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In caso di omonimia l'ingiunto che non ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, finanche tardivo, può proporre opposizione all'esecuzione
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03/10/2011
In caso di ingiunzione, qualora, specialmente in caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguità, sarebbe stata pure proponibile un'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del Cpc, la sua mancata proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non vera parte del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione; in tal caso, oggetto dell'accertamento da compiere nel processo di opposizione all'esecuzione non è il fatto costitutivo del credito, nemmeno sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti del rapporto, bensì la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non opposto.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 agosto 2011, n. 17802
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L'azione di simulazione relativa, proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo è funzionale alla sola azione di riduzione
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03/10/2011
L'azione di simulazione relativa, proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'articolo 564 del Cc, con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, solo quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17896
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Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere
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30/09/2011
In tema di critica dell'operato del magistrato e di altre istituzioni pubbliche, la censura dell'operato delle forze dell'ordine non può essere esclusa aprioristicamente in ragione soltanto della qualità soggettiva del destinatario della critica medesima. In particolare, apostrofare le forze di Polizia dicendo che non sono capaci di fare il proprio mestiere non integra il reato di ingiurie aggravate ex art. 61 n. 10 del c.p., almeno, non nel caso in cui il giudizio venga rivolto in un contesto ben determinato e dunque con riguardo al concreto operato degli agenti senza voler offendere il loro "patrimonio morale". (Nella specie, la contestualizzazione delle frasi nell'ambito di una situazione che vedeva il prevenuto comunque non tutelato dalle istituzioni di fronte all'esigenza di rientrare nella propria casa rende ragione di un giudizio del giudice di pace affermativo dell'assenza di efficacia offensiva di espressioni rivolte a criticare i comportamenti e non le persone fisiche). Va considerato anche che il livello di guardia ormai raggiunto nei rapporti interpersonali, se non può valere ad escludere l'offensività di certe espressioni, è comunque da prendere in considerazione come citazione della massima esperienza secondo cui l'immediato e ormai generalizzato ricorso a frasi meno che urbane nelle relazioni sociali non può richiamare una risposta repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui.
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 26 agosto 2011, n. 32907
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La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
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30/09/2011
La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione unilaterale di uno dei bona (o principio essenziale) del matrimonio (nella specie rifiuto da parte della moglie della procreazione, sottaciuto all'altro coniuge), senza che rilevi - in senso contrario - una precedente sentenza emessa dalla Corte di cassazione, nell'ambito dello stesso giudizio, che abbia dichiarato (sotto altro profilo) la non contraddittorietà di quella sentenza di annullamento all'ordine pubblico.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 20 gennaio 2011, n. 1343
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E' legittima la rimozione del capanno sull'arenile anche se vi si trova da più di 50 anni
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30/09/2011
L'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art. 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. é un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non é il risultato di valutazioni discrezionali.
Pertanto, è legittima la rimozione del capanno sull'arenile anche se vi si trova da più di 50 anni.
Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 4300
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Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente detreminate condizioni
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30/09/2011
Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente, le seguenti condizioni base: A) occorre, innanzitutto, che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle stesse autorità competenti; B) che l'errore da queste ultime commesso deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza impiegata; C) che il debitore deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. Per quanto riguarda, poi, il concetto di autorità competente, può essere considerata tale non soltanto l'autorità cui spetta procedere al recupero (di importazione) ma anche quella di rilascio del certificato preferenziale (di esportazione). Inoltre, l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" delle medesime. Non vi rientra quindi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità, salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione sulle indicazioni contenute nella dichiarazione (ad esempio la irregolarità risulti nota e financo favorita dalle autorità di esportazione).
Corte d'Appello Firenze Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 agosto 2011, n. 1111
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Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa
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28/09/2011
Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa. Ne consegue che gli amministratori di una cooperativa che favoriscono alcuni soci, con il trasferimento degli alloggi o la restituzione dei versamenti effettuati, a danno dei creditori terzi, non commettono bancarotta patrimoniale bensì bancarotta preferenziale e, sotto il profilo esclusivamente civilistico, incorrono nella responsabilità ex art. 2394 c.c..
Corte d'Appello Firenze Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 agosto 2011, n. 1090
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Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso
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28/09/2011
Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso. Fulcro della tutela approntata per le ipotesi di concorrenza sleale è, dunque, la confondibilità dei prodotti parametrata al livello percettivo del consumatore medio, attuata mediante l'imitazione servile di una caratteristica esteriore del prodotto originario che abbia efficacia individualizzante rispetto alla sua provenienza da una determinata impresa. L'imitazione di una caratteristica non individualizzante, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che l'imitazione colpisca una forma coperta da brevetto per modello ornamentale. Ferma restando l'operatività, in tale ipotesi, della tutela concernente la contraffazione, la circostanza che una determinata forma sia coperta da brevetto non la rende, per ciò solo, distintiva sotto il profilo rilevante ai fini dell'art. 2598 citato, mentre, una particolare caratteristica, pur non coperta da brevetto, può assurgere ad elemento individualizzante la cui riproduzione fedele sia idonea ad ingenerare nel consumatore quella confusione che la tutela giuridica mira ad escludere
Tribunale Palermo Civile, Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 569
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La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte
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28/09/2011
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. Ne consegue l'irrilevanza di una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell'impresa con l'ente previdenziale, non potrà tuttavia in alcun modo sovvertire l'oggettivo dato di fatto dell'irregolarità ai fini della singola gara. Dicasi lo stesso anche per sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel caso concreto.
Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 16 settembre 2011, n. 5194
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La commissione giudicatrice di una gara d'appalto può redigere un unico verbale delle sedute svolte
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28/09/2011
La commissione giudicatrice di una gara d'appalto può redigere un unico verbale delle sedute svolte. Di talché, è legittimo l'accorpamento in un unico atto della verbalizzazione di varie sedute della commissione ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara, sempre che ciò non comporti violazioni della regolarità e imparzialità della procedure, che è onere del partecipante, in caso di impugnazione, evidenziare in concreto. (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 22 settembre 2011, n. 7510)
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 22 settembre 2011, n. 7510
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Se durante la separazione i genitori sono molto in conflitto, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli
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27/09/2011
Correttamente, in sede di separazione giudiziale dei genitori, il giudice del merito ritiene pregiudizievole per l'interesse del minore l'affidamento condiviso a entrambi qualora incentri le proprie valutazioni sull'interesse del minore, motivando il proprio convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico del medesimo dall'affidamento condiviso, sia - in positivo - con riguardo alla capacità genitoriale riscontrata nella madre, sia - in negativo - con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la sua famiglia di origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della madre (atteso - come si precisa nella parte espositiva della sentenza - l'emergere di manifestazioni di sostanziale disprezzo per la moglie da parte di tutti i membri della famiglia del marito, marito che - secondo la corte del merito - presentava una dipendenza non ancora risolta con la propria madre con violazione dell'obbligo di assistenza morale dovuta alla moglie).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 agosto 2011, n. 17191
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Il conduttore può agire direttamente contro il condominio per ottenere il risarcimento del bene danneggiato a causa di infiltrazioni derivanti da parti comuni dell'edificio
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27/09/2011
Il conduttore può agire direttamente contro il condominio per ottenere il risarcimento del bene danneggiato a causa di infiltrazioni derivanti da parti comuni dell'edificio. Al conduttore spetta infatti il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della cosa locata. (Nel caso di specie ad essere danneggiato era il parquet del locale preso in fitto. E siccome la Ctu aveva chiarito che l'infiltrazione derivava da una superficie interrata posta al di sotto del locale locato di proprietà condominiale, va riconosciuta la legittimazione del conduttore ad agire direttamente contro il condominio).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17881
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E' vietata la realizzazione di una caldaia all'interno di un vano scale in quanto incompatibile con il contemporaneo e pari godimento del bene comune da parte degli altri condomini
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27/09/2011
Al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi (Cass. nn. 1062/11, 13752/06, 972/06 e 1737/05).
Pertanto, è vietata la realizzazione di una caldaia all'interno di un vano scale in quanto incompatibile con il contemporaneo e pari godimento del bene comune da parte degli altri condomini.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 19205
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Un genitore separato che si trova in difficoltà economica può assolvere comunque ai suoi obblighi offrendo la sua ospitalità ai figli
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23/09/2011
Un genitore separato che si trova in difficoltà economica può assolvere comunque ai suoi obblighi offrendo la sua ospitalità ai figli senza dover necessariamente versare un contributo ulteriore.Quindi, legittima da parte della Corte la cancellazione del contributo di 400 euro al mese stabilito a carico della madre in sede di modifica delle condizioni di separazione, contestualmente alla collocazione abituale dei figli a casa del padre. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 15565)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 15565
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L'Enel è responsabile per la morte del lavoratore dovuta ad una scarica elettrica, dovuta alla mancanza di adeguata protezione della cabina
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23/09/2011
In materia di responsabilita' civile, il limite della responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose ex articolo 2050 cod. civ. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non gia' ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, che puo' consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilita' e dell'eccezionalita'. In ordine alla presunzione di responsabilita' per chi esercita attivita' pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato puo' avere effetto liberatorio solo quando nell'ambito del rapporto di causalita' materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attivita', non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione gia' di per se pericolosa a causa dell'inidoneita' delle misure preventive adottate, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato" (Cass. 24 novembre 2003 n. 17851).
Pertanto, l'Enel è responsabile per la morte del lavoratore dovuta ad una scarica elettrica, dovuta alla mancanza di adeguata protezione della cabina.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 luglio 2011, n. 15733
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La trasformazione del balcone in veranda senza autorizzazione integra il reato di abuso edilizio
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23/09/2011
Una veranda e' da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarieta', trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando cosi' il godimento dell'immobile (Sez. 3, 10.1.08, Iacono Giulia, Rv. 239707).
"L'attivita' di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e), in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente" (sez. 3, 28 ottobre 2004, D'Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all'articolo 44, lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica citato.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 20 luglio 2011, n. 28927
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La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito
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22/09/2011
La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010). In diritto, è erronea l'individuazione come caso fortuito il fatto che un cane venga lasciato libero in un giardino con un cancello che non abbia un'idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non ha adottato cautele idonee in concreto ad evitare l'ingresso di estranei. In tale fattispecie l'introduzione di una bambina in un giardino privato, come del resto di qualunque altra persona estranea, non presenta il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità che connotano il caso fortuito ex art. 2052 c.c. (Amb.Dir.)
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 luglio 2011, n. 15895
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Se l'assegnatario di un alloggio in regime di edilizia economico-popolare cade e subisce dei danni per il difetto di illuminazione, la responsabilità è dell'ente proprietario dell'alloggio
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22/09/2011
Nel caso in cui un soggetto, assegnatario di un alloggio in regime di edilizia economico-popolare, si procuri danni fisici permanenti facendo le scale del palazzo prive di illuminazione per assenza del relativo impianto di energia elettrica, la responsabilità del danno derivante da insidia o trabocchetto ricade sull'ente proprietario dell'alloggio se e solo se su di esso incomba l'obbligo di vigilanza sulla cosa che abbia causato il detrimento. Tale accertamento deve essere effettuato dal giudice di merito e, in caso positivo, l'esclusione dalla responsabilità potrà essere invocata solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, mentre l'omissione dell'avviso che il conduttore deve effettuare al locatore riguarda esclusivamente le ipotesi di riparazione della cosa e non quelle di creazione ab initio di un dato impianto e, comunque, la descritta omissione potrà rilevare non già per negare l'addebito di responsabilità dell'ente proprietario, ma per ridurre il risarcimento.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 luglio 2011, n. 16422
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Il giudice, in difetto di accordo dei coniugi, può determinare la nuova misura dell'assegno di divorzio
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22/09/2011
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale omologata puo' essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti) (Sez. 1, n. 8235/2000). Pertanto, correttamente la Corte del merito, in difetto di accordo tra le parti in ordine all'entita' del gia' previsto aumento del contributo al raggiungimento della maggiore eta', ha provveduto a determinare la nuova misura dell'assegno.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 luglio 2011, n. 16127
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Se il Il socio di cooperativa edilizia acquista la titolarità dell'alloggio durante il matrimonio, il bene entra nella comunione legale
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22/09/2011
In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarita' dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, e' quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiche' solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprieta' dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualita' di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio inciders familiare (v., in tal senso, Cass., sentt. nn. 12382 del 2005 e 4757 del 1998).
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 luglio 2011, n. 16305
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