A seguito della richiesta di revisione del processo penale, dichiarata inammissibile dalla corte lucana potenza, ed avverso tale ordinanza ho proposto ricorso per cassazione, la quale ha cassato la sentenza e rinviato alla corte territoriale. La Corte di Appello, in sede di camera di consiglio, ha emesso ordinanza di ammissibilità delle prove nuove addotte di cui all'art. 630 c.p.p. . Vorrei sapere in che modo, in sede di merito, la corte valuterà le nuove prove rescindente ed eventualmente rescissorie i reati per i quali sono stato condannato.
La revisione è un mezzo di impugnazione di pronunce di condanna già divenute irrevocabili e pertanto non più impugnabili con i mezzi ordinari, che consente, dunque in via eccezionale, di far valere l'eventuale discrepanza tra la sentenza formale e la realtà e la giustizia sostanziali, ciò che giustifica l'assenza di un limite temporale a farla valere.
Tra le ipotesi previste dall'art. 630 c.p.p. come presupposto della richiesta di revisione vi è anche quella, utilizzata dai suoi legali, dell'indicazione di nuove prove, so ... continua
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