioni simili a quelle che si fanno per la tradizionale corrispondenza. Il reato di molestia per mezzo di posta elettronica è da escludere inoltre vista la totale mancanza in questo caso, a differenza di quanto avviene con la telefonata, di un'interazione tra mittente e destinatario e dal momento che non esiste nessuna intrusione del primo nella sfera del secondo. Non basta, quindi, il turbamento del soggetto che riceve il messaggio, se mancano gli altri elementi, che scattano solo quando il reato viene commesso in pubblico (come previsto sempre dall'art. 600 c.p.) o per mezzo del telefono. In tal caso è, infatti, più difficile la difesa dall'intrusione, a meno di una disattivazione del servizio, con un evidente danno alla libertà di comunicazione sancita dalla costituzione. Per la stessa ragione rientrano nel concetto di molestie anche gli Sms. Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 30 giugno 2010, n. 24510

Dettagli



Lo spacciatore risponde della morte del cliente se l'evento era da lui prevedibile

Pubblicato il: 17/06/2010


Nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilita' penale dello spacciatore ai sensi dell'articolo 586 c.p. per l'evento morte non voluto richiede: a) che sia accertato il nesso di causalita' tra cessione e morte; b) che tale nesso non sia interrotto da cause eccezionali sopravvenute; c) che l'evento morte si in concreto rimproverabile allo spacciatore, accertando in capo allo stesso la presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 20 maggio 2010, n. 19090

Dettagli



La coltivazione diretta di cannabis è reato anche se la coltivazione è destinata all'uso personale

Pubblicato il: 14/06/2010


Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attivita' non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale, essendo irrilevante ai fini della sussistenza del reato la distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica. Resta fermo che il giudice di merito avra' ampio spazio di valutazione circa la sussistenza del requisito della offensivita' concreta del fatto, in quanto spetta al giudice di merito verificare se la condotta accertata sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto; con la precisazione che la condotta e' "inoffensiva" se il bene tutelato non e' stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo; e, nello specifico reato qui considerato, se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non e' idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 4 maggio 2010, n. 16843

Dettagli



l'amministratore di fatto è responsabile, come quello di diritto, per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili

Pubblicato il: 08/06/2010


Per la figura dell'amministratore di fatto vale il principio della assoluta equiparazione alla figura dell'amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si è rilevato che l'amministratore di fatto, in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 c.c., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 c.p., comma 2. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 19.05.2010 n° 19049

Dettagli



La testimonianza del minore abusato è valida, anche laddove gli siano state poste domande suggestive.

Pubblicato il: 04/06/2010


Le prescrizioni contenute nella c.d. "Carta di Noto", pur essendo tale atto di autorevolissima rilevanza nella interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione dei minori, rappresentano delle mere indicazioni metodologiche non tassative, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta la nullita' dell'esame, sia perche', in virtu' del principio di tassativita' delle nullita' vigente nel codice di rito, l'inosservanza di tali prescrizioni non e' riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'articolo 178 c.p.p., sia perche', come si e' detto, ai principi posti dalla "Carta di Noto" non puo' riconoscersi alcun valore normativo, trattandosi di "suggerimenti diretti a garantire l'attendibilita'... delle dichiarazioni" del minore e la "protezione psicologica" dello stesso, come si legge nella premessa della Carta stessa (cfr. Cass. Sez. 3, 14/12/2007 n. 6464, Granillo; Sez. 3, 10/4/2008 n. 20568, Gruden ed altro). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 8 marzo 2010, n. 9157

Dettagli