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Sono valide le multe senza verbale
Pubblicato il:
26/09/2008
In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente ha, tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della copia di copia del verbale al trasgressore. Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuta nulla la contestazione immediata in forma orale, seguita dalla notifica del verbale, contenente l'espressa spiegazione dell'omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito.(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 giugno 2008, n. 14668)
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Le violazioni del Codice della Strada possono essere contestate anche in un secondo momento ovvero anche a qualche chilometro di distanza dal punto in cui sono avvenute
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25/09/2008
Le violazioni del Codice della Strada possono essere contestate anche in un secondo momento ovvero anche a qualche chilometro di distanza dal punto in cui sono avvenute. E quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, con Sentenza del 5 settembre 2008, n. 22364. Secondo la S.C., infatti, l'immediatezza della contestazione, che l'articolo 200 del codice della strada impone 'quando è possibile', non comporta l'arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l'infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il trasgressore viene reso edotto dell'accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni.
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La multa per passaggio con il rosso è annullabile se viene fornita prova contraria
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09/09/2008
Lefficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso ( verbale ) deve riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico
non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento. Il giudicante, erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dallopponente. (Corte di Cassazione n° 21816/08)
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E' nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune diverso da quello in cui operava con tale qualifica
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09/09/2008
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65 hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 2 civile che, con Sentenza 03.03.2008, n. 5771, ha ritenuto dovesse considerarsi nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune diverso da quello in cui operava con tale qualifica mentre, in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza, si trovava a bordo della sua autovettura).
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Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative
Pubblicato il:
08/09/2008
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 2087 del codice civile, in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, del codice penale. (Corte di Cassazione Sezione 4 penale
Sentenza 22.04.2008, n. 16466)
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In caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa solo se l'investitore si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone
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07/09/2008
Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente e affermata la colpa esclusiva del pedone, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente.
(Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 19 maggio 2008, n. 20027)
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Se il conducente confessa l'investimento grava sull'assicurazione provare la diversa dinamica
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03/09/2008
Nel caso di investimento del pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina del comma 1 dell'articolo 2054 del Cc ed è pertanto l'assicuratore che ha l'onere della prova di una eventuale colpa concorrente o esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Pertanto la verifica dell'an debeatur dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.
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In materia di violazioni al codice della strada il cosiddetto pagamento in misura ridotta implica necessariamente l'accettazione della sanzione
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06/06/2008
In materia di violazioni al codice della strada il cosiddetto pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 202 del codice della strada, corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore, anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia a esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, questa ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'articolo 204 bis dello stesso codice, qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore, conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento, preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la ripetizione dell'indebito e l'azione di danno riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada e per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetti estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 febbraio 2008, n. 4281)
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L'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso risulta censurabile
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06/06/2008
L'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamemento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati. (Cassazione, sentenza n. 13766/2008)
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Patente a punti e obbligo di comunicazione dei dati del conducente
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03/06/2008
L'interpretazione del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada che obbliga il proprietario del veicolo a comunicare, i ogni caso, i "dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", presenta una dubbia compatibilita' con l'art. 24 Cost.. Essa, infatti, «non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilita», con conseguente «lesione del diritto di difesa», dal momento che risulterebbe preclusa all'interessato «ogni possibilita' di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta. Resta, dunque, confermata, nell'applicazione anche del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, la necessita' di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, cosi', in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per cio' solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneita' delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilita' a carico del dichiarante dovra' essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio.(Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 10 maggio 2008)
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L'utilizzazione dell' autovelox esonera gli agenti accertatori della violaizone dalla contestazione immediata
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26/05/2008
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l'"autovelox", rientra di per se tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (Corte di Cassazione, Sentenza n. 5774 del 3 marzo 2008).
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In caso di investimento mortale di un anziano che ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, non è possibile affermare la ricorrenza di un caso fortuito
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23/05/2008
In caso di investimento mortale di un anziano che ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, non è possibile affermare la ricorrenza di un caso fortuito, ovvero di un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e che non può in alcun modo - neanche a titolo di colpa - farsi risalire all'azione dell'agente, laddove l'agente stesso sia posto in condizioni di illegittimità tenendo una condotta non conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza. In tali ipotesi, infatti, il profilo di colpa addebitabile all'imputato deve essere più propriamente individuato in una fase anteriore a quella immediatamente precedente all'investimento e che, nella fattispecie, consiste nell'avere tenuto una velocità, che pur non spropositata, era eccessiva e in ogni caso nel non avere prestato la necessaria attenzione a ciò che avveniva sulla strada. (Tribunale Roma, Sezione 9 Penale, Sentenza del 12 ottobre 2005, n. 19070)
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Per lutilizzo legittimo dellapparecchio Photered, da parte degli organi di Polizia, è necessario rispettare determinati requisiti
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22/05/2008
Per lutilizzo legittimo dellapparecchio Photered, da parte degli organi di Polizia, è necessario rispettare determinati requisiti: deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dellintersezione controllata, la lanterna semaforica che regola lattraversamento; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno allatto del superamento della linea darresto e laltro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dellintersezione controllata;listante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo allatto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dellintersezione, lintervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dellinfrazione, la data e lora. E' quanto stabilito dal Giudice di Pace di Martina Franca con sentenza dell' 11.04.08.
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Il proprietario del veicolo risponde per le violazioni commesse dal conducente del veicolo, anche nel caso in cui non sia in grado di identificarlo
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08/05/2008
Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno dei terzi, è tenuto sempre a conoscere lidentità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde delleventuale incapacità didentificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sullaffidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare lidentità del conducente. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, con sentenza del 24 aprile 2008, n. 10786.
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E' illegittima la sanzione elevata con photored se lapparecchiatura elettronica non si trova ad una altezza tale da impedire la manomissione della stessa
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06/05/2008
E' illegittima la sanzione elevata ad un incrocio di una strada provinciale mediante Photored, installato da un Comune se lapparecchiatura elettronica non si trova ad una altezza tale da impedire la manomissione della stessa. (Giudice di Pace di Lecce, sentenza del 0670272008).
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Deve essere ridotto il danno risarcibile ai congunti della vittima di un incidente stradale che non indossava la cintura di sicurezza
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04/05/2008
In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 agosto 2007, n. 18177)
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In tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta rende nullo il procedimento
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03/05/2008
In tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 689 del 1981 articolo 18 costituisce violazione di una norma procedimentale che da luogo alla illegittimita' del procedimento e dell'ordinanza-ingiunzione conclusiva di esso (Cass. n. 4019/2007; n. 3400/2005;n. 13505/2004;n. 11937/2003; n. 10911/98;n. 8758/1996;n. 5554/1995;n. 1880/93;n. 10658/92;n. 1344/92;n. 4266/90), non costituendo detta audizione una facolta' dell'Amministrazione, ma un atto procedimentale obbligatorio, volto da un lato a rendere piu' agevolmente possibile la definizione della controversia in sede amministrativa, dall'altro a tutelare in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni, secondo una scelta legislativa volta a valorizzare il carattere contenzioso del subprocedimento amministrativo in questione, attraverso l'attribuzione di tale mezzo di difesa, utilizzabile nel corso di esso dagli interessati.
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La polizza assicurativa per i danni derivanti da responsabilità civile per circolazione di autoveicoli non opera nel caso di incidente assolutamente non riconducibile al veicolo in movimento
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29/04/2008
La polizza assicurativa per i danni derivanti da responsabilità civile per circolazione di autoveicoli non opera nel caso di incidente assolutamente non riconducibile al veicolo in movimento o, comunque, a una posizione statica dello stesso. E' quanto stabilito dal Giudice di Pace di Pompei chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta nei confronti della società di assicurazione, da un soggetto, mentre si trovava, in qualità di avventore, sotto la tenda di un venditore collocata in un mercato cittadino, era stato colpito alla testa da una barra di ferro caduta dal portapacchi di un furgone non in movimento.
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E' nullo il verbale di accertamento elevato per mezzo di apparecchiatura photored in mancanza di idoneo certificato di taratura, rilasciato nel rispetto delle normative vigenti in materia
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29/04/2008
Il decreto dirigenziale 18/3/2004 n. 1130 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti stabilisce che l'apparecchiatura utilizzata per rilevare il superamento del semaforo proiettante luce rossa deve essere sottoposta a taratura iniziale e periodica così come previsto dalla legge 273/1991. Detto certificato di taratura può essere emesso solo da un centro Sit o equivalente e non ha alcun valore invece se rilasciato dalla ditta affidataria del servizio di noleggio e manutenzione del dispositivo elettronico, in quanto reso in conflitto di interessi e in violazione della normativa vigente e delle norme internazionali Uni 30012. La mancanza di idoneo certificato di taratura, rilasciato nel rispetto delle normative vigenti in materia, vizia il procedimento sanzionatorio per cui il verbale di contravvenzione deve essere annullato.
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La mancanza di un dispositivo che consenta al conducente di conoscere se questo sia o meno in funzione, rende incolpevole l'errore di coloro che, privi di permesso, entrano nella Ztl, pressappoco negli orari di attivazione
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20/04/2008
Stante l'impossibilità di sincronizzare l'orologio di Sirio con quello di tutti gli utenti della strada, la mancanza nel sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni, di un dispositivo che consenta al conducente di conoscere se questo sia o meno in funzione, rende incolpevole l'errore di coloro che, privi di permesso, entrano nella Ztl, pressappoco negli orari di attivazione (ore 07,00) o, come la ricorrente, di disattivazione (ore 20,00) di Sirio, in quanto l'erronea convinzione che il sistema elettronico non sia ancora o non sia più acceso, è pienamente giustificata dalla minima differenza che esiste tra l'orario del timer dell'apparecchiatura di rilevamento, poi riportato sul verbale d'accertamento e quello indicato dall'orologio su cui il cittadino fa affidamento. (Giudice di Pace Bologna, Sezione 4 Civile
Sentenza del 30 gennaio 2007, n. 9927)
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