La nostra azienda di autotrasporti merci per conto terzi, si trova spesso nella condizione di avere dei crediti per trasporti già eseguiti di difficile riscossione; nello stesso tempo gli stessi clienti morosi ci chiedono di effettuare altri trasporti per loro conto.
- Abbiamo il diritto di ritenzione delle loro merci?
- Come possiamo attuarlo senza correre il rischio di essere a nostra volta citati per danni?
- Deve esserci una proporzione tra il nostro credito e il valore delle merci in ritenzione?
Inoltre i nostri crediti non sono assistiti da un contratto scritto di esecuzione del trasporto, quindi non sono prefissate le condizioni di pagamento.
- Dopo quanto tempo possiamo ritenere scaduto il nostro credito 60/90/120/180 giorni?
In definitiva, operando la ritenzione delle merci trasportate, possiamo correre dei rischi?
Premessa
Con il contratto di trasporto di cose il vettore si assume lobbligazione di trasferire le stesse dietro corrispettivo da un luogo ad un luogo diverso consegnandole al destinatario.
I trasporti su strada sono regolati per quanto riguarda la normativa nazionale dal Codice Civile (Artt. 1683 1702) nonché dalle leggi speciali in materia ed in particolare dalla Legge 298/1974, recentemente modificata dal D.L. 286/2005. I trasporti internazionali di merci su strada apparentemente esclusi dallambito del quesito del lettore sono regolamentati ... continua
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