La società A concede in licenza d'uso il proprio marchio relativo a prodotti di abbigliamento alla società B. Oggetto del contratto è la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti. La società B stipula un contratto con la società C avente ad oggetto la gestione di magazzino dei prodotti oggetto di licenza ed il loro trasporto presso i rivenditori finali. La società C non ha mai ricevuto copia del contratto di licenza d'uso e, quindi, ne disconosce il concreto contenuto. La società B omette i pagamenti per i servizi e l'attività prestata dalla società C. La società C ha azione per il recupero del proprio credito nei confronti della licenziante società A?
Il quesito sollevato impone di soffermarsi sulla normativa vigente nel nostro ordinamento in materia di trasferimento della licenza duso del marchio dettata dallart. 2573 c. c., come modificato dal d. lgs. n. 480/92.
Premesso che il marchio è forse il principale segno distintivo dellimpresa, volto a collegare un determinato prodotto o servizio ad una struttura produttiva che resti tendenzialmente stabile, va detto che la principale novità apportata dalla disciplina del 1992 verte sulla circolazione del marchio, relativamente alla quale il nostro legislatore ha ... continua
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