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Quesito n° 331

Lavori interni per il distacco unilaterale dall´impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio, per l´utilizzo di un impianto autonomo con caldaia a gas metano

La richiesta inoltrata dallo scrivente all´amministratore del condominio, per autorizzare il distacco unilaterale dall´impianto centralizzato condominiale, corredata da specifica relazione di tecnico abilitato, è finalizzata all´attivazione di un proprio impianto autonomo, che non comporta modifica alcuna all´impianto comune e senza, tra l´altro, che ne derivino né aggravi di spesa per coloro che continuano a fruire dell´impianto stesso, né squilibri pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio. L´esecuzione tecnica di detto impianto autonomo, alimentato con caldaia a gas metano, non comporta alcuna manomissione dell´impianto centralizzato e delle relative colonne di circolazione dell´acqua calda, trattandosi di lavori da effettuare esclusivamente all´interno del proprio appartamento. Inoltre, l´attivazione del proprio impianto è contestuale a quello centralizzato dovendosi rispettare, alla stessa stregua, i termini previsti dalla legge 9 gennaio 1991 n° 10, sul risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Di conseguenza, non si generano squilibri termici bensì, si determina una riduzione del consumo del carburante di alimentazione dell´impianto centralizzato. Nella conseguente assemblea condominiale, con la maggioranza dei millesimi (superiore a 501), si è determinato di astenersi dal deliberare nel merito, per proporre all´esperto del forum, specifico quesito sulla legittimità della richiesta, in considerazione del contrasto con una prescrizione contrattuale, prevista dal costruttore prima della definizione del regolamento di condominio, con la quale si obbligano i proprietari delle singole unità immobiliari all´uso dell´impianto di riscaldamento centralizzato. Il regolamento di condominio prevede, invece, esclusivamente l´obbligatorietà del servizio di riscaldamento e che, ogni modifica attinente ad impianti interni, non in contrasto con i regolamenti vigenti, deve essere autorizzata per iscritto dall´amministrazione del condominio. Per quanto sopra rappresentato, si chiede di sapere se, nel caso di sopravvenienza di leggi speciali e, nella fattispecie, quelle che regolano la materia sul risparmio energetico e sulla tutela dall´inquinamento atmosferico (L. 10/91 etc.), siano prevalenti tali leggi speciali oppure precedenti accordi intervenuti tra privati tramite specifico contratto (nel caso in questione risalente al 1986).

Risposta:

Il problema posto dal quesito in oggetto concerne la disciplina dell'impianto comune di riscaldamento all'interno di un condominio ed il diritto del singolo condomino al distacco da detto impianto, tenuto conto altresì delle previsioni del regolamento condominiale in materia e dell'intervento della Legge n. 10/91 sul risparmio energetico. La facoltà di ciascun condomino di rinunciare al servizio comune trova un primo limite fondamentale nel rischio di pregiudicare la funzionalità dell'impianto centralizzato, secondo il principio generale sanc ... continua

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