Carte di credito

Quesito n° 231

Prescrizione dei crediti di lavoro

Sono il titolare di una scuola che ha come oggetto lo svolgimento di corsi professionali. Per poter svolgere gli stessi mi avvalgo della collaborazione di insegnanti in diverse materie. Gli insegnanti non hanno un rapporto di lavoro subordinato ma un rapporto di collaborazione. Svolgono la loro attivit? lavorativa, a seconda delle materie insegnate, tra un minimo di 3 ore settimanali ed un massimo di 6. Con cadenza mensile liquido i compensi maturati sulla base delle ore lavorate. Si ? verificato che un insegnate, con la quale avevo un particolare rapporto di amicizia e che mi richiedeva il pagamento in contanti delle sue prestazioni, circa un anno e mezzo dopo aver cessato ogni prestazione con la scuola, mi ha richiesto il pagamento dell'attivit? svolta nell'ultimo anno. Ho verificato nella contabilit? ed ho potuto accertare che il pagamento, come ben ricordavo ? stato effettivamente eseguito ma non ho ricevute quietanzate da parte dell'insegnate. Posso oppormi a tale richiesta, ? valida quale prova quanto risultante dalle mie scritture contabili.

Risposta:

La questione proposta va risolta non tanto con riferimento alla prova dell'intervenuto pagamento, difficile a darsi mancando la quietanza del lavoratore, quanto con riferimento alla normativa in tema di prescrizione dei crediti di lavoro. Il principio generale di cui all'art. 2934 c.c. ? che ogni diritto si prescrive, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Per quanto attiene ai termini il codice individua: 1) la prescrizione ordinaria che estingue il diritto con il decorso di dieci anni; 2) la prescrizione breve che estingue ... continua

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