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Oltre 273 news in Responsabilità medica sono presenti nella nostra banca dati.
Pacchetti turistici: basta la firma di uno solo a vincolare anche gli altri compagni di viaggio
Pubblicato il:
19/12/2008
Il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario deve essere esercitato esclusivamente con riferimento alle domande "hinc et inde" sottoposte al suo giudizio e non riguarda, quindi, eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali, in ordine alle quali può pronunciarsi soltanto "incidenter tantum".
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 novembre 2008, n. 26422)
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Il risarcimento integrale del danno è previsto anche se si recede per giusta causa da un contratto d'opera a termine
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17/12/2008
In tema di contratto d'opera, risponde ad interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti, "ex" art. 1322 cod. civ., la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l'interruzione del rapporto contrattuale, per l'inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 ottobre 2008, n. 24367)
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La banca è responsabile in caso di pagamento di un assegno con clausola non trasferibile a persona diversa dal prenditore
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09/12/2008
La responsabilita' della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, (legge assegni) l'incasso di un assegno circolare, munito di clausola di non trasferibilita', a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse abbiano subito un danno - natura contrattuale, con la conseguenza che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'articolo 2946 c.c.".
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In tema di responsabilità professionale del medico, la posizione di garanzia di questi non può considerarsi attenuata per il fatto che anche il paziente fosse un medico
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06/12/2008
In tema di responsabilità professionale del medico, la posizione di garanzia di questi non può considerarsi attenuata, ai fini dell'apprezzamento del nesso causale e dell'elemento psicologico, per il fatto che anche il paziente fosse un medico.
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Responsbilità civile della banca
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30/11/2008
La banca che illegittimamente abbia richiesto decreto ingiuntivo e provveduto alle iscrizioni ipotecarie non è responsabile del successivo dissesto economico e finanziario dell'impresa allorquando si accerti che lo stato di crisi di quest'ultima era preesistente. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 12 dicembre 2007, n. 26007)
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Il paziente ha diritto di chiedere le foto scattate prima e dopo gli interventi di chiurirgia estetica
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25/11/2008
Linteressato può sempre accedere a dati sensibili che lo riguardano, a prescindere dalla tipologia di documento o supporto essi siano contenuti. Per tale ragione i chirurghi estetici devono dare le copie delle fotografie scattate prima e dopo gli interventi di liposuzione ala paziente, che le aveva più volte richieste.
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Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito va riconosciuto anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso
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25/11/2008
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici.
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In tema di contratto di somministrazione, la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all'esercizio del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che l'interruzione dell'erogazione è
Pubblicato il:
23/11/2008
Il negozio giuridico di utenza elettrica presenta la natura giuridica di contratto di somministrazione continuata, con la conseguenza che la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all'esercizio del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che l'interruzione dell'erogazione è dipesa da causa a essa non imputabile. La colpa del contraente inadempiente si presume, con la conseguenza che quest'ultimo, al fine di vincere la suddetta presunzione, deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. La società Enel che abbia interrotto la somministrazione di energia elettrica non è esente da responsabilità per il solo fatto che l'energia non sia stata consegnata dal proprio fornitore, perché c'è il rischio di impresa, e, comunque, risponde per la mancata riattivazione immediata del servizio. Non può essere liquidato il risarcimento del danno esistenziale, in quanto non si incide su diritti o interessi costituzionalmente protetti.
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In tema di contratto di somministrazione, la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all'esercizio del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che l'interruzione dell'erogazione è
Pubblicato il:
23/11/2008
Il negozio giuridico di utenza elettrica presenta la natura giuridica di contratto di somministrazione continuata, con la conseguenza che la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all'esercizio del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che l'interruzione dell'erogazione è dipesa da causa a essa non imputabile. La colpa del contraente inadempiente si presume, con la conseguenza che quest'ultimo, al fine di vincere la suddetta presunzione, deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione. La società Enel che abbia interrotto la somministrazione di energia elettrica non è esente da responsabilità per il solo fatto che l'energia non sia stata consegnata dal proprio fornitore, perché c'è il rischio di impresa, e, comunque, risponde per la mancata riattivazione immediata del servizio. Non può essere liquidato il risarcimento del danno esistenziale, in quanto non si incide su diritti o interessi costituzionalmente protetti.
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La P.A. risponde ex art. 2051 c.c. per l'incidente occorso a causa di una macchia d'olio sulla carreggiata, la cui presenza era stata segnalata all'ente competente ben due ore prima del verificarsi del sinistro
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22/11/2008
La configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti della P. A. non può dipendere dalla natura giuridica del bene di cui essa risulta titolare, inducendo tale conclusione ad un ingiustificato privilegio da parte dell'amministrazione rispetto a tutti gli altri consociati; occorre perciò aver riguardo, a tal fine, alla situazione di fatto; sicchè il titolo di responsabilità prospettabile nei confronti di questa sarà quello derivante dal rapporto di custodia con la res ogni qual volta, dagli elementi desunti in concreto, emerga che il fatto produttivo del danno sia riconducibile proprio all'omissione del dovere di vigilanza che a tale rapporto risulta correlato.
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se sulla relata di notifica dell'atto di citazione a persona giuridica, il soggetto che ha materialmente ritirato il pacco venga indicato dipendente incaricato alla ricezione degli atti, si determina una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto
Pubblicato il:
22/11/2008
Nel caso in cui, sulla relata di notifica dell'atto di citazione a persona giuridica, il soggetto che ha materialmente ritirato il pacco venga indicato dipendente incaricato alla ricezione degli atti, si determina una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto medesimo da parte della persona giuridica stessa, presunzione che risulta superabile solo se si fornisca la prova dell'assoluta estraneità del soggetto di cui sopra sia perché non dipendente, sia perché comunque privo di un qualsiasi rapporto con la destinataria dell'atto giudiziario. Coerentemente con questa impostazione l'Ufficiale Giudiziario non ha alcun obbligo di indagare sugli effettivi rapporti che legano il soggetto che - trovato nella sede legale della persona giuridica e qualificatosi come dipendente - materialmente raccoglie il plico notificato e la persona giuridica stessa. Il fatto, peraltro, che il soggetto, pur se dipendente, sia affetto da provati disturbi psichici che avrebbero determinato la mancata trasmissione dell'atto non prova, da solo, che ciò non sia realmente avvenuto o che comunque il soggetto non fosse realmente addetto alla ricezione degli atti.
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La presunzione di responsabilità che caratterizza la c.d. culpa in vigilando a carico, in particolare, dell'insegnante relativamente ai danni cagionati dagli allievi ad altri allievi durante le ore scolastiche, presuppone da un lato la causazione di
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16/11/2008
La presunzione di responsabilità che caratterizza la culpa in vigilando a carico, in particolare, dell'insegnante relativamente ai danni cagionati dagli allievi ad altri allievi durante le ore scolastiche, presuppone da un lato la causazione di un danno mediante condotta colposa o dolosa dell'allievo (escludendo, quindi, il caso fortuito o il danno autoprocuratosi) e dall'altro impone all'insegnante l'onere di provare, ai fini dell'esclusione, di aver fatto di tutto per evitare il fatto. Peraltro, incombe viceversa sul soggetto danneggiato l'onere della prova circa il fatto costitutivo della propria pretesa, ovverosia il dolo o la colpa di altro studente nella causazione del danno. Ove tale prova non venga fornita o, comunque, anche nel silenzio dell'amministrazione scolastica, non venga fornito adeguato supporto probatorio circa la dinamica dell'incidente (tale da farlo ricondurre, appunto a dolo o colpa di altro studente), deve comunque escludersi la responsabilità dell'insegnante e, quindi, dell'amministrazione scolastica. (Tribunale Milano Sezione 10 Civile
Sentenza del 27 giugno 2008, n. 8465
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L'attività medico-chirurgica, per essere legittima, presuppone il «consenso informato» del paziente
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16/11/2008
L'attività medico-chirurgica, per essere legittima, presuppone il «consenso informato» del paziente, giacché il paziente non solo deve poter scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma può anche eventualmente rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 30 settembre 2008, n. 37077)
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Le Sezioni Unite cancellano il danno esistenziale
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15/11/2008
In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
(Corte di Cassazione (SS.UU.), nr. 26972, 26973, 26974, 26975)
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In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dello animale può liberri della responsabilità anche se prova il fatto del danneggiato
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15/11/2008
in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dello animale (nella specie Centro Ippico che utilizza il cavallo a fini di lucro) per sottrarsi alla responsabilita' presunta ai sensi dell'articolo 2051 c.c., e' tenuto a fornire la prova del caso fortuito, che puo' consistere anche nel fatto del terzo, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo in equivoco la sussistenza del nesso di causalita' tra il comportamento dell'animale, del suo cavaliere ed il danno causato". (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 19 luglio 2008, n. 20063)
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Nei comportamenti negligenti od omissivi dell'intermediario finanziario, qualora accertati, possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale
Pubblicato il:
10/11/2008
Nei comportamenti negligenti od omissivi dell'intermediario finanziario, qualora accertati, possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale, da far valere con l'azione di risoluzione per inadempimento e non con quella di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418, 2° comma. La nullità del contratto, infatti, postula che la violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista.
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E' risarcibile il danno derivante dalla ddiffusione di messaggi promozionali nel corso di una partita di calcio, che si siano rivelati irrispettosi delle indicazioni provenienti dall'Agcom e dall'Agcm
Pubblicato il:
05/11/2008
In caso di diffusione di messaggi promozionali nel corso di una partita di calcio, che si siano rivelati irrispettosi delle indicazioni provenienti dall'Agcom e dall'Agcm, va confermata la sentenza emessa dal giudice di pace che abbia condannato al risarcimento dei danni in via di equità il responsabile della diffusione. Nel giudizio equitativo costituisce indefettibile onere della parte processuale che chieda la cassazione della sentenza resa dal giudice di pace indicare con esattezza la regola equitativa applicabile e il perché essa sarebbe stata violata e ciò per consentire al giudice della legittimità di effettuare il dovuto controllo sul provvedimento giurisdizionale censurato. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti da pubblicità televisiva, avendo l'Agcom e l'Agcm soltanto i poteri inibitori e ripristinatori previsti dalla legge, che non possono però estendersi alla tutela risarcitoria, riservata all'autorità giudiziaria ordinaria. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile
Sentenza del 29 agosto 2008, n. 21934)
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Dall'intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido non può discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale
Pubblicato il:
05/11/2008
Pur se l'attività medico-chirurgica, per essere legittima, presuppone il «consenso informato» del paziente, è da escludere che dall'intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido possa di norma farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale. Ciò in quanto il sanitario, salve situazioni anomale e distorte nelle quali potrebbe ammettersi la configurabilità di tali reati: per esempio, nei casi in cui la morte consegua a una mutilazione procurata in assenza di qualsiasi necessità o di menomazione inferta, con esito mortale, per scopi esclusivamente scientifici), si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni. (Nella fattispecie, era stato accertato in sede di merito, in relazione all'addebito di lesioni colpose formulato nei confronti di un medico, che questi aveva somministrato alla paziente un farmaco off label, ovvero per curare una patologia diversa da quelle per le quali vi era indicazione nel bugiardino e il giudice aveva peraltro escluso che si fosse trattato di una prescrizione per tentare una sperimentazione pura, dato che a supporto dell'utilizzo del farmaco per curare la patologia di interesse vi erano degli studi scientifici; per l'effetto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva escluso il reato di lesioni volontarie gravi, originariamente ritenuto nella sentenza di primo grado, e ravvisato il reato di lesioni colpose gravi. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 30 settembre 2008, n. 37077)
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Il medico assolto dal reato di truffa non ha diritto al risarcimento per l'illegittima detenzione
Pubblicato il:
05/11/2008
Il medico assolto dal reato di truffa non ha diritto al risarcimento per l'illegittima detenzione. ciò in quanto con la sua attività contro i doveri d'ufficio ha svolto una «funzione sinergica» all'emanazione del provvedimento restrittivo
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Il danno non patrimoniale per l'eccessiva durata del processo deve essere riconosciuta anche alle persone giuridiche
Pubblicato il:
04/11/2008
Il danno non patrimoniale sorge come conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo previsto dalla legge 89/2001, anche se la parte del giudizio è una società di capitali. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 2 luglio 2008, n. 18153)
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