Carte di credito

Quesito n° 427

Contratto autotrasporto merci

“La nostra azienda di autotrasporti merci per conto terzi, si trova spesso nella condizione di avere dei crediti per trasporti già eseguiti di difficile riscossione; nello stesso tempo gli stessi clienti morosi ci chiedono di effettuare altri trasporti per loro conto. - Abbiamo il diritto di ritenzione delle loro merci? - Come possiamo attuarlo senza correre il rischio di essere a nostra volta citati per danni? - Deve esserci una proporzione tra il nostro credito e il valore delle merci in ritenzione? Inoltre i nostri crediti non sono assistiti da un contratto scritto di esecuzione del trasporto, quindi non sono prefissate le condizioni di pagamento. - Dopo quanto tempo possiamo ritenere scaduto il nostro credito 60/90/120/180 giorni? In definitiva, operando la ritenzione delle merci trasportate, possiamo correre dei rischi?

Risposta:

Premessa Con il contratto di trasporto di cose il vettore si assume l’obbligazione di trasferire le stesse – dietro corrispettivo – da un luogo ad un luogo diverso consegnandole al destinatario. I trasporti su strada sono regolati – per quanto riguarda la normativa nazionale – dal Codice Civile (Artt. 1683 – 1702) nonché dalle leggi speciali in materia ed in particolare dalla Legge 298/1974, recentemente modificata dal D.L. 286/2005. I trasporti internazionali di merci su strada – apparentemente esclusi dall’ambito del quesito del lettore – sono regolamentati ... continua

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